Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00302/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2020, proposto da
OL RI, rappresentato e difeso dall’avvocato Rodolfo Ludovici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, Vico Picenze 25;
contro
Comune de L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Antonio Orsini, Raffaella Durante, con domicilio eletto presso lo studio Domenico De Nardis in L'Aquila, via Avezzano n. 11;
per l’annullamento,
- del provvedimento di revoca parziale del contributo del 7 aprile 2020, prot. 32118/20, notificato in data 30 maggio 2020, con cui il Comune de L’Aquila ha disposto la revoca parziale del contributo concesso al ricorrente con provvedimento del 6 agosto 2010 per riparazione dei danni causati dal sisma all’abitazione principale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune de L’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor OL RI, odierno ricorrente, è Agente della Polizia di Stato e, in tale qualità, è stato trasferito alla Questura di Milano nell’anno 2000 e, per questo, ha dovuto iscriversi quale residente, nel rispetto di quanto disposto dall’art.48, D.P.R. 335/1982 ed art. 33, D.P.R. 782/1985, nel luogo dove presta il proprio servizio, (Comune di Lomazzo - CO), con la conseguente cancellazione dall’anagrafe del Comune di L’Aquila, avvenuta il 7 giugno 2000.
A seguito del terremoto del 2009 il signor OL ha richiesto al Comune de L’Aquila l’indennizzo per la riparazione dei danni per l’abitazione principale, nella convinzione di essere effettivamente domiciliato in L’Aquila, istanza che il predetto Comune ha accolto con provvedimento n. 21964 del 6 agosto 2010 per un contributo pari ad € 167.421,80.
Successivamente il Comune de L’Aquila ha avviato un procedimento di riesame della predetta pratica a seguito del quale ha emesso il provvedimento n. 32118 del 7 aprile 2020, di cui in epigrafe, con cui ha proceduto alla revoca parziale del contributo concesso per un importo pari ad € 87.362,22, per carenza del requisito della residenza in L’Aquila del ricorrente, invitando il signor OL alla restituzione di tale somma.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 luglio 2020, il signor OL RI, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge (artt.7, 8 e 10 bis, L. 241/90). Eccesso di potere per errore nell’istruttoria. Violazione del principio di leale collaborazione tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, desumibile, nel nostro ordinamento, dal disposto dell’art. 97 Costituzione in relazione al buon andamento della P.A., e dai principi regolatori dell’attività amministrativa, così come specificati dall’art. 6 della L. 241/90, che codifica gli obblighi dei responsabili del procedimento ed i diritti di partecipazione da parte dei cittadini. Violazione del principio di buona fede;
2) Violazione di legge (art.21 quinques, L. 241/90).
Si è costituito in giudizio, in data 17 settembre 2020, il Comune di L’Aquila, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in quanto “ l’impugnativa investe la spettanza del diritto del privato a percepire il contributo pubblico di riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma, vertendosi, pertanto, in materia di diritti soggettivi (in tal senso, Cass. Civ. SS. UU. n. 11371/2016 - Cass. Civ. SS.UU. n. 3057/2016 – Cons. Stato, Sez. IV, n. 2521/2019) .”, e poi chiedendo la reiezione del ricorso nel merito.
Successivamente, in data 18 gennaio 2022, il Comune di L’Aquila ha depositato nuova memoria in cui ha dapprima ribadito la propria eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione e, poi, ha evidenziato che, a seguito di un nuovo provvedimento emesso dallo stesso Comune che ha disposto la revoca totale del contributo di che trattasi, lo stesso Comune ha poi emesso nei confronti dell’odierno ricorrente ingiunzione di pagamento e tale ingiunzione, non opposta “ determina comunque il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione del presente giudizio. ”.
In data 23 dicembre 2024 parte ricorrente ha depositato memoria finale in cui ha ribadito la propria posizione nel merito e, relativamente all’eccezione di difetto di giurisdizione svolta dal Comune resistente, ha affermato dapprima che “ una identica posizione giuridica può essere oggetto di più forme di tutela, azionabili sia davanti al giudice amministrativo, qualora venga in contestazione un atto amministrativo a monte, adottato nell'esercizio di un potere discrezionale, ovvero davanti al giudice ordinario (Cass. Civ. 1995/2022). ” e, poi, che “ In subordine, salvo gravame, ove venisse ritenuta fondata l’eccezione sollevata dal Comune, si ricorda che, in applicazione del principio della traslatio iudici, affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza 77/2007 e fatto proprio dall’art.11. cp.a., la causa deve essere declinata al giudice fornito di giurisdizione. ”.
Infine, all’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di difetto di giurisdizione svolta dal Comune de L’Aquila secondo cui “ E’ almeno a partire dal 2016 che, con specifico riferimento alla materia dei contributi post-sismici previsti dal D.L. 39/2009 ed alle procedure delineate dalle fonti attuative (interventi legislativi vari, decreti ed ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri) l’A.G.A. e, in specie, codesto Ecc.mo Tribunale hanno affermato e confermato l’appartenenza all’A.G.O. dei giudizi relativi al riconoscimento dei contributi post-sismici e, di conseguenza, della spettanza al giudice ordinario anche delle controversie relative all’utilizzazione dei contributi ed alla restituzione dei denari ottenuti senza titolo o non utilizzati in maniera appropriata e conforme alla destinazione stabilita nell’atto di erogazione. E’ infatti jus receptum che la complessiva tematica dei contributi pubblici che sono erogati nella ricorrenza di previsioni giuridiche che costituiscono posizioni di diritto soggettivo rientra nella giurisdizione ordinaria. Vedasi, in tema, la recentissima sentenza di codesto Tribunale, n. 12/2022, con diffusi richiami anche alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. ”.
1.2. - L’eccezione è fondata.
Il Collegio osserva che la vicenda di che trattasi è relativa alla revoca di un contributo concesso ad un soggetto privato per la ricostruzione post terremoto di un immobile sito nel Comune de L’Aquila e, dunque, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario come già più volte affermato da questo Tribunale in varie sentenze, fra cui può essere ricordata la sentenza n. 169/2023 secondo cui “ Sul punto la giurisprudenza, sia civile che amministrativa, si è univocamente orientata nel senso di riconoscere la giurisdizione del Giudice Ordinario essendo il fondamento dell’attribuzione patrimoniale indicato direttamente dalla legge, che ne fissa i requisiti oggettivi e soggettivi e gli eventuali limiti, qualificando, dunque, la posizione del privato come di diritto soggettivo, impermeabile anche alle eventuali irregolarità e/o illegittimità del provvedimento (cfr., ex pluris e da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez.III, n.1493/2012). In materia, la Cassazione generalmente ha ritenuto che l’attribuzione di contributi e/o finanziamenti conseguenti ad una procedura intesa alla mera certazione di presupposti, dalla cui esistenza soltanto dipendete attribuzione delle prestazioni, integri una posizione di diritto soggettivo in capo al privato beneficiario la cui cognizione spetta all’Autorità Giudiziaria ordinaria (cfr. Cass., ord., n.466/2013 e sent. n.21000/2013). La questione è stata reiteratamente decisa in tali termini in materia di contributi e finanziamenti pubblici, nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le ipotesi in cui il contributo o al sovvenzione sono riconosciuti direttamente dalla legge e alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo dell’effettiva esistenza di presupposti puntualmente indicati dalla legge, laddove, per converso, appartengono alla cognizione del giudice amministrativo le ipotesi in cui la legge attribuisce all’amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass. Sez. Un., n.28041/2008 e Cons. di Stato, Ad. Pl. n.6/2014). ”.
La sopra menzionata sentenza segue altre pronunce di questo Tribunale, fra cui la sentenza n. 62/2023 secondo cui “ il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del petitum sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati. La Corte Costituzionale si è espressa sul riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario (sentenze n. 204 del 2004 n. 191 del 2006), individuando uno stretto collegamento tra la giurisdizione amministrativa e l’esercizio di un potere pubblico. La Corte ha, quindi, escluso che la giurisdizione del giudice amministrativo (anche nelle materie di giurisdizione esclusiva ex art 133 del codice del processo amministrativo) sia ancorata «alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell’ordinamento, di un rilevante interesse pubblico», perché al contrario, dall’assetto costituzionale sulla giurisdizione, si desume che al giudice amministrativo è devoluta ogni questione «contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisca come autorità». La controversia, pertanto, indipendentemente dalla consistenza delle posizioni soggettive coinvolte, è conoscibile dal giudice amministrativo se vede coinvolta la pubblica amministrazione nell’esercizio effettivo di un potere pubblico; al contrario, quando si tratta, come nel caso in decisione, di attività non riconducibili all’esercizio di un potere autoritativo, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Con specifico riferimento alle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione ordinaria ove si faccia questione di concessione del contributo in favore dell’avente diritto sulla base di requisiti predeterminati dalla legge, o di revoca del medesimo contributo già concesso per difetto dei prescritti presupposti. Allorché il fondamento dell’attribuzione patrimoniale è indicato direttamente dalla legge, che ne fissa i requisiti oggettivi e soggettivi e gli eventuali limiti, la posizione giuridica del privato deve qualificarsi come di diritto soggettivo, impermeabile anche alle eventuali irregolarità e/o illegittimità del provvedimento (cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila 6 novembre 2020 n. 390; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2014; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n.1493/2012; Cass. Sez. Un., n. 28041/2008). Orbene, l'attribuzione dei contributi post-sisma per la ricostruzione non è soggetta né a contingentamento, né a valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione, chiamata invece a tutelare il diritto, che ha titolo nella legge, al recupero delle abitazioni private e delle strutture produttive danneggiate dal sisma, attraverso una mera attività di accertamento della spettanza del beneficio. Ne consegue che il diritto al contributo si fonda su disposizioni che individuano i requisiti di spettanza attraverso l’accertamento di requisiti obiettivi, ai cui esiti la pubblica amministrazione procedente deve subordinare le sue conseguenti vincolate determinazioni, senza che residui in capo alla stessa alcun margine di discrezionalità in ordine all’an, al quid o al quomodo dell’erogazione. Allorchè l’Amministrazione disponga, come nel caso di specie, la ripetizione del contributo (attraverso atti che possono qualificarsi indifferentemente come annullamento o revoca) per difetto dei presupposti prescritti dalla legge essa non esercita un’attività discrezionale di ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato bensì accerta, con azione vincolata, l’insussistenza dei requisiti per ottenere la sovvenzione. Poiché l’atto di ripetizione incide sull’interesse alla conservazione del contributo che ha assunto la consistenza di diritto soggettivo (Cass. SS.UU., ord. n. 20076/2010), le contestazioni che investono l’esercizio di tale forma di autotutela, sono sottratte alla giurisdizione del g.a. e sono devolute a quella del g.o. (Cass. SS. UU. n. 1710/2013; Tar Molise sent. n. 693/2018). Alla luce delle considerazioni che procedono appare irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione giuridica dell’atto impugnato in termini di “annullamento” o di “revoca” del contributo, trattandosi, comunque, di un atto estraneo all’espressione del tipico potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma che costituisce manifestazione dello speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione di decadenza dal diritto di godere del beneficio per carenza dei requisiti in capo al richiedente il beneficio. ”.
2. - Per tutto quanto sopra rappresentato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, sussistendo nella presente vicenda la giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
3. - Le spese vengono liquidate come da dispositivo a favore del Comune de L’Aquila in ragione dell’evidente insussistenza della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo essendo tale circostanza già stata affermata in numerosi precedenti di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua, quale Giudice munito di giurisdizione, il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune de L’Aquila, liquidate in € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO