Sentenza 23 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
Parere definitivo 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01751/2026REG.PROV.COLL.
N. 00298/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2024, proposto da
MO MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 684/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. OB EL RI e viste le conclusioni delle parti come in atti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi alo TAR Lecce il sig. MO MI ha esposto quanto segue:
“ è proprietario di un terreno sito in Brindisi, in Contrada Santa Teresa, distinto in Catasto al fg. n. 29, p.lla n. 398 sub 1 e sub 2 sul quale ebbe a realizzare intorno all’anno 1975 due capannoni da destinare ad attività industriale e/o artigianale ”;
- in riferimento alle “ suddette opere, ultimate nel 1979 ma prive di finiture, il ricorrente presentò domanda di condono edilizio - n. 4500 protocollata in data 02.05.1986 - ai sensi della L n. 47/85, dichiarando nell’apposito modulo ministeriale una superficie delle opere pari a mq. 329,96 ed allegando il versamento della prima rata dell’oblazione e la ricevuta dell’accatastamento ”;
- in data 30.08.1986, “ il ricorrente depositò presso gli Uffici comunali la relazione tecnica e la documentazione fotografica (prot. n. 10396 del 19.09.1986) ”;
- “ nella relazione tecnica risultava specificato che l’opera era stata realizzata interamente in muratura di calcestruzzo vibrato, con struttura in c.a. e copertura in latero-cemento e che, priva di impianti e finiture, aveva un’altezza utile interna di circa mt 2,80 ”;
- successivamente, “ il ricorrente integrò ulteriormente la pratica depositando le planimetrie catastali (del 12.09.1986) degli interventi oggetto di condono ”;
- “ in data 09.12.1987 il sig. MI comunicò l’inizio dei lavori di consolidamento statico dei suddetti capannoni, consistenti nella sostituzione di un solo solaio (da lamiera zincata in latero cemento) e di alcune strutture portanti ”;
- “ la planimetria relativa alla pratica di consolidamento (peraltro priva di timbri e di numero di protocollo comunale) rappresentava graficamente uno stato dei luoghi differente per difetto in termini di sagoma (manca infatti il pezzo in comunione tra i due capannoni/corpi di fabbrica) e di dimensioni rispetto alle planimetrie catastali precedentemente depositate ”;
- nella predetta “ planimetria (in scala 1/200) le misure, desumibili esclusivamente attraverso una misurazione diretta con la riga poiché il disegno è privo di quote, risultano più piccole dello stato di fatto; ma anche le murature rappresentate hanno uno spessore di 20 cm inferiore a quello risultante dallo stato di fatto (cm 30), ragion per cui si può affermare, senza termini di smentita, che si trattava di una planimetria “fuori scala ”;
- inoltre, la predetta “ planimetria risulta anche priva di tramezzi, ma non perché inesistenti, ma poiché si trattava di lavori di adeguamento statico e, quindi, era importante rappresentare le sole strutture portanti dei capannoni, non essendo influenti, a livello statico, le varie tramezzature esistenti ”;
- “ una volta decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione dalla domanda (e dall’integrazione documentale del 12.09.1986) senza che il Comune avesse adottato alcun provvedimento negativo, essendo sussistenti tutte le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 35, comma 18, della legge n. 47/85 sulla domanda di condono maturò il silenzio-assenso (il 12.09.1988) ”;
- “ dopo ben 34 anni dalla presentazione della domanda di condono, il Dirigente del Settore UAT -Ufficio condono del Comune di Brindisi con nota prot. n. 103673 del 25.11.2020 determinava l’ammontare definitivo dell’oblazione dovuta per le opere oggetto di sanatoria, indicando le somme da versare a conguaglio (rispetto all’ablazione autoliquidata) e quelle dovute a titolo di oneri concessori; sempre con la stessa determina richiedeva un serie di documenti ai fini del rilascio del titolo (che avrebbero dovuto essere già in possesso dell’Amministrazione perché depositati in illo tempore dal Sig. MI ai fini della maturazione del silenzio- assenso) e, segnatamente: atto notorio, un rilievo quotato in duplice quota, ricevuta di avvenuto accatastamento e planimetrie catastali, certificato idoneità statica con avvenuto deposito al genio civile, visura e perizia giurata ”;
- il “ ricorrente ottemperava inviando, mediante pec del 9.03.2021 … quanto richiesto e rimaneva in fiduciosa attesa del rilascio del titolo ”;
- “ con nota prot. n. 39852 del 13.04.2021, l’A.C. comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono, contestando una pretesa trasformazione delle opere “successivamente alla presentazione dell’istanza, nonché alla comunicazione prot. n. 81728 del 9/12/1987 (adeguamento statico), con interventi che si configurano quali variazioni essenziali ai sensi degli artt. 31 e 32 del DPR n. 380/01” e vale a dire: a) il frazionamento in dieci unità immobiliari in luogo delle due oggetto di condono; b) l’aumento di cubatura realizzato mediante ampliamento della superficie coperta e mediante innalzamento della quota di imposta del solaio (altezza dichiarata nella relazione allegata all’istanza part a mt. 2,80 invece dei mt 2,90 rilevati) ”;
- in seguito ad accesso, il ricorrente “ reperiva tutta la documentazione in possesso dell’Amministrazione e si accorgeva che nel fascicolo comunale erano presenti due planimetrie catastali con riferimento ai subalterni 1 e 2, compilate dal geometra Vasile nella stessa data (il 27.05.1985): a) le planimetrie “ufficiali”, cioè quelle depositate e reperibili presso il catasto (che hanno la vidimatura dell’avvenuta rasterizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e la nota a fondo pagina indicante la data di denuncia degli immobili), in cui sono rappresentanti i due capannoni con tutte le tramezzature realizzate; b) due planimetrie prive di vidimatura e di data di deposito, in cui sono presenti le aperture realizzate nei due capannoni (segmenti spezzati) ma mancano i tramezzi ”;
- “ mediante osservazioni scritte dal suo tecnico incaricato, il Sig. MI evidenziava l’erroneità della motivazione posta a base del preavviso di diniego, considerato che le opere non erano state modificate successivamente alla presentazione della domanda di condono ”;
- con provvedimento n. 6869/CO del 02.05.2022, prot. n. 0048856/2022 del 04.05.2022, l’Amministrazione comunale ha recepito le risultanze di cui all’istruttoria redatta dall'Ufficio Tecnico e Assetto del Territorio ed ha quindi denegato il condono sulla scorta della seguente motivazione: “ Le opere oggetto di istanza di sanatoria sono state trasformate successivamente alla presentazione dell'istanza, nonché alla comunicazione prot n. 81728 del 9/12/1987 (adeguamento
statico), con interventi privi di titolo abilitativo edilizio che si configurano quali variazioni essenziali ai sensi degli arti. 31 e 32 del DPR n. 380/01 (ex artt.7 e 8 della Legge 28/02/1985 n°47), come a seguito descritto:
- il frazionamento in dieci unità immobiliari (in luogo delle due unità oggetto di sanatoria) implica variazione degli standards urbanistici previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968;
- l'aumento di cubatura (di cui all'art. 32 comma 1 lettera b) realizzato mediante sia l'ampliamento della superficie coperta, sia l'innalzamento della quota di imposta del solaio che rispetto a quella dichiarata nella relazione allegata all'istanza pari a m 2,80 netti, è attualmente pari a m 2,90 netti; l'ampliamento risulta pari a circa mc 295,93, equivalente ad un incremento del 28,41%, superiore al limite di cui all'art. 2 lettera b) della Legge Regionale 13/05/1985 n°26 (5% per gli edifici di cubatura compresa tra i 1001 e 5000 mc); le planimetrie catastali sono irricevibili sia rispetto alla destinazione sia rispetto alla consistenza indicata nell'istanza di condono ”.
1.1. Con il proposto ricorso il ricorrente è insorto avverso il diniego di condono, deducendo plurimi profili di illegittimità dell’atto impugnato, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Brindisi ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.2. Con sentenza n. 684/23 il TAR Lecce ha respinto il ricorso.
1.3. Avverso tale statuizione giudiziale il sig. MI ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando , con riferimento alle circostanze ed agli elementi giudicati dal TAR come idonei a giustificare il diniego di condono; 2) error in iudicando , con riferimento al mancato perfezionamento del silenzio assenso; 3) riproposizione dei motivi non esaminati: difetto di motivazione e violazione dei principi sul giusto procedimento e sull’affidamento del privato.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
1.4. Costituitosi in giudizio, il Comune di Brindisi ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
1.5. All’udienza di smaltimento dell’11.2.2026, tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta l’errore di fatto compiuto dall’Amministrazione – e di poi validato dal giudice di prime cure – in ordine sia alle circostanze poste a fondamento del diniego di condono, e sia al mancato perfezionamento del silenzio-assenso.
Le censure sono infondate.
3. Ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 380/01 costituiscono variazioni essenziali, tra l’altro: “ l'aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio ”, e le: “ modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ”.
4. Orbene, nella planimetria acquisita al procedimento di condono è riportato graficamente un doppio capannone, senza l'indicazione delle tramezzature rilevate dal comune in sede istruttoria.
Pertanto, la documentazione allegata alla domanda di condono non conteneva rappresentazione delle tramezzature interne che avrebbero dovuto giustificare il frazionamento del compendio in n. 10 unità immobiliari.
5. L’appellante contesta tale affermazione, mediante riferimento a sedicenti “ … planimetrie catastali riguardanti i subalterni 1 e 2 della p.lla 398, compilate dal geometra Vasile il 27.07.1985 ” (atto di appello, p. 13).
Senonché, non è dato conoscere chi e quando avrebbe inserito tale documentazione nella pratica di condono, né emerge che l’appellante e/o il proprio tecnico abbiano mai rappresentato al Comune di Brindisi che detta documentazione avrebbe dovuto intendersi sostitutiva di quella inviata in allegato alla istanza di sanatoria.
Per tali ragioni, la suddetta documentazione non può in alcun modo essere presa in considerazione ai fini della pratica di condono.
6. Ciò premesso, è di tutta evidenza che la trasformazione di un doppio corpo di fabbrica (evidenziato nell’istanza di condono) in n. 10 unità immobiliari, costituisce variazione essenziale, compiuta successivamente alla presentazione della pratica di condono.
A ciò aggiungasi altresì che nella relazione tecnica allegata all’istanza di condono, l’appellante ha dichiarato un’altezza del capannone pari a mt 2.80, anziché l’effettiva altezza di mt 2.90. Del tutto irrilevanti sono poi i rilievi di parte appellante in ordine alla differente altezza di mt 2.85, trattandosi di deduzioni non suffragate dalla documentazione ritualmente acquisita nell’ambito del procedimento di condono.
Avuto pertanto riguardo alla diversità dell’opera realizzata rispetto a quella indicata nell’istanza di condono, l’impugnato diniego deve pertanto ritenersi del tutto legittimo.
7. Né può dirsi formato sull’istanza in esame il silenzio-assenso invocato dall’appellante, atteso che la documentazione allegata all’istanza di condono non rappresentava fedelmente lo stato delle opere, avuto riguardo all’assenza di tramezzature interne, nonché all’altezza di mt 2.80, in luogo di quella, effettiva, di mt 2.90.
A ciò aggiungasi altresì che l’istanza di sanatoria era carente della documentazione comprovante l’epoca dell’abuso, nonché dell’accatastamento, talché in presenza di documentazione inveritiera, e/o incompleta, il silenzio-assenso non può ritenersi ritualmente formato.
8. Per tali ragioni, i primi due motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
9. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante ha dedotto il difetto di pronuncia in ordine alle censure di difetto di motivazione e violazione dei principi sul giusto procedimento e sull’affidamento del privato, articolate in primo grado.
Sul punto, è sufficiente osservare che la macroscopica differenza tra l’opera oggetto di istanza di condono e quella poi successivamente realizzata costituisce ex se ragione sufficiente al rigetto della relativa istanza, essendo la motivazione in re ipsa , avuto riguardo a tale descritta situazione.
Parimenti, non coglie nel segno l’ulteriore censura di parte appellante in ordine alla violazione del principio del legittimo affidamento, non potendo in alcun modo l’affidamento dell’appellante ritenersi legittimo, stante il descritto, evidente scostamento tra quanto dichiarato nell’istanza di condono e quanto da lui successivamente realizzato.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Brindisi, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IO ON, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
OB EL RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB EL RI | IO ON |
IL SEGRETARIO