Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/05/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3175 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o la modifica delle condi zioni di divorzio , vertente
TRA
(C.F. ), rappresent ato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Chiara Barbieri, presso il cui studio sito in Cascina (PI), via Tosco
Romagnola n. 191, elettivamente domicilia;
E
(C.F. ), rappresent ata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Martina Moscardini, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), via di
Filetto n. 9, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ri correnti modificare le condizioni di divorzio nel senso di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.11.2024, e Parte_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio Controparte_1 previste dalla sentenza n. 1282/2016 del 18 ottobre 2016, con la quale il
Tribunale di Pisa aveva disposto l'affidamento condiviso e il collocamento
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13.12.2008, aveva regolament ato il diritto di visita del padre e aveva posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di €350,00 mensili.
Nell'udienza del giorno 20 febbraio 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunciato a compari re personalment e, confermando l e conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la modifica delle condizioni ex artt. 473-bis.29 e 51 c.p.c.
2. La domanda di modifica delle condi zioni è fondata.
Dalla documentazione prodotta si evince la concorde volontà delle parti di addivenire alla modifi ca delle condizioni stabilite dal Tribunal e di Pisa con sentenza n. 1282/2016 del 18 ottobre 2016 , preso atto che “le esigenze del figlio
, oggi sedicenne, sono cambiate” e che “per tale motivo anche la Per_1 partecipazione del padre (il quale è stato più che felice nel farlo) al la Pt_1 vita di è andata con il tempo aumentando”. Per_1
3. I ricorrenti hanno chi esto che l e condi zioni di divorzio di cui all a sentenza n.
1282/2016 del Tribunale di Pisa venissero modificate nel senso che :
“1) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_1
l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, con domicilio preferenziale presso la madre in
Pontedera (PI), Località La Rotta Via del Bercino n. 53. In ordine alle modalità di frequentazione, i genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro e ciascuno nei confronti dei figli a favorire la frequentazione dei minori con ciascun genitore, oltre lo scambio fra loro di notizie inerenti tutti i fatti della vita di questi che richiedono il loro intervento quali genitori.
2) il diritto di visita del Sig. venga così stabilito il minore trascorrerà week and Pt_1 alternati con entrambi i genitori, ed in particolare, quando trascorrerà il week end Per_1 con la madre, il padre starà con il figlio nei giorni di lunedì martedì e giovedì; quando invece trascorrerà il week end con il padre, il minore starà con quest'ultimo nei giorni di Per_1 martedì e giovedì. L'orario del diritto di visita spetterà al padre ogni giorno autorizzato dalle ore 18.00 sino alla mattina successiva;
Salvo eventuale diverso accordo di volta in volta congiuntamente stabilito (pur nel rispetto dei tempi previsti nel diritto di visita).
RG VG n. 3175/2024 - Pagina 2 di 5 3) Durante le vacanze natalizie, il minore potrà trascorrere non meno di cinque giorni consecutivi con entrambi i genitori, alternandosi di anno in anno tra i genitori il giorno di
Natale, di Capodanno ed Epifania, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e salvo eventuale diverso accordo di volta in volta congiuntamente stabilito;
4) Durante le vacanze Pasquali il bambino potrà trascorrere con i genitori almeno due giorni consecutivi, alternandosi di anno in anno tra gli stessi, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e salvo eventuale diverso accordo di volta in volta congiuntamente stabilito;
5) Ogni altra festività Nazionale e religiosa, nonché il sarà alternata tra i genitori, salvo eventuale diversa pattuizione, presa di comune accordo;
6) Il minore trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo e altrettanti con la madre, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Sempre i genitori potranno concordare eventuali modifiche dei tempi qui stabiliti di comune accordo.
7) Il Sig. provvederà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore, a corrispondere, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di Euro
350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge. L'importo sarà così diviso: quanto ad Euro 200,00 il Sig. provvederà a corrisponderli direttamente Pt_1 in favore della madre sul c/c alla stessa intestato IBAN [...]; quanto ad Euro 150,00 il Sig. provvederà a corrisponderli direttamente sul conto Pt_1 corrente che lo stesso accenderà nell'interesse del figlio (la relativa carta bancomat che la banca rilascerà sarà consegnata alla madre). L'utilizzo della ridetta carta spetterà sia alla madre sia al figlio minore ed il Sig. avrà sempre la possibilità di monitorare le spese Pt_1
e gli acquisti effettuati con il ridetto bancomat. La madre consegnerà al Sig. ove Pt_1 non lo predisponga già la Banca, una copia degli estratti di conto corrente e/o l'autorizzazione a verificare i movimenti bancari on line o a mezzo app.
La somma di Euro 150,00 che il padre verserà direttamente sul c/c del figlio dovrà necessariamente riguardare le seguenti spese: acquisto di ogni genere di abbigliamento del figlio, anche quello sportivo (esse se superiori ad Euro 200,00 e concordate potranno far parte di detto contributo), benzina per lo scooter, regali di compleanno, cene, ricariche cellulare ecc. Rimarranno fuori dal contributo di mantenimento, e quindi seguiranno la regola della condivisione al 50% tra i genitori tutte quelle spese straordinarie, tutti gli esborsi necessari a
RG VG n. 3175/2024 - Pagina 3 di 5 far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita del figlio o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori. Le spese di abbigliamento se superiori ad
Euro 200,00 dovranno essere preventivamente concordate
8) Il versamento del contributo di mantenimento di Euro 350,00 sud diviso in Euro 200,00 alla madre ed Euro 150 ,00 al figlio sarà effettuato in tale modalità anche oltre il compimento del 18 anno di età di fino a che il figlio non abbia raggiunto una propria indipendenza Per_1 economica, sia ancora presso l'abitazione materna e la situazione gestionale / abitativa non avrà subito variazioni. Diversamente, laddove il figlio dopo il compimento del 18 anno di età non viva più con la madre e vi sia una modifica della situazione gestionale / abitativa il padre sarà già autorizzato a corrispondere il mantenimento direttamente al figlio
9) In aggiunta, infatti, all'assegno come sopra previsto, sono da considerarsi divise al 50% tra i coniugi tutte le spese di carattere straordinario. Sul punto le parti richiamano le linee guida come identificate dal Consiglio Nazionale Forense con provvedimento del 29.11.2017 intitolato “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, ovvero SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le qu ali non è prevista la previa concertazione (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ed eccezionali di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accoro sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori); SPESE EXT RA ASSEGNO SUBORDINATE AL CONSENSO DI
suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche (iscrizione e rette di Controparte_2 scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separa zione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere); di natura ludica o parascolastica (corsi di informatica, cent ri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e
RG VG n. 3175/2024 - Pagina 4 di 5 manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private); sportive (attività sportiva comprensive dell' attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia); organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
10) Rimarranno a favore del la madre sia la percezione dell'assegno unico, che integralmente le detrazioni e deduzioni fiscali del figlio.
11) I genitori confermano di essere economicamente autosufficienti ed altresì, di aver provveduto alla regolamentazione dei rispettivi interessi economici e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
4. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condi zioni al superiore interesse della prole, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
5. In considerazione degli interessi coinvolti il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensat e.
P.Q.M.
1) DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio nel senso indicato nel precedent e punto 3) della parte motiva;
3) CONFERMA, per quanto non espressamente modificato dall'accordo dell e parti, la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1282/2016 del 18 ottobre 2016 .
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.05.2025
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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