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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/11/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
2) Dott.ssa Paola Rossi Giudice rel.
3) Dott.ssa Alessandra Pasqualetto Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza nel procedimento n. 268-1/2025 anno r.g. p.u. promosso da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
1
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: la ricorrente vanta un credito portato da decreto ingiuntivo di euro 22.300 circa, di cui non è riuscita a trovare soddisfazione né spontaneamente né in via coattiva, essendo risultato sostanzialmente negativo il pignoramento presso terzi tentato;
a tale credito va aggiunta una ulteriore posta vantata dalla ricorrente di euro 16.000 circa per canoni di locazione dovuti e non pagati, di cui pure la ricorrente non è riuscita a trovare soddisfazione neppure a fronte della diffida inviata. Lo stato di insolvenza è confermato dalle informazioni acquisite d'ufficio, da cui risulta una esecuzione mobiliare incardinata da altri creditori nel 2025 per crediti pari ad euro
40.000 circa, crediti di Agenzia Entrate Riscossione per euro
100.000 circa, l'emanazione di decreti ingiuntivi in favore di sei lavoratori nel periodo 2024-2025, il mancato deposito di bilanci successivi all'esercizio 2022. Lo stato di insolvenza è peraltro stato ammesso dal legale rappresentante della convenuta sig.
che, comparso in udienza, ha dichiarato di non Testimone_1 opporsi alla liquidazione giudiziale della società, rilevando che la stessa ha cessato l'attività con riferimento al locale di cui al contratto con la ricorrente ancora a fine settembre 2024, con riconsegna delle chiavi dell'immobile alla proprietà a dicembre 2024, laddove con riferimento all'ulteriore locale ove si svolgeva l'attività l'impresa la stessa è cessata il 31.12.2024, con licenziamento di tutti i dipendenti e riconsegna delle chiavi il 4.2.2025;
2 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in Abano Terme (PD), Via Controparte_1
RE IS nr. 2, cod. fisc. avente ad oggetto P.IVA_1 la gestione, l'esercizio e la conduzione di ristoranti, pizzerie, bar, legalmente rappresentata da nato ad [...] Testimone_1
Terme (PD) il 03.09.1969, residente ad Abano Terme (PD) in Via
E. Barsanti nr. 8/H; nomina la dott.ssa Paola Rossi Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Giovanni Bottecchia Curatore, cod. fisc.
con studio in VIA RISMONDO, 2/E - 35131 C.F._1
AD (PD), che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
3 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 13.03.2026 alle ore 10.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201
CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta
4 elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 11.11.2025
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Il Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Paola Rossi
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