CASS
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 23206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23206 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BI LU nato a [...] il [...] TO MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere IR GL;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 28/04/2025 dal Sostituto Procuratore generale ON Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame delle misure cautelari personali, decidendo in funzione di giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza Sez. 1, n. 2220/2025, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale, che aveva applicato a IG TO e a LI SP la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione all'addebito di omicidio volontario pluriaggravato in concorso in danno di NI VO Penale Sent. Sez. 5 Num. 23206 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 20/05/2025 (fatto commesso in Napoli il 29 agosto 2000), e, per l'effetto, ha ripristinato nei loro confronti la misura cautelare indicata, in precedenza revocata. 1.2. Con la menzionata sentenza rescindente, in effetti, questa Corte aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, che aveva a sua volta annullato per difetto di gravità indiziaria l'ordinanza impositiva della misura cautelare di massimo rigore nei confronti dei predetti indagati, ed aveva ordinato al giudice del rinvio di riformulare il giudizio sul detto punto attenendosi ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità e reità, come richiamati, e sanando i vizi motivazionali rilevati nel provvedimento cassato. 2. Il ricorso per cassazione per cassazione, presentato nell'interesse di IG TO e di LI SP dal comune difensore, consta di un solo motivo e denuncia la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e il vizio argomentativo in riferimento al rinnovato apprezzamento della gravità indiziaria esistente in capo agli indagati: ciò perché il Tribunale avrebbe disatteso i criteri d'interpretazione dettati dalla legge, avrebbe pretermesso le censure difensive ed avrebbe rassegnato una motivazione in contrasto con i dati oggettivi emergenti dagli atti processuali. E' dedotto, in particolare, che le dichiarazioni dei tre chiamanti in correità e reità (TE, IO e LL) sarebbero tutt'altro che convergenti in relazione al loro nucleo essenziale, diversificandosi: I.) in ordine alle modalità con le quali sarebbe stata individuata la vittima (in modo del tutto casuale secondo TE, per precisa designazione da parte di LI SP secondo IO e LL); II.) in ordine al ruolo avuto nella vicenda omicidiaria da parte di LI SP e alla presenza di questi sulla scena del delitto (non essendo state, tra l'altro, considerate le decisive ed attendibili dichiarazioni rese al riguardo dal collaboratore di giustizia NO OS in data 14 ottobre 2002, che aveva riferito che l'omicidio di VO era stato ordinato da esponenti del dan di Secondigliano); III.) in ordine alle autovetture utilizzate per portare a segno l'omicidio di VO (quattro autovetture per TE, due per IO, essendo platealmente smentita dalle stesse dichiarazioni del TE la giustificazione, offerta dal Tribunale, circa la diversità delle due versioni), ai soggetti che vi avrebbero preso parte (per LL anche tale IA, non menzionato né da TE né da IO), al tipo di armi usate e all'identità degli esecutori materiali;
IV.) alla sorte delle autovetture e delle armi;
V.) all'identità dei congiunti della vittima che cercarono di difenderla (secondo TE e IO uno dei suoi fratelli, la madre secondo quanto accertato dalle indagini). Si eccepisce, inoltre, il decisivo fraintendimento per omissione di circostanze decisive ai fini del vaglio dell'attendibilità dei chiamati in correità: ossia, della circostanza che TE aveva effettuato una falsa chiamata in correità di LI SP in relazione all'omicidio 2 di GE IS e di quella che IO aveva collaborato con la giustizia per un mese soltanto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. Questa Corte, nella sentenza rescindente, ha tracciato le linee interpretative cui il giudice di merito, nel formulare il giudizio di gravità indiziaria a carico di IG TO e di LI SP per il delitto, loro provvisoriamente ascritto, di omicidio volontario pluriaggravato in danno di NI VO, si sarebbe dovuto attenere valutando le chiamate in correità e in reità effettuate nei loro confronti da CO TE e FF IO, autoaccusatisi di concorso nel predetto delitto, e da MI LL, dichiarante de relato da TO;
ha, al riguardo, stabilito, richiamando la propria giurisprudenza, che, con riferimento al reato di omicidio commesso da un gruppo organizzato, «in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, e il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti» (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barracco, Rv. 264368 - 01) e, in particolare, che «v'è reciproco riscontro in caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 2006, Aglieri, Rv. 233085 - 01). Al lume di tali criteri valutativi, la Corte ha disposto che giudice del rinvio riformulasse il predetto giudizio di gravità indiziaria a carico di IG TO e LI SP con piena libertà di apprezzamento, ma senza incorrere in quegli stessi vizi argomentativi che avevano inficiato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei menzionati indagati. Vizi che erano derivati, in particolare, dall'avere il Tribunale assegnato una decisiva valenza di smentita, rispetto alle concordi dichiarazioni di TE e IO su elementi decisivi della ricostruzione del fatto (il ruolo di mandante dell'omicidio rivestito da LI SP;
il ruolo di IG TO come componente del 'commando'; il tipo di alcune delle autovetture utilizzate;
il numero, il tipo e il calibro delle armi utilizzate;
le persone che impugnavano le pistole e il numero di colpi esplosi;
3 la sorte delle armi e della Toyota utilizzate dal gruppo di fuoco), alla non coincidenza di tali dichiarazioni con quelle rese da MI LL, ma su aspetti secondari e di dettaglio. 2. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza impugnata ha dimostrato di essersi attenuto al mandato ricevuto. Dopo avere evidenziato come dalle dichiarazioni di TE e di IO, i quali senza dubbio avevano fatto parte del 'commando omicida', emergesse: I. che LI SP era stato il mandante dell'omicidio di NI VO, maturato nell'ambito di una faida tra dan camorristici operanti nel rione 'Traiano' di Napoli;
II. che il gruppo criminale si era valso di almeno due autovetture del tipo 'Toyota' (a bordo della quale avevano trovato posto gli esecutori materiali del delitto) e del tipo 'Fiat' (condotta da IG TO, che aveva espletato una funzione di supporto logistico ed esecutivo del delitto); III. che erano state utilizzate almeno due pistole di grosso calibro;
IV. che LI SP aveva dato ordine di non distruggere le armi essendovene penuria, il giudice del rinvio ha correttamente dato conto di come le discrasie rilevate tra le predette dichiarazioni e quelle rese dal chiamante in reità de relato, MI LL, riguardassero elementi meramente circostanziali (numero delle autovetture utilizzate, numero dei soggetti coinvolti, destinazione finale delle armi) e non attenessero, invece, al ruolo e alle azioni commesse da TO ed SP, invece, concordemente descritti. Discrasie non irragionevolmente ricondotte al tempo trascorso e al diverso ruolo avuto nella vicenda dai due chiamanti in correità. 3. Tutto ciò posto, deve riconoscersi che le censure formulate nell'interesse dei ricorrenti nei riguardi della motivazione rassegnata a sostegno della decisione oggetto del presente sindacato sono infondate, vuoi perché esibiscono plurimi profili di contrasto rispetto ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente nonché a quelli enunciati dal diritto vivente in materia di valutazione delle chiamate in correità o reità, vuoi perché intendono sollecitare uno scrutinio sugli elementi di prova e sul relativo apprezzamento non consentito in questa sede. 3.1. In disparte, quanto già ricordato dal giudice rescindente in ordine alla necessità che, ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale delle propalazioni sia individuato in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nella struttura del racconto, alle circostanze evocate (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 - 01), rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno 4 che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01), va ribadito che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «il percorso valutativo delle chiamate in correità o in reità non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) e «le chiamate in correità o in reità "de relato" possono avere anche come unico riscontro altra o altre chiamate di analogo tenore, purché vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina Rv. 255143). Enunciazioni direttive, queste, certamente rispettate dal giudice censurato 3.2. Quanto ai profili del denunciato vizio argomentativo, occorre rammentare che, secondo il diritto vivente, «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828); ciò tanto più che sfugge all'ambito del sindacato demandato a questa Corte la verifica degli elementi di prova, posti a sostegno della provvisoria incolpazione, alla stregua del canone di giudizio stabilito per il giudizio di responsabilità piuttosto che alla stregua del canone della qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). 3.2. Né, d'altro canto, al cospetto di una motivazione più che congrua in ordine alla credibilità dei chiamanti e all'attendibilità del loro racconto, risultano conducenti, nel senso di una loro decisiva smentita, i rilievi circa la riferita inattendibilità del collaboratore TE in relazione ad altri fatti di sangue attribuiti a LI SP (il tentato omicidio in danno di GE IS), valendo il principio di diritto a tenore del quale «Il giudizio di credibilità del dichiarante e di attendibilità delle dichiarazioni deve essere l'esito di una motivata valutazione autonoma del giudicante e non può essere soddisfatto dal mero rinvio a quanto avvenuto in separati procedimenti che si risolva in un acritico recepi mento di valutazioni operate da altri giudicanti» (Sez. 1, n. 8799 del 23/01/2018, dep. 2019, Petruolo, Rv. 276166 - 01), ovvero le deduzioni, peraltro generiche, circa la 5 Il Presidente SE EN }4117 limitata durata della collaborazione con la giustizia da parte di LE IO, posto che è jus receptum che «l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni» (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, dep. 2020, Birra, Rv. 278470 - 01). 3.3. Si appalesano, infine, privi di pregio tutti gli ulteriori rivoli argomentativi nei quali si addentrano i ricorsi, espressivi unicamente di una scarsa consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: ossia, la convergenza delle chiamate in correità e reità effettuate nei confronti di IG TO e di LI SP in ordine al ruolo e alle azioni di ciascuno in relazione all'omicidio di NI VO. 4. Per tutto quanto esposto s'impone il rigetto dei ricorsi. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/05/2025 Il Consigliere estensore IR GL k\Aiva ‘v,34v<&A0Juur.14),;111./
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 28/04/2025 dal Sostituto Procuratore generale ON Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame delle misure cautelari personali, decidendo in funzione di giudice del rinvio disposto da questa Corte con sentenza Sez. 1, n. 2220/2025, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale, che aveva applicato a IG TO e a LI SP la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione all'addebito di omicidio volontario pluriaggravato in concorso in danno di NI VO Penale Sent. Sez. 5 Num. 23206 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 20/05/2025 (fatto commesso in Napoli il 29 agosto 2000), e, per l'effetto, ha ripristinato nei loro confronti la misura cautelare indicata, in precedenza revocata. 1.2. Con la menzionata sentenza rescindente, in effetti, questa Corte aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, che aveva a sua volta annullato per difetto di gravità indiziaria l'ordinanza impositiva della misura cautelare di massimo rigore nei confronti dei predetti indagati, ed aveva ordinato al giudice del rinvio di riformulare il giudizio sul detto punto attenendosi ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità e reità, come richiamati, e sanando i vizi motivazionali rilevati nel provvedimento cassato. 2. Il ricorso per cassazione per cassazione, presentato nell'interesse di IG TO e di LI SP dal comune difensore, consta di un solo motivo e denuncia la violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e il vizio argomentativo in riferimento al rinnovato apprezzamento della gravità indiziaria esistente in capo agli indagati: ciò perché il Tribunale avrebbe disatteso i criteri d'interpretazione dettati dalla legge, avrebbe pretermesso le censure difensive ed avrebbe rassegnato una motivazione in contrasto con i dati oggettivi emergenti dagli atti processuali. E' dedotto, in particolare, che le dichiarazioni dei tre chiamanti in correità e reità (TE, IO e LL) sarebbero tutt'altro che convergenti in relazione al loro nucleo essenziale, diversificandosi: I.) in ordine alle modalità con le quali sarebbe stata individuata la vittima (in modo del tutto casuale secondo TE, per precisa designazione da parte di LI SP secondo IO e LL); II.) in ordine al ruolo avuto nella vicenda omicidiaria da parte di LI SP e alla presenza di questi sulla scena del delitto (non essendo state, tra l'altro, considerate le decisive ed attendibili dichiarazioni rese al riguardo dal collaboratore di giustizia NO OS in data 14 ottobre 2002, che aveva riferito che l'omicidio di VO era stato ordinato da esponenti del dan di Secondigliano); III.) in ordine alle autovetture utilizzate per portare a segno l'omicidio di VO (quattro autovetture per TE, due per IO, essendo platealmente smentita dalle stesse dichiarazioni del TE la giustificazione, offerta dal Tribunale, circa la diversità delle due versioni), ai soggetti che vi avrebbero preso parte (per LL anche tale IA, non menzionato né da TE né da IO), al tipo di armi usate e all'identità degli esecutori materiali;
IV.) alla sorte delle autovetture e delle armi;
V.) all'identità dei congiunti della vittima che cercarono di difenderla (secondo TE e IO uno dei suoi fratelli, la madre secondo quanto accertato dalle indagini). Si eccepisce, inoltre, il decisivo fraintendimento per omissione di circostanze decisive ai fini del vaglio dell'attendibilità dei chiamati in correità: ossia, della circostanza che TE aveva effettuato una falsa chiamata in correità di LI SP in relazione all'omicidio 2 di GE IS e di quella che IO aveva collaborato con la giustizia per un mese soltanto. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati. 1. Questa Corte, nella sentenza rescindente, ha tracciato le linee interpretative cui il giudice di merito, nel formulare il giudizio di gravità indiziaria a carico di IG TO e di LI SP per il delitto, loro provvisoriamente ascritto, di omicidio volontario pluriaggravato in danno di NI VO, si sarebbe dovuto attenere valutando le chiamate in correità e in reità effettuate nei loro confronti da CO TE e FF IO, autoaccusatisi di concorso nel predetto delitto, e da MI LL, dichiarante de relato da TO;
ha, al riguardo, stabilito, richiamando la propria giurisprudenza, che, con riferimento al reato di omicidio commesso da un gruppo organizzato, «in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, e il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti» (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barracco, Rv. 264368 - 01) e, in particolare, che «v'è reciproco riscontro in caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 2006, Aglieri, Rv. 233085 - 01). Al lume di tali criteri valutativi, la Corte ha disposto che giudice del rinvio riformulasse il predetto giudizio di gravità indiziaria a carico di IG TO e LI SP con piena libertà di apprezzamento, ma senza incorrere in quegli stessi vizi argomentativi che avevano inficiato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dei menzionati indagati. Vizi che erano derivati, in particolare, dall'avere il Tribunale assegnato una decisiva valenza di smentita, rispetto alle concordi dichiarazioni di TE e IO su elementi decisivi della ricostruzione del fatto (il ruolo di mandante dell'omicidio rivestito da LI SP;
il ruolo di IG TO come componente del 'commando'; il tipo di alcune delle autovetture utilizzate;
il numero, il tipo e il calibro delle armi utilizzate;
le persone che impugnavano le pistole e il numero di colpi esplosi;
3 la sorte delle armi e della Toyota utilizzate dal gruppo di fuoco), alla non coincidenza di tali dichiarazioni con quelle rese da MI LL, ma su aspetti secondari e di dettaglio. 2. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza impugnata ha dimostrato di essersi attenuto al mandato ricevuto. Dopo avere evidenziato come dalle dichiarazioni di TE e di IO, i quali senza dubbio avevano fatto parte del 'commando omicida', emergesse: I. che LI SP era stato il mandante dell'omicidio di NI VO, maturato nell'ambito di una faida tra dan camorristici operanti nel rione 'Traiano' di Napoli;
II. che il gruppo criminale si era valso di almeno due autovetture del tipo 'Toyota' (a bordo della quale avevano trovato posto gli esecutori materiali del delitto) e del tipo 'Fiat' (condotta da IG TO, che aveva espletato una funzione di supporto logistico ed esecutivo del delitto); III. che erano state utilizzate almeno due pistole di grosso calibro;
IV. che LI SP aveva dato ordine di non distruggere le armi essendovene penuria, il giudice del rinvio ha correttamente dato conto di come le discrasie rilevate tra le predette dichiarazioni e quelle rese dal chiamante in reità de relato, MI LL, riguardassero elementi meramente circostanziali (numero delle autovetture utilizzate, numero dei soggetti coinvolti, destinazione finale delle armi) e non attenessero, invece, al ruolo e alle azioni commesse da TO ed SP, invece, concordemente descritti. Discrasie non irragionevolmente ricondotte al tempo trascorso e al diverso ruolo avuto nella vicenda dai due chiamanti in correità. 3. Tutto ciò posto, deve riconoscersi che le censure formulate nell'interesse dei ricorrenti nei riguardi della motivazione rassegnata a sostegno della decisione oggetto del presente sindacato sono infondate, vuoi perché esibiscono plurimi profili di contrasto rispetto ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente nonché a quelli enunciati dal diritto vivente in materia di valutazione delle chiamate in correità o reità, vuoi perché intendono sollecitare uno scrutinio sugli elementi di prova e sul relativo apprezzamento non consentito in questa sede. 3.1. In disparte, quanto già ricordato dal giudice rescindente in ordine alla necessità che, ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale delle propalazioni sia individuato in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nella struttura del racconto, alle circostanze evocate (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 - 01), rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno 4 che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01), va ribadito che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «il percorso valutativo delle chiamate in correità o in reità non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145) e «le chiamate in correità o in reità "de relato" possono avere anche come unico riscontro altra o altre chiamate di analogo tenore, purché vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina Rv. 255143). Enunciazioni direttive, queste, certamente rispettate dal giudice censurato 3.2. Quanto ai profili del denunciato vizio argomentativo, occorre rammentare che, secondo il diritto vivente, «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828); ciò tanto più che sfugge all'ambito del sindacato demandato a questa Corte la verifica degli elementi di prova, posti a sostegno della provvisoria incolpazione, alla stregua del canone di giudizio stabilito per il giudizio di responsabilità piuttosto che alla stregua del canone della qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). 3.2. Né, d'altro canto, al cospetto di una motivazione più che congrua in ordine alla credibilità dei chiamanti e all'attendibilità del loro racconto, risultano conducenti, nel senso di una loro decisiva smentita, i rilievi circa la riferita inattendibilità del collaboratore TE in relazione ad altri fatti di sangue attribuiti a LI SP (il tentato omicidio in danno di GE IS), valendo il principio di diritto a tenore del quale «Il giudizio di credibilità del dichiarante e di attendibilità delle dichiarazioni deve essere l'esito di una motivata valutazione autonoma del giudicante e non può essere soddisfatto dal mero rinvio a quanto avvenuto in separati procedimenti che si risolva in un acritico recepi mento di valutazioni operate da altri giudicanti» (Sez. 1, n. 8799 del 23/01/2018, dep. 2019, Petruolo, Rv. 276166 - 01), ovvero le deduzioni, peraltro generiche, circa la 5 Il Presidente SE EN }4117 limitata durata della collaborazione con la giustizia da parte di LE IO, posto che è jus receptum che «l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni» (Sez. 1, n. 5438 del 07/11/2019, dep. 2020, Birra, Rv. 278470 - 01). 3.3. Si appalesano, infine, privi di pregio tutti gli ulteriori rivoli argomentativi nei quali si addentrano i ricorsi, espressivi unicamente di una scarsa consapevolezza dei ricorrenti in ordine alla ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: ossia, la convergenza delle chiamate in correità e reità effettuate nei confronti di IG TO e di LI SP in ordine al ruolo e alle azioni di ciascuno in relazione all'omicidio di NI VO. 4. Per tutto quanto esposto s'impone il rigetto dei ricorsi. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/05/2025 Il Consigliere estensore IR GL k\Aiva ‘v,34v<&A0Juur.14),;111./