Art. 3.
Le norme contenute nell' art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , e nell' art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500 , si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai quali siano estese le disposizioni previste nell'art. 1 della presente legge, che siano in possesso dell'idoneita' fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.
Le norme contenute nell' art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , e nell' art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500 , si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai quali siano estese le disposizioni previste nell'art. 1 della presente legge, che siano in possesso dell'idoneita' fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.