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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1540-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Unito) il 16/07/1957 e residente a [...] e per la di lui moglie, Sig.ra (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/07/1953 nonché per il loro figlio Sig. (c.f. ) Parte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Elviro Raimondi
(c.f. ) in virtù di procura speciale notarile, rilasciata ad officio C.F._4
del Dr. , Notaio in Napoli, dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Persona_1
Annunziata e Nola, per il primo, con REP. N. 111.162 mentre per i secondi in virtù di procura speciale notarile rilasciata ad officio del Dott. Notaio in Persona_2
Vallo della Lucania dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della
Lucania, con REP. N.61476 e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Aniello Palumbo n° 120
pagina 1 di 18 Ricorrenti
Contro
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Ing. , domiciliato per la CP_2
carica presso la sede legale, in Salerno, alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Marruso (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell , nella Parte_3
sede di via Nizza n. 146, come da procura in atti
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/05/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il Sig. agli inizi del mese di ottobre del 2008, Parte_1
allorquando aveva 51 anni, lamentando dolore al ginocchio sinistro già da qualche mese, decideva di rivolgersi alle cure dei sanitari del reparto di ortopedia del P.O. di Sapri
(SA), appartenente alla poi confluita per accorpamento nella resistente CP_3
che, dopo averlo visitato, gli Controparte_4
consigliavano il ricovero presso la loro struttura per sottoporlo ad intervento chirurgico di protesi totale di inocchio.
Parte In funzione del prospettato intervento, il Sig. eseguiva esame RX il 06/10/2008 che portava in visione ai sanitari del reparto di ortopedia unitamente ad un pregresso esame
RMN di ginocchio sinistro eseguito due anni prima e, precisamente, il 07/10/2006 in occasione di uno shaving cartilagineo del ginocchio sinistro dai cui referti non emergeva, secondo parte ricorrente, una situazione così grave da giustificare, in un soggetto relativamente giovane, un intervento chirurgico di protesi totale di ginocchio e precisamente riportavano quanto segue: esame RX del 06/10/2008 - “note di gonartrosi bilaterale, riduzione di ampiezza dell'interlinea articolare interna bilateralmente, più
pagina 2 di 18 significativa a sinistra.”; esame RMN di ginocchio sinistro del 07/10/2006 - “note di condropatia femoro-tibiale e femoro-rotulea con assottigliamento delle superfici articolari ed iniziali segni di sofferenza dell'osso subcondrale. Spazi articolari modicamente ridotti. Modesta falda di versamento articolare con lieve distensione del recesso sovrarotuleo e dei recessi paracondiloidei. Lesione su base meniscosica del corno posteriore del menisco mediale… note sinovitiche più evidenti al comparto anteriore ed al pivot centrale…”
In data 08/10/2008, si ricoverava presso il reparto di Ortopedia del P.O. di Sapri con la diagnosi di gonartrosi sinistra, per essere poi dimesso in data 24/10/2008. Dalla lettura della cartella clinica, alla voce “Anamnesi Prossima” (A.P.P) si leggeva: “ il paziente al momento … lamenta dolore sotto carico al ginocchio sinistro E.O. ginocchio sin: dolore presente, motilità articolare completa, mobilità completa.”
In data 09/10/2008, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di protesi totale di a sinistra e, successivamente, praticava trattamento di Kinetec e il 17/10/2008 Per_3
iniziava la deambulazione assistita, per essere poi dimesso in data 24/10/2008.
Dopo la dimissione praticava riabilitazione, anche a domicilio ma, nonostante questo, non riusciva a ristabilirsi e, nel gennaio 2009, iniziava ad accusare, dapprima in modo saltuario poi in maniera cronica, un forte dolore al carico, unitamente ad una progressiva limitazione della flessione del ginocchio. Nei due anni a seguire, per il persistere di tale sintomatologia dolorosa e per la connessa limitazione funzionale, si sottoponeva a periodici controlli clinici presso il medesimo P.O, facendo sempre presente ai sanitari che lo avevano operato la rigidità e la problematica dolorosa e costoro lo rassicuravano, attribuendo i lamentati disturbi ad una normale rigidità post- chirurgica.
Esponeva il ricorrente che, con tale dimissione, iniziava il suo lungo calvario durato circa nove anni, caratterizzato da costanti sofferenze che riassumeva in: 30 controlli ambulatoriali;
15 ricoveri, di cui 11 presso il solo ospedale di Sapri e 13 interventi chirurgici tra revisioni di protesi e impianti di spaziatori antibiotati.
pagina 3 di 18 Tale iter terapeutico si concludeva dopo nove anni, nel 2017, con la necessaria amputazione della coscia sinistra, presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Per le ragion appena illustrate, con ricorso ex art. 696bis c.p.c., recante R.G. n.
8826/2022, notificato in data 08/11/2022, il ricorrente incardinava dinanzi a codesto
Tribunale di Salerno la procedura di Consulenza Tecnica Preventiva finalizzata alla conciliazione nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_3
fine di far accertare la responsabilità di quest'ultima relativamente ai postumi derivanti dall'intervento chirurgico di protesi totale di ginocchio a sinistra, a cui era stato sottoposto il sig. in data 09/10/2008, presso il reparto di Parte_1
Ortopedia e Traumatologia del P.O. dell' di Sapri (SA). CP_5
Nominato il collegio ed espletata la C.T.U., in data 21/11/2023, veniva deposito elaborato peritale in cui si accertava un danno biologico iatrogeno del 45% (dal 60% al
15%), oltre a un danno biologico temporaneo pari a mesi cinque al 100%, nonché anni due e mesi otto di parziale al 75%. A seguito del quadro menomativo esitato, si riteneva totalmente compromessa (100%) la capacità lavorativa di operaio generico. Dunque, tale procedimento si concludeva con la definitiva affermazione di responsabilità dei sanitari del P.O. di Sapri che negli anni avevano avuto in cura il ricorrente e, per essi, della evocata struttura sanitaria di appartenenza, per aver generato, con il proprio comportamento imperito e negligente, il quadro invalidante lamentato. I due consulenti di Ufficio, in risposta agli specifici quesiti formulati dal G.U Dott. , Persona_4
concludevano il proprio elaborato peritale in sintonia con le considerazioni espresse dal consulente tecnico di parte ricorrente, Dott. . Questi, in buona sostanza, Persona_5
ravvisano gravi carenze della struttura sanitaria interessata (Ospedale di Sapri), relativamente al mancato inquadramento infettivologico del paziente, mai adeguatamente studiato, ai fini della cura dello stato settico dell'articolazione protesizzata.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato in data 08/05/2024, i sigg.
[...]
e , tenuto conto degli esiti del precedente Parte_1 Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 18 ricorso ex art. 696 bis c.p.c., introducevano il presente giudizio di merito insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie istanze risarcitorie, ovvero delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del personale sanitario e parasanitario del P.O. di Sapri appartenente alla in occasione dei ricoveri del CP_4
Sig. e delle successive cure, per le carenze valutative Parte_1
gravi, per i conseguenti errati e/o non corretti trattamenti sanitari, nonché per la completa mancanza di informazioni preventiva sulle cure eseguite e per tutte le condotte, commissive e/o omissive, autonome e/o concorrenti fra loro, che sono state poste in essere;
2) per l'effetto, condannare l in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Salerno alla Via Nizza n. 146, al pagamento in favore del Sig. a titolo di ristoro dei danni Parte_1
non patrimoniali, come danno biologico iatrogeno differenziale, permanente e temporaneo e come danno relazionale, subiti e subendi, così come specificati e quantificati in premessa e pari ad euro € 513.786,00 e/o alla diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento; 3) per l'effetto, condannare l in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t. con sede legale in Salerno alla Via Nizza n. 146, al pagamento in favore del Sig. a titolo di danno morale interiore della Parte_1
somma di euro 150.000,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
4) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig.
[...] [...]
di una somma a titolo di danno da lesione del diritto di Parte_1
autodeterminazione quantificato in almeno euro 20.000,00 o il diverso importo, maggiore o minore ritenuto equo;
5) condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore del Sig. a titolo di danno Parte_1
patrimoniale emergente, del risarcimento delle spese mediche e di assistenza, sostenute in maniera pressoché costante in circa quindici anni di cure e visite specialistiche pagina 5 di 18 quantificate in euro 30.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) condannare la medesima resistente al pagamento in favore della Sig.ra
[...]
, e del figlio Sig. , a titolo di danno non patrimoniale da Pt_2 Parte_1
compromissione, quasi totale, del rapporto parentale della somma di euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7) condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore del Sig. (Figlio), a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
da compromissione, quasi totale, del rapporto parentale della somma di euro 100.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
8) condannare la stessa resistente al pagamento in favore del
Sig. di una somma a titolo di danno patrimoniale come Parte_1
Danno da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi in via equitativa in un importo di euro 100.000,00 o nella la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento;
9) condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle competenze e spese per l'eseguita procedura ex art. 696 bis c.p.c,
l'importo di euro 7.691,00, o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese forfettarie e degli oneri accessori disponendo, altresì, l'attribuzione delle spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10) condannare l resistente al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze per il presente giudizio;
11) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, al pagamento e/o al rimborso delle spese di CTU per l'eseguita
[...]
procedura ex art. 696 bis c.p.c, disponendo, altresì, l'attribuzione delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
pagina 6 di 18 In particolare, il difensore chiedeva il rimborso dei seguenti importi anticipati per conto dei propri assistiti, per un totale di euro 7.185,52; compenso pagato al Dott. pari Per_5
ad euro 1.464,00 come da fattura, per la redazione della perizia di parte;
compenso pagato al Prof. pari ad euro 2.000,00 per l'assistenza alla CTU e Persona_6
per la redazione delle note tecniche;
compenso pagato al Prof. pari ad euro Persona_7
610,00, quale C.T.U. nella procedura di ATP;
compenso pagato al Dott. Persona_8
pari ad euro 610,00 quale C.T.U nella procedura di ATP;
contributo unificato ATP nella misura di euro 313,00 (euro 286,00 + Euro 27,00 per Diritti di Cancelleria); varie raccomandate euro 30,00; rimborso delle spese di copisteria come da fatture rilasciate dalla ditta Biondi, per euro 130,00 (75,00+ 55,00) e contributo Unificato più diritti per la presente procedura pari ad euro 545,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/05/2024, si costituiva nel giudizio così introdotto l , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentate p.t., contestando ogni avversa pretesa, in quanto considerata inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto.
La resistente deduceva che i ricorrenti non avessero provato l'esistenza del contratto e la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia, ovvero le lesioni personali lamentate, e la condotta commissiva/omissiva dei medici. A tal riguardo, specificava che la colpa professionale dell'esercente l'attività sanitaria, in ogni caso, è accertabile tanto in presenza di errore inescusabile originato sia dal difetto di cognizioni generali della scienza medica, sia dalla mancanza della necessaria abilità tecnica.
Nel caso di specie, secondo parte resistente, non si evidenziava nella condotta dei sanitari del P.O. dell'Immacolata di Sapri, che hanno avuto in cura il sig.
[...]
alcun errore commissivo e/o omissivo e i postumi lamentati andavano Parte_1
considerati conseguenza prevedibile, ma non prevenibile dell'intervento chirurgico de quo.
pagina 7 di 18 Aggiungeva che la consulenza espletata ante causam fosse ampiamente contestabile e, come tale, meritevole di rinnovazione per meglio indagare circa l'effettiva evoluzione dell'infezione sofferta dal paziente.
Inerentemente alla determinazione del danno, essendo stato qualificato di tipo iatrogeno, secondo parte resistente, occorre tener conto della sola differenza tra i valori monetari della percentuale di invalidità complessiva e quella che si sarebbe comunque residuata nel paziente, anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico. Rispetto alla personalizzazione del danno, l'odierna resistente affermava che grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In ordine al danno morale, deduceva che questo costituisse una evidente duplicazione risarcitoria.
L'azienda sanitaria contestava, poi, la sussistenza del danno da lesione del diritto di autodeterminazione giacché il ricorrente non aveva provato che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli fossero derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé, psichicamente e fisicamente.
Ugualmente, contestava la specificità della perdita di capacità lavorativa sulla base del fatto che la prova della riduzione della capacità lavorativa specifica, rispetto a quella generica, avrebbe dovuto essere fornita in maniera più accurata e precisa dimostrando sia la perdita di guadagno, sia il nesso causale con le menomazioni riportate nel sinistro.
In ordine al danno emergente derivante dalle spese mediche e di assistenza, la resistente esponeva che non risultavano, in atti, spese mediche documentate, a fini terapeutici.
Infine, circa il danno lamentato dai sigg. e , l'azienda Parte_2 Parte_1
sanitaria resistente esponeva che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale non coincidesse con l'interesse leso, ma andava provato sulla base di elementi oggettivi da chi pretende il risarcimento. Non è sufficiente, a suo dire, dichiararsi titolare pagina 8 di 18 di una posizione giuridica soggettiva corrispondente a quella di colui che avrebbe diritto ad ottenere una riparazione risarcitoria, in ragione del vincolo familiare o affettivo con la vittima di un fatto illecito da parte del soggetto responsabile. Occorreva fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ovvero del damnum iniuria datum.
Lette le note di udienza, si concedevano alle parti i termini previsti dell'art. 281 duodecies comma 4 per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni e per indicare i mezzi di prova richiesti, con successiva replica. Con ordinanza istruttoria del 05/05/2025, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo alla ATP 8826/2022
e si assegnava la causa a sentenza.
- In punto di diritto
Lo studio della responsabilità medica ci ricorda che il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta da convenuta con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il pagina 9 di 18 danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto sono sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi.
In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità
o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata della struttura sanitaria.
- Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nel caso in esame i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta e anche della espletata CTU medico-legale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
I risultati delle indagini peritali, infatti, rendono incontestabile la presenza di evidenti profili di responsabilità a carico della convenuta . Controparte_6
Nella fattispecie, i sanitari della struttura sanitaria intervenuti hanno avuto una condotta censurabile, incorrendo in imprudenza, negligenza ed imperizia in quanto hanno, dapprima, omesso le preliminari ed opportune indagini e cure del caso, sottoponendo il paziente ad un discutibile intervento di protesi totale di ginocchio in un soggetto non anziano e, successivamente, hanno ignorato, per lungo tempo, i segnali, clinici e strumentali, di una infezione protesica che determinava un quadro peggiorativo tanto da condurlo alla parziale amputazione dell'arto inferiore. Sulla base della documentazione esibita e sulla puntuale ed esaustiva consulenza tecnica di parte e di Ufficio, chiaro appare il nesso causale tra l'operato dei sanitari della struttura sanitaria e gli ingenti danni, ormai irreversibili, residuati al ricorrente per la “mala gestio” della resistente. Si ricorda che tali avvenimenti procuravano al ricorrente uno stato depressivo cronico che pagina 10 di 18 lo induceva ad evitare ogni rapporto sociale, anche con amici e parenti. Pertanto, questi subiva un vero e proprio danno psichico che conduceva allo sviluppo progressivo di stati depressivi con spunti deliranti ed ansia somatizzata. Tale patologia è caratterizzata da riduzione degli interessi, dei contatti sociali nonché tendenza all'apatia e ciò comporta una notevole compromissione delle capacità relazionali. Questa situazione portava, addirittura, il ricorrente ad un tentativo di autolesionismo con ferite di taglio ai polsi.
A conferma di quanto suddetto, veniva accertato e riconosciuto anche dai sanitari della
Commissione Invalidi Civili l'esistenza del grave disturbo depressivo reattivo, che Parte valutavano il Sig. invalido civile al 100%.
Giova evidenziare che tutto quanto accaduto comportava uno stravolgimento delle abitudini di vita anche della moglie del sig. e del figlio. La coniuge, Parte_1
infatti, era completamente dedita alla cura e all'accompagnamento del marito, sacrificando, di conseguenza, totalmente le personali esigenze di vita. Almeno due persone a rotazione dovevano dedicarsi totalmente al Sig. che non poteva essere Pt_1
lasciato solo e necessitava dell'intervento di persone che lo aiutavano ad alzarsi e a lavarsi e queste incombenze potevano essere svolte solo da persone di famiglia che avevano una certa confidenza.
Il figlio, sig. , ha dovuto mettere da parte la sua giovinezza per far fronte Parte_1
alle esigenze del padre e per prodigarsi nell'alleviare la madre a gestire un'assistenza di tale pesantezza psicofisica.
Il C.T.P. Dott. , specialista in Ortopedia e Medicina Legale, dopo aver Persona_5
visitato il ricorrente concludeva affermando che la prestazione sanitaria erogata era stata del tutto routinaria e priva di qualunque carattere di sperimentalità o di speciale difficoltà e non è stata eseguita correttamente in relazione alla patologia lamentata dal paziente.
A parere del Dott. , le condotte colpose, commissive ed omissive, sono censurabili Per_5
per imprudenza, imperizia e negligenza e appaiono divergenti dal rispetto dei protocolli dettati dalle regole dell'arte e dalle regole di buona pratica medica.
pagina 11 di 18 - In ordine alle risultanze delle indagini peritali
Successivamente alla redazione dell'elaborato peritale da parte del dott. , il Per_5
ricorrente incardinava dinanzi a codesto Tribunale di Salerno la procedura di
Consulenza Tecnica Preventiva, finalizzata alla Conciliazione, ex art. 696 bis cpc rubricato con R.G n.8826/2022 nei confronti della . Parte_3
I Dottori e effettuavano le dovute considerazioni Persona_8 Persona_7
specialistiche precisando che la cascata di eventi verificatasi durante tutti gli interventi chirurgici cui il periziato si sottoponeva, poteva essere definita quale causa determinante dell'ultimo intervento di amputazione dell'arto, quale conseguenza del lungo iter clinico ed in particolare degli interventi eseguiti dal 2012 al 2013
(6 interventi) eseguiti presso l'Ospedale di Sapri.
A parere di ambedue i medici, risultavano non solo tutti gli interventi effettuati dal 2008 fino al momento in cui l'arto veniva amputato, ma erano palesi le inadempienze, caratterizzate soprattutto dalla mancanza di consulenze infettivologiche durante i primi ricoveri, allorquando la protesi di ginocchio veniva asportata e sostituita con il blocco spaziatore, che non consentivano l'identificazione precisa del germe e un'idonea ed adeguata terapia antibiotica. La storia clinica del paziente è stata caratterizzata, a parere di costoro, da un evidente e grave sottovalutazione delle problematiche legate ad una protesi dolorosa ed instabile di ginocchio sinistro.
Le prime criticità possono farsi risalire già al primo ricovero del 10/03/2012 (intervento del 12/03/2012), quando si evidenziava lo scollamento della componente tibiale della protesi, semplicemente sostituita, senza che nessuno si ponesse il dubbio su quale ne fosse la causa, benché gli esami ematochimici mostravano evidente una leucocitosi neutrofila. Elementi che avrebbero dovuto allertare il personale medico ospedaliero, essendo questi specifici indici d'infezione, che andava quindi sospettata, approfondita ed adeguatamente curata, dal punto di vista infettivologico.
Ordunque, essi individuavano un danno biologico permanente differenziale “iatrogeno” quantificandolo nella misura de 45%.
pagina 12 di 18 Il periodo di malattia riferibile alle responsabilità riscontrate si quantificava in mesi 5
(cinque) di ITT ed anni 2 (due) + 8 (otto) mesi, di ITP al 75%.
- In ordine alla perdita di capacità lavorativa
La richiesta di parte ricorrente a tale titolo va accolta.
I consulenti riferivano che, a seguito del quadro menomativo esitato, risultava totalmente compromessa (100%) la capacità lavorativa di operaio generico potendo, il ricorrente, svolgere solo mansioni “generiche” di tipo sedentario.
La prova dello svolgimento di un'attività produttiva è data dall'Estratto allegato CP_7
agli atti. La prova della diminuzione di reddito o del mancato conseguimento di guadagno è documentale ed è data anch'essa dall'Estratto che attesta che il Sig. CP_7
Parte
in data 11/05/2017, pochi giorni prima della data dell'intervento di amputazione
(18/05/2017), interrompeva ogni attività lavorativa definitivamente.
Tale dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. La prova fornita in via presuntiva dev'essere, quindi, relativa alla lesione della capacità di svolgere l'attività lavorativa attuale o quelle che presumibilmente il danneggiato avrebbe potuto svolgere in futuro.
La prova del nesso causale con i postumi residuati agli interventi, è data dal parere espresso dalla Commissione Invalidi Civili che lo ha riconosciuto invalido al CP_7
lavoro nella misura del 100%. La riconosciuta percentuale di invalidità civile, infatti, accertava l'impossibilità allo svolgimento della sua attività lavorativa” (perdita della capacità lavorativa specifica) e di qualunque altra attività che comportasse la necessità di svolgere una mansione lavorativa comportante l'uso degli arti inferiori (riduzione della capacità lavorativa generica).
- Relativamente al consenso informato
I consulenti evidenziavano come il consenso prestato dal paziente, nel caso de quo, risultava molto carente e generico. Infatti, il tipo d'intervento da effettuare risultava aggiunto “a penna”, senza specificare se la protesi consigliata fosse mono o bicompartimentale, cementata o non, posterostabilizzata o CR. Inoltre, le eventuali pagina 13 di 18 complicanze venivano descritte in modo estremamente generico, tanto da non consentire di aver certezza che il paziente fosse stato reso edotto di tutte quelle problematiche che potrebbero scaturire da un simile intervento chirurgico.
Si ravvisava, dunque, insufficiente informazione del paziente, dall'esame del modulo relativo al consenso informato.
Può, pertanto, ritenersi sussistente la lesione del diritto all'autodeterminazione del ricorrente.
- Sulle spese mediche
La richiesta di risarcimento per il danno emergente lamentato a tale titolo va disattesa.
I periti esponevano, infatti, che non risultano, in atti, spese mediche documentate, a fini terapeutici.
- Rispetto al danno subito dai congiunti
Tale richiesta merita accoglimento.
L'ordinamento prevede che al congiunto di una persona che abbia subito lesioni personali, da fatto illecito, pur non essendo parte del contratto intercorso con il medico o la struttura sanitaria, spetta il risarcimento, iure proprio, del danno non patrimoniale. La risarcibilità della lesione dei rapporti familiari (genitori/figlio e tra fratelli) è fondata su una tutela costituzionale garantita dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Il familiare di una persona, lesa dall'altrui condotta illecita, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per sofferenza soggettiva e mutamento peggiorativo delle abitudini di vita.
Anche la Suprema Corte di Legittimità con sentenza n. 20667 del 5 ottobre 2010 ha affermato che ai prossimi congiunti spetta il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo a ciò ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.
pagina 14 di 18 La sofferenza soggettiva patita consiste nel danno morale interiore, la perturbazione soggettiva patita dai familiari a causa delle lesioni subite dal proprio caro, mentre l'apprezzabile mutamento della qualità della propria vita consiste in un danno esistenziale/dinamico-relazionale patito dai familiari. L'ingiusta menomazione subita ha influito negativamente sulle aspettative dei familiari conviventi, moglie e figlio del sig. , che hanno visto compromettersi il loro diritto, di rango costituzionale, Parte_1
a godere pienamente della propria famiglia, nonché ha compromesso il nucleo familiare nelle relative esigenze, tanto da condannare i ricorrenti a condurre giorno per giorno, nelle occasioni più semplici, come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore rispetto a quella che avrebbero altrimenti condotto.
Per meglio approfondire tale aspetto, il danno sofferto dai familiari può desumersi presuntivamente anche dal legame parentale, non è necessario lo sconvolgimento delle abitudini di vita (Cass. Ordinanza 7748/2020).
Il danno subito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un loro caro per fatto illecito altrui, è un danno diretto non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo. La lesione è un fatto plurioffensivo, che produce vittime diverse, ma parimenti dirette.
Emerge come la lesione subita dalla vittima possa provocare nei congiunti sia un danno morale (come la sofferenza d'animo) che un danno biologico (ossia una perdita vera e propria di salute). I suddetti pregiudizi possono essere provati anche tramite presunzioni, infatti, non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi siano soggetti ad una prova più rigorosa degli altri. Tra le presunzioni ammissibili rileva il rapporto di stretta parentela tra la vittima cosiddetta primaria e quelle secondarie.
Il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, in base all'id quod plerumeque accidit - ossia ciò che solitamente accade - che genitori, fratelli o mariti/mogli soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto. Tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in uno sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto si tratta di conseguenze
pagina 15 di 18 estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
Alla luce di quanto appena evidenziato, va opportunamente riconosciuto ai congiunti il risarcimento del danno per la sofferenza soggettiva patita a causa delle gravi lesioni riportate dal sig. oltre che per l'apprezzabile mutamento peggiorativo Parte_1
delle abitudini di vita per l'assistenza prestata.
Si ritiene doveroso liquidare in favore di la somma richiesta pari ad Parte_2
euro 150.000 e in favore di (figlio) quella pari ad euro 100.000. Parte_1
- Rispetto alla personalizzazione del danno
La richiesta va accolta. Parte Il Sig. all'epoca dei fatti aveva 51 anni e può pacificamente dirsi che ha patito e patirà oltre al mero danno biologico anche un danno esistenziale/dinamico-relazionale, atteso che lo stesso, avendo patito la perdita dell'arto inferiore, ha senz'altro sofferto e soffrirà una significativa compromissione di tutte le attività esistenziali, sociali, sportive, ludiche e lavorative. La logica e presumibile conseguenza di tale limitazione si traduce in un danno morale dinamico-relazionale che giustifica, oggi, la richiesta personalizzazione del danno biologico. Ed invero, non può dubitarsi che il ricorrente abbia subito, in conseguenza della descritta amputazione, un'alterazione della vita di relazione, con la modificazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, risultata compressa anche nei suoi aspetti più elementari e più intimi.
In conclusione, sussiste, per le motivazioni riportate, un comprovato nesso eziologico tra la condotta professionale colposa per negligenza, imprudenza, imperizia dell'azienda sanitaria locale di Salerno, e l'eventus damni.
La tesi sostenuta da parte resistente non è sorretta da argomentazioni meritevoli di accoglimento e, quindi, la domanda di risarcimento presentata va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
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P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara l'esclusiva
Parte_ responsabilità del personale sanitari del P.O di Sapri appartenente alla di Salerno e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento, in favore del Sig.
[...]
a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali, come danno biologico Parte_1
iatrogeno differenziale, permanente e temporaneo e come danno relazionale, subiti e subendi dal ricorrente che si quantificano in € 421.672,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di € 20.000,00 a titolo di danno da lesione del diritto di
[...]
autodeterminazione;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di € 100.000,00 a titolo di danno patrimoniale come danno da
[...]
lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- rigetta la richiesta di risarcimento avanzata da parte ricorrente per le lamentate spese mediche;
- condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della Sig.ra , e del figlio Sig. , a titolo Parte_2 Parte_1
di danno non patrimoniale da compromissione quasi totale del rapporto parentale, delle somme rispettivamente di € 150.000,00 e € 100.000,00;
pagina 17 di 18 - condanna parte resistente al pagamento delle competenze e spese per l'eseguita procedura ex art. 696 bis c.p.c, quantificate in € 7.691,00 con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze per il presente giudizio pari ad € 29.193,00 oltre al pagamento delle spese forfettarie e degli oneri accessori con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario;
- pone a carico di parte resistente le spese di CTU per l'eseguita procedura ex art. 696 bis c.p.c., e ne dispone la liquidazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Salerno 11 ago. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1540-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
Unito) il 16/07/1957 e residente a [...] e per la di lui moglie, Sig.ra (c.f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/07/1953 nonché per il loro figlio Sig. (c.f. ) Parte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Elviro Raimondi
(c.f. ) in virtù di procura speciale notarile, rilasciata ad officio C.F._4
del Dr. , Notaio in Napoli, dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Persona_1
Annunziata e Nola, per il primo, con REP. N. 111.162 mentre per i secondi in virtù di procura speciale notarile rilasciata ad officio del Dott. Notaio in Persona_2
Vallo della Lucania dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della
Lucania, con REP. N.61476 e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, sito in Giugliano in Campania (NA) alla Via Aniello Palumbo n° 120
pagina 1 di 18 Ricorrenti
Contro
(C.F. e P. IVA n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., Ing. , domiciliato per la CP_2
carica presso la sede legale, in Salerno, alla via Nizza n. 146, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Marruso (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso l'U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell , nella Parte_3
sede di via Nizza n. 146, come da procura in atti
Resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/05/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il Sig. agli inizi del mese di ottobre del 2008, Parte_1
allorquando aveva 51 anni, lamentando dolore al ginocchio sinistro già da qualche mese, decideva di rivolgersi alle cure dei sanitari del reparto di ortopedia del P.O. di Sapri
(SA), appartenente alla poi confluita per accorpamento nella resistente CP_3
che, dopo averlo visitato, gli Controparte_4
consigliavano il ricovero presso la loro struttura per sottoporlo ad intervento chirurgico di protesi totale di inocchio.
Parte In funzione del prospettato intervento, il Sig. eseguiva esame RX il 06/10/2008 che portava in visione ai sanitari del reparto di ortopedia unitamente ad un pregresso esame
RMN di ginocchio sinistro eseguito due anni prima e, precisamente, il 07/10/2006 in occasione di uno shaving cartilagineo del ginocchio sinistro dai cui referti non emergeva, secondo parte ricorrente, una situazione così grave da giustificare, in un soggetto relativamente giovane, un intervento chirurgico di protesi totale di ginocchio e precisamente riportavano quanto segue: esame RX del 06/10/2008 - “note di gonartrosi bilaterale, riduzione di ampiezza dell'interlinea articolare interna bilateralmente, più
pagina 2 di 18 significativa a sinistra.”; esame RMN di ginocchio sinistro del 07/10/2006 - “note di condropatia femoro-tibiale e femoro-rotulea con assottigliamento delle superfici articolari ed iniziali segni di sofferenza dell'osso subcondrale. Spazi articolari modicamente ridotti. Modesta falda di versamento articolare con lieve distensione del recesso sovrarotuleo e dei recessi paracondiloidei. Lesione su base meniscosica del corno posteriore del menisco mediale… note sinovitiche più evidenti al comparto anteriore ed al pivot centrale…”
In data 08/10/2008, si ricoverava presso il reparto di Ortopedia del P.O. di Sapri con la diagnosi di gonartrosi sinistra, per essere poi dimesso in data 24/10/2008. Dalla lettura della cartella clinica, alla voce “Anamnesi Prossima” (A.P.P) si leggeva: “ il paziente al momento … lamenta dolore sotto carico al ginocchio sinistro E.O. ginocchio sin: dolore presente, motilità articolare completa, mobilità completa.”
In data 09/10/2008, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di protesi totale di a sinistra e, successivamente, praticava trattamento di Kinetec e il 17/10/2008 Per_3
iniziava la deambulazione assistita, per essere poi dimesso in data 24/10/2008.
Dopo la dimissione praticava riabilitazione, anche a domicilio ma, nonostante questo, non riusciva a ristabilirsi e, nel gennaio 2009, iniziava ad accusare, dapprima in modo saltuario poi in maniera cronica, un forte dolore al carico, unitamente ad una progressiva limitazione della flessione del ginocchio. Nei due anni a seguire, per il persistere di tale sintomatologia dolorosa e per la connessa limitazione funzionale, si sottoponeva a periodici controlli clinici presso il medesimo P.O, facendo sempre presente ai sanitari che lo avevano operato la rigidità e la problematica dolorosa e costoro lo rassicuravano, attribuendo i lamentati disturbi ad una normale rigidità post- chirurgica.
Esponeva il ricorrente che, con tale dimissione, iniziava il suo lungo calvario durato circa nove anni, caratterizzato da costanti sofferenze che riassumeva in: 30 controlli ambulatoriali;
15 ricoveri, di cui 11 presso il solo ospedale di Sapri e 13 interventi chirurgici tra revisioni di protesi e impianti di spaziatori antibiotati.
pagina 3 di 18 Tale iter terapeutico si concludeva dopo nove anni, nel 2017, con la necessaria amputazione della coscia sinistra, presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Per le ragion appena illustrate, con ricorso ex art. 696bis c.p.c., recante R.G. n.
8826/2022, notificato in data 08/11/2022, il ricorrente incardinava dinanzi a codesto
Tribunale di Salerno la procedura di Consulenza Tecnica Preventiva finalizzata alla conciliazione nei confronti della in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_3
fine di far accertare la responsabilità di quest'ultima relativamente ai postumi derivanti dall'intervento chirurgico di protesi totale di ginocchio a sinistra, a cui era stato sottoposto il sig. in data 09/10/2008, presso il reparto di Parte_1
Ortopedia e Traumatologia del P.O. dell' di Sapri (SA). CP_5
Nominato il collegio ed espletata la C.T.U., in data 21/11/2023, veniva deposito elaborato peritale in cui si accertava un danno biologico iatrogeno del 45% (dal 60% al
15%), oltre a un danno biologico temporaneo pari a mesi cinque al 100%, nonché anni due e mesi otto di parziale al 75%. A seguito del quadro menomativo esitato, si riteneva totalmente compromessa (100%) la capacità lavorativa di operaio generico. Dunque, tale procedimento si concludeva con la definitiva affermazione di responsabilità dei sanitari del P.O. di Sapri che negli anni avevano avuto in cura il ricorrente e, per essi, della evocata struttura sanitaria di appartenenza, per aver generato, con il proprio comportamento imperito e negligente, il quadro invalidante lamentato. I due consulenti di Ufficio, in risposta agli specifici quesiti formulati dal G.U Dott. , Persona_4
concludevano il proprio elaborato peritale in sintonia con le considerazioni espresse dal consulente tecnico di parte ricorrente, Dott. . Questi, in buona sostanza, Persona_5
ravvisano gravi carenze della struttura sanitaria interessata (Ospedale di Sapri), relativamente al mancato inquadramento infettivologico del paziente, mai adeguatamente studiato, ai fini della cura dello stato settico dell'articolazione protesizzata.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato in data 08/05/2024, i sigg.
[...]
e , tenuto conto degli esiti del precedente Parte_1 Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 18 ricorso ex art. 696 bis c.p.c., introducevano il presente giudizio di merito insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie istanze risarcitorie, ovvero delle seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del personale sanitario e parasanitario del P.O. di Sapri appartenente alla in occasione dei ricoveri del CP_4
Sig. e delle successive cure, per le carenze valutative Parte_1
gravi, per i conseguenti errati e/o non corretti trattamenti sanitari, nonché per la completa mancanza di informazioni preventiva sulle cure eseguite e per tutte le condotte, commissive e/o omissive, autonome e/o concorrenti fra loro, che sono state poste in essere;
2) per l'effetto, condannare l in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Salerno alla Via Nizza n. 146, al pagamento in favore del Sig. a titolo di ristoro dei danni Parte_1
non patrimoniali, come danno biologico iatrogeno differenziale, permanente e temporaneo e come danno relazionale, subiti e subendi, così come specificati e quantificati in premessa e pari ad euro € 513.786,00 e/o alla diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento; 3) per l'effetto, condannare l in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t. con sede legale in Salerno alla Via Nizza n. 146, al pagamento in favore del Sig. a titolo di danno morale interiore della Parte_1
somma di euro 150.000,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
4) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del Sig.
[...] [...]
di una somma a titolo di danno da lesione del diritto di Parte_1
autodeterminazione quantificato in almeno euro 20.000,00 o il diverso importo, maggiore o minore ritenuto equo;
5) condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore del Sig. a titolo di danno Parte_1
patrimoniale emergente, del risarcimento delle spese mediche e di assistenza, sostenute in maniera pressoché costante in circa quindici anni di cure e visite specialistiche pagina 5 di 18 quantificate in euro 30.000,00, ovvero in quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) condannare la medesima resistente al pagamento in favore della Sig.ra
[...]
, e del figlio Sig. , a titolo di danno non patrimoniale da Pt_2 Parte_1
compromissione, quasi totale, del rapporto parentale della somma di euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7) condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore del Sig. (Figlio), a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
da compromissione, quasi totale, del rapporto parentale della somma di euro 100.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria;
8) condannare la stessa resistente al pagamento in favore del
Sig. di una somma a titolo di danno patrimoniale come Parte_1
Danno da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, da liquidarsi in via equitativa in un importo di euro 100.000,00 o nella la diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento;
9) condannare l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle competenze e spese per l'eseguita procedura ex art. 696 bis c.p.c,
l'importo di euro 7.691,00, o nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese forfettarie e degli oneri accessori disponendo, altresì, l'attribuzione delle spese di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
10) condannare l resistente al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze per il presente giudizio;
11) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
, al pagamento e/o al rimborso delle spese di CTU per l'eseguita
[...]
procedura ex art. 696 bis c.p.c, disponendo, altresì, l'attribuzione delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
pagina 6 di 18 In particolare, il difensore chiedeva il rimborso dei seguenti importi anticipati per conto dei propri assistiti, per un totale di euro 7.185,52; compenso pagato al Dott. pari Per_5
ad euro 1.464,00 come da fattura, per la redazione della perizia di parte;
compenso pagato al Prof. pari ad euro 2.000,00 per l'assistenza alla CTU e Persona_6
per la redazione delle note tecniche;
compenso pagato al Prof. pari ad euro Persona_7
610,00, quale C.T.U. nella procedura di ATP;
compenso pagato al Dott. Persona_8
pari ad euro 610,00 quale C.T.U nella procedura di ATP;
contributo unificato ATP nella misura di euro 313,00 (euro 286,00 + Euro 27,00 per Diritti di Cancelleria); varie raccomandate euro 30,00; rimborso delle spese di copisteria come da fatture rilasciate dalla ditta Biondi, per euro 130,00 (75,00+ 55,00) e contributo Unificato più diritti per la presente procedura pari ad euro 545,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/05/2024, si costituiva nel giudizio così introdotto l , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentate p.t., contestando ogni avversa pretesa, in quanto considerata inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto.
La resistente deduceva che i ricorrenti non avessero provato l'esistenza del contratto e la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia, ovvero le lesioni personali lamentate, e la condotta commissiva/omissiva dei medici. A tal riguardo, specificava che la colpa professionale dell'esercente l'attività sanitaria, in ogni caso, è accertabile tanto in presenza di errore inescusabile originato sia dal difetto di cognizioni generali della scienza medica, sia dalla mancanza della necessaria abilità tecnica.
Nel caso di specie, secondo parte resistente, non si evidenziava nella condotta dei sanitari del P.O. dell'Immacolata di Sapri, che hanno avuto in cura il sig.
[...]
alcun errore commissivo e/o omissivo e i postumi lamentati andavano Parte_1
considerati conseguenza prevedibile, ma non prevenibile dell'intervento chirurgico de quo.
pagina 7 di 18 Aggiungeva che la consulenza espletata ante causam fosse ampiamente contestabile e, come tale, meritevole di rinnovazione per meglio indagare circa l'effettiva evoluzione dell'infezione sofferta dal paziente.
Inerentemente alla determinazione del danno, essendo stato qualificato di tipo iatrogeno, secondo parte resistente, occorre tener conto della sola differenza tra i valori monetari della percentuale di invalidità complessiva e quella che si sarebbe comunque residuata nel paziente, anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico. Rispetto alla personalizzazione del danno, l'odierna resistente affermava che grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In ordine al danno morale, deduceva che questo costituisse una evidente duplicazione risarcitoria.
L'azienda sanitaria contestava, poi, la sussistenza del danno da lesione del diritto di autodeterminazione giacché il ricorrente non aveva provato che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli fossero derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé, psichicamente e fisicamente.
Ugualmente, contestava la specificità della perdita di capacità lavorativa sulla base del fatto che la prova della riduzione della capacità lavorativa specifica, rispetto a quella generica, avrebbe dovuto essere fornita in maniera più accurata e precisa dimostrando sia la perdita di guadagno, sia il nesso causale con le menomazioni riportate nel sinistro.
In ordine al danno emergente derivante dalle spese mediche e di assistenza, la resistente esponeva che non risultavano, in atti, spese mediche documentate, a fini terapeutici.
Infine, circa il danno lamentato dai sigg. e , l'azienda Parte_2 Parte_1
sanitaria resistente esponeva che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale non coincidesse con l'interesse leso, ma andava provato sulla base di elementi oggettivi da chi pretende il risarcimento. Non è sufficiente, a suo dire, dichiararsi titolare pagina 8 di 18 di una posizione giuridica soggettiva corrispondente a quella di colui che avrebbe diritto ad ottenere una riparazione risarcitoria, in ragione del vincolo familiare o affettivo con la vittima di un fatto illecito da parte del soggetto responsabile. Occorreva fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ovvero del damnum iniuria datum.
Lette le note di udienza, si concedevano alle parti i termini previsti dell'art. 281 duodecies comma 4 per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni e per indicare i mezzi di prova richiesti, con successiva replica. Con ordinanza istruttoria del 05/05/2025, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo alla ATP 8826/2022
e si assegnava la causa a sentenza.
- In punto di diritto
Lo studio della responsabilità medica ci ricorda che il rapporto fra paziente e struttura trova fondamento in un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di spedalità o contratto di assistenza sanitaria, per il cui inadempimento si applicano le regole fissate dall'art. 1218 c.c. relative alla responsabilità contrattuale.
L'oggetto dell'obbligazione assunta da convenuta con la conclusione del contratto c.d. di spedalità è costituito dalla prestazione medica dei propri dipendenti, nonché da una più complessa prestazione, definita come "assistenza sanitaria". A carico della struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature e dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo.
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Tale normativa prende le mosse dalla teoria del contatto sociale qualificato che è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il pagina 9 di 18 danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Si tratti di casa di cura privata o di un ospedale pubblico, il risultato non cambia in quanto sono sostanzialmente equivalenti, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi.
In entrambi i casi, infatti, le violazioni incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale della Costituzione senza possibilità di limitazione di responsabilità
o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata della struttura sanitaria.
- Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nel caso in esame i fatti della pretesa risarcitoria azionata possono ritenersi provati alla stregua della documentazione prodotta e anche della espletata CTU medico-legale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
I risultati delle indagini peritali, infatti, rendono incontestabile la presenza di evidenti profili di responsabilità a carico della convenuta . Controparte_6
Nella fattispecie, i sanitari della struttura sanitaria intervenuti hanno avuto una condotta censurabile, incorrendo in imprudenza, negligenza ed imperizia in quanto hanno, dapprima, omesso le preliminari ed opportune indagini e cure del caso, sottoponendo il paziente ad un discutibile intervento di protesi totale di ginocchio in un soggetto non anziano e, successivamente, hanno ignorato, per lungo tempo, i segnali, clinici e strumentali, di una infezione protesica che determinava un quadro peggiorativo tanto da condurlo alla parziale amputazione dell'arto inferiore. Sulla base della documentazione esibita e sulla puntuale ed esaustiva consulenza tecnica di parte e di Ufficio, chiaro appare il nesso causale tra l'operato dei sanitari della struttura sanitaria e gli ingenti danni, ormai irreversibili, residuati al ricorrente per la “mala gestio” della resistente. Si ricorda che tali avvenimenti procuravano al ricorrente uno stato depressivo cronico che pagina 10 di 18 lo induceva ad evitare ogni rapporto sociale, anche con amici e parenti. Pertanto, questi subiva un vero e proprio danno psichico che conduceva allo sviluppo progressivo di stati depressivi con spunti deliranti ed ansia somatizzata. Tale patologia è caratterizzata da riduzione degli interessi, dei contatti sociali nonché tendenza all'apatia e ciò comporta una notevole compromissione delle capacità relazionali. Questa situazione portava, addirittura, il ricorrente ad un tentativo di autolesionismo con ferite di taglio ai polsi.
A conferma di quanto suddetto, veniva accertato e riconosciuto anche dai sanitari della
Commissione Invalidi Civili l'esistenza del grave disturbo depressivo reattivo, che Parte valutavano il Sig. invalido civile al 100%.
Giova evidenziare che tutto quanto accaduto comportava uno stravolgimento delle abitudini di vita anche della moglie del sig. e del figlio. La coniuge, Parte_1
infatti, era completamente dedita alla cura e all'accompagnamento del marito, sacrificando, di conseguenza, totalmente le personali esigenze di vita. Almeno due persone a rotazione dovevano dedicarsi totalmente al Sig. che non poteva essere Pt_1
lasciato solo e necessitava dell'intervento di persone che lo aiutavano ad alzarsi e a lavarsi e queste incombenze potevano essere svolte solo da persone di famiglia che avevano una certa confidenza.
Il figlio, sig. , ha dovuto mettere da parte la sua giovinezza per far fronte Parte_1
alle esigenze del padre e per prodigarsi nell'alleviare la madre a gestire un'assistenza di tale pesantezza psicofisica.
Il C.T.P. Dott. , specialista in Ortopedia e Medicina Legale, dopo aver Persona_5
visitato il ricorrente concludeva affermando che la prestazione sanitaria erogata era stata del tutto routinaria e priva di qualunque carattere di sperimentalità o di speciale difficoltà e non è stata eseguita correttamente in relazione alla patologia lamentata dal paziente.
A parere del Dott. , le condotte colpose, commissive ed omissive, sono censurabili Per_5
per imprudenza, imperizia e negligenza e appaiono divergenti dal rispetto dei protocolli dettati dalle regole dell'arte e dalle regole di buona pratica medica.
pagina 11 di 18 - In ordine alle risultanze delle indagini peritali
Successivamente alla redazione dell'elaborato peritale da parte del dott. , il Per_5
ricorrente incardinava dinanzi a codesto Tribunale di Salerno la procedura di
Consulenza Tecnica Preventiva, finalizzata alla Conciliazione, ex art. 696 bis cpc rubricato con R.G n.8826/2022 nei confronti della . Parte_3
I Dottori e effettuavano le dovute considerazioni Persona_8 Persona_7
specialistiche precisando che la cascata di eventi verificatasi durante tutti gli interventi chirurgici cui il periziato si sottoponeva, poteva essere definita quale causa determinante dell'ultimo intervento di amputazione dell'arto, quale conseguenza del lungo iter clinico ed in particolare degli interventi eseguiti dal 2012 al 2013
(6 interventi) eseguiti presso l'Ospedale di Sapri.
A parere di ambedue i medici, risultavano non solo tutti gli interventi effettuati dal 2008 fino al momento in cui l'arto veniva amputato, ma erano palesi le inadempienze, caratterizzate soprattutto dalla mancanza di consulenze infettivologiche durante i primi ricoveri, allorquando la protesi di ginocchio veniva asportata e sostituita con il blocco spaziatore, che non consentivano l'identificazione precisa del germe e un'idonea ed adeguata terapia antibiotica. La storia clinica del paziente è stata caratterizzata, a parere di costoro, da un evidente e grave sottovalutazione delle problematiche legate ad una protesi dolorosa ed instabile di ginocchio sinistro.
Le prime criticità possono farsi risalire già al primo ricovero del 10/03/2012 (intervento del 12/03/2012), quando si evidenziava lo scollamento della componente tibiale della protesi, semplicemente sostituita, senza che nessuno si ponesse il dubbio su quale ne fosse la causa, benché gli esami ematochimici mostravano evidente una leucocitosi neutrofila. Elementi che avrebbero dovuto allertare il personale medico ospedaliero, essendo questi specifici indici d'infezione, che andava quindi sospettata, approfondita ed adeguatamente curata, dal punto di vista infettivologico.
Ordunque, essi individuavano un danno biologico permanente differenziale “iatrogeno” quantificandolo nella misura de 45%.
pagina 12 di 18 Il periodo di malattia riferibile alle responsabilità riscontrate si quantificava in mesi 5
(cinque) di ITT ed anni 2 (due) + 8 (otto) mesi, di ITP al 75%.
- In ordine alla perdita di capacità lavorativa
La richiesta di parte ricorrente a tale titolo va accolta.
I consulenti riferivano che, a seguito del quadro menomativo esitato, risultava totalmente compromessa (100%) la capacità lavorativa di operaio generico potendo, il ricorrente, svolgere solo mansioni “generiche” di tipo sedentario.
La prova dello svolgimento di un'attività produttiva è data dall'Estratto allegato CP_7
agli atti. La prova della diminuzione di reddito o del mancato conseguimento di guadagno è documentale ed è data anch'essa dall'Estratto che attesta che il Sig. CP_7
Parte
in data 11/05/2017, pochi giorni prima della data dell'intervento di amputazione
(18/05/2017), interrompeva ogni attività lavorativa definitivamente.
Tale dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno. La prova fornita in via presuntiva dev'essere, quindi, relativa alla lesione della capacità di svolgere l'attività lavorativa attuale o quelle che presumibilmente il danneggiato avrebbe potuto svolgere in futuro.
La prova del nesso causale con i postumi residuati agli interventi, è data dal parere espresso dalla Commissione Invalidi Civili che lo ha riconosciuto invalido al CP_7
lavoro nella misura del 100%. La riconosciuta percentuale di invalidità civile, infatti, accertava l'impossibilità allo svolgimento della sua attività lavorativa” (perdita della capacità lavorativa specifica) e di qualunque altra attività che comportasse la necessità di svolgere una mansione lavorativa comportante l'uso degli arti inferiori (riduzione della capacità lavorativa generica).
- Relativamente al consenso informato
I consulenti evidenziavano come il consenso prestato dal paziente, nel caso de quo, risultava molto carente e generico. Infatti, il tipo d'intervento da effettuare risultava aggiunto “a penna”, senza specificare se la protesi consigliata fosse mono o bicompartimentale, cementata o non, posterostabilizzata o CR. Inoltre, le eventuali pagina 13 di 18 complicanze venivano descritte in modo estremamente generico, tanto da non consentire di aver certezza che il paziente fosse stato reso edotto di tutte quelle problematiche che potrebbero scaturire da un simile intervento chirurgico.
Si ravvisava, dunque, insufficiente informazione del paziente, dall'esame del modulo relativo al consenso informato.
Può, pertanto, ritenersi sussistente la lesione del diritto all'autodeterminazione del ricorrente.
- Sulle spese mediche
La richiesta di risarcimento per il danno emergente lamentato a tale titolo va disattesa.
I periti esponevano, infatti, che non risultano, in atti, spese mediche documentate, a fini terapeutici.
- Rispetto al danno subito dai congiunti
Tale richiesta merita accoglimento.
L'ordinamento prevede che al congiunto di una persona che abbia subito lesioni personali, da fatto illecito, pur non essendo parte del contratto intercorso con il medico o la struttura sanitaria, spetta il risarcimento, iure proprio, del danno non patrimoniale. La risarcibilità della lesione dei rapporti familiari (genitori/figlio e tra fratelli) è fondata su una tutela costituzionale garantita dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Il familiare di una persona, lesa dall'altrui condotta illecita, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per sofferenza soggettiva e mutamento peggiorativo delle abitudini di vita.
Anche la Suprema Corte di Legittimità con sentenza n. 20667 del 5 ottobre 2010 ha affermato che ai prossimi congiunti spetta il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima, non essendo a ciò ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.
pagina 14 di 18 La sofferenza soggettiva patita consiste nel danno morale interiore, la perturbazione soggettiva patita dai familiari a causa delle lesioni subite dal proprio caro, mentre l'apprezzabile mutamento della qualità della propria vita consiste in un danno esistenziale/dinamico-relazionale patito dai familiari. L'ingiusta menomazione subita ha influito negativamente sulle aspettative dei familiari conviventi, moglie e figlio del sig. , che hanno visto compromettersi il loro diritto, di rango costituzionale, Parte_1
a godere pienamente della propria famiglia, nonché ha compromesso il nucleo familiare nelle relative esigenze, tanto da condannare i ricorrenti a condurre giorno per giorno, nelle occasioni più semplici, come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore rispetto a quella che avrebbero altrimenti condotto.
Per meglio approfondire tale aspetto, il danno sofferto dai familiari può desumersi presuntivamente anche dal legame parentale, non è necessario lo sconvolgimento delle abitudini di vita (Cass. Ordinanza 7748/2020).
Il danno subito dai congiunti, a causa delle lesioni riportate da un loro caro per fatto illecito altrui, è un danno diretto non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo. La lesione è un fatto plurioffensivo, che produce vittime diverse, ma parimenti dirette.
Emerge come la lesione subita dalla vittima possa provocare nei congiunti sia un danno morale (come la sofferenza d'animo) che un danno biologico (ossia una perdita vera e propria di salute). I suddetti pregiudizi possono essere provati anche tramite presunzioni, infatti, non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi siano soggetti ad una prova più rigorosa degli altri. Tra le presunzioni ammissibili rileva il rapporto di stretta parentela tra la vittima cosiddetta primaria e quelle secondarie.
Il rapporto di stretta parentela intercorrente tra la cosiddetta vittima primaria e le vittime secondarie (i congiunti) fa presumere, in base all'id quod plerumeque accidit - ossia ciò che solitamente accade - che genitori, fratelli o mariti/mogli soffrano per le gravi lesioni permanenti riportate dal congiunto. Tali sofferenze non devono necessariamente tradursi in uno sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto si tratta di conseguenze
pagina 15 di 18 estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
Alla luce di quanto appena evidenziato, va opportunamente riconosciuto ai congiunti il risarcimento del danno per la sofferenza soggettiva patita a causa delle gravi lesioni riportate dal sig. oltre che per l'apprezzabile mutamento peggiorativo Parte_1
delle abitudini di vita per l'assistenza prestata.
Si ritiene doveroso liquidare in favore di la somma richiesta pari ad Parte_2
euro 150.000 e in favore di (figlio) quella pari ad euro 100.000. Parte_1
- Rispetto alla personalizzazione del danno
La richiesta va accolta. Parte Il Sig. all'epoca dei fatti aveva 51 anni e può pacificamente dirsi che ha patito e patirà oltre al mero danno biologico anche un danno esistenziale/dinamico-relazionale, atteso che lo stesso, avendo patito la perdita dell'arto inferiore, ha senz'altro sofferto e soffrirà una significativa compromissione di tutte le attività esistenziali, sociali, sportive, ludiche e lavorative. La logica e presumibile conseguenza di tale limitazione si traduce in un danno morale dinamico-relazionale che giustifica, oggi, la richiesta personalizzazione del danno biologico. Ed invero, non può dubitarsi che il ricorrente abbia subito, in conseguenza della descritta amputazione, un'alterazione della vita di relazione, con la modificazione delle proprie abitudini di vita quotidiana, risultata compressa anche nei suoi aspetti più elementari e più intimi.
In conclusione, sussiste, per le motivazioni riportate, un comprovato nesso eziologico tra la condotta professionale colposa per negligenza, imprudenza, imperizia dell'azienda sanitaria locale di Salerno, e l'eventus damni.
La tesi sostenuta da parte resistente non è sorretta da argomentazioni meritevoli di accoglimento e, quindi, la domanda di risarcimento presentata va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
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P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara l'esclusiva
Parte_ responsabilità del personale sanitari del P.O di Sapri appartenente alla di Salerno e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento, in favore del Sig.
[...]
a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali, come danno biologico Parte_1
iatrogeno differenziale, permanente e temporaneo e come danno relazionale, subiti e subendi dal ricorrente che si quantificano in € 421.672,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di € 20.000,00 a titolo di danno da lesione del diritto di
[...]
autodeterminazione;
- condanna parte resistente al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della somma di € 100.000,00 a titolo di danno patrimoniale come danno da
[...]
lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino al soddisfo;
- rigetta la richiesta di risarcimento avanzata da parte ricorrente per le lamentate spese mediche;
- condanna l in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore della Sig.ra , e del figlio Sig. , a titolo Parte_2 Parte_1
di danno non patrimoniale da compromissione quasi totale del rapporto parentale, delle somme rispettivamente di € 150.000,00 e € 100.000,00;
pagina 17 di 18 - condanna parte resistente al pagamento delle competenze e spese per l'eseguita procedura ex art. 696 bis c.p.c, quantificate in € 7.691,00 con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze per il presente giudizio pari ad € 29.193,00 oltre al pagamento delle spese forfettarie e degli oneri accessori con attribuzione in favore del procuratore costituito antistatario;
- pone a carico di parte resistente le spese di CTU per l'eseguita procedura ex art. 696 bis c.p.c., e ne dispone la liquidazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Salerno 11 ago. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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