Sentenza 9 febbraio 2005
Massime • 1
In materia urbanistica, il giudice penale, qualora la richiesta di sanatoria (artt. 13 legge n. 47 del 1985 e 36 d.P.R. n. 380 del 2001) non sia stata definita dalla competente autorità amministrativa, non può verificare la sussistenza delle condizioni prescritte per la operatività della sanatoria e dichiarare l'estinzione dl reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2005, n. 13155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13155 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 09/02/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 274
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 42773/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RA, nata il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Napoli, emessa il 05/05/04;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per Inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 05/05/04, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, in data 13/02/03 - appellata dal PG e da NO RA, imputata dei reati di cui agli artt. 20 lett. c) L. 47/85 (capo a) della rubrica), 2, 13, 4, 14 L. 1086/71 (capo b)); 20 lett. c) L. 47/85, in relazione all'art. 163 Divo 490/99 (capo d)); 349 c.p. (capo f)) e condannata alla pena di anni uno di reclusione;
pena sospesa - ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa;
applicava altresì la pena accessoria della interdizione dai PP.UU. per la durata di un anno;
confermava nel resto. L'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p.. In particolare la ricorrente esponeva:
1. che il fatto contestato al capo a) della rubrica non era più previsto dalla legge come reato, a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 L. 47/85, ex art. 136 DPR 380/01;
2. che andava esaminata l'applicabilità della sanatoria ex art. 13 L. 47/85, posto che la relativa domanda presentata tempestivamente al
Comune di Somma Vesuviana, non era stata ancora esaminata per ritardo burocratico.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/05, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte Territoriale, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e di vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. Per di contro, le censure dedotte nel ricorso sono palesemente errate.
Per quanto attiene all'assunto difensivo secondo cui la norma di cui all'art. 20 L. 47/85 è stata abrogata, va osservato che l'abrogazione di detta disposizione, ai sensi dell'art. 136 DPR 380/01, è coessenziale all'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice disciplinata dall'art. 44 DPR 380/01, sostanzialmente identica a quella precedente. Trattasi, pertanto, non di "abrogatio" in senso stretto, bensì di abrogatio sine abolitione. Non vi è stato, pertanto, alcun vuoto legislativo lo normativo nella materia in esame, nonché nel periodo compreso tra il primo Gennaio 2002 - originaria data di vigenza del DPR 380/01 - ed il 10 Gennaio 2002, data in cui è entrata in vigore la disposizione di proroga della L. 47/85, proroga introdotta dalla L. 463/2001. In detto periodo le condotte già penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 20 L. 47/85, continuavano ad essere penalmente punibili ai sensi dell'art. 44 DPR 380/01. Successivamente al 10/01/02 e sino al 30/06/03, poi, è stata prorogata la vigenza della normativa di cui all'art. 20 L. 47/85. Dall'01/07/03, poi, è entrata in vigore definitivamente la normativa di cui al DPR 380/01 (Giurisprudenza consolidata e costante: Cass. Sez. 3^ 23/01/02, Busnelli;
Cass. Sez. 3^ 15/03/02, Catalano;
Cass. Sez. 3^ 20/09/02, Amele;
Cass. Sez. 3^ 03/12/02, D'Ospina; Cass. Sez. 3^ 28/01/03, De Masi;
Cass. Sez. 3^ 27/03/03, Sargentini). In ordine, poi, all'ulteriore assunto difensivo secondo cui nella fattispecie in esame, il giudice di merito - stante l'inerzia dei competenti uffici comunali cui era stata presentata l'istanza di sanatoria ex art. 13 L. 47/85 - aveva l'obbligo di verificare la conformità del manufatto realizzato in base al progetto allegato alla richiesta di concessione in sanatoria, va osservato che trattasi di assunto infondato, privo di qualsiasi rilevanza e pertinenza giuridica in relazione alla sussistenza delle contravvenzioni di cui al capo a) della rubrica. Invero nessuna norma, in materia di disciplina urbanistica, prevede che - in ipotesi di richiesta di concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85 (norma ora riprodotta nell'art. 36 DPR 380/01) non esaminata o comunque non definita dalla competente Autorità Amministrativa - il giudice penale debba verificare, in sostituzione della PA, la sussistenza in concreto delle condizioni di applicabilità della concessione in sanatoria, come richiesta dall'interessato. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da NO RA con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si determina in euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005