Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/1998, n. 13272
CASS
Sentenza 5 novembre 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il vigente art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice, vietando l'attribuzione del valore di prova alla sola chiamata in correità, quando non sia accompagnata da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull'assoluto disinteresse del chiamante. Pertanto il giudice deve in primo luogo risolvere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri come quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. (Sulla prima parte, contra Sez. 1^, 28 settembre 1998 n. 13008, Bruno, in corso di massimazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/1998, n. 13272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13272
    Data del deposito : 5 novembre 1998

    Testo completo