Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 1
Il vigente art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice, vietando l'attribuzione del valore di prova alla sola chiamata in correità, quando non sia accompagnata da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull'assoluto disinteresse del chiamante. Pertanto il giudice deve in primo luogo risolvere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri come quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. (Sulla prima parte, contra Sez. 1^, 28 settembre 1998 n. 13008, Bruno, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/1998, n. 13272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13272 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 05.11.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. PAZZIOLI EDOARDO " N.1183
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.28555/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AL RO n. il 25.02.1964
2) TO OR n. il 23.66.1967
3) AL EL n. il 14.02.1964
avverso sentenza del 17.12.1997 C. ASS. APP. di PALERMO visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso per udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Dott. Consigliere SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, con la conseguenza di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.10.1996, la Corte di Assise di Agrigento dichiarava AT SA, TT OC, NE EL, AT IO e TO CH colpevoli dei reati di omicidio e di tentato omicidio pluriaggravati per avere, agendo in concorso tra loro e con EG CA e UP CH, nel frattempo deceduti, cagionato la morte di RA ZO e compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di LA GI, nonché dei connessi reati di armi, e, unificati tutti i predetti delitti sotto il vincolo della continuazione e - concesse ai soli AT IO e TO CH le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché la diminuente di cui all'art. 8 del d.l. 13.5.1991, n. 152 - condannava AT SA, TT OC e
NE EL alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per un anno e lire 600.000 di multa, e AT IO e TO CH alla pena complessiva di dieci anni di reclusione e lire 300.000 di multa.
In data 17.12.1997, la Corte di Assise di Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado nei confronti di AT SA e di TT OC, mentre concedeva a NE EL le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e riduceva la pena a ventisette anni di reclusione.
La Corte di secondo grado osservava che la pronuncia di colpevolezza era fondata sulle dichiarazioni accusatone di tre collaboratori di giustizia, due dei quali - TO CH e AT IO - avevano direttamente partecipato all'azione criminosa e il terzo - TO GI OC, fratello di TO CH e cognato dei AT - aveva appreso dai congiunti le modalità di esecuzione dei crimini e faceva parte, con ruolo di assoluto rilievo, dell'associazione di stampo mafioso, operante in Palma di Montechiaro, nell'ambito della quale erano maturati i fatti. In particolare, nella sentenza impugnata veniva rilevato che i collaboratori, intrinsecamente attendibili, avevano concordemente spiegato le ragioni dell'omicidio di RA ZO e del tentato omicidio di LA GI, inserendoli nella guerra di sterminio divampata tra i giovani emergenti e il settore di "cosa nostra" facente capo ai Ribisi-EG per il controllo del territorio e lo sfruttamento delle attività lecite e illecite;
che le dichiarazioni accusatorie relative allo svolgimento dei fatti e alle modalità dell'agguato avevano trovato riscontro in quanto Di ZO e LA GI avevano riferito ai Carabinieri nell'immediatezza degli avvenimenti e nei risultati della consulenza balistica, dalla quale era rimasta confermata l'affermazione di AT IO secondo cui la pistola Beretta cal. 7,65 era stata sottratta a due militari della Guardia di Finanza durante una rapina;
che talune difformità riscontrabili nelle dichiarazioni di TO GI OC erano spiegabili col fatto che egli aveva avuto conoscenza indiretta dei fatti verificatisi mentre era detenuto. Infine, la Corte territoriale riteneva che, alla stregua degli elementi probatori disponibili, risultasse dimostrato il concorso dei tre imputati nell'omicidio, nel tentato omicidio e nei reati connessi e che dovessero negarsi le attenuanti generiche a AT SA e ad TT OC, mentre le stesse circostanze, dichiarate equivalenti alle aggravanti, potessero essere concesse al NE, per il quale la pena poteva essere ridotta a ventisette anni di reclusione.
Il difensore degli imputati proponeva distinti ricorsi per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione a norma dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 530 e 192 c.p.p., e 110 c.p., sul rilievo che le propalazioni accusatorie di AT IO e di TO CH risultavano prive di riscontri obiettivi, erano divergenti tra loro e con quelle rese da TO GI OC, erano sprovviste dei caratteri dell'originalità e della novità, risultando convergenti soltanto all'apparenza e fornendo, pertanto, elementi dai quali non poteva trarsi la prova del contributo causale e psicologico richiesta per la configurabilità del concorso nei delitti Contestati. Nell'interesse dell'TT e del AT veniva altresì denunciata erronea applicazione della legge penale e illogicità manifesta della motivazione, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., per il diniego delle attenuanti generiche, mentre nell'interesse del NE era prospettata la violazione degli artt. 69 e 133 c.p. in riferimento alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che le censure formulate dai ricorrenti sono incentrate principalmente sulla denuncia di violazione del metodo di valutazione probatoria stabilito dall'art. 192 comma 3 c.p.p. nonché della carenza e manifesta illogicità nell'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, deve rilevarsi che il ricorso non ha fondamento in quanto nella struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata non sono riscontrabili le incongruenze e i vizi sulla base dei quali è stato chiesto l'annullamento della decisione.
Il tema di indagine si compendia, quindi, nella verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità o in reità che sono state poste a base dell'accertamento della responsabilità dei tre imputati.
Le linee argomentative della sentenza risultano pienamente rispondenti ai principi elaborati da questa Corte, che, sviluppando precise linee giurisprudenziali seguite già ne vigore del codice del 1930 (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 1988, Rabito), ha precisato che il vigente art. 192, comma 30 stabilisce una limitazione della libertà di convincimento de giudice vietando l'attribuzione del valore di prova alla sola chiamata, quando non si accompagnata da "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", dato che essa proviene da soggetti coinvolti, in grado maggiore o minore, nel fatto per cui si procede, onde è ragionevole il dubbio sull'assoluto disinteresse dei chiamanti (Cass., Sez. Un. 21 aprile 1995, Costantino). In particolare, sono state analiticamente indicate le operazioni logiche indispensabili per la verifica dell'attendibilità, sia intrinseca che estrinseca, chiarendo che "il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore), in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine, egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni" (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino). Orbene, considerato che non è richiesto che il riscontro estrinseco abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza per la ragione che, se cosi fosse, basterebbe da sola a dimostrare la colpevolezza indipendentemente dalla chiamata, la giurisprudenza di legittimità ha anche sottolineato che i riscontri esterni consistono in elementi o dati probatori non predeterminati nella specie e nella qualità e non suscettibili di aprioristica tipizzazione, che ne delimiti il campo di applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala ed altri;
Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli): in tale ottica, si è ritenuto che i riscontri possano essere concretati non soltanto da elementi di prova rappresentativa ma anche da elementi di prova logica (Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino) e che verifica intrinseca e verifica estrinseca rappresentano due temi di indagine strettamente interdipendenti, nel senso che un giudizio fortemente positivo di attendibilità intrinseca può ben bilanciare la minore valenza dei riscontri esterni, che devono essere in ogni caso sussistenti, allo stesso modo in cui il grado minore di intrinseca attendibilità delle accuse postula il concorso di riscontri esterni di più accentuato spessore (Cass., Sez. I, 4 novembre 1996, Clemente). Inoltre, è stato stabilito che i riscontri possono costituiti anche da una o più chiamate, a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, di cui sia stata controllata l'intrinseca attendibilità, siano realmente autonome, nel senso che l'una non abbia condizionato le altre (mutual corroboration o convergenza del molteplice: Cass., Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi;
Cass., Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi ed altri). Infine, con specifico riguardo all'accertamento della colpevolezza dell'imputato ai fini della pronuncia di condanna ex art. 533 c.p.p., si è ritenuto che il riscontro esterno deve assumere valore di conferma non solo del fatto oggettivo dedotto nell'imputazione ma deve essere anche individualizzante, nel senso che deve suffragare l'accusa secondo cui l'incolpato è l'effettivo autore del fatto narrato (Cass., Sez. II, 22 marzo 1996, Arena e altri;
Cass., Sez. VI, 31 gennaio 1996, P.M. in proc. Alleruzzo e altri): il carattere individualizzante dei riscontri esterni non è, invece, richiesto - o, meglio, non è sempre richiesto - ai fini della gravità degli indizi cui l'art. 273 c.p.p. subordina l'emissione di misure cautelari personali (cfr.
Cass., Sez. Un., 21 aprile 1995, Costantino;
Cass., Sez. I, 4 novembre 1996, Clemente). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella motivazione della sentenza impugnata, l'esatta applicazione dei principi testè enunciati è stata realizzata con l'esauriente verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, con l'apprezzamento di tutti gli elementi esterni alla chiamata in modo conforme ai canoni della logica e con l'argomentata dimostrazione del loro valore pienamente confermativo: ditalché, avendo inoltre il tribunale adeguatamente preso in esame le obiezioni difensive e fornito una plausibile spiegazione delle circostanze che sono state oggetto di contestazione, va riconosciuto, conclusivamente, che il giudice di merito ha esercitato in modo del tutto corretto il potere di apprezzamento dei fatti e che la valutazione che sorregge la decisione gravata è stata condotta secondo i criteri giuridici enunciati dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p.- La Corte di merito ha, anzitutto, adeguatamente giustificato la ritenuta attendibilità intrinseca dei tre collaboratori di giustizia dando esatta applicazione ai criteri, elaborati dalla giurisprudenza, della genuinità, della spontaneità, della costanza e della logica interna del racconto, sottolineando la circostanza, di indubbia rilevanza, che due dei collaboranti, TO CH e AT IO, hanno direttamente partecipato all'omicidio di RA ZO, nonché al tentato omicidio di LA GI, e che il terzo, TO GI OC, pur essendo un chiamante de relato, era un componente di spicco dell'organizzazione mafiosa operante in Palma di Montechiaro.
La Corte territoriale ha, quindi, posto in luce, con ampia ed appagante motivazione, che le dichiarazioni dei collaboranti sono precise e pienamente convergenti nella ricostruzione del contesto ambientale e della causale, da cui hanno tratto origine i fatti criminosi dedotti nei capi di imputazione, riferiti alla guerra di sterminio scatenatasi, per il controllo del territorio e per lo sfruttamento delle attività lecite e illecite, tra i giovani delinquenti emergenti e il settore di "cosa nostra" facente capo alle famiglie Ribisi-EG. In particolare, nella sentenza impugnata è stato precisato che dalle risultanze processuali emerge che appartenenti a quest'ultimo gruppo, sono stati fatti oggetto, nell'arco di meno di tre anni, di ben otto attentati;
che a tali azioni hanno fatto riscontro immediate reazioni, tanto da potere affermare l'esistenza di una vera e propria guerra di mafia, con gruppi contrapposti che "battevano in armi le vie di Palma"; che risulta dimostrata l'appartenenza al gruppo degli EG della vittima dell'omicidio, RA ZO, unito da un vincolo anche parentale con LA GI, l'altro destinatario dell'attentato;
che gli TT e i AT avevano stretto un'alleanza nella guerra portata contro il gruppo avversario.
Dopo avere esaurientemente spiegato che la ricostruzione del conflitto tra contrapposti gruppi criminali e la causale, inerente a tale situazione, hanno valore altamente conducente in direzione della posizione dei tre imputati, la Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti circa la partecipazione degli stessi imputati all'azione criminosa hanno trovato preciso e consistente riscontro nella loro piena rispondenza alle reali modalità del fatto risultanti dalle prime dichiarazioni del LA e dalle risultanze processuali in ordine alla condotta delle persone che costituivano l'obiettivo dell'agguato, al tipo di autovettura usato dal gruppo di fuoco, all'allontanamento, dopo il crimine, dei componenti di tale gruppo, la cui presenza è stata accertata in un albergo di Prato a quattro giorni di distanza dal fatto, e, infine, agli esiti della consulenza balistica, da cui è emerso che i due bossoli cal. 7,65 sono compatibili con l'uso di una pistola Beretta, con rigatura destrorsa, in dotazione alla Guardia di Finanza, restando con ciò confermata anche l'affermazione del collaborante AT IO secondo cui l'arma era stata sottratta a due militari di tale Corpo nel corso di una rapina in banca. Inoltre, la Corte territoriale ha dato una plausibile e coerente risposta alle obiezioni del difensore degli imputati sulle discordanze riscontrabili nel racconto dei collaboranti, osservando che le omissioni esistenti nel racconto di TO GI OC sono ben spiegabili col fatto che costui si trovava in stato di detenzione allorché il crimine è stato commesso e che ne ha avuto conoscenza soltanto indiretta dalle persone che ha indicato per nome, mentre gli altri due collaboranti hanno direttamente partecipato all'azione omicidiaria.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve riconoscersi che la coordinazione logica dei passaggi argomentativi della motivazione della sentenza impugnata dà pienamente conto del convincimento del giudice di merito relativamente alla responsabilità degli imputati per i delitti loro ascritti, tenuto anche conto che a taluni dei riscontri esterni sopra indicati può attribuirsi carattere individualizzante: simile notazione vale non soltanto per la circostanza riguardante l'allontanamento da Palma di Montechiario degli imputati TT e AT subito dopo il fatto criminoso, ma anche in ordine all'accertata causale del delitto cui è stato attribuito, nella giurisprudenza di questa Corte, il valore di elemento di riscontro individualizzante (Cass., Sez. VI, 30 luglio 1996, P.M in proc. Alleruzzo ed altri). In conclusione, poiché la Corte territoriale ha dato adeguata giustificazione del ritenuto concorso dei tre imputati, sul piano materiale e psicologico, ai fatti criminosi per cui è processo, le censure dei ricorrenti risultano infondate in tutte le articolazioni, in quanto le linee argomentative della motivazione appaiono rispondenti ai criteri di valutazione delle chiamate in correità, enunciati dall'art. 192 c.p.p., e si articolano con uno sviluppo logico che, per la sua organicità e per la sua congruenza, resiste al vaglio critico in cui si estrinseca il sindacato di legittimità. Sono altresì prive di fondamento le censure formulate dall'TT e dal AT contro il punto della sentenza impugnata concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. I, 1^ ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. I, 19 ottobre 1992, Gennuso;
Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna).
Ciò posto, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche risulta ampia, esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi, quali le particolari modalità dell'azione criminosa, la gravità del danno e del pericolo, la particolare intensità del dolo, emergenti dalla determinazione con la quale è stato portato a termine l'agguato, il numero delle armi usate, il pericolo di provocare altre vittime tra i passeggeri dell'autovettura e gli occasionali passanti, lo spessore della struttura criminale in cui gli imputati erano inseriti, la causale dei delitti e le finalità di supremazia criminale perseguite: ond'è che risulta incensurabile l'apprezzamento della Corte territoriale, che, nel ponderare tutti gli elementi disponibili, ha ritenuto di dovere privilegiare quelli di segno negativo sui dati genericamente dedotti dalla difesa (giovane età, retaggio culturale, contesto sociofamiliare).
Infine, deve essere disatteso anche il motivo di ricorso proposto nell'interesse del NE per denunciare vizi logici e giuridici che invaliderebbero il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti. Nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che, ai fini del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, non è necessario che il giudice proceda ad un raffronto quantitativo, aritmetico, degli elementi positivi e negativi qualificanti il reato e il suo autore, facendo dipendere il risultato del giudizio dal semplice prevalere statistico degli uni o degli altri o dal loro perfetto bilanciamento, essendo, invece, sufficiente che - in una visione complessiva e sintetica di essi e nella pienezza dei suoi poteri discrezionali - il giudice di merito dia rilievo a quello o a quelli ritenuti maggiormente significativi o di valore decisivo oppure che segnali la loro perfetta equivalenza (Cass., Sez. II, 9 dicembre 1988, Lana): una siffatta ponderazione, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena, è sottratta al sindacato di legittimità quando il supporto motivazionale sul punto sia aderente alle risultanze processuali e risulti logicamente corretto (Cass., Sez. I, 23 novembre 1988, Donato). Nel caso di specie va riconosciuto che l'apprezzamento della Corte di merito resiste al sindacato di adeguatezza logica della motivazione in quanto nella sentenza impugnata è stato dato conto della situazione di equilibrio e di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, rilevando che l'oggettiva gravità del fatto è bilanciata dalla minore intensità del dolo, senza che all'una possa assegnarsi prevalenza sull'altra.
Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1998