Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 1
La controversia promossa nei confronti della Regione e del Ministero del Tesoro dal concessionario di un pubblico servizio di trasporto per reclamare le cosiddette "sovvenzioni di esercizio" di cui all'art. 1 D.L. n. 833 del 1986 convertito in legge n. 18 del 1987 (prevedente l'assunzione a carico dei bilanci delle regioni di una percentuale dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli anni 1982 e 1986) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 comma secondo legge n. 1034 del 1971, dovendo le suddette sovvenzioni ritenersi incluse tra gli "altri corrispettivi" contemplati dalla citata norma che, in materia di rapporti di concessione di beni o servizi pubblici, fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/1999, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg.to -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
A.C.A.P.T. (AZIENDA COMPRENSORZIALE AUTOSERVIZI PUBBLICI E TURISTICI), NORD GARGANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 64, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SAMBIAGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GUARINO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II, 31, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO DIURSO, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO DI TERLIZZI, giusta, delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la decisione definitiva n. 1378/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 11/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati Francesco CLEMENTE, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il ricorrente, Salvatore SANBIAGIO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. A.C.A.P.T. (Azienda Comprensoriale di Autoservizi Pubblici e Turistici) Nord Gargano impugnò, davanti al T.A.R. del Lazio, la delibera della Regione Puglia n.2439 del 14.6.1989 e la circolare del Ministero del tesoro n.43 del 14.10.1988, alla quale la regione si era uniformata, nella parte in cui, al fini dell'assunzione dell'80% dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1982/1986, ai sensi dell'art. 1 del d.l.
9.12.1986 n. 833,, convertito nella l. 6.2.1987, n. 18, prevedevano che, nella determinazione del risultato di esercizio, le quote di ammortamento dovevano essere riconosciute limitatamente al valore dei cespiti ammortizzabili al netto dei contributi in conto capitale erogati alle regioni.
Il ricorso fu accolto, con sentenza del 25.2.1992, dal T.A.R. del Lazio, il quale ritenne che le quote di ammortamento dovevano essere riconosciute per l'intero valore dei cespiti ammortizzabili, e conseguentemente annullò la deliberazione della Regione Puglia e la circolare del Ministero del tesoro nella parte in cui diversamente disponevano.
Avverso tale decisione propose appello solo il Ministero del tesoro, dolendosi della affermata illegittimità della circolare n. 43 del 1988. La Regione Puglia aderì al ricorso del Ministero, senza proporre appello incidentale avverso l'annullamento della sua deliberazione.
Il Consiglio di Stato, con decisione dell'11. 12.1997, rigettò l'appello e compensò le spese del giudizio.
Avverso tale decisione il Ministero del tesoro ha proposto ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. Ha resistito, con controricorso, la S.r.l. A.C.A.P.T. Nord Gargano. La Regione Puglia ha depositato memoria, aderendo al ricorso del Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico mezzo reca denuncia di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in riferimento all'art. 360, n. 1., c.p.c.;
di violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2, della l. n.1034 del 1971; di violazione della giurisdizione del giudice ordinario in quanto giudice dei diritti.
Sostiene il ricorrente che non è configurabile discrezionalità in tema di assunzione da parte delle regioni di una quota (pari all'80%) del disavanzo di esercizio delle aziende di trasporto, ai sensi del d.l. n. 833 del 1986, convertito in l. n. 18 del 1987, poiché detto disavanzo deve essere determinato con riferimento alla norme del codice civile, con l'ulteriore conseguenza che le controversie in materia hanno ad oggetto diritti soggettivi. Soggiunge che non si verte in tema di atti o provvedimenti relativi a rapporti di concessione di servizi pubblici, bensì in materia di determinazione della misura di contributi straordinari a favore delle azienda di trasporto, e che pertanto non è configurabile la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 1034 del 1971; che, comunque, le sovvenzioni di esercizio vanno incluse nella categoria dei corrispettivi, sicché sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del citato art. 5, comma 2.
2. La controricorrente S.r.l. A.C.A.P.T. Nord Gargano deduce che, non avendo la Regione Puglia proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio del 25.2.1992, con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 14.6.1989 nella parte relativa al computo, ai fini della determinazione del risultato di esercizio, delle quote di ammortamento, la decisione è sul punto passata in giudicato, con conseguente acquisizione del diritto della società, nei confronti della Regione Puglia, a vedersi coperto il disavanzo nella misura corrispondente al l'interpretazione del d.l. n. 833 del 1986, convertito in l. n. 18 del 1987, accolta dal T.A.R.Rileva che, in considerazione di quanto suesposto, l'appello del
Ministero del tesoro avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che la circolare ministeriale alla quale la deliberazione della regione si era uniformata era stata impugnata dalla società davanti al T.A.R. solo come atto presupposto, e che l'esito del giudizio relativo alla sola circolare non avrebbe comunque inciso sul rapporto tra società e regione, ormai consolidato alla stregua della decisione del T.A.R.Soggiunge che, per analoghe considerazioni, il Ministero
ricorrente sarebbe ora privo di interesse ad impugnare per motivi di giurisdizione la decisione del Consiglio di Stato.
3. Osserva il Collegio che va riconosciuto al ricorrente Ministero l'interesse ad impugnare, per motivi inerenti alla giurisdizione, la decisione del Consiglio di Stato, confermativa della decisione del T.A.R. del Lazio di annullamento della circolare ministeriale n.43 del 1989, trattandosi di atto di carattere generale, suscettivo di eventuali ulteriori applicazioni.
4. Occorre tuttavia precisare i limiti oggettivi e soggettivi del presente giudizio, derivanti da preclusioni che emergono dalla decisione impugnata.
Davanti al Consiglio di Stato, la decisione del T.AR del Lazio, che aveva annullato sia la deliberazione della Giunta della Regione Puglia sia la circolare del Ministero del tesoro nella parte relativa al computo delle quote di ammortamento, è stata infatti impugnata dal solo Ministero del tesoro, con riferimento alla circolare dal medesimo adottata, mentre la Regione Puglia non ha proposto impugnazione avverso l'annullamento della propria deliberazione (ma si è limitata ad aderire al ricorso del Ministero, avente il limitato e specifico oggetto sopraindicato). Ed il Consiglio di Stato, avendo limitato il suo esame alla sola impugnazione dell'annullamento della circolare ministeriale, senza prendere in considerazione la deliberazione regionale, ha evidentemente distinto la sorte dei due provvedimenti, implicitamente ritenendoli suscettivi di vita autonoma.
Da tale determinazione processuale, sulla cui correttezza non è consentito in questa sede svolgere un sindacato, consegue che è ormai preclusa ogni ulteriore contestazione circa il rapporto tra la S.r.l. A.C.A.P.T. Nord Gargano e la Regione Puglia, che resta definitivamente regolato dalla deliberazione n. 24239 del 1989, nel testo risultante dalla decisione di annullamento del T.A.R. del Lazio, non impugnata sul punto e quindi passata in giudicato. La questione di giurisdizione resta pertanto circoscritta all'esame della sola controversia avente ad oggetto la circolare del Ministero del tesoro circa l'applicazione delle sovvenzioni di esercizio alle aziende di trasporto.
5. Il ricorso del Ministero del tesoro, il cui esame va condotto entro i limiti oggettivi suindicati, è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 del d.l. n.833 del 1986, convertito in l. n. 18 del 1987, i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private relativi agli esercizi 1982/1986, non coperti dai contributi di cui all'art. 6 della l. n. 151 del 1981, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari all'80% del loro ammontare.
L'importo del beneficio è quindi predeterminato dalla legge in una percentuale fissa del disavanzo, la cui determinazione va compiuta secondo le regole del diritto civile, applicando le norme del codice civile in materia di bilancio delle società. Ed è appunto alla stregua di tali regole che va risolta la questione del computo delle quote di ammortamento alla quale si riferisce la circolare.
Si verte, quindi, in materia dalla quale esula ogni aspetto di discrezionalità, dovendo conseguire l'assunzione della percentuale di disavanzo all'applicazione di precise regole di diritto, ed in cui vengono conseguentemente in considerazione diritti soggettivi. Tale constatazione non è tuttavia di per sè decisiva, atteso che si tratta di erogazioni a favore di società titolari di concessioni di pubblici servizi di trasporto, e che pertanto occorre aver riguardo all'art. 5 della l. n. 1034 del 1971, che prevede, nel comma 1, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto atti o provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici, e dispone, nel comma 2, che è fatta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Ora, rileva il Collegio che nella specie trova applicazione il suddetto comma 2. La controversia riguarda invero l'erogazione di contributi straordinari, corrisposti mediante sovvenzioni di esercizio, e cioè con l'assunzione a carico dei bilanci delle regioni di una determinata quota dei disavanzi di esercizio delle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto. E queste sezioni unite hanno avuto modo di statuire che anche le sovvenzioni di esercizio debbono ritenersi incluse nella categoria degli "altri corrispettivi "(sent. n. 10692/91).
6. In conclusione, il ricorso del Ministero del tesoro va accolto. L'impugnata decisione, resa con riferimento esclusivo alla circolare del predetto Ministero, va cassata senza rinvio dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso del Ministero del tesoro e, limitatamente alla pronuncia sulla circolare, cassa senza rinvio l'impugnata decisione e dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, il 3.12.1998. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999.