CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1387/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9043/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM05922 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
L'ente impositore intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del sopravvenuto sgravio, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, stante la tempestività del provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9043/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNM05922 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
L'ente impositore intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del sopravvenuto sgravio, la Corte deve dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, stante la tempestività del provvedimento di autotutela.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.