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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AT RA Presidente
2) Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
3) Dott.ssa VA ER Consigliere rel. Est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 580 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021, pendente tra
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Parte_1 delle Imprese di Roma ), rappresentata da (iscritta nel Registro delle P.IVA_1 Parte_2
Imprese di al numero e codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Scozzari per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
Appellante
e
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall' Avv. Ivano AT Barbera e dall'Avv.
TR MA ST ON per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore;
Appellato – Appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “chiede di porre la causa in decisione ed accogliere l'appello proposto da
[...]
con condanna della controparte al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio”; appellato: “
1. in via principale rigettare l'atto di appello principale proposto dall'appellante, perché la sentenza emessa dal Giudice di prime cure non merita riforme, condannando altresì
l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali.
2. in via subordinata, accogliere l'appello incidentale condizionato, qualora l'adita Corte intenda accogliere anche parzialmente l'appello principale, poiché si ritiene opportuno sul punto ed in conseguenza alla eventuale riforma
l'acclararsi della simulazione del contratto di cessione posta in essere al fine di dissimulare un finanziamento da parte dell'opposta in favore della Con vittoria di spese e competenze CP_2 di lite oltre a rimborso forfettario al 15% oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. Parte_3
3878/2020 R.G., pubblicata il 25.11.2020, così come corretta con ordinanza del 11.2.2021, tramite cui il primo Giudice, in accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo proposta da CP_1
ha revocato il D.I. n. 5458/2016 emesso dal Tribunale di Palermo e ha condannato
[...] [...]
(dante causa dell'odierna appellante) al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
In particolare, in primo grado, aveva proposto opposizione avvero il citato Controparte_1 decreto ingiuntivo, tramite cui le era stato ingiunto di pagare, in favore di Controparte_3
, la complessiva somma di € 13.664,07, oltre gli interessi legali di mora, dalla notifica del
[...] ricorso e del decreto, fino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
A suffragio della domanda monitoria proposta, aveva Controparte_3 dedotto:
- che in esecuzione del contratto di anticipazione su fatture commerciali n. 689225412.25 aperto in data 09.05.2012, la medesima aveva anticipato in data 15.10.2012 a CP_2
(successivamente dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo del 2014) a fronte della cessione del credito, diverse fatture che erano state emesse dalla CP_1 per il complessivo importo di € 41.664,07, anticipando a tal fine la somma di € 33.331,26;
- che, di detta cessione, la medesima aveva dato comunicazione alla ceduta con CP_3 lettera raccomandata;
- che, a seguito della stipula del contratto di cessione, aveva versato, sul conto CP_2 corrente intrattenuto presso l'assegno bancario Controparte_3 datato 30.12.2012 tratto da Banca Nuova s.p.a. a firma di e portante la Controparte_1 somma di € 28.000,00, che veniva utilizzato per il parziale pagamento dei superiori crediti, mentre restava inadempiente nel pagamento dell'ulteriore somma dovuta pari a €
13.664,07. Opponendosi a tale decreto ingiuntivo, in primo grado, aveva eccepito Controparte_1
l'inesistenza del credito vantato dalla in considerazione del fatto che la società ingiunta CP_3 avrebbe già provveduto, in buona fede, al pagamento delle fatture oggetto della cessione nei confronti della cedente e rilevando di non aver ricevuto alcuna comunicazione del contratto di CP_2 anticipazione su fatture e cessione del credito intercorso tra la e la CP_2 CP_3 [...]
riguardando, la comunicazione allegata al ricorso monitorio, fatture differenti Controparte_3 rispetto a quelle azionate.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, la Banca creditrice aveva contestato il fondamento dell'opposizione proposta e aveva prodotto in atti la prova della notificazione della comunicazione, alla debitrice ceduta, della cessione oggetto del presente giudizio, effettuata tramite lettera raccomandata del 19.10.2012 e ricevuta il 24.10.2012.
La causa, all'esito dell'istruttoria orale e documentale espletata, era stata dunque decisa con la sentenza oggetto del presente gravame.
L'appellante – premessa la sussistenza, incontestata, della propria legittimazione attiva, in forza della cessione di crediti pubblicata, ex artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico
Bancario sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, parte seconda n. 151
(prodotta in atti) – ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto che il pagamento che era stato eseguito dalla al creditore apparente aveva CP_1 liberato il debitore di buona fede ai sensi dell'art. 1189 c.c., con la conseguenza che l'opposizione a decreto ingiuntivo andava accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
In particolare, l'appellante ha rilevato che il Giudice di prime cure, dopo aver accertato che la
Banca cessionaria aveva comunicato la cessione a non avrebbe potuto affermare che Controparte_1 il pagamento, effettuato dal debitore ceduto alla cedente, avesse avuto effetto liberatorio, non trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 1189 c.c. In subordine, la società appellante ha lamentato che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni richiamate dall'art. 1189 c.c., non avendo il debitore ottemperato all'onere probatorio sullo stesso gravante in forza della norma citata. ha altresì censurato la parte della sentenza in cui il primo Giudice ha condannato Parte_3
al pagamento, in favore di delle spese di lite;
Controparte_3 Controparte_1
e ha dunque chiesto la condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute in entrambi i gradi del giudizio.
costituendosi, ha contestato le ragioni del gravame, chiedendone il rigetto e, in Controparte_1 via incidentale condizionata, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta l'irrilevanza, ai fini del giudizio, della censura relativa all'eccepita simulazione del contratto di cessione stipulato tra e CP_2 Controparte_3 Senza incombenti istruttori, all'esito della precisazione delle conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
*****
Tanto premesso, l'appello principale è fondato e deve essere accolto, mentre l'appello incidentale è infondato, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
Quanto all'appello principale, giova osservare, in punto di diritto, che, come pure confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale
e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 del Cc . Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. n. 9810 del 2024; Cass., 23463 del 2009; Cass., n. 17669 del 2010).
Con specifico riferimento all'ipotesi in esame, si consideri altresì che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cass., n. 25496 del 2025; tra le tantissime, cfr. anche Cass., n. 981 del 2022;
Cass., n. 8387 del 1997).
A tale ultimo riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza è granitica nell'affermare che la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente anche citazione in giudizio), con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (cfr. la già citata Cass., n. 25496 del 2025; cfr. anche Cass., n. 654 del 2025; Cass., n. 12734 del 2021;
Cass., n. 1770 del 2014).
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve dunque ritenersi che la comunicazione di avvenuta cessione, incontestatamente inviata a da parte di Controparte_1 Controparte_3 con raccomandata del 19.10.2012 e ricevuta il 24.10.2012 (tempestivamente prodotta da quest'ultima nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), sia ben idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. e segnatamente, per quanto qui più rileva, l'effetto di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato, pur in buona fede, dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Infatti, come si evince dalla documentazione prodotta in primo grado da
[...]
la comunicazione de qua contiene tutti gli elementi identificativi del credito Controparte_3 ceduto, risultando indicati il creditore cedente, l'ammontare del credito, nonché l'elencazione analitica delle fatture da cui tale credito trae origine.
La comunicazione di cessione risulta dunque indubbiamente idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Tale circostanza, alla luce dei principi sopra ricordati, risulta pertanto idonea, per quanto qui più rileva, ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
L'appello deve dunque essere accolto e di conseguenza – ferma oramai la revoca del decreto ingiuntivo (il decreto ingiuntivo revocato è definitivamente eliminato dall'ordinamento: cfr. Cass., n.
20868 del 2017) – deve essere condannata a pagare, in favore dell'appellante, la Controparte_1 complessiva somma di euro 13.664,07, oltre gli interessi legali di mora dalla notifica del ricorso e del decreto, fino al soddisfo.
*****
È invece infondato l'appello incidentale condizionato proposto da tramite cui Controparte_1 quest'ultima ha censurato la sentenza del primo grado nella parte in cui non è stata ritenuta rilevante, ai fini della decisione, l'eccepita simulazione del contratto di cessione, asseritamente posta in essere al fine di dissimulare un finanziamento da parte della Banca opposta in favore di Controparte_2
Deve infatti ribadirsi, in questa sede, che tale eccezione – come già rilevato dal primo Giudice
– è del tutto priva di rilevanza nel presente giudizio, in cui si controverte unicamente sulla sussistenza dell'obbligazione di pagamento scaturente, in capo alla dall'acquisto delle merci di cui Controparte_1 alle fatture oggetto di cessione.
In ultimo, con riguardo alle spese processuali, la riforma della sentenza gravata e la soccombenza che ne deriva impongono che le spese di entrambi i gradi di giudizio (oltre a quelle per la fase monitoria) vengano poste a carico di con la liquidazione di seguito indicata. Controparte_1 deve dunque essere condannata a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_3
- le spese relative al procedimento monitorio, già liquidate in complessivi € 685,50, di cui
€ 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge,
- le spese sostenute da controparte nel primo grado del giudizio, che vengono liquidate, in
€ 3.300,00 per compensi (oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge), ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, dell'attività svolta dalle parti;
- le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che vengono liquidate in € 2.975.00 per compensi e € 382,50 per spese, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni in fatto e in diritto svolte, dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, in riforma della sentenza n. 3878 emessa dal Tribunale di Palermo il 25/11/2020, così come corretta con ordinanza del 11/2/2021, appellata da con atto notificato a in data 29.3.2021: Parte_3 Controparte_1
- condanna a pagare, in favore dell'appellante, la complessiva somma di euro Controparte_1
13.664,07, oltre gli interessi di mora, dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, fino al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_3 procedimento monitorio, già liquidate in complessivi euro 685,50, di cui euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_3 primo grado di giudizio, che si liquidano in € 3.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_3 presente giudizio che si liquidano in € 2.975.00 per compensi e € 382,50 per spese, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18.12.2025.
Il Cons. est. Il Presidente
VA ER AT RA