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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ER ET Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE CU Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3320/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Vignati Raffaella, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in GENOVA il 15/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GENOVA (atto n. 799 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.02.1997 e il 22.11.2002. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20.04.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Pt_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO dei seguenti accordi tra le parti:
-Nell'ambito degli accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio qui concordati, il signor
, a definizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi, si impegna a trasferire, entro 30 giorni Pt_1 dalla sentenza di divorzio, alla signora , la propria quota di proprietà, pari al 50%, della casa Pt_2 coniugale, con ogni sua pertinenza, sita in Torino (TO), via Cavalli 42, individuata al vigente Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 1222, part. 306, sub 14, piano S1-2-6, zona cens. 1, cat. A/2, classe 2, cons. vani 7, superf. catastale 176 mq., rendita € 1.662,99 (doc.
9-rogito di acquisto casa coniugale).
-Si precisa che il trasferimento immobiliare a favore della signora è elemento funzionale ed Pt_2 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento verrà perfezionato con apposito atto notarile, i cui costi saranno integralmente a carico del signor;
Pt_1
-La signora , con detto trasferimento, considerato a tutti gli effetti quale una tantum ex art. 5 L. Pt_2 898/1970, rinuncia a qualsiasi, ulteriore pretesa e segnatamente, all'assegno divorzile, dichiarando così espressamente le parti di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per ogni titolo, causa e ragione comunque connessa al matrimonio ed ai loro pregressi rapporti patrimoniali;
pagina 2 di 3 -La signora , a far data dal giorno della stipulazione del rogito, provvederà in via esclusiva al Pt_2 pagamento del residuo mutuo ancora gravante sull'immobile “de quo”, oltre che alle spese ordinarie ed eventualmente straordinarie;
-Pur riconoscendo entrambi gli esponenti l'indipendenza economica dei figli- e e Per_1 Per_2 che pertanto nulla sarà più dovuto da entrambi i genitori per il loro mantenimento, tuttavia concordano che il padre metterà a disposizione dei figli, un'auto (indicativamente una Fiat 500) da lui acquistata, annualmente, dal datore di lavoro (comprensiva di bollo e assicurazione) con patto di riacquisto da parte del datore di lavoro stesso ad un prezzo concordato, ferma la facoltà per il dipendente di riscattarla definitivamente allo scadere dell'annualità ad un prezzo concordato (cosiddetta “seconda vettura”). Al termine di detto periodo i genitori potranno sempre riscattare l'autovettura al prezzo convenzionato. Saranno a carico degli utilizzatori i consumi di carburante oltre ai pedaggi autostradali, nonché la franchigia assicurativa su eventuali danni che la vettura dovesse presentare al momento della riconsegna. Nel caso in cui l'acquisto annuale dell'autovettura non fosse più possibile, i genitori valuteranno se riscattare la vettura al prezzo convenzionato;
-le parti concordano altresì che il padre si farà esclusivo carico delle spese sanitarie mediche necessarie al figlio sino al compimento del suo ventiseiesimo anno di età e rientrante nella copertura del Per_2 fondo aziendale Fisdaf, mentre sia la quota non coperta sia le eventuali spese mediche non rientranti nella copertura, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori;
-gli esponenti concordano, inoltre, che il signor trasmetterà alla signora entro il mese Pt_1 Pt_2 di maggio di ciascun anno, i documenti per detrazioni fiscali delle spese mediche sostenute per i figli, nonché quelle per la ristrutturazione dell'appartamento in Torino-via Cavalli 42, ai fini della detrazione del 50% di pertinenza della stessa;
-le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa patrimoniale, avendo regolato ogni loro rapporto, e che rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza ai fini del passaggio in giudicato della pronuncia divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
IE CU ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. ER ET Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE CU Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3320/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Vignati Raffaella, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in GENOVA il 15/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GENOVA (atto n. 799 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.02.1997 e il 22.11.2002. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20.04.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono Pt_1 Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO dei seguenti accordi tra le parti:
-Nell'ambito degli accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio qui concordati, il signor
, a definizione degli assetti patrimoniali tra i coniugi, si impegna a trasferire, entro 30 giorni Pt_1 dalla sentenza di divorzio, alla signora , la propria quota di proprietà, pari al 50%, della casa Pt_2 coniugale, con ogni sua pertinenza, sita in Torino (TO), via Cavalli 42, individuata al vigente Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 1222, part. 306, sub 14, piano S1-2-6, zona cens. 1, cat. A/2, classe 2, cons. vani 7, superf. catastale 176 mq., rendita € 1.662,99 (doc.
9-rogito di acquisto casa coniugale).
-Si precisa che il trasferimento immobiliare a favore della signora è elemento funzionale ed Pt_2 indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento verrà perfezionato con apposito atto notarile, i cui costi saranno integralmente a carico del signor;
Pt_1
-La signora , con detto trasferimento, considerato a tutti gli effetti quale una tantum ex art. 5 L. Pt_2 898/1970, rinuncia a qualsiasi, ulteriore pretesa e segnatamente, all'assegno divorzile, dichiarando così espressamente le parti di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per ogni titolo, causa e ragione comunque connessa al matrimonio ed ai loro pregressi rapporti patrimoniali;
pagina 2 di 3 -La signora , a far data dal giorno della stipulazione del rogito, provvederà in via esclusiva al Pt_2 pagamento del residuo mutuo ancora gravante sull'immobile “de quo”, oltre che alle spese ordinarie ed eventualmente straordinarie;
-Pur riconoscendo entrambi gli esponenti l'indipendenza economica dei figli- e e Per_1 Per_2 che pertanto nulla sarà più dovuto da entrambi i genitori per il loro mantenimento, tuttavia concordano che il padre metterà a disposizione dei figli, un'auto (indicativamente una Fiat 500) da lui acquistata, annualmente, dal datore di lavoro (comprensiva di bollo e assicurazione) con patto di riacquisto da parte del datore di lavoro stesso ad un prezzo concordato, ferma la facoltà per il dipendente di riscattarla definitivamente allo scadere dell'annualità ad un prezzo concordato (cosiddetta “seconda vettura”). Al termine di detto periodo i genitori potranno sempre riscattare l'autovettura al prezzo convenzionato. Saranno a carico degli utilizzatori i consumi di carburante oltre ai pedaggi autostradali, nonché la franchigia assicurativa su eventuali danni che la vettura dovesse presentare al momento della riconsegna. Nel caso in cui l'acquisto annuale dell'autovettura non fosse più possibile, i genitori valuteranno se riscattare la vettura al prezzo convenzionato;
-le parti concordano altresì che il padre si farà esclusivo carico delle spese sanitarie mediche necessarie al figlio sino al compimento del suo ventiseiesimo anno di età e rientrante nella copertura del Per_2 fondo aziendale Fisdaf, mentre sia la quota non coperta sia le eventuali spese mediche non rientranti nella copertura, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori;
-gli esponenti concordano, inoltre, che il signor trasmetterà alla signora entro il mese Pt_1 Pt_2 di maggio di ciascun anno, i documenti per detrazioni fiscali delle spese mediche sostenute per i figli, nonché quelle per la ristrutturazione dell'appartamento in Torino-via Cavalli 42, ai fini della detrazione del 50% di pertinenza della stessa;
-le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa patrimoniale, avendo regolato ogni loro rapporto, e che rinunciano sin d'ora all'impugnazione della sentenza ai fini del passaggio in giudicato della pronuncia divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
IE CU ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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