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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2886 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 9.12.2025 e vertente tra
(P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Valerio Meglio
-opponente –
e
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'avv. Massimo Zaccardelli
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte opposta concludeva con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2022, con il
[...] quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della
[...] della somma di euro 5.150,00, in virtù della fattura Controparte_1
n. n. 15/001 del 30.9.2019.
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto: il pagamento parziale Parte_1 del credito derivante dalla fattura n. 15/001 del 30.9.2019, dell'importo complessivo di euro 9.150,00, mediante due bonifici bancari, per complessivi
1 4.000,00; l'esistenza con ASD Pro CA OL RI (oggi Controparte_1
di un accordo verbale di sponsorizzazione, con il quale la opposta si
[...] era obbligata a pubblicizzare, per la stagione calcistica 2019-2020, l'attività dell'opponente attraverso “n. 1 cartelloni pubblicitari da 1,5 mt. per 5 mt. sul campo dello Stadio Nazareth, logo vostra azienda su divisa ufficiale da gara della squadra under 15 che partecipa al campionato regionale organizzato dalla L.N.D.
– C.R.L.”; che non era stata pattuita alcuna somma;
che il credito non è certo, liquido ed esigibile per assenza di contratto tra le parti;
che l'opposta si è resa inadempiente agli obblighi assunti.
Alla luce delle suddette deduzioni, la ha chiesto accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione: - In via principale e nel merito: MOTIVO A) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 663/2022 emesso in data 10.06.2022 dal Tribunale Ordinario di
Cassino nell'ambito del procedimento n. 1746/2022 e notificato al ricorrente in data 21.06.2022 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito vantato dalla (già e già Controparte_1 Controparte_2
Asd Pro CA OL RI), nei confronti della per carenza dei Parte_1 requisiti ex art. 633 c.p.c., in quanto il credito non è certo, liquido e nemmeno esigibile data l'inesistenza del contratto di sponsorizzazione e dunque
l'impossibilità di determinare la domanda sia nell'an che nel quantum. - In via subordinata e nel merito: MOTIVO B) accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 5.150,00 oltre interessi da parte della nei confronti della Parte_1
(già e già Asd Pro CA OL Controparte_1 Controparte_2
RI), per l'assenza del sinallagma contrattuale ex art. 1460 c.c. la Società opposta non ha adempiuto alla sua obbligazione. ● Per l'effetto dell'accoglimento dei motivi di diritto sopra esposti (A – B), revocare il decreto ingiuntivo n. 663/2022 del
10.06.2022 emesso dal Tribunale di Cassino nell'ambito del giudizio RG n.
1746/2022 per la somma di € 5.150,00 oltre interessi e spese liquidate, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea, chiedendone il rigetto.
2 Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudice istruttore ha rimesso le parti in mediazione demandata.
Rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione per la mancata partecipazione dell'opponente e concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del
9.12.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1473/2007; Cass. n. 20073/2004).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto (Cass.
n. 2421/2006; anche Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
In punto di fatto, la ha agito in via monitoria Controparte_1 per ottenere la condanna della al pagamento del residuo Parte_1 ammontare di euro 5.150,00. Tale pretesa trae origine dalla fattura n. 15 del
30.9.2019, recante l'importo complessivo di euro 9.150,00, a fronte della quale l'opponente ha già provveduto ad adempimenti parziali per complessivi euro
4.000,00, corrisposti mediante due bonifici bancari di euro 2.000,00 ciascuno, rispettivamente in data 07.02.2020 e 20.04.2020.
A fondamento della domanda, l'opposta ha prodotto la fattura n. 15/2019 (cfr. allegati al ricorso).
A fronte di ciò, la parte opponente ha dedotto l'inadempimento della controparte agli obblighi derivanti dal contratto di sponsorizzazione perfezionatosi tra le parti
3 in forma verbale, consistenti nella veicolazione dell'immagine della Parte_1 mediante la personalizzazione delle divise e lo sfruttamento degli spazi
[...] pubblicitari interni allo stadio per la stagione calcistica 2019/2020.
A sostegno delle proprie deduzioni, parte opponente ha prodotto un estratto della pagina Facebook della società opposta datato 24.12.2019, recante i ringraziamenti ufficiali indirizzati alla generalità dei partner commerciali, con esclusione della (all. n. 5 all'atto di citazione). Parte_1
2.1. Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre evidenziare che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico per il quale non è richiesta la forma scritta a pena di nullità.
Orbene, nel caso di specie la società opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto dall'opposta a fondamento della azione intrapresa.
Oltre a ciò, dalle allegazioni delle parti risulta che, rispetto alla fattura sottesa alla domanda di condanna, l'opponente ha già provveduto ad adempimenti parziali per complessivi euro 4.000,00, corrisposti mediante due bonifici bancari di euro 2.000,00 ciascuno, rispettivamente in data 7.2.2020 e 20.4.2020, senza sollevare contestazioni (allegato al ricorso).
A tal riguardo, va evidenziato che il pagamento parziale della fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria, quando sia effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta. Il pagamento parziale del credito “a titolo di acconto”, infatti, è un atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa in oggetto (in arg., cfr. Cass. n. 3371/2010).
Orbene, costituisce principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione quello secondo cui "la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato
4 che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (tra le tante, cfr. Cass. n.
20689/2016).
Quanto, invece, all'eccezione di inadempimento, si ritiene che essa sia confutata dalla documentazione versata in atti e dal comportamento dell'opponente.
La ha prodotto: a) la e-mail dell'11.9.2019 Controparte_1 inoltrata dall'opponente e contenente i dati aziendali ed il logo della società da utilizzare per la sponsorizzazione (all. n. 4 alla comparsa di costituzione); b) solleciti di pagamento da parte della opponente datati 10.9.2022 e 7.5.2021 (all. nn. 5 e 6 alla comparsa); c) rilievi fotografici raffiguranti la divisa e i cartelloni pubblicitari recanti il nome della società opponente (all. n. 12 alla comparsa).
La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, in assenza di elementi di segno contrario, depone a favore dell'avvenuto assolvimento delle obbligazioni gravanti sull'opposta in forza del contratto di sponsorizzazione.
A fronte di tali evidenze, non è stata fornita dall'opponente una diversa ricostruzione dei fatti tali da giustificare l'accoglimento dell'opposizione.
Tali conclusioni trovano, peraltro, conferma nel comportamento concludente dell'opponente, consistente nell'esecuzione delle rimesse bancarie in data
7.2.2020 e 20.4.2020, in costanza di stagione agonistica.
A tal riguardo, occorre evidenziare che l'opponente è venuto meno al proprio onere di allegazione, non avendo chiarito le ragioni sottese alla parziale estinzione del debito, a fronte di un asserito inadempimento totale dell'opposta. Tale condotta rende l'opposizione priva di coerenza intrinseca.
Sotto il profilo del comportamento delle parti, rileva, altresì, l'assoluta assenza di contestazioni stragiudiziali anteriormente alla fase monitoria. Il silenzio serbato dall'opponente sino all'instaurazione del presente giudizio configura una condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., evidenziando la natura meramente strumentale e dilatoria delle doglianze sollevate in questa sede.
L'omesso deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. per la formulazione di istanze di prova o produzioni documentali corrobora la natura meramente assertiva delle difese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
5 3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01-
5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'opponente, in omaggio al principio di soccombenza.
3.1. Ritiene, infine, il Tribunale che nel caso concreto l'avversa opposizione risulta radicalmente priva di pregio giuridico e non sorretta da alcun elemento probatorio idoneo a confutare la pretesa creditoria. La condotta processuale dell'opponente, manifestatasi in un'attività puramente defatigatoria e strumentale, integra gli estremi della colpa grave, avendo costui dato impulso a un giudizio con la consapevolezza della propria infondatezza. Ricorrono, pertanto,
i presupposti per la condanna dell'opponente alla sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3 c.p.c., finalizzata a sanzionare l'abuso dello strumento processuale
Sul punto va osservato che l'art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente dalla domanda di parte e dalla prova del danno casualmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario e che presenta natura sanzionatoria avendo lo scopo precipuo di scoraggiare l'abuso del processo e di colpire quelle condotte ingiustificate che determinano l'insorgere di inutile contenzioso, così da incidere sul principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Nel caso concreto si ritiene di quantificare equitativamente la sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura pari a circa il 20% dell'importo delle spese della presente causa liquidate in dispositivo.
3.2. Inoltre, la mancata partecipazione della senza giustificato Parte_1 motivo, al procedimento di mediazione demandata ne comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
663/2022, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta dell'importo di euro 510,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al pagamento effettivo;
4) condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010
Cassino, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
7
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2886 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 9.12.2025 e vertente tra
(P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Valerio Meglio
-opponente –
e
(P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'avv. Massimo Zaccardelli
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte opposta concludeva con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2022, con il
[...] quale l'intestato Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore della
[...] della somma di euro 5.150,00, in virtù della fattura Controparte_1
n. n. 15/001 del 30.9.2019.
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto: il pagamento parziale Parte_1 del credito derivante dalla fattura n. 15/001 del 30.9.2019, dell'importo complessivo di euro 9.150,00, mediante due bonifici bancari, per complessivi
1 4.000,00; l'esistenza con ASD Pro CA OL RI (oggi Controparte_1
di un accordo verbale di sponsorizzazione, con il quale la opposta si
[...] era obbligata a pubblicizzare, per la stagione calcistica 2019-2020, l'attività dell'opponente attraverso “n. 1 cartelloni pubblicitari da 1,5 mt. per 5 mt. sul campo dello Stadio Nazareth, logo vostra azienda su divisa ufficiale da gara della squadra under 15 che partecipa al campionato regionale organizzato dalla L.N.D.
– C.R.L.”; che non era stata pattuita alcuna somma;
che il credito non è certo, liquido ed esigibile per assenza di contratto tra le parti;
che l'opposta si è resa inadempiente agli obblighi assunti.
Alla luce delle suddette deduzioni, la ha chiesto accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione: - In via principale e nel merito: MOTIVO A) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 663/2022 emesso in data 10.06.2022 dal Tribunale Ordinario di
Cassino nell'ambito del procedimento n. 1746/2022 e notificato al ricorrente in data 21.06.2022 e per l'effetto dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito vantato dalla (già e già Controparte_1 Controparte_2
Asd Pro CA OL RI), nei confronti della per carenza dei Parte_1 requisiti ex art. 633 c.p.c., in quanto il credito non è certo, liquido e nemmeno esigibile data l'inesistenza del contratto di sponsorizzazione e dunque
l'impossibilità di determinare la domanda sia nell'an che nel quantum. - In via subordinata e nel merito: MOTIVO B) accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 5.150,00 oltre interessi da parte della nei confronti della Parte_1
(già e già Asd Pro CA OL Controparte_1 Controparte_2
RI), per l'assenza del sinallagma contrattuale ex art. 1460 c.c. la Società opposta non ha adempiuto alla sua obbligazione. ● Per l'effetto dell'accoglimento dei motivi di diritto sopra esposti (A – B), revocare il decreto ingiuntivo n. 663/2022 del
10.06.2022 emesso dal Tribunale di Cassino nell'ambito del giudizio RG n.
1746/2022 per la somma di € 5.150,00 oltre interessi e spese liquidate, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome inammissibili ed infondate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea, chiedendone il rigetto.
2 Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il giudice istruttore ha rimesso le parti in mediazione demandata.
Rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione per la mancata partecipazione dell'opponente e concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del
9.12.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre premettere che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1473/2007; Cass. n. 20073/2004).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto (Cass.
n. 2421/2006; anche Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
In punto di fatto, la ha agito in via monitoria Controparte_1 per ottenere la condanna della al pagamento del residuo Parte_1 ammontare di euro 5.150,00. Tale pretesa trae origine dalla fattura n. 15 del
30.9.2019, recante l'importo complessivo di euro 9.150,00, a fronte della quale l'opponente ha già provveduto ad adempimenti parziali per complessivi euro
4.000,00, corrisposti mediante due bonifici bancari di euro 2.000,00 ciascuno, rispettivamente in data 07.02.2020 e 20.04.2020.
A fondamento della domanda, l'opposta ha prodotto la fattura n. 15/2019 (cfr. allegati al ricorso).
A fronte di ciò, la parte opponente ha dedotto l'inadempimento della controparte agli obblighi derivanti dal contratto di sponsorizzazione perfezionatosi tra le parti
3 in forma verbale, consistenti nella veicolazione dell'immagine della Parte_1 mediante la personalizzazione delle divise e lo sfruttamento degli spazi
[...] pubblicitari interni allo stadio per la stagione calcistica 2019/2020.
A sostegno delle proprie deduzioni, parte opponente ha prodotto un estratto della pagina Facebook della società opposta datato 24.12.2019, recante i ringraziamenti ufficiali indirizzati alla generalità dei partner commerciali, con esclusione della (all. n. 5 all'atto di citazione). Parte_1
2.1. Ciò premesso, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre evidenziare che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico per il quale non è richiesta la forma scritta a pena di nullità.
Orbene, nel caso di specie la società opponente non ha specificamente contestato l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto dall'opposta a fondamento della azione intrapresa.
Oltre a ciò, dalle allegazioni delle parti risulta che, rispetto alla fattura sottesa alla domanda di condanna, l'opponente ha già provveduto ad adempimenti parziali per complessivi euro 4.000,00, corrisposti mediante due bonifici bancari di euro 2.000,00 ciascuno, rispettivamente in data 7.2.2020 e 20.4.2020, senza sollevare contestazioni (allegato al ricorso).
A tal riguardo, va evidenziato che il pagamento parziale della fattura può essere considerato riconoscimento dell'intero debito azionato in via monitoria, quando sia effettuato a titolo di acconto rispetto all'intera somma dovuta. Il pagamento parziale del credito “a titolo di acconto”, infatti, è un atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa in oggetto (in arg., cfr. Cass. n. 3371/2010).
Orbene, costituisce principio costantemente affermato dalla Corte di cassazione quello secondo cui "la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato
4 che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (tra le tante, cfr. Cass. n.
20689/2016).
Quanto, invece, all'eccezione di inadempimento, si ritiene che essa sia confutata dalla documentazione versata in atti e dal comportamento dell'opponente.
La ha prodotto: a) la e-mail dell'11.9.2019 Controparte_1 inoltrata dall'opponente e contenente i dati aziendali ed il logo della società da utilizzare per la sponsorizzazione (all. n. 4 alla comparsa di costituzione); b) solleciti di pagamento da parte della opponente datati 10.9.2022 e 7.5.2021 (all. nn. 5 e 6 alla comparsa); c) rilievi fotografici raffiguranti la divisa e i cartelloni pubblicitari recanti il nome della società opponente (all. n. 12 alla comparsa).
La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, in assenza di elementi di segno contrario, depone a favore dell'avvenuto assolvimento delle obbligazioni gravanti sull'opposta in forza del contratto di sponsorizzazione.
A fronte di tali evidenze, non è stata fornita dall'opponente una diversa ricostruzione dei fatti tali da giustificare l'accoglimento dell'opposizione.
Tali conclusioni trovano, peraltro, conferma nel comportamento concludente dell'opponente, consistente nell'esecuzione delle rimesse bancarie in data
7.2.2020 e 20.4.2020, in costanza di stagione agonistica.
A tal riguardo, occorre evidenziare che l'opponente è venuto meno al proprio onere di allegazione, non avendo chiarito le ragioni sottese alla parziale estinzione del debito, a fronte di un asserito inadempimento totale dell'opposta. Tale condotta rende l'opposizione priva di coerenza intrinseca.
Sotto il profilo del comportamento delle parti, rileva, altresì, l'assoluta assenza di contestazioni stragiudiziali anteriormente alla fase monitoria. Il silenzio serbato dall'opponente sino all'instaurazione del presente giudizio configura una condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., evidenziando la natura meramente strumentale e dilatoria delle doglianze sollevate in questa sede.
L'omesso deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. per la formulazione di istanze di prova o produzioni documentali corrobora la natura meramente assertiva delle difese.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
5 3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01-
5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'opponente, in omaggio al principio di soccombenza.
3.1. Ritiene, infine, il Tribunale che nel caso concreto l'avversa opposizione risulta radicalmente priva di pregio giuridico e non sorretta da alcun elemento probatorio idoneo a confutare la pretesa creditoria. La condotta processuale dell'opponente, manifestatasi in un'attività puramente defatigatoria e strumentale, integra gli estremi della colpa grave, avendo costui dato impulso a un giudizio con la consapevolezza della propria infondatezza. Ricorrono, pertanto,
i presupposti per la condanna dell'opponente alla sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 3 c.p.c., finalizzata a sanzionare l'abuso dello strumento processuale
Sul punto va osservato che l'art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente dalla domanda di parte e dalla prova del danno casualmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario e che presenta natura sanzionatoria avendo lo scopo precipuo di scoraggiare l'abuso del processo e di colpire quelle condotte ingiustificate che determinano l'insorgere di inutile contenzioso, così da incidere sul principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo.
Nel caso concreto si ritiene di quantificare equitativamente la sanzione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura pari a circa il 20% dell'importo delle spese della presente causa liquidate in dispositivo.
3.2. Inoltre, la mancata partecipazione della senza giustificato Parte_1 motivo, al procedimento di mediazione demandata ne comporta la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
663/2022, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'opposta, che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta dell'importo di euro 510,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c., oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al pagamento effettivo;
4) condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010
Cassino, 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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