Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 5602
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Sentenza 21 novembre 2013

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L'inimicizia grave come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre, invece, la condotta endoprocessuale può assumere rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le decisioni prodromiche a quelle sulla colpevolezza o sull'innocenza - quali quelle in materia di ammissione o revoca delle prove, ovvero di rigetto di richieste di definizione anticipata del giudizio ex artt. 129 cod. proc. pen., ovvero, ancora, di ammissione delle parti civili, di rigetto di richieste di rinvio o di fissazione di udienza straordinarie - esulano dal concetto di inimicizia grave, così come da quello di anticipazione indebita del proprio convincimento da parte del giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 5602
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5602
    Data del deposito : 21 novembre 2013

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