Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
L'inimicizia grave come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre, invece, la condotta endoprocessuale può assumere rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le decisioni prodromiche a quelle sulla colpevolezza o sull'innocenza - quali quelle in materia di ammissione o revoca delle prove, ovvero di rigetto di richieste di definizione anticipata del giudizio ex artt. 129 cod. proc. pen., ovvero, ancora, di ammissione delle parti civili, di rigetto di richieste di rinvio o di fissazione di udienza straordinarie - esulano dal concetto di inimicizia grave, così come da quello di anticipazione indebita del proprio convincimento da parte del giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2013, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
5 602/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ALFREDO MARIA LOMBARDI Dott. - Consigliere - N. 1536 Dott. SILVANA DE BERARDINIS - Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA N. 20938/2013 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RA N. IL 30/08/1967 avverso l'ordinanza n. 11/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/03/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA lette sentità le conclusioni del PG Dott. L. RIELLO che he disto LAPALORCIA;
ddarar l' orbolodie del 2 corso;
Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. ES LO ricorre con numerosi motivi avverso l'ordinanza in data 14-3-2013 con la quale la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta di ricusazione (integrata da una ulteriore richiesta depositata in udienza) da lui presentata nei confronti del giudice del tribunale di Roma, dr. Carlo Sabatini, sull'assunto della grave inimicizia del giudice nei suoi confronti e dell'indebita anticipazione del giudizio da parte di questi, desumibili da una serie di provvedimenti adottati nell'ambito di un procedimento penale a suo carico per concorso nel reato di cui agli artt. 485 e 61 n. 11 cod. pen., provvedimenti finalizzati all'accelerazione dell'iter processuale o di rigetto/inammissibilità di una serie di istanze e richieste difensive. La corte territoriale osservava come la condotta di cui si doleva il OR atteneva ad aspetti esclusivamente interni al processo, inidonei a denotare grave inimicizia e comunque passibili degli ordinari rimedi apprestati dall'ordinamento, mentre le gravi ragioni di convenienza, previste come motivo di astensione, non erano estensibili analogicamente alla ricusazione.
2.Il ricorrente articola una serie di doglianze attinenti agli aspetti di cui oltre, in gran parte sotto i comuni ed indifferenziati profili della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'art. 178, comma 1, n. 3 e in relazione all'art. 41, comma 3 e art. 127 stesso codice;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
art. 37 lett.b; violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.'.
3. I primi due motivi investono l'erronea indicazione della data di deposito sia dell'istanza di ricusazione (7-3-2013, mentre era 6-3-2013), tale da far dubitare che la corte avesse provveduto su un'istanza diversa anche perché non aveva espressamente esaminato tutti e 48 i motivi di ricusazione, che dell'altra dichiarazione di ricusazione depositata in udienza (5 marzo mentre si trattava del 6 marzo) con 34 motivi non esaminati.
4. Il terzo attiene al mancato esame di una serie di motivi di tale atto di ricusazione riguardanti decisioni del magistrato sintomatiche di grave inimicizia verso l'imputato o significative di manifestazione indebita del suo convincimento. Si tratta delle seguenti. -1) Mancata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale essendo il reato procedibile a querela, in tal modo manifestando il proprio convincimento e dimostrando grave inimicizia. -4)Mancato proscioglimento immediato e mancata declaratoria di incompetenza con lesione del diritto di difesa e proseguimento del processo in violazione del principio della ragionevole durata. -5)Ammissione della costituzione delle parti civili TU e Banca OP di Puglia e Basilicata nonostante l'azione civile fosse prescritta. -15)Omessa trasmissione degli atti al PM affinchè procedesse nei confronti del Gup CL RI che aveva erroneamente dichiarato l'interruzione della prescrizione. 2 -16) Mancata declaratoria di prescrizione nonostante esplicita richiesta del difensore (richiama sezioni unite penali 35490/2009, Tettamanti). -18) Accelerazione dell'iter processuale con fissazione di udienze straordinarie ad horas, tale da indurre il difensore a rinunciare al mandato;
taglio ingiustificato della lista testi;
rigetto di istanze istruttorie sì da violare il diritto alla prova e quindi quello di difesa costituzionalmente garantito. -19) Indebita manifestazione del proprio convincimento per mancata ammissione di due testimonianze sul rilievo che c'era già la perizia d'ufficio che aveva accertato l'apocrificità delle semifirme alcune delle quali riferite alla mano dell'imputato. -20) Omessa declaratoria di inutilizzabilità di documenti acquisiti da procure incompetenti e conseguentemente delle consulenze fondate su tali documenti. -21) Mancata sospensione del processo nonostante la pendenza di ricorsi alla Corte di Strasburgo, con ciò manifestando grave inimicizia che avrebbe dovuto determinare comunque astensione. -22)Accettazione della rinuncia a dei testi della parte civile nonostante il dissenso della difesa dell'imputato. -23)Mancata ammissione di perizia fonica. -24) e 25)Valorizzazione della consanguineità grafica e del fattore gemellare. -26) e 27)Indebita manifestazione del proprio convincimento quando il giudice indicava al difensore d'ufficio che la posizione del suo assistito era prescritta a differenza di quella del coimputato, attuale ricorrente. -28) Rigetto dell'istanza di legittimo impedimento del OR impegnato come rappresentante di lista alle elezioni politiche. -29) Rigetto della richiesta di trasmissione atti in procura per concorso in falso nei confronti del TU. -30) Rigetto della richiesta di sospensione del procedimento in pendenza presso questa corte della richiesta di ricusazione del perito ON. -31) Il giudice, dopo aver obbligato la difesa a precisare le richieste istruttorie, aveva omesso di deliberare immediatamente sulle stesse. -32) Invito al PM a ripresentarsi personalmente alla successiva udienza, prevista per la discussione. -33) Rigetto dell'istanza di autodifesa, nonostante questa sia consentita dall'art. 13 legge 247/2012 relativa a Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. -34) Mancata declaratoria in camera di consiglio della prescrizione.
5. Sesto motivo. Mancato esame del motivo di indebita manifestazione del convincimento.
6. Sesto (sic), settimo e ottavo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di adozione del rito camerale nonostante questo sia consentito solo per cause di inammissibilità che prescindono totalmente da un esame del merito e malgrado la presentazione di ben 48 motivi. 3 7. Nono motivo. Incompatibilità della decisione per manifesta infondatezza con la complessità della motivazione adottata.
8. Decimo e undicesimo motivo. Con il primo si lamenta omesso esame dei singoli motivi di ricusazione a fronte di un esame degli stessi, da parte del tribunale, non specifico, ma complessivo e parziale, e si reitera la questione della mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Con il secondo quella della mancata declaratoria di prescrizione dei reati, con nuovo richiamo alle sezioni unite Tettamanti.
9. Dodicesimo motivo. Rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale (giudice competente è indicato nel tribunale di Trani, sez. dist. di Barletta) con conseguente sottrazione al giudice naturale. 10. Tredicesimo. Si reitera la censura di lesione del diritto di difesa per inottemperanza all'obbligo di declaratoria di incompetenza territoriale e di immediata declaratoria di cause di non punibilità. 11. Quattordicesimo. Ripetitivo del 5) di cui sopra. 12. Quindicesimo. Ripetitivo del 29) di cui sopra. 13. Sedicesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del TU per falsa testimonianza, nonché calunniosità e diffamatorietà delle sue dichiarazioni, riportate testualmente. 14. Diciassettesimo. Stessa questione oggetto del precedente con ulteriori argomentazioni. 15. Diciottesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti di GE SO, maresciallo della Guardia di Finanza di Matera, per falsa testimonianza. 16. Diciannovesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del TU per calunnia. 17. Ventesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere per calunnia nei confronti di QU AS, legale rappresentante della banca OP di Puglia e Basilicata, e nei confronti del perito grafologico QU ON per i reati di cui agli artt. 323, 368, 479 e 373 cod. pen.. 18. Ventunesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del perito grafologico QU ON per i reati di cui agli artt. 323, 368, 479 e 373 cod. pen., previa dettagliata descrizione di una serie di irregolarità nel conferimento dell'incarico peritale e di una serie di rilevi al modus procedendi e alle conclusioni del perito. 19. Ventiduesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del teste brig. Petrelli della Guardia di Finanza per falsa testimonianza con ampia indicazione delle ragioni della falsità delle dichiarazioni. 122 20. Ventiquattresimo (manca il ventitreesimo). Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del Gip CL RI per i reati di cui agli artt. 323 e 328 cod. pen.. 21. Venticinquesimo. Omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale e mancata dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile del TU e della Banca OP di Puglia e Basilicata nonostante la prescrizione dell'azione civile. 4 22. Ventiseiesimo. Mancata dichiarazione di incompetenza per territorio essendo competente il Tribunale di Trani sez. dist. di Barletta. 23. Seguono i motivi dal 27 al 43 che ricalcano i motivi dal 18 al 34. 24. Quarantaquattresimo. Mancata delibazione del motivo di ricusazione relativo a manifestazione del proprio convincimento laddove il giudice aveva consentito alle parti civili di concludere quantificando il danno subito nonostante la prescrizione dell'azione civile. 25. Quarantacinquesimo. Mancata delibazione del motivo di ricusazione relativo a manifestazione del proprio convincimento laddove il giudice aveva consentito alla difesa della parte civile di calunniarlo in udienza senza trasmettere gli atti alla Procura competente. 26. Quarantaseiesimo. Mancata delibazione del motivo di ricusazione relativo a manifestazione del proprio convincimento e di grave inimicizia non avendo il giudice rinviato l'udienza del 5-3- 2013 benché al OR non fosse stato notificato né il decreto di nomina del difensore d'ufficio né il verbale dell'udienza precedente alla quale era stato legittimamente impedito a partecipare. 27. Quarantasettesimo, quarantottesimo e quarantanovesimo. Mancata delibazione del motivo di ricusazione relativo a manifestazione del proprio convincimento e di grave inimicizia non avendo il giudice rinviato l'udienza del 5-3-2013 nonostante la richiesta di termine a difesa del difensore d'ufficio. 28. Cinquantesimo. Omessa delibazione sul motivo inerente a mancata declaratoria di prescrizione. 29. Cinquantunesimo. Omessa delibazione della corte territoriale sul punto evidenziato nella richiesta di ricusazione della manifestazione del proprio convincimento e della dimostrazione di grave inimicizia da parte del giudice Sabatini mediante la fissazione di udienze straordinarie, ravvicinate e prolungate, obbligando il OR a lunghi viaggi dalla sua residenza e a sostenere le spese per la sua difesa per oltre quattro anni, senz'altra ragione che quella di perseguitarlo. 30. Cinquantatreesimo ripetuto due volte (manca il 52). Contiene la sintesi dei motivi che giustificano la ricusazione e avrebbero dovuto consigliare l'astensione, e la sintesi degli errores in procedendo ed in iudicando del giudice Sabatini. 31. Cinquantaquattresimo. Grave inimicizia integrata dalla proposizione di numerosi ricorsi alla Corte di Strasburgo, che avrebbe dovuto consigliare anche l'astensione. 32. Il PG presso questa corte, dr. Luigi Riello, con requisitoria scritta, premessa la correttezza della procedura de plano dovendo la manifesta infondatezza misurarsi sulla natura delle doglianze, non già sull'ampiezza dell'istanza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza osservando che i motivi del gravame, i quali reiterano le ragioni alla base della dichiarazione di ricusazione, vertono su aspetti endoprocessuali collegati all'espletamento delle funzioni giurisdizionali che, non integrando nella specie abusi del giudice, non sono idonei a dar conto di inimicizia grave, che deve ancorarsi a fatti concreti estranei alla realtà processuale la quale deve costituirne il momento dimostrativo (Cass. 316/2000). Mentre 5 statuizioni prodromiche a quelle finali non integrano, per giurisprudenza costante, anticipazione del giudizio e le decisioni del giudice sono soggette al regime delle impugnazioni, che non trova nella ricusazione uno strumento surrogatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le proposte doglianze si rivelano inammissibili sia perchè in massima parte sterilmente riproduttive di censure già puntualmente disattese in sede di merito, sia perché comunque manifestamente prive di ogni fondamento.
2. Non è in primo luogo ravvisabile, con riguardo ai motivi sesto, settimo, ottavo e nono, che esigono esame prioritario per evidenti motivi di ordine logico sistematico, alcun vizio nell'adozione della procedura de plano da parte della corte territoriale essendo tale procedura prevista e consentita non solo, a differenza da quanto il ricorrente sembra ritenere, per cause di inammissibilità di natura processuale, ma anche in caso di manifesta infondatezza dei motivi, mentre, come osservato anche dal PG nella requisitoria scritta, non è il numero dei motivi di ricusazione a precludere la decisione de plano, ma la loro non manifesta infondatezza, esclusa nella specie dalla corte romana.
3. I primi due motivi sono privi di ogni fondamento in quanto l'erronea indicazione, per un solo giorno di differenza, delle date di deposito delle due dichiarazioni di ricusazione, l'una in cancelleria, l'altra direttamente in udienza, dà luogo a mero ed irrilevante errore materiale, non legittimando il dubbio che la corte abbia provveduto su istanze diverse, dubbio non certo giustificato dal mancato specifico esame di ognuno dei rispettivamente 48 e 34 motivi di ricusazione in gran parte ripetitivi e comunque, nella loro frammentarietà, riconducibili tutti ai due filoni della grave inimicizia e dell'indebita manifestazione del convincimento.
4. Del resto, a sostegno della conclusione dell'inammissibilità del decimo motivo, relativo ad omesso esame dei singoli motivi di ricusazione, oggetto di disamina complessiva e parziale da parte del tribunale, va osservato che il mancato esame specifico di questioni inammissibili O manifestamente infondate resta privo di conseguenze e non dà luogo ad alcun vizio di motivazione o di omesso esame di specifici motivi di impugnazione.
5. Il che si verifica nel caso di specie in cui le questioni, apparentemente numerosissime, sono sempre riconducibili alle due ragioni di ricusazione della grave inimicizia e dell'indebita manifestazione del convincimento, la cui sussistenza, concomitante o alternativa, il ricorrente pretende desumere da ogni singolo provvedimento assunto nel procedimento dal dr. Sabatini.
6. In realtà, a dar conto della totale estraneità al caso di specie dei concetti di inimicizia grave tra il giudice e la parte privata e di indebita manifestazione del proprio 6 convincimento da parte del primo, basterà ricordare, per dare risposta a tutti gli altri motivi di doglianza, spesso inutilmente ripetitivi, che, come ineccepibilmente evidenziato nel provvedimento impugnato e come sottolineato dal PG requirente, la prima non è ravvisabile in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte del giudice nella gestione del procedimento, che riguardano aspetti interni al processo risolvibili con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale.
7. Invero l'inimicizia deve radicarsi, per rilevare quale causa di ricusazione, in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, rapporti neppure astrattamente allegati dal OR, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno essendo indice di malafede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione da parte del giudice stesso, che finisce così per abdicare al proprio ruolo di giudice terzo e imparziale (Cass. 11968/2010, 3756/2004, 30577/2003, 316/2000).
8. D'altro canto l'indebita manifestazione del proprio convincimento rilevante ai fini della ricusazione è costituita dall'anticipazione da parte del giudice della sua opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato ('sui fatti oggetto dell'imputazione': art. 37, comma primo, lett. d, cod. proc. pen.) senza che la stessa sia necessaria ai fini della decisione adottata e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Cass. 35208/2007). Con la conseguenza che le decisioni prodromiche quella sulla colpevolezza o sull'innocenza (quali quelle in materia di ammissione o revoca delle prove) esulano dal concetto stesso di anticipazione del giudizio che, per rilevare quale causa di ricusazione, deve essere per l'appunto indebita, mentre tale non è quella sottesa a decisioni di natura istruttoria o comunque di gestione del procedimento.
9. Grave inimicizia non è quindi in alcun modo ravvisabile nella specie essendo i provvedimenti, enfatizzati dal ricorrente, a lui sfavorevoli, manifestazione del normale esercizio della funzione giurisdizionale, come tali soggetti agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento. 10. Così l'eventuale erroneità della scelta del giudice di merito, nella specie più volte invocata dal OR, di non pervenire ad una definizione anticipata del giudizio ex art. 129 cod. proc. pen. o di non dichiarare la propria incompetenza, non integra comportamento rilevante ai fini della ricusazione, in quanto di per sé non presenta aspetti di anomalia o malafede tali da apparire, sul piano logico, manifestazione di grave inimicizia (Cass. 37090/2003). 11. Allo stesso modo i provvedimenti sull'ammissione delle parti civili, tra l'altro passibili di eccezione da formularsi e decidersi preliminarmente all'apertura del dibattimento, come quelli in materia di ammissione o revoca delle prove testimoniali e documentali (Cass. 31882/2008) e di ammissione di perizie, nonché quelli che scandiscono lo svolgimento 7 del processo (udienze straordinarie, mancati rinvii -Cass. 5658/2001-, rigetto di sospensioni in pendenza di ricorsi alla CEDU o di ricusazione di periti, invito al PM a ripresentarsi di persona per la discussione), o relativi alle richieste di trasmissione atti al PM per eventuali iniziative nei confronti di terzi, non sono invocabili come prova di grave inimicizia o indebita manifestazione di convincimento, attenendo tutti ad aspetti endoprocessuali e in definitiva alle modalità di gestione del processo da parte del giudice, gestione che deve ispirarsi al principio della ragionevole durata ed è comunque soggetta ai normali rimedi previsti dall'ordinamento, non surrogabili dalla ricusazione. 12. Del pari l'assunzione di iniziative da parte del giudicabile nei confronti del giudice del procedimento che lo riguarda (quali ad esempio presentazione di querela o denuncia, oppure instaurazione di cause per risarcimento danni: Cass. 2273/2002, 45512/2010, 38176/2011), non vale a radicare la grave inimicizia legittimante la dichiarazione di ricusazione dovendo l'inimicizia essere reciproca mentre in tali casi, come in quello di presentazione di ricorsi alla corte di Strasburgo, essa è semmai a senso unico da parte del ricusante. 13. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma, 21.11.2013 Il Presidente Il consigliere estensore Alsh Rorie om WW соровче DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 4 FEB 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ходит 8