Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2000, n. 316
CASS
Sentenza 19 gennaio 2000

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La condotta endoprocessuale del giudice non impedisce la ricusazione nell'ipotesi in cui sia indice di malafede, di dolosa scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione da parte del giudice stesso, che finisce così per abdicare al proprio ruolo di giudice terzo e imparziale. Deve trattarsi, quindi, di un comportamento che presenti aspetti talmente "anomali" e "settari" da doverlo considerare necessariamente, sul piano logico, manifestazione, nella sede giudiziaria, di una grave inimicizia verso l'imputato. (La Corte ha, nel caso, precisato che la grave inimicizia del magistrato deve comunque trovare ancoraggio in dati di fatto concreti e precisi estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa, che deve solo costituire un sintomatico momento dimostrativo - per induzione - della sussistenza del citato presupposto di fatto rilevante per la ricusazione, e ha escluso che potessero dar luogo a una situazione del genere asserite "anomalie, "irregolarità" e "forzature interpretative" che il ricusante aveva dedotto, facendo leva sull'intervento del Parlamento che aveva negato l'autorizzazione all'arresto dell'indagato).

L'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare per atti compiuti quale giudice per le indagini preliminari ha efficacia, ai sensi dell'art. 247 d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 188 e dall'art. 3 bis del d.l. 24 maggio 1999, n. 145, convertito dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, solo a decorrere dal 2 gennaio 2000, con l'effetto che non può operare in procedimenti la cui udienza preliminare era in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 234/1999 (24 luglio 1999) e si è conclusa, con il rinvio a giudizio dell'imputato, prima del 2 gennaio 2000. Nè può porsi al riguardo un problema di legittimità costituzionale del sistema previsto dalla legislazione sopra richiamata, rientrando nelle scelte discrezionali del legislatore - come ritenuto dalla Corte costituzionale - la valutazione della sorte dei processi in corso al momento della entrata in vigore di una nuova norma processuale e dei limiti della sua applicabilità, attraverso l'emanazione di norme transitorie, per loro natura di applicazione temporanea (v. Corte cost. n. 322/1985, n. 301/1986, 180/1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2000, n. 316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 316
    Data del deposito : 19 gennaio 2000

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