Sentenza 31 gennaio 2003
Massime • 1
L'inimicizia grave come motivo di astensione o come causa di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2003, n. 30577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30577 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2003 |
Testo completo
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30577 /03
305x4 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COR Camera di consiglio del 31-01-03
Ric' Sesta sezione penale BRUNETTI dal S 9.77 R.G. n. 46436-01 per di!
06.09.03 LIERE
Sentenza n. 217
Composta dai signori:
dott. Luigi Sansone Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Consigliere Francesco Romano Richiesta copia studio dal Sig ANSA Adolfo Di Virginio 66 26
Bruno Oliva
per diritti 077 " Francesco Serpico 22/0366 il
IL CANCELLIERE ha pronunziato la seguente
Sentenza
Sul ricorso proposto da EV AR, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza in data 27 novembre 2001 della Corte di appello di Milano. Letta l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione del Consigliere Bruno Oliva. Letie Conclusion Step
Udito il Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata dall'imputato AR EV nei confronti del Collegio della quarta sezione del Tribunale di Milano dinanzi al quale è in corso il processo denominato Imi-Sir. La dichiarazione di ricusazione era riferita sia all'ipotesi degli art. 36, lett. d), e 37, lett. a), c.p.p. - inimicizia grave desunta dalla pronuncia dell'ordinanza 21 novembre
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dall'anzidetta ordinanza e da quelle successive, emesse nella stessa udienza in ordine, per un verso, agli effetti sul processo in corso della sentenza n.225 - 01 della Corte
Costituzionale e, per altro verso, all'utilizzabilità dei documenti provenienti da rogatorie internazionali, una chiara ed indebita manifestazione del convincimento del
Tribunale sui fatti oggetto dell'imputazione. Al riguardo la Corte territoriale aveva escluso la ricorrenza delle condizioni indicate nelle richiamate disposizioni, rilevando, da un canto, che, se di regola '
l'estrinsecazione del potere di regolamentare lo svolgimento del processo non può integrare l'ipotesi di cui all'art. 36, lett. d), la mera contraddizione con altro provvedimento non può assurgere alla precisione ed in equivocità idonee a sortire l'effetto eccezionale voluto dal ricorrente e, dall'altro, che le successive ordinanze,
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sicuramente non abnormi e sorrette da pregevole ed approfondita motivazione, con ampi richiami normativi e giurisprudenziali ", non erano sintomatiche di una situazione di inimicizia e tanto meno di qualsiasi pregiudizio. Infatti, a quest'ultimo proposito, tra la premessa ( tenore delle ordinanze) e conclusioni del EV (rapido e facilmente immaginabile epilogo del processo ) esisteva un incolmabile salto logico, dato che i provvedimenti non rivelavano alcuna malafede del Collegio, né anticipavano in alcun modo la decisione finale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite i suoi difensori, e, sotto le rubriche “ manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della t motivazione in ordine all'insussistenza dell'inimicizia grave ex art. 36, lett. d), c.p.p.
2 e “ erronea interpretazione della legge penale, manifesta illogicità e carenza della motivazione in ordine al profilo di ricusazione ex art. 37, lett. b), c.p.p.", censura la declaratoria d'inammissibilità della ricusazione adottata senza un effettivo e puntuale esame dei contenuti della stessa.
Più in particolare il EV ha sottolineato, innanzi tutto, la vistosa contraddizione in cui è incorsa la Corte territoriale laddove, pur ammettendo che anche il comportamento endoprocessuale può essere rilevante al fine della ricusazione qualora presenti aspetti talmente anomali e settari da doversi considerare manifestazione di grave inimicizia nei confronti dell'imputato, non ha dato alcun rilievo, così escludendo qualsiasi aspetto di malanimo e di preconcetto pregiudizio, da un lato all'assoluta anomalia del ragionamento del Tribunale secondo cui la documentazione prodotta, attestante un'attività di discussione e votazione presso la Camera dei deputati in ordine a vari decreti legge, non fosse perfettamente idonea a comprovare ab initio, indipendentemente da ogni controllo, l'assolutezza e legittimità dell'addotto impedimento, e, dall'altro, contraddicendo a pochi mesi di distanza una pronuncia concernente una situazione analoga, aveva preteso dal parlamentare la dimostrazione, mai richiesta nella prassi giudiziaria allorché viene addotto dall'imputato o dal suo difensore un impedimento connesso a contemporanei impegni in altri processi, della sua effettiva presenza al Parlamento nel momento stesso dello svolgimento dell'attività parlamentare. Con riferimento alla seconda parte della censura, concernente l'asserita, indebita
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manifestazione da parte del Collegio giudicante del proprio convincimento sui fatti dell'imputazione, ha posto in evidenza l'abnormità del provvedimento, chiaramente contra legem, laddove non aveva ritenuto significativo al fine che interessa l'aperta ribellione del Giudice, che si era rifiutato di dare applicazione ad una pronuncia della Corte costituzionale e alla legge dello Stato in tema di rogatorie internazionali. Le esposte doglianze sono manifestamente infondate, per cui il ricorso deve essere 4 dichiarato inammissibile.
In linea generale, l'inimicizia grave, per integrare un motivo di astensione e poi di ricusazione tra Giudice ed imputato, non può essere desunta da scelte processuali, che 1 vanno fronteggiate e risolte con ricorso ai rimedi propri che l'ordinamento appresta nell'ambito del processo, ma deve trovare il doveroso riscontro in rapporti personali svoltisi in precedenza, al di fuori del processo, ed essere dimostrata da circostanze oggettive, dotate di apprezzabile serietà. Di recente questa Corte ha avuto modo di precisare con le decisioni n. 316-2000 e 422-2002 che la condotta endoprocessuale, cui fa riferimento il ricorrente, può F assurgere a motivo di ricusazione del Giudice, qualora presenti aspetti talmente anomali e settari da doverla considerare necessariamente, sul piano logico, manifestazione di una grave inimicizia verso l'imputato. Ciò deve risultare, si specifica nelle sentenze, non da mere impressioni o supposizioni della parte, ma da precisi e inequivoci dati di fatto, indicativi della malafede e del calcolato pregiudizio del Giudice, e, comunque, la grave inimicizia del magistrato deve trovare ancoraggio in fatti concreti e ben precisi, estranei alla realtà processuale, autonomi rispetto a questa che deve solo costituire un sintomatico momento dimostrativo, per induzione, della sussistenza del citato presupposto di fatto rilevante per la ricusazione. Costituisce, infine, causa di ricusazione ex art. 37, primo comma, lett. b), la manifestazione del proprio convincimento da parte del Giudice sia in precedenti provvedimenti decisori di merito, sia al di fuori della sede processuale. Orbene la Corte territoriale si è correttamente attenuta a tali principi, ponendo in evidenza con esauriente motivazione che non erano stati addotti dati di fatto estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto ad essa, ma soltanto atti e decisioni ' processuali emessi nell'ambito della legittima attività giurisdizionale, di per sé non indicativi di un interesse del giudice di carattere personale destinato a sovrapporsi all'esercizio della funzione giurisdizionale, e con i quali, comunque, non era stato manifestato alcun convincimento sui fatti di causa. In tal senso si è ritenuto che non erano funzionali alla causa di ricusazione, riguardando un aspetto c.d. interno al procedimento e potendo trovare soluzione nella sede processuale propria, né la contestata utilizzazione di un mezzo di ricerca della prova, né la mancata adesione ad una pronuncia della Corte costituzionale, né, infine, il diniego di rinvio del dibattimento. Si deve allora concludere che dal provvedimento impugnato non emergono assolutamente i vizi denunciati dal ricorrente. Segue a norma di legge la condanna del EV al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell'impugnazione, di 500 euro in favore 1
della cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. Il Presidentesidente Il Consigliere est. Brunsthis 7425-8
Depositato in Cancelieria oggi 2 1/18.2003 r IL FUNZIONA A "
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IL CANCELLIERE
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