Sentenza 16 dicembre 2004
Massime • 1
Non sussiste l'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice (art. 36, comma primo, lett. d, cod. proc. pen.), qualora essa sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, le quali riguardano aspetti interni al processo che possono essere risolti con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale e non già con l'istituto della ricusazione, azionata sotto il profilo della grave inimicizia, la quale deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di ricusazione fondata sulla mera condotta endoprocessuale del giudice e ravvisata nella mancata considerazione del materiale difensivo, nell'eliminazione di documenti dal fascicolo dibattimentale senza l'intervento della difesa ed infine nella negazione del diritto dell'imputato all'autodifesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2004, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1768
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 032760/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI LE RO, N. IL 02/02/1966;
avverso ORDINANZA del 22/01/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Guglielmo PASSACANTANDO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. La Corte di appello di Ancona, con ordinanza 22 gennaio 2004, rigettava la dichiarazione di ricusazione presentata dal Dr. LE ND UE nei confronti del Dr. Mario D'Aprile, presidente del collegio giudicante nell'ambito del procedimento n. 1258/98 R.G.N.R. e n. 1137/03 R.G. Trib. a carico del UE.
Riteneva la corte territoriale che l'ipotesi della "grave inimicizia", posta a fondamento della dichiarazione di ricusazione, "non si presenta riscontrabile nel caso di specie, perché, come si evince dalla stessa struttura ed articolazione logico-normativa della dichiarazione, la prospettata ipotesi di grave inimicizia da parte del magistrato si sarebbe estrinsecata non in un ambito inerente la sfera personale ed interpersonale, bensì nel contesto di atti e provvedimenti propri del contesto 'endoprocessuale', nella articolazione del ruolo funzionale dibattimentale". Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il UE. Il ricorrente espone che la "grave inimicizia", secondo un'interpretazione più elastica ormai diffusa in giurisprudenza, può risultare non solo da fatti certi e univoci, ma anche da ricostruzioni di stato d'animo secondo criteri di comune esperienza e cioè secondo l'id quod plerumque accidit;
e che viene pacificamente ricondotta alla grave inimicizia anche la condotta 'endoprocessuale' del giudice nell'ipotesi in cui sia indice di malafede, dolosa scorrettezza, vero e proprio abuso della funzione da parte del giudice stesso, che finisce così per abdicare al proprio ruolo di giudice terzo ed imparziale.
Passa poi ad analizzare i plurimi comportamenti addebitati al giudice ricusato, come di seguito, in sintesi, riportati:
a) il non aver tenuto in veruna considerazione, adducendo la parva giustificazione del poco tempo avuto a disposizione, il materiale difensivo, corroborato da documenti probatori, apportato in occasione dell'udienza del 26 novembre 2003 e depositato due giorni prima dell'udienza, relativo a 10 memorie stilate ai sensi dell'art. 121 c.p.p.;
b) l'avere di propria esclusiva iniziativa,col solo parere del P.M. ma senza dare alla difesa la possibilità di interloquire e senza interpellare gli altri membri del collegio, stabilito di espellere dal fascicolo dibattimentale due fondamentali strumenti probatori, contenuti nelle suddette memorie, rappresentativi di apporti di verità conseguiti in sede di indagini difensive ex art. 391 bis c.p.p.; e di contro ammesso prove illegittime pur in presenza di una precisa eccezione di inutilizzabilità e respinto mezzi di prova a discarico, ex art. 495 c. 2 e 190 c. 1 c.p.p., presentati dalla difesa;
c) l'aver negato all'imputato il richiesto esercizio del diritto all'autodifesa, non esclusiva ma congiunta con la difesa tecnica di fiducia, come consentito dal rinnovellato art. 3^ Cost. e da fonti pattizie internazionali, impedendo così la dimostrazione orale delle ragioni di diritto e di fatto esposte nelle approntate dieci memorie.
1. Il ricorso non è fondato.
L'ordinanza impugnata,pur nella sua sinteticità, ha colto i punti essenziali della dichiarazione di ricusazione fatta dal UE e l'ha correttamente ritenuta infondata, evidenziando incisivamente le ragioni di fondo legittimanti tale conclusione, che è in linea con la normativa che disciplina le cause di ricusazione del giudice. È principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che l'"inimicizia grave" come motivo di astensione o come causa di ricusazione (si vedano gli articoli 36, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del c.p.p.) deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno (Sez. 5, 9 novembre 2004, Savona;
Sez. 6^, 5 aprile 2000, Previti;
Sez. 1, 1 aprile 1999, Arnesano). Ora, per ciò che concerne il caso concreto, quanto al primo requisito, si ha facile gioco a registrarne l'assoluta carenza, avendo l'istanza di ricusazione, quale oggetto, non elementi estranei al contesto processuale, bensì solamente atti e decisioni processuali.
Egualmente assenti sono da ritenere tratti sicuri di anomalia e settarietà nel comportamento del giudice, passibili di assurgere a indici di una grave inimicizia esistente all'esterno. Invero,la condotta endoprocessuale del Dr. D'Aprile, anche a volerla reputare costellata da quelle irregolarità nella conduzione del processo, da quegli erronei apprezzamenti, cui il ricorrente ha fatto riferimento, non appare connotata ne' da evidente malafede ne' da calcolato pregiudizio o dolosa scorrettezza, che sono di norma gli indici per ravvisare aspetti assolutamente anomali e settari di cui si è detto, e quindi non è affatto dimostrativa di una grave inimicizia verso l'imputato.
Vero è invece che le violazioni di legge che si assumono essere state commesse, la discutibile gestione del procedimento, le determinate scelte operate dal giudice procedente nell'espletamento della sua funzione, quali quelle elencate dal ricorrente e da questo non condivise, riguardano aspetti "interni" al procedimento, che vanno fronteggiati e risolti attraverso il ricorso ai rimedi che l'ordinamento appresta nell'ambito del processo, e non già con l'attivazione strumentale della ricusazione, prospettata sotto l'aspetto di una grave inimicizia non fondata su fatti e circostanze obiettivi ma semplicemente su mere "supposizioni" della parte ricusante.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2005