Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2004, n. 3756
CASS
Sentenza 16 dicembre 2004

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Non sussiste l'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice (art. 36, comma primo, lett. d, cod. proc. pen.), qualora essa sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, le quali riguardano aspetti interni al processo che possono essere risolti con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale e non già con l'istituto della ricusazione, azionata sotto il profilo della grave inimicizia, la quale deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di ricusazione fondata sulla mera condotta endoprocessuale del giudice e ravvisata nella mancata considerazione del materiale difensivo, nell'eliminazione di documenti dal fascicolo dibattimentale senza l'intervento della difesa ed infine nella negazione del diritto dell'imputato all'autodifesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2004, n. 3756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3756
    Data del deposito : 16 dicembre 2004

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