Sentenza 17 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di ricusazione, non integra una ragione sufficiente dell'incompatibilità dei componenti del collegio giudicante il solo fatto che l'imputato abbia sporto querela nei loro confronti, in quanto il sentimento di inimicizia deve essere reciproco e non può derivare da atti o comportamenti del magistrato nella conduzione del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2002, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott.Bruno OLIVA Presidente
dott.Saverio MANNINO Componente
dott.Francesco P. GRAMENDOLA "
dott.Francesco IPPOLITO "
dott.Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
AN VA;
Avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze dell'8 novembre 2001;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria scritta dal P.G.;
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 8/11/01 la Corte di Appello di Firenze rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta da AN VA nei confronti dei magistrati: A.Corrieri, E.Celotti, A.Signorelli, componenti del collegio penale, che non aveva accolto alcune istanze proposte dal predetto.
Rilevava la Corte che la querela proposta dal ricorrente nei confronti dei predetti magistrati non costituisse causa di incompatibilità, di cui all'art. 36 lett.g) c.p.p.. Avverso tale decisione propone ora ricorso il AN personalmente, il quale, dopo aver illustrato i motivi che l'avevano indotto alla querela nei confronti dei predetti magistrati, denunziava la inosservanza dell'art.41 comma 3 in relazione all'art.127 c.p.p. e la conseguente violazione dei diritti della difesa ex art.178 comma 1 lett.e) c.p.p., avendo il giudice a quo omesso di dare avviso della data di discussione in camera di consiglio all'interessato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Ed invero la ragione dell'addotta incompatibilità dei componenti del collegio giudicante non può risiedere nel solo fatto che il ricorrente abbia sporto querela contro gli stessi soggetti, in quanto il sentimento di inimicizia deve essere reciproco, e non può trarre origine da atti o comportamenti del magistrato nella conduzione del processo, sicché la invocata ricusazione si rivelava già inammissibile nella sua prospettazione.
Consegue che la pronuncia di rigetto emessa dalla Corte territoriale deve essere interpretata come pronuncia di inammissibilità, non di merito, come tale adottabile senza l'osservanza delle formalità del contraddittorio, prescritte dall'art.127 c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500, ritenuta congrua in relazione alla pretestuosità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17/12/02 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GENNAIO 2003.