Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1369
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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Il mancato raggiungimento della massima anzianità contributiva costituisce fatto (negativo) costitutivo del diritto ad esercitare l'opzione e a proseguire il rapporto di lavoro sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 6 del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. In relazione a tale fatto costitutivo, ancorché negativo, sussiste un onere di allegazione da parte del lavoratore, al cui mancato assolvimento non può sopperire la non contestazione da parte del convenuto, giacché il presupposto dell'obbligo di contestazione è che i fatti costitutivi siano affermati, potendosi pretendere che il convenuto prenda posizione in ordine ad essi in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, ai sensi dell'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., solo in relazione alla loro affermazione da parte dell'attore.

La difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest'ultima, giacché, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza.

Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., ne', in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che integrasse dolo revocatorio la condotta del ricorrente che, pur avendo presentato domanda di ricongiunzione di precedenti periodi contributivi, conseguendo così il massimo contributivo, aveva agito chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad esercitare l'opzione di cui al decreto - legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982, non potendosi ritenere provato che, al momento del ricorso introduttivo, egli avesse già effettivamente ricongiunto i periodi contributivi, e non essendo in concreto idoneo il silenzio sulla domanda di ricongiunzione a paralizzare le difese di controparte o ad impedire al giudice l'accertamento della verità, non avendo il ricorrente espressamente dedotto il mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, preclusiva dell'esercizio dell'opzione).

Nel rito del lavoro, ai fini del giudizio sulla possibilità o meno che avrebbe avuto la parte interessata, nel giudizio definito con la sentenza impugnata per revocazione, di produrre documenti decisivi, la cui successiva disponibilità sia dalla stessa fatta valere ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., deve considerarsi sia che il divieto di "ius novorum", specificamente posto dall'art. 437 cod. proc. civ., trova applicazione per le prove costituende e non per quelle costituite, sia che la decadenza in cui incorre la parte che non menzioni i nuovi documenti già nell'atto di appello, ai sensi degli artt. 434 e 436 cod. proc. civ., deve escludersi perché la decadenza dalla utilizzabilità di essi non concerne i documenti sopravvenuti e che la parte non abbia potuto anteriormente produrre.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1369
Data del deposito : 26 gennaio 2004

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