Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 4
Il mancato raggiungimento della massima anzianità contributiva costituisce fatto (negativo) costitutivo del diritto ad esercitare l'opzione e a proseguire il rapporto di lavoro sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 6 del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. In relazione a tale fatto costitutivo, ancorché negativo, sussiste un onere di allegazione da parte del lavoratore, al cui mancato assolvimento non può sopperire la non contestazione da parte del convenuto, giacché il presupposto dell'obbligo di contestazione è che i fatti costitutivi siano affermati, potendosi pretendere che il convenuto prenda posizione in ordine ad essi in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, ai sensi dell'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., solo in relazione alla loro affermazione da parte dell'attore.
La difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza non è causa di nullità di quest'ultima, giacché, nel contrasto tra i due dispositivi, prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., ne', in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che integrasse dolo revocatorio la condotta del ricorrente che, pur avendo presentato domanda di ricongiunzione di precedenti periodi contributivi, conseguendo così il massimo contributivo, aveva agito chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad esercitare l'opzione di cui al decreto - legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982, non potendosi ritenere provato che, al momento del ricorso introduttivo, egli avesse già effettivamente ricongiunto i periodi contributivi, e non essendo in concreto idoneo il silenzio sulla domanda di ricongiunzione a paralizzare le difese di controparte o ad impedire al giudice l'accertamento della verità, non avendo il ricorrente espressamente dedotto il mancato raggiungimento dell'anzianità contributiva massima, preclusiva dell'esercizio dell'opzione).
Nel rito del lavoro, ai fini del giudizio sulla possibilità o meno che avrebbe avuto la parte interessata, nel giudizio definito con la sentenza impugnata per revocazione, di produrre documenti decisivi, la cui successiva disponibilità sia dalla stessa fatta valere ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., deve considerarsi sia che il divieto di "ius novorum", specificamente posto dall'art. 437 cod. proc. civ., trova applicazione per le prove costituende e non per quelle costituite, sia che la decadenza in cui incorre la parte che non menzioni i nuovi documenti già nell'atto di appello, ai sensi degli artt. 434 e 436 cod. proc. civ., deve escludersi perché la decadenza dalla utilizzabilità di essi non concerne i documenti sopravvenuti e che la parte non abbia potuto anteriormente produrre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.T.A.C. SPA (già A.T.A.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33, presso lo studio dell'avvocato COSIMO LODEVOLE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR LI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 03298/97 proposto da:
A.T.A.C. SPA (già A.T.A.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33, presso lo studio dell'avvocato COSIMO LODEVOLE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti in unione con l'avv.to Enzo Bianchi;
- ricorrente -
contro
OR LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza di revocazione n. 36805/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/11/01 - R.G.N. 9347/97 e la sentenza n. 3695 dep. il 6/3/96, R.G.N. 46825/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato LODEVOLE;
udito l'Avvocato NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo ed accoglimento del terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 19 gennaio /6 marzo 1996, n. 3695 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dall'A.T.A.C. nei confronti dell'ex dipendente sig. IU RL avverso la sentenza 28 luglio 1989, con la quale il Pretore aveva accolto il ricorso di quest'ultimo perché, con le conseguenti pronunce reintegratoria e di condanna al pagamento delle retribuzioni, fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di esonero dal servizio disposto dall'Azienda a decorrere dal 13 agosto 1987 per superamento del 60^ anno di età, malgrado il lavoratore avesse esercitato l'opzione prevista dall'art. 6 della legge n. 54/1982 per la prosecuzione del rapporto.
Ha argomentatoti giudice di appello:
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 226 del 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 cit. nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri;
- tale limitazione doveva quindi ritenersi espunta, sin dall'origine, dall'ordinamento, salvo che per le situazioni giuridiche ormai esaurite, ipotesi non ravvisatile nella concreta fattispecie;
- la disposizione costituzionalmente illegittima costituiva una mera difficoltà di fatto e non un impedimento giuridico all'attuazione del diritto disconosciuto dalla norma;
- il provvedimento di esonero dal servizio doveva quindi considerarsi inesistente, cioè affetto da radicale nullità perché in contrasto con norma inderogabile di legge.
L'A.T.A.C. ha successivamente chiesto allo stesso Tribunale la revocazione di questa sentenza deducendo che solo dopo il deposito del ricorso in appello era venuta a conoscenza che il dipendente - e la circostanza era stata dolosamente sottaciuta dallo stesso, sin dalla proposizione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di esonero, quando già percepiva il massimo trattamento pensionistico - , al momento della cessazione dal servizio (1^ novembre 1987), aveva già raggiunto la massima anzianità contributiva avendo ottenuto il riscatto volontario dei contributi ("recte": la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi), di talché non ricorrevano i presupposti) per esercitare l'opzione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 36805, depositata il 14 novembre 2001, ha rigettato la domanda di revocazione considerando che:
- non era sufficiente il mendacio o la falsa allegazione, ma occorreva un raggiro subiettivamente diretto e obiettivamente idoneo a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità;
- nell'atto di opzione in data 2 gennaio 1987 l' RL aveva effettivamente dichiarato di non avere effettuato alcun riscatto, mentre era documentato che il 29 maggio 1980 era stata presentata domanda a tal fine e il riconoscimento del beneficio era intervenuto il 1^ aprile 1987, mentre la cessazione del servizio era intervenuta il 1^ novembre 1987;
- peraltro la domanda di riscatto era nota all'azienda che aveva ricevuto missiva 27 giugno 1986 dell'I.N.P.S., richiedente gli adempimenti relativi;
- se anche vi fosse stato un difetto di coordinamento tra l'amministrazione dell'Istituto e il suo ufficio legale, sicché il riscatto non era stato dedotto nel giudizio di primo grado, esso avrebbe potuto essere dedotto in appello come mera difesa: l'ufficio legale dell'A.T.A.C., prima della discussione del gravame era in possesso della documentazione relativa, come risultava da nota dell'ufficio del personale A.T.A.C. del 2 ottobre 1991, diretta all'ufficio legale, sicché la domanda di revocazione non avrebbe potuto essere accolta neppure sotto il profilo dell'art. 395 n. 3 c.p.c.. L'A.T.A.C., con atto notificato il 6 marzo 1997 (ric. N. 3298/97) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza 19 gennaio/6 marzo 1996 n. 3695 del Tribunale di Roma, chiedendone l'annullamento per tre motivi.
Con atto notificato il 4 marzo 2002 (ric. N. 7528/02), l'A.T.A.C. s.p.a. (già A.T.A.C.) ricorre poi con unico motivo anche per la cassazione della sentenza del Tribunale n. 36805/2001, concernente la revocazione.
IU RL ha resistito con controricorso al primo ricorso, e ne ha eccepito l'inammissibilità per difetto di procura specifica, mentre è intimato rispetto al secondo ricorso.
L'A.T.A.C. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, rispettivamente avverso la sentenza di appello del Tribunale di Roma in data 19 gennaio/6 marzo 1996 n. 3695 e avverso la sentenza depositata il 14 novembre 2001 n. 36805, dello stesso Tribunale, devono essere riuniti per analogia con quanto dispone l'art. 335 c.p.c. e in ragione della stretta connessione esistente tra le due pronunce, in quanto l'esito della revocazione può risultare determinate ai fini della decisione dell'ordinaria impugnazione per Cassazione (Cass. Sez. unite 7 novembre 1997, n. 10933; 23 novembre 1998, n. 11881; 6 agosto 2001, n. 10835; 18 aprile 2003, n. 6328), sicché la trattazione del ricorso contro la sentenza che ha deciso sulla revocazione ha anche carattere pregiudiziale. Col motivo del ricorso n. 7528/02 avverso la sentenza del 14 novembre 2001, l'A.T.A.C. s.p.a. deducendo vizi di motivazione e violazione dell'art. 395 c.p.c., si duole che il Tribunale, non avendo controllato se sussistessero per l' RL (peraltro onerato della prova relativa) i presupposti del diritto di opzione, costantemente negati dall'Azienda, non abbia rilevato che il lavoratore, nato il [...], era cessato dal servizio il 31 ottobre 1927, al compimento del 60^ anno di età; dopo il deposito dell'atto di appello la società era venuta a conoscenza (come da comunicazione del Servizio personale A.T.A.C. del 2 ottobre 1991) che il dipendente, all'epoca della cessazione del rapporto (1^ novembre 1987) per raggiunti limiti di età, aveva raggiunto anche la massima anzianità contributiva, avendo egli volontariamente riscattato 5 anni, 2 mesi e 23 giorni di contribuzione, in epoca sicuramente antecedente "alle vicende relative all'applicabilità o meno del diritto di opzione", mentre l'opzione era consentita solo per il raggiungimento del massimo contributivo.
La circostanza, certamente nota all' RL quando venne collocato a riposo (1^ novembre 1987), era stata dallo stesso vedutamente e dolosamente sottaciuta nel ricorso introduttivo, depositato il 1^ marzo 1989 e notificato il 21 aprile 1989, quando già percepiva da oltre un anno la pensione corrispondente ai massimo livello contributivo (35 anni, sei mesi e un giorno, parificati a 36 anni di contribuzione).
Il Tribunale, nel rilevare che l'A.T.A.C. era venuta a conoscenza della domanda di riscatto già alla data di cessazione dal servizio, ha esaminato la questione sul piano del rinvenimento di documenti decisivi, ai fini della previsione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., mentre avrebbe dovuto decidere alla stregua del n. 1 art.
cit..
Non avrebbe potuto opporsi all'Azienda la lettera inviatale dall'I.N.P.S., datata 22 aprile 1986, essendo irrilevante la conoscenza da parte dell'A.T.A.C. della domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi in essere presso altre gestioni, mentre era decisivo che la domanda avesse avuto esito positivo, il che si era verificato solo con il pagamento di quanto dovuto per la ricongiunzione e di tale pagamento non era a conoscenza l'A.T.A.C.. A quest'ultimo proposito, il Tribunale non aveva considerato che non era sufficiente la conoscenza del fatto che l'assicurato era stato ammesso alla ricongiunzione;
questa, infatti, si sarebbe perfezionata solo col pagamento della somma dovuta.
Dopo la cessazione dal servizio dell' RL (31 ottobre 1987), l'Azienda non aveva più ragione di interessarsi delle di lui vicende e solo nel 1991 (lettera 2 ottobre 1991 dell'Istituto di previdenza), a seguito delle verifiche e dei rapporti periodici con l'I.N.P.S., aveva avuto notizia dell'avvenuto ricongiungimento. Il dolo dell' RL era ravvisatole laddove costui aveva depositato il 1^ marzo, e notificato il 21 aprile 1989, il ricorso introduttivo del giudizio, nel quale si sosteneva il diritto all'applicazione dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, cioè il diritto a rimanere in servizio sin dal 65^ anno di età o al raggiungimento della massima anzianità contributiva, mentre egli doveva essere ben a conoscenza della conclusione a lui favorevole del procedimento di ricongiunzione dei periodi assicurativi (richiesta peraltro il 21 maggio 1980, prima della emanazione della legge n. 54/1982). La ricorrente nega, infine, che tali circostanze avessero potuto essere dedotte, in appello, quali mere difese, trattandosi di una prospettazione dei fatti radicalmente nuova, non consentita in quella sede.
Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, perché sia ravvisabile il dolo processuale revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 1 c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., ne', in linea di massima, sono di per sè sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta concretantesi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità (cfr. Cass. 22 gennaio 2001, n. 288; 19 giugno 2002, n. 8916;
Cass. 1995 n. 5068); è stato anche precisato che non è sufficiente la sussistenza di un'attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma è necessario anche che essa abbia determinato il convincimento del giudice e la conseguente sua decisione. In tal senso depone la formulazione dell'art. 395 c.p.c. ("se la sentenza è effetto"... "se si è giudicato in base..." "documenti decisivi ..."), indicativa dell'esigenza di un rapporto di causalità tra motivo di revocazione e ingiustizia della sentenza. Nella fattispecie in esame, vero è che, per quanto accertato in sede di merito, sin dal 29 maggio 1980, l' RL aveva chiesto la ricongiunzione di periodi assicurativi, e che il 3 gennaio 1987 il dipendente aveva chiesto di essere trattenuto in servizio e nell'occasione aveva affermato che non vi era stato "riscatto" al quale, in effetti, venne ammesso solo il 1^ aprile 1987. Non è stato precisato, tuttavia, ne' è stato dedotto quando la ricongiunzione abbia avuto effetto, con il pagamento di tutti i ratei, pena la decadenza dal beneficio.
Pertanto, non è dato affermare che l' RL, al momento in cui l'Azienda ebbe a comunicargli l'esonero dal servizio con decorrenza dal 13 agosto 1987, atto di cui il lavoratore chiese poi che fosse dichiarata l'illegittimità, - o al momento di effettiva cessazione dal servizio il 31 ottobre 1987; - o al momento del ricorso introduttivo del giudizio (1^ marzo/21 aprile 1989) avesse già effettivamente ricongiunto i periodi contributivi, si da avere raggiunto l'anzianità contributiva massima, circostanza questa che avrebbe fatto venire meno il presupposto stesso del diritto ad opzione per il mantenimento in servizio o comunque avrebbe escluso il diritto stesso alla protrazione dal servizio dal momento della percezione della pensione nella misura spettante in ragione dell'eventuale raggiungimento della massima anzianità contributiva. Sotto il profilo soggettivo, non risulta dunque accertato dal giudice di merito che l' RL avesse deliberatamente taciuto nel ricorso introduttivo l'eventuale raggiungimento della massima anzianità contributiva, al fine di procrastinare il proprio pensionamento e cioè di conseguire un beneficio dal quale l'art. 6 del d.l. n. 791/1981 lo avrebbe, Invece, espressamente escluso.
Neppure è provato che il silenzio circa la domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi e lo svolgimento della relativa vicenda fosse oggettivamente idoneo a paralizzare la difesa di controparte e ad impedire al giudice l'accertamento della verità.
Infatti, a fondamento della domanda, e in ossequio all'art. 414 c.p.c., l' RL avrebbe dovuto dedurre non solo che aveva presentato l'opzione ai sensi del d.l. citato, ma anche che ricorrevano" tutti i presupposti e, in particolare, quello di non avere raggiunto l'anzianità contributiva massima utile e di non avere ottenuto o richiesto la liquidazione di una pensione a carico dell'I.N.P.S..
Ai sensi dell'art. 6 dei d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 58, l'opzione per la continuazione delle prestazioni lavorative è concessa a coloro che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima e proprio in funzione del raggiungimento di tale anzianità o comunque per incrementare la propria anzianità contributiva, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'I.N.P.S. o di altri trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi. L'A.T.A.C. non deduce che tali siano state le deduzioni dell' RL, ma censura il fatto che lo stesso ebbe a sottacere la circostanza di avere raggiunto la massima età contributiva in forza di ricongiunzione di diversi periodi di contribuzione. Ma tale fatto non pregiudicò in niente, sin dall'inizio della controversia, le possibilità difensive dell'A.T.A.C. la quale avrebbe potuto rilevare sia che l' RL non aveva affermato la sussistenza del requisito negativo (non avere raggiunto la massima età contributiva), sia che egli non aveva dedotto prove a tale riguardo;
avrebbe potuto altresì, al di là di una generica contestazione del diritto (del tutto insufficiente ai fini dell'art. 416, comma terzo, c.p.c. che gli avrebbe imposto di prendere posizione precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della sua domanda) e negare che lo stesso, al momento dell'opzione, avesse il requisito contributivo (negativo) per poter esercitare quel diritto potestativo o avesse perduto successivamente il diritto alla permanenza in servizio per effetto del completamento della fattispecie del ricongiungimento di contribuzioni versate in altre forme assicurative.
Per contro, il contraddittorio si è incentrato tutto sulla questione se il d.l. n. 791 del 1981 fosse applicabile anche al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ma ciò non significa sia stato conseguenza di una menomata difesa dell'A.T.A.C. per effetto del preteso dolo della controparte.
D'altro lato, i giudici di merito non si sono minimamente occupati dell'accertamento della necessità del lavoratore di raggiungere la massima età contributiva o comunque di incrementare le contribuzioni ancora insufficienti a tale raggiungimento, ma hanno ritenuto decisiva, nel senso della fondatezza della domanda, la sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 1990, n. 226 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 6 del d.l. n. 791 del 1981, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, sicché non può ravvisarsi l'efficienza causale del silenzio dell'attore circa la propria posizione contributiva al momento della domanda in ordine ad una decisione che tale questione non ha preso in esame.
Correttamente, infine, il controricorrente sostiene che, se l'A.T.A.C. aveva conseguito la prova documentale dell'inesistenza di una anzianità contributiva inferiore alla massima, la datrice di lavoro avrebbe potuto esibirla anche nel corso del giudizio di appello e sino alla pronuncia della relativa sentenza che avrebbe costituito il termine ultimo per la deduzione di prove anteriormente non disponibili. Non può, infatti, in senso contrario, dedursi il divieto di nuove prove in appello, specificamente posto per il rito del lavoro dall'art. 437 c.p.c., che si riferisce solo alle prove costituende e non anche a quelle documentali (ex multis: Cass. 29 marzo 1993, n. 3759; 10 maggio 1995, n. 5068), senza che sia neppure necessaria l'indicazione nell'atto di impugnazione, ai sensi degli artt. 434 e 436, in relazione agli artt. 414 e 416 c.p.c., dei nuovi documenti, perché la decadenza dalla utilizzabilità di essi non concerne i documenti sopravvenuti e che la parte non abbia potuto anteriormente produrre (Cass. n. 5068/1995 cit.). Certo è, in ogni caso, che in qualsiasi stato e grado dei giudizio, salvo che si sia formato il giudicato in proposito, il convenuto può dedurre, come mera difesa, l'insussistenza del fatto costitutivo del diritto vantato dall'attore, senza che tale difesa implichi una immutazione del "thema decidendum", attinente pur sempre all'esistenza del diritto dedotto a "causa petendi". Le considerazioni svolte impongono, conclusivamente, di rigettare il ricorso contro la sentenza concernente la revocazione. Quanto al ricorso n. 3298/97, per l'annullamento della sentenza 19 gennaio/6 marzo 1996 n. 3695 del Tribunale di Roma (di rigetto dell'appello contro la sentenza del Pretore che aveva accolto la domanda), l'eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere rigettata alla luce dei principio secondo cui il requisito di specialità della procura ai fini della ammissibilità del ricorso per Cassazione deve essere inteso nel duplice senso di riferimento a uno specifico processo e a una determinata fase di esso, ossia al giudizio di legittimità, sicché quando la procura è apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire con esso un "corpus" inscindibile con esso ed essendo quindi inequivocabile la volontà della parte di proporre quello specifico mezzo di gravame, la specialità è garantita indipendentemente dalle espressioni adoperate nella redazione dell'atto, in quanto la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede (Cass. 9 febbraio 2001, n. 1861; 6 dicembre 2000, n. 15509; 28 giugno 2000, n. 8789; 6 aprile 2000, n. 4326; 10 marzo 1998, n. 8906; Sezioni Unite, 10 marzo 1998, n. 2646). Nel concreta fattispecie, la procura in calce al ricorso per l'annullamento della sentenza del Tribunale da ultimo citata, risulta conferita per il giudizio di revocazione, ma la circostanza che faccia anche riferimento al "presente ricorso" e sia materialmente unita al ricorso ora in esame, rende equivoca la prima indicazione e induce a ritenere che in effetti la procura sia stata voluta e rilasciata proprio per il giudizio di Cassazione introdotto col ricorso cui la procura stessa si trova unita e al quale essa stessa fa riferimento.
Col primo motivo di ricorso l'A.T.A.C. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 429 e 430 c.p.c. e sostiene che la sentenza del Pretore era nulla per difformità tra il dispositivo letto In udienza e quello riportato nella sentenza, il che avrebbe dovuto essere rilevato d'ufficio dal giudice del gravame, che avrebbe dovuto decidere in conformità.
Il motivo è infondato.
Vero è che nel dispositivo letto in udienza "il Pretore dichiara l'inefficacia dell'atto di recesso comunicato al ricorrente dall'azienda convenuta in data 13/8/1987 ed in conseguenza il diritto del ricorrente stesso al ripristino del rapporto a tutti gli effetti dalla stessa data fino al compimento del 65 anno di età", mente in calce alla sentenza si legge il seguente dispositivo: "il Pretore dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente ed il suo diritto al ripristino ad ogni effetto del rapporto di lavoro;
condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente stesso delle retribuzioni maturate dalla data del recesso rivalutate e con gli interessi al saldo...".
Se è innegabile che, a parte talune differenze meramente lessicali o esplicative, nel dispositivo in calce alla sentenza vi sono anche disposizioni integrative, con la specificazione del pagamento delle retribuzioni e dell'obbligo della rivalutazione e degli interessi, senza precisazione della data di decorrenza iniziale, mentre quella finale è indicata "al saldo" (nell'altro dispositivo "fino al compimento del 65^ anno di età") è anche vero che da tale contrasto non può derivare la nullità della sentenza in quanto tra i due dispositivi prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza.
Nullità della sentenza avrebbe potuto ravvisarsi solo in ipotesi di contrasto tra il dispositivo letto In udienza e la motivazione della sentenza medesima, ma siffatto contrasto non è stato dedotto dai ricorrente, sicché deve ritenersi che il dispositivo letto in udienza sia sorretto da motivazione ad esso pertinente. Col terzo motivo, che conviene trattare anticipatamente per ragioni logiche, l'A.T.A.C., deducendo ancora violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione, si duole che il Tribunale non abbia d'ufficio riscontrato se sussistessero i presupposti per la prosecuzione del rapporto di lavoro e in particolare quello del mancato raggiungimento della massima anzianità contributiva, sul che l'Azienda aveva mosso contestazione. Il motivo è fondato.
Poiché il presupposto del mancato raggiungimento della massima anzianità contributiva costituisce fatto (negativo) costitutivo del diritto a esercitare l'opzione e alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino al compimento del 65 anno di età, il relativo accertamento avrebbe dovuto essere effettuato dal giudice di merito anche d'ufficio.
Tale accertamento non è stato operato in sede di merito, ne', a conforto della decisione impugnata, può sostenersi che alla mancanza di prova del fatto costitutivo (negativo) di cui si discute possa sopperire la non contestazione del fatto stesso da parte dell'A.T.A.C. ai sensi dell'art. 416, comma terzo, c.p.c. che obbliga il convenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda (cfr. a tale riguardo Cass. 23 gennaio 2002, n. 761), giacché il presupposto dell'obbligo è che i fatti costitutivi siano "affermati" dall'attore e proprio in relazione alla loro affermazione esplicita può pretendersi che il convenuto prenda posizione "in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione".
Resta, così logicamente assorbito il secondo motivo di ricorso, col quale l'A.T.A.C. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e difetto di motivazione e sostiene che, nell'ipotesi di ottemperanza a leggi dichiarate in seguito incostituzionali, non è sanzionatole a titolo di colpa l'obbedienza precedentemente prestata dal soggetto a tali disposizioni, mancando in radice gli estremi della responsabilità. A tale proposito il Tribunale aveva omesso di rispondere a specifiche deduzioni dell'appellante. Rileva la Corte che le conseguenze dell'esonero dal servizio (in particolare quelle afferenti alle retribuzioni) debbono essere valutate solo dopo che sia stata accertata la legittimità del provvedimento datoriale;
allo stato, pertanto, non è consentito l'esame circa la fondatezza delle doglianze contenute nel secondo motivo.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso n. 7528/02 deve essere rigettato, così come deve essere respinto il primo motivo del ricorso n. 3298/97 del quale deve essere accolto il terzo motivo, con assorbimento del secondo;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, il quale giudicherà tenendo conto della considerazioni che precedono.
Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese del giudizio.
P.T.M.
La Corte riunisce il ricorso n. 7528/02 al ricorso n. 3298/97;
rigetta il ricorso n. 7528/02; rigetta il primo motivo, accoglie il terzo motivo, assorbito il secondo motivo dell'altro ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila anche per le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004