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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/10/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 505/2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est.
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 505/2025 R.G, proposta da:
, residente in [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
, residente a [...], (c.f. , Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Manganiello del Foro di Prato, c.f.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in forza di C.F._3
introduttivo; Pec:. vvocati.prato.it Email_1
Ricorrenti Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, avendo concordato le modalità di affidamento e mantenimento della figlia Per_1 visto del Pubblico Ministe so il 17.04.2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA le parti a disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori alle Per_1 condizioni depositate relative al collocamento ente presso la madre, alla modalità di frequentazione del genitore non collocatario ed alla misura del contributo concordato per il mantenimento della figlia
OMOLOGA l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilita genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio a Per_1
GI (SI) in data 02/02/2009, e del di l mento condiviso ad entrambi i genitori, alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate:
1 CONDIZIONI
“1. Affidamento condiviso della figlia verrà affidata congiuntamente ad Per_1 Per_1 entrambi i genitori, con collocame presso la madre, ed i genitori si impegnano a mantenere un dialogo costruttivo nell'interesse di anche ai fini di Per_1 una migliore organizzazione degli impegni della bambina;
2. La casa familiare, già di proprietà esclusiva, rimarrà nella disponibilità della madre che continuerà ad abitarvi con la figlia, che quindi ivi manterrà la propria residenza;
3. Mantenimento per il padre verserà alla signora un contributo al Per_1 CP_1 mantenimento di i ad € 300,00 mensili, rivalut lmente secondo Per_1 gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data del provvedimento di cui al presente ricorso;
4. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito dalla madre, avendone ella diritto;
5. Le spese straordinarie, da intendersi secondo il protocollo del CNF, saranno suddivise al 50% per ciascun genitore;
le spese straordinarie non urgenti saranno da concordare tra le parti ed il genitore che le avrà anticipate, avrà diritto al rimborso della quota del 50% previa esibizione della relativa ricevuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;
6. Le utenze della casa familiare sono già a nome della madre che continuerà a curarne l'adempimento, così come per le spese condominiali ordinarie e straordinarie ed il mutuo;
7. Permanenza di con il padre: ormai sedicenne, ha già acquisito negli Per_1 Per_1 anni radicate abit vita e di freq ne con il padre che, pur improntate alla massima elasticità, le hanno consentito di godere del rapporto con il genitore non convivente con continuità e frequenza. A titolo esemplificativo, non è infrequente che il padre si rechi a far visita alla minore durante la settimana presso la casa della madre, oppure che i genitori si ritrovino a consumare pranzi o cene insieme con la figlia;
le seguenti indicazioni di permanenza, dunque, vengono qui segnalate quali condizioni minime, poste nell'esclusivo interesse della minore;
starà, dunque, Per_1 con il padre a week end alternati tra i genitori;
nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre il padre terrà con sé la bambina infrasettimanalmente almeno un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola e fino al giorno successivo ed in accordo con gli impegni extrascolastici della minore.
8. Per quanto concerne i periodi delle Festività: per le vacanze natalizie la minore resterà con il padre per un periodo pari alla metà delle Festività, indicativamente dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre compresi;
per l'ultimo dell'anno fino alla riapertura delle scuole, secondo calendario scolastico, la minore resterà con l'altro genitore e così ad anni alterni;
stessa modalità paritaria e con alternanza tra anni avverrà per le Festività pasquali, con alternanza tra il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante il mese di agosto in cui entrambi i genitori solitamente non lavorano, la minore resterà con ciascuno dei genitori per quindici giorni consecutivi, con uno la prima e con l'altro la seconda quindicina di agosto, ad anni alterni. Qualora i genitori in altro periodo dell'anno abbiano la possibilità di avere un periodo di ferie, potranno trascorrere un ulteriore periodo di 7 giorni consecutivi con la figlia dandone preavviso all'altro genitore con almeno 20 giorni di anticipo;
il giorno del compleanno di la bambina trascorrerà la giornata con entrambi i genitori i quali, in caso di Per_1 di o, avranno cura di organizzarsi per alternarsi tra mattina/pomeriggio e cena;
tali accordi potranno essere comunque modificati su accordo dei genitori in
2 ragione dei rispettivi impegni lavorativi ovvero di altra natura, tenuto conto delle esigenze della minore e nel rispetto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
9. Fatta eccezione per i 15 giorni che trascorrerà con ciascun genitore, per il Per_1 restante periodo di chiusura scolas continuerà a seguire il calendario di frequentazione di cui al punto 7. Qualora uno dei genitori dovesse manifestare difficoltà, in funzione delle proprie necessità lavorative, nella gestione dei periodi ordinari come in quelli di vacanza o di festività gli stessi si impegnano a collaborare l'un l'altro per rivedere orari o giorni di visita e di permanenza con il genitore non collocatario, sempre nel rispetto dei tempi di permanenza con il predetto genitore e per garantire la continuità del rapporto con entrambi.
10. Le parti si dichiarano entrambi soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
11. Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di documento valido per l'espatrio, sia reciprocamente, ove necessario, che in favore e nell'interesse del figlio minore”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio in data 8.10.2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Giudice rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
3
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est.
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 505/2025 R.G, proposta da:
, residente in [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
, residente a [...], (c.f. , Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Manganiello del Foro di Prato, c.f.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in forza di C.F._3
introduttivo; Pec:. vvocati.prato.it Email_1
Ricorrenti Avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 11.06.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, avendo concordato le modalità di affidamento e mantenimento della figlia Per_1 visto del Pubblico Ministe so il 17.04.2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.; AUTORIZZA le parti a disporre l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori alle Per_1 condizioni depositate relative al collocamento ente presso la madre, alla modalità di frequentazione del genitore non collocatario ed alla misura del contributo concordato per il mantenimento della figlia
OMOLOGA l'accordo relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilita genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio a Per_1
GI (SI) in data 02/02/2009, e del di l mento condiviso ad entrambi i genitori, alle condizioni richiamate nelle note di udienza e nel ricorso introduttivo del presente giudizio, che di seguito vengono riportate:
1 CONDIZIONI
“1. Affidamento condiviso della figlia verrà affidata congiuntamente ad Per_1 Per_1 entrambi i genitori, con collocame presso la madre, ed i genitori si impegnano a mantenere un dialogo costruttivo nell'interesse di anche ai fini di Per_1 una migliore organizzazione degli impegni della bambina;
2. La casa familiare, già di proprietà esclusiva, rimarrà nella disponibilità della madre che continuerà ad abitarvi con la figlia, che quindi ivi manterrà la propria residenza;
3. Mantenimento per il padre verserà alla signora un contributo al Per_1 CP_1 mantenimento di i ad € 300,00 mensili, rivalut lmente secondo Per_1 gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data del provvedimento di cui al presente ricorso;
4. L'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito dalla madre, avendone ella diritto;
5. Le spese straordinarie, da intendersi secondo il protocollo del CNF, saranno suddivise al 50% per ciascun genitore;
le spese straordinarie non urgenti saranno da concordare tra le parti ed il genitore che le avrà anticipate, avrà diritto al rimborso della quota del 50% previa esibizione della relativa ricevuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;
6. Le utenze della casa familiare sono già a nome della madre che continuerà a curarne l'adempimento, così come per le spese condominiali ordinarie e straordinarie ed il mutuo;
7. Permanenza di con il padre: ormai sedicenne, ha già acquisito negli Per_1 Per_1 anni radicate abit vita e di freq ne con il padre che, pur improntate alla massima elasticità, le hanno consentito di godere del rapporto con il genitore non convivente con continuità e frequenza. A titolo esemplificativo, non è infrequente che il padre si rechi a far visita alla minore durante la settimana presso la casa della madre, oppure che i genitori si ritrovino a consumare pranzi o cene insieme con la figlia;
le seguenti indicazioni di permanenza, dunque, vengono qui segnalate quali condizioni minime, poste nell'esclusivo interesse della minore;
starà, dunque, Per_1 con il padre a week end alternati tra i genitori;
nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre il padre terrà con sé la bambina infrasettimanalmente almeno un giorno alla settimana, dall'uscita da scuola e fino al giorno successivo ed in accordo con gli impegni extrascolastici della minore.
8. Per quanto concerne i periodi delle Festività: per le vacanze natalizie la minore resterà con il padre per un periodo pari alla metà delle Festività, indicativamente dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre compresi;
per l'ultimo dell'anno fino alla riapertura delle scuole, secondo calendario scolastico, la minore resterà con l'altro genitore e così ad anni alterni;
stessa modalità paritaria e con alternanza tra anni avverrà per le Festività pasquali, con alternanza tra il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante il mese di agosto in cui entrambi i genitori solitamente non lavorano, la minore resterà con ciascuno dei genitori per quindici giorni consecutivi, con uno la prima e con l'altro la seconda quindicina di agosto, ad anni alterni. Qualora i genitori in altro periodo dell'anno abbiano la possibilità di avere un periodo di ferie, potranno trascorrere un ulteriore periodo di 7 giorni consecutivi con la figlia dandone preavviso all'altro genitore con almeno 20 giorni di anticipo;
il giorno del compleanno di la bambina trascorrerà la giornata con entrambi i genitori i quali, in caso di Per_1 di o, avranno cura di organizzarsi per alternarsi tra mattina/pomeriggio e cena;
tali accordi potranno essere comunque modificati su accordo dei genitori in
2 ragione dei rispettivi impegni lavorativi ovvero di altra natura, tenuto conto delle esigenze della minore e nel rispetto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
9. Fatta eccezione per i 15 giorni che trascorrerà con ciascun genitore, per il Per_1 restante periodo di chiusura scolas continuerà a seguire il calendario di frequentazione di cui al punto 7. Qualora uno dei genitori dovesse manifestare difficoltà, in funzione delle proprie necessità lavorative, nella gestione dei periodi ordinari come in quelli di vacanza o di festività gli stessi si impegnano a collaborare l'un l'altro per rivedere orari o giorni di visita e di permanenza con il genitore non collocatario, sempre nel rispetto dei tempi di permanenza con il predetto genitore e per garantire la continuità del rapporto con entrambi.
10. Le parti si dichiarano entrambi soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
11. Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di documento valido per l'espatrio, sia reciprocamente, ove necessario, che in favore e nell'interesse del figlio minore”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio in data 8.10.2025, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Giudice rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
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