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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - CF Ente
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF Resistente 1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23238393 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Difensore_1 nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della società di riscossione Area S.r.l. e del Resistente_1
, per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a contributi consortili anno 2021.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per la omessa notificazione di alcun atto precedente e segnatamente dell'atto presupposto riportato in quello oggi impugnato.
Ha eccepito quindi il difetto di potere dell'Ente impositore a procedere alla riscossione coattiva e diretta dei tributi.
Ha poi eccepito il difetto di motivazione ed in radice ha contestato la fondatezza della pretesa atteso che i propri fondi non avevano tratto alcun beneficio concreto dall'attività del Consorzio, non essendo sufficiente la mera inclusione dei terreni oggetto di imposizione nel perimetro di contribuenza del Consorzio, sottolineando la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, Legge Regionale nr. 11/2003.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società di riscossione Area s.r.l., che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione alla ricorrente dell'avviso ordinario n. 19805591 del 15/12/2023, spedito tramite posta ordinaria, ha perciò dedotto che il lamentato difetto di motivazione non sussisteva in ragione della pregressa notificazione dell'avviso di accertamento, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituto in giudizio il Resistente_1 che nel merito ha dedotto che il beneficio conseguito dai terreni oggetto di contribuzione consortile, era dimostrato dalla allegata memoria tecnica a firma de
RUP
Gli immobili oggetto di tributo erano ubicati nel comune di Crotone, e dalla predetta relazione si traevano i dati catastali (foglio, particella, superficie, ecc.), i parametri di contribuenza tecnici ed economici attraverso i quali era stato determinato l'indice di beneficio, nonché gli importi dei tributi relativi ai singoli terreni.
Tutti gli immobili ricadevano all'interno del comprensorio del Resistente_1 , così come individuato nel piano di classifica adottato dall'Ente con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.
09 del 14.07.2014, approvato dalla Giunta della Regione Calabria con Deliberazione n. 193 nella seduta del 04.05.2017.
Il perimetro di contribuenza relativo a detto Piano di Classifica era gestito dal Consorzio ed era finalizzato esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'Ente.
Ha così concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la società di riscossione ha fornito prova in giudizio del fatto che l'avviso di accertamento presupposto nr. 19805591 è stato ritualmente notificato alla parte ricorrente, per cui devono ritenersi precluse le eccezioni di merito mentre l'obbligo di motivazione è soddisfatto appunto dalla avvenuta notificazione dell'atto presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, II Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti convenute e costituite, liquidate in euro 250 per ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Crotone, 13.1.2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 59/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - CF Ente
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF Resistente 1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23238393 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Difensore_1 nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti della società di riscossione Area S.r.l. e del Resistente_1
, per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, relativo a contributi consortili anno 2021.
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per la omessa notificazione di alcun atto precedente e segnatamente dell'atto presupposto riportato in quello oggi impugnato.
Ha eccepito quindi il difetto di potere dell'Ente impositore a procedere alla riscossione coattiva e diretta dei tributi.
Ha poi eccepito il difetto di motivazione ed in radice ha contestato la fondatezza della pretesa atteso che i propri fondi non avevano tratto alcun beneficio concreto dall'attività del Consorzio, non essendo sufficiente la mera inclusione dei terreni oggetto di imposizione nel perimetro di contribuenza del Consorzio, sottolineando la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, Legge Regionale nr. 11/2003.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società di riscossione Area s.r.l., che ha fornito prova dell'avvenuta notificazione alla ricorrente dell'avviso ordinario n. 19805591 del 15/12/2023, spedito tramite posta ordinaria, ha perciò dedotto che il lamentato difetto di motivazione non sussisteva in ragione della pregressa notificazione dell'avviso di accertamento, ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituto in giudizio il Resistente_1 che nel merito ha dedotto che il beneficio conseguito dai terreni oggetto di contribuzione consortile, era dimostrato dalla allegata memoria tecnica a firma de
RUP
Gli immobili oggetto di tributo erano ubicati nel comune di Crotone, e dalla predetta relazione si traevano i dati catastali (foglio, particella, superficie, ecc.), i parametri di contribuenza tecnici ed economici attraverso i quali era stato determinato l'indice di beneficio, nonché gli importi dei tributi relativi ai singoli terreni.
Tutti gli immobili ricadevano all'interno del comprensorio del Resistente_1 , così come individuato nel piano di classifica adottato dall'Ente con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.
09 del 14.07.2014, approvato dalla Giunta della Regione Calabria con Deliberazione n. 193 nella seduta del 04.05.2017.
Il perimetro di contribuenza relativo a detto Piano di Classifica era gestito dal Consorzio ed era finalizzato esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'Ente.
Ha così concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, la società di riscossione ha fornito prova in giudizio del fatto che l'avviso di accertamento presupposto nr. 19805591 è stato ritualmente notificato alla parte ricorrente, per cui devono ritenersi precluse le eccezioni di merito mentre l'obbligo di motivazione è soddisfatto appunto dalla avvenuta notificazione dell'atto presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, II Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti convenute e costituite, liquidate in euro 250 per ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti.
Crotone, 13.1.2026