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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA MA, nella causa iscritta al N. 11159/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. ABBAGNATO Parte_1
PE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via
ES AR 66 PA
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell CP_1
qui dichiarata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile.
Nulla sulle spese.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l pur ritualmente citato, di cui va dichiarata la contumacia. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dalla sola ricorrente, viene pronunciata sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P..
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta percentuale complessiva di invalidità inferiore al 74%.
Infatti, emerge dalla relazione che le patologie sono state correttamente valutate sulla scorta delle Tabelle di legge, con l'eccezione della patologia artrosica cod. 7010, cui va attribuita la percentuale minima prevista dal relativo codice tabellare, del 31%. Tuttavia, anche operando questa modifica alle conclusioni del consulente, la percentuale invalidante complessiva risulterebbe comunque inferiore al 74%.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 15/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
LA GIUDICE
LA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA MA, nella causa iscritta al N. 11159/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. ABBAGNATO Parte_1
PE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via
ES AR 66 PA
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell CP_1
qui dichiarata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile.
Nulla sulle spese.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e nel presente giudizio, liquidate con separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio l pur ritualmente citato, di cui va dichiarata la contumacia. CP_1
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti delle parti e le note di trattazione scritta depositate dalla sola ricorrente, viene pronunciata sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, confermando così le risultanze della C.T.U. effettuata nella precedente fase di A.T.P..
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta percentuale complessiva di invalidità inferiore al 74%.
Infatti, emerge dalla relazione che le patologie sono state correttamente valutate sulla scorta delle Tabelle di legge, con l'eccezione della patologia artrosica cod. 7010, cui va attribuita la percentuale minima prevista dal relativo codice tabellare, del 31%. Tuttavia, anche operando questa modifica alle conclusioni del consulente, la percentuale invalidante complessiva risulterebbe comunque inferiore al 74%.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 15/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
LA GIUDICE
LA MA