Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
In tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare.
Commentario • 1
- 1. quando fa cadere l'interesse al riesame?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2024
1. La questione: sopravvenienza condanna fa cadere interesse al riesame Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona accusata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 110-629, comma secondo, e 416 bis.1cod. pen.. Ciò posto, dal canto suo, il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, rigettava il riesame e per l'effetto confermava siffatta misura. A sua volta, la Corte di Cassazione, Sezione prima, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2017, n. 55459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55459 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
55459 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2017 - Presidente - Sent. n. sez. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI 2227/2017 VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.6405/2017 0.35 RAFFAELLO MAGI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA RU nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. Ūdite il difensore - RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 29 novembre 1° dicembre 2016, con motivazione depositata il 29 dicembre 2016, il Tribunale di Catanzaro, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di BR LI, ha, in sede di ulteriore rinvio dopo il secondo annullamento da parte della Corte di cassazione, confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 8 maggio 2015 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 112, primo comma, n. 1, 416 bis, commi dal primo al sesto, cod. pen. come configurato al capi 1 della provvisoria imputazione. L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva, dunque, applicato la custodia cautelare in carcere al LI per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.
1.1. Avverso questa ordinanza il LI aveva proposto richiesta di riesame che, con ordinanza del 25 giugno 2015, il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta esponendo gli elementi che, nella sua prospettiva, concretavano la gravità indiziaria circa l'appartenenza del LI all'associazione mafiosa capeggiata da VI NN, confermando con l'ordinanza applicativa della misura cautelare. In quel provvedimento era osservato che: le concordi dichiarazioni di collaboratori di giustizia avevano disvelato l'esistenza di un sodalizio mafioso riconducibile a NC NN ed operante nel territorio di Lamezia Terme e nei centri vicini;
erano emersi accordi di alleanze ed una rivalità storica con la contrapposta cosca "SI" nonché le intese per la spartizione del controllo del territorio e la risoluzione di questioni relative alla suddivisione delle attività estorsive;
erano analizzate le dichiarazioni di IU IA, figlio del capo storico AN, della cosca omonima, il quale aveva conservato il ruolo di capo indiscusso dall'anno 2002 all'anno 2012 e, nel corso del tempo, stretto accordi con la cosca "NN" dividendo il controllo del territorio con quest'ultima; parimenti si indicavano le dichiarazioni di VI SI, il quale, per la sua posizione nella cosca IA, spesso aveva svolto il ruolo di anello di congiunzione tra la sua cosca e la cosca "NN"; entrambi i collaboratori avevano individuato in VI NN il capo della cosca omonima ed avevano illustrato i rapporti tra questa ed altri sodalizi mafiosi della Calabria;
dati rilevanti erano provenuti anche da AR PE, appartenente alla cosca "IA", che aveva sovente tenuto contatti con il clan "NN" ed era stato il tramite dei rapporti tra NN VI e NA VI (elemento di rilievo della cosca "Giampȧ"), contatti instaurati relativamente alle estorsioni operate in quella parte di territorio che nessuno dei due clan 2 controllava completamente (l'accordo fondamentalmente prevedeva che, quando una ditta del territorio degli NN svolgeva lavori nel territorio dei IA, questi avrebbero ottenuto metà della somma versata a titolo estorsivo al clan "NN" e viceversa), anche il PE avendo riferito che VI NN era il capo della cosca omonima;
ancora erano state valutate le dichiarazioni di AV PE, figlio di AR, il quale, in una circostanza, aveva accompagnato IU IA ad una riunione tenutasi presso la concessionaria Toyota di Lamezia Terme, con ad oggetto le questioni relative alla gestione dell'estorsione ai danni dell'impresa impegnata nei lavori di metanizzazione di Lamezia Terme;
ancora altri collaboratori di giustizia avevano confermato i dati sopra esposti;
con riguardo a BR LI, concordemente le dichiarazioni collaborative lo avevano indicato come partecipe della cosca NN, legato anche alla cosca AN per essere il cognato di IC AN, reggente della cosca omonima e marito di sua sorella;
il collaboratore IU IA aveva collocato il LI in un gruppo di fuoco operante nell'ambito della cosca AN-NT che, pur se con un certo grado di autonomia, era comunque subalterna a VI NN, avendo lo stesso IU IA riferito di avere appreso da VI IA che il LI aveva partecipato ad un' estorsione ai danni del mobilificio ER, di avere avuto una frequentazione personale con il LI, dal quale aveva appreso informazioni sulla dinamica della cosca, e di avere appreso da VI NA che il LI aveva rivendicato davanti a lui l'omicidio di NT e VI SI chiedendo di subentrare negli affari illeciti che ricadevano nel territorio dei SI;
erano riportate anche le dichiarazioni del collaboratore GE SI, il quale aveva collocato il LI nel gruppo di fuoco a disposizione degli NN, il quale aveva desunto il dato dal fatto che lo stesso LI gli aveva riportato notizie di rilievo delle intenzioni di quella cosca, come l'intento omicidiario verso il collaboratore di giustizia stesso, ritenuto coinvolto nell'omicidio Spena-Vaccaro, avendogli chiesto il LI di mettere a disposizione una motocicletta che poi venne utilizzata in un attentato ai danni di VI SI in Falerna;
ancora, il collaboratore di giustizia AR PE aveva indicato il LI come persona dapprima facente parte della cosca "NN", ma poi confluita nella cosca "AN-NT" a seguito del matrimonio di sua sorella con un appartenente a detta famiglia;
questa circostanza era stata riferita anche da TO GI MU, che ricordava il LI come sicuramente inserito, a suo tempo, nel clan "NN" e poi confluito in quello "AN"; il collaboratore di giustizia AV PE aveva detto che il LI in più occasioni gli aveva confidato di avere preso parte alla faida contro i SI e che aveva partecipato a riunioni in cui si era 3 detto disponibile a porsi a disposizione della cosca "NN", avendo poi il compito precipuo di portare messaggi a IU IA su eventuali estorsioni da compiere nel territorio di Lamezia Terme;
poi, il collaboratore di giustizia IE PA AN, già affiliato alla cosca "AN", aveva riferito che negli anni 2003/2004 il LI aveva manifestato l'intenzione di formare un gruppo autonomo che però tenesse stretti rapporti con il clan di origine e che nel gruppo "AN" egli teneva rapporti con gli NN;
anche i collaboratori CH Marco CR e OV GO lo avevano indicato come appartenente agli NN e uomo di fiducia di VI NN.
1.2. Proposto ricorso nell'interesse dell'indagato, la Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 14254 del 08/04/2016) aveva annullato l'ordinanza rilevando, in particolare, che: dalla stessa non si riusciva a comprendere quale fosse esattamente l'allocazione criminale del LI, di quale cosca egli facesse o meno parte, a quale gruppo criminoso rispondesse, per cui era difficile comprendere se il ricorrente venisse indicato dall'ordinanza come un esponente della cosca "AN" o se egli venisse ritenuto un affiliato del clan "NN" o se venisse reputato volere addirittura creare un suo proprio gruppo mafioso (ed allora non era chiaro da quale precedente clan egli volesse scindersi); il rilievo che i collaboratori di giustizia avevano difficoltà nel conoscere le vicende interne e le dinamiche di cosche differenti da quella di appartenenza e che questo dato di incertezza era da ritenersi indicativo della sincerità con la quale le dichiarazioni stesse venivano fornite non toglieva che oggettivamente - l'ordinanza risultasse fondata su dichiarazioni non collimanti tra di loro e talora contrastanti in ordine a circostanze di non poco momento, fatto che vulnerava riscontro di sufficienti elementi di concretezza e precisione a base dell'ipotesi accusatoria;
le generiche dichiarazioni, pur provenienti da soggetti attendibili, di mera appartenenza del LI al contesto associativo non riuscivano a sciogliere il nodo facendo permanere i dubbi sulla cosca di appartenenza del LI, sulla sua adesione ad una specifica consorteria e sulle dinamiche dei suoi eventuali spostamenti, rilevandosi infine che in diversi punti il provvedimento impugnato rinveniva riscontri in episodi rispetto ai quali ammetteva che non sussisteva nemmeno la gravità indiziaria, così inficiando profondamente la valenza di dette circostanze di fatto, o non specificava meglio la connotazione di detti riscontri.
1.3. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, aveva reso quindi l'ordinanza del 22 aprile 2016 con cui era nuovamente rigettata la richiesta di riesame del LI. I giudici del rinvio, in questo secondo provvedimento, avevano innanzi tutto rigettato l'eccezione difensiva in ordine all'inutilizzabilità del contributo 4 dell'ulteriore collaboratore di giustizia NA LI, essendosi formato il contraddittorio sul tema, e l'altra eccezione relativa alla modifica dell'imputazione a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto, nonostante il mutamento del rapporto di collegamento sussistente tra il gruppo NN ed il gruppo AN-NT (qualificato come alleanza nell'imputazione provvisoria e come confederazione in quella cristallizzata nel rinvio a giudizio), la condotta materiale ascritta al ricorrente era rimasta immutata, ponendosi quindi solo un problema di inquadramento dello stesso nella sola cosca NN, ovvero in un gruppo composto da più consorterie tra le quali erano intercorsi stabili rapporti finalizzati all'eliminazione della cosca rivale dei SI, insistente anch'essa nel territorio di Lamezia Terme. Circa la gravità indiziaria questa seconda ordinanza aveva rilevato che: erano da valorizzare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LI NA - a sua volta raggiunto da ordinanza di custodia cautelare quale componente del gruppo AN-NT, oltre che per aver partecipato agli omicidi di SI VI e di SI NT - il quale aveva inquadrato il LI come componente a pieno titolo della famiglia NN fino agli anni 2007- 2008, specificando che il LI per conto del citato sodalizio aveva continuato a svolgere attività estorsiva nonostante il suo matrimonio con la sorella di IC NT AN ed affermando che lo stesso LI aveva tentato di ritagliarsi un ruolo di maggior rilievo nell'ambito del gruppo di appartenenza, ossia il gruppo NN;
questa appartenenza non era contraddetta dall'intenzione manifestata dal LI, a partire dal 2008, di uccidere VI NN, proposito da inquadrare nella vicenda ricollegabile al predominio sulle attività imprenditoriali del centro commerciale "Due Mari", gestito da AN ER, sul quale gli NN avevano esteso le proprie pretese, nonostante i diversi accordi di divisione territoriale precedentemente intercorsi con il gruppo AN-NT; il suddetto proposito omicidiario, venuto meno a seguito della separazione del LI dalla sorella del AN, con conseguente cessazione dell'appoggio fornitogli dalla citata famiglia, era dimostrativo del fatto che il LI, fino al 2008, era stato organicamente inserito nella detta famiglia NN;
tale partecipazione, secondo il collaboratore LI, non poteva considerarsi contraddetta dal proposito, maturato nel 2003, di uccidere VI NA, reggente della cosca IA, al fine di costituire un autonomo gruppo, in quanto il proposito era maturato a seguito del fatto che la famiglia IA si era attribuita il merito di aver eliminato alcuni componenti della famiglia SI, sminuendo la rilevanza criminosa del LI e dello stesso LI che, a loro volta, avrebbero dovuto essere eliminati dal NA VI;
né l'eventuale 5 costituzione da parte del LI, del LI ed altri soggetti di un gruppo autonomo poteva porsi in contrasto con l'appartenenza dello stesso LI anche al gruppo NN, essendo compatibile la contemporanea partecipazione a diverse compagini criminose;
neanche contrastava con la partecipazione del LI al gruppo confederato NN-AN-NT la sua susseguente intenzione di uccidere il cognato IC NT AN, in quanto tale proposito era maturato dopo la separazione dalla moglie ed era collegato a vicende di tipo personale;
fatto che spiegava anche l'assenza di ogni contrasto rispetto alla circostanza costituita dalla partecipazione di AL LI, LL di BR, alla consorteria AN-NT, dato che il ricorrente non era mai entrato in contrasto con la consorteria, bensì solo con suo cognato per ragioni di tipo personale.
1.4. Proposto nuovo ricorso nell'interesse dell'indagato, la Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 46720 dell'11/10/2016) aveva annullato anche questa ordinanza evidenziando in particolare i due snodi che il giudice del rinvio avrebbe dovuto chiarire quanto all'impianto indiziario esistente nei confronti di BR LI la verifica di significatività delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine a comportamenti o fatti che fossero da ritenere effettivamente dimostrativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio e, ove fosse stata effettuata positivamente tale prima verifica, l'individuazione della cosca specifica alla quale il ricorrente aveva aderito e, nel caso, le ragioni dei suoi successivi spostamenti verso altre compagini criminose. La Corte di legittimità aveva evidenziato che l'ordinanza impugnata non si era data carico di svolgere tali adempimenti, essendosi concentrata soltanto nella valutazione delle dichiarazioni dell'ulteriore collaboratore di giustizia NA LI, di cui aveva riportato la narrazione: ed, a parte l'esigenza di rispettare anche nel provvedimento relativo al riesame il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con il richiamo sintetico e critico delle risultanze indiziarie valutandone la gravità anche in relazione agli elementi addotti dalla difesa e delle ragioni per le quali erano da disattendersi, restava inadempiuto l'obbligo di conformarsi al principio di diritto formulato ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni del LI non erano state raffrontate con quelle dei collaboratori in precedenza considerati al fine di verificarne la convergenza o meno, né era stato indicato riscontro alcuno circa l'appartenenza ed il ruolo del LI nella cosca NN fino al 2007-2008. Certamente, anche le dichiarazioni degli altri collaboratori avrebbero potuto costituire riscontri alle propalazioni del LI, sempre che le stesse, anche riferendo fatti diversi, fossero rivelatrici di elementi indicativi e significativi, anche sotto il profilo cronologico, della partecipazione dell'indagato alla 6 compagine associativa. Pertanto l'ordinanza era stata annullata con rinvio per anche alla luce degli elementi ulteriori acquisiti circa lanuovo esame - sussistenza di elementi di riscontro alle propalazioni dei collaboratori in relazione al ruolo specifico ed alla collocazione di BR LI, nonché per la valutazione critica della convergenza delle dichiarazioni stesse individuandone il nucleo essenziale in relazione allo stesso LI.
1.5. Il Tribunale di Catanzaro ha di conseguenza proceduto al nuovo esame ed ha emesso l'ordinanza già indicata con cui ha nuovamente confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del LI.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagato chiedendone l'annullamento e fondando l'impugnazione su un unico, articolato motivo, con cui hanno lamentato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle censure sollevate nella memoria difensiva, travisamento della prova, violazione di legge con riferimento all'art. 192, in rapporto all'art. 273 cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, specificamente dell'art. 416 bis cod. pen., erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Nella prospettiva impugnatoria, anche l'ultimo provvedimento reso dal Tribunale conteneva i medesimi vizi delle precedenti ordinanze oggetto del duplice annullamento non essendosi giudice del rinvio uniformato ai principi di diritto fissati dalla sentenza che aveva disposto il secondo rinvio. In particolare, il primo annullamento aveva demandato al giudice del rinvio di risolvere la problematica dirimente in punto di gravità indiziaria circa l'appartenenza dell'indagato alla consorteria NN, ovvero alla cosca AN-NT, ovvero ad un gruppo autonomo da lui stesso costituito, con la specifica indicazione del clan da cui si era allontanato, ma il giudice del rinvio non si era attenuto a tale indicazione. ritenutoIn tal senso viene ulteriormente rilevante il fatto che nell'imputazione provvisoria originaria il reato di cui al capo 1 era riferito alla cosca NN, rispetto a cui il ruolo di BR LI era di collante con la diversa consorteria AN-NT, mentre il capo 21 si interessava della cosca AN-NT a cui si prospettava aderisse il LL dell'indagato, AL LI, posizione per cui si era avuta annullamento da parte dello stesso Tribunale del riesame. Invece la contestazione definitiva aveva fatto cadere la distinzione fra i due capi e gli indagati erano inseriti nel capo di imputazione, quello sub 1, come appartenenti alle cosche confederate NN- AN-NT. Ed il giudice del rinvio non aveva affrontato il problema della diversità delle imputazioni, potendo l'indagato rispondere soltanto della contestazione originaria, ragione per la quale era seguito l'annullamento del secondo provvedimento del Tribunale del riesame, con le (già ricordate) indicazioni specificamente date dal giudice di legittimità a quello dell'ulteriore rinvio Ed invece il Tribunale si era limitato a riassumere le dichiarazioni dei collaboratori affermative della mera partecipazione del LI ad una consorteria mafiosa così violando il primo principio dettato dalla sentenza di annullamento, tenuto conto che il LI stesso con sentenza irrevocabile era stato assolto dall'accusa di appartenenza alla cosca NN fino al 2002. La limitazione sottolineata da parte del Tribunale sul punto che la gravità indiziaria era riferita al periodo dal gennaio 2003 in poi, oltre ad essere contraddittoria con le acquisizioni del narrato di alcuni collaboratori (così il CR che aveva reso dichiarazioni ascrivibili al periodo antecedente al 2003, coperto dal giudicato), non costituiva specificazione sufficiente, in mancanza, ad esempio, di precisazioni relative ai reati fine attività estorsiva, furto di armi, traffico di stupefacenti nessuno dei quali era contestato all'indagato, sicché era restata la - carenza di riscontro alle affermazioni del LI secondo cui il LI si era sempre occupato di estorsioni. Inoltre, la motivazione contestata aveva totalmente obliterato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN HI che, con riferimento all'anno 2005, aveva narrato dell'incarico avuto da VI NA di pedinare il LI, che non godeva della fiducia dello NN, e studiarne le abitudini al fine di favorire il susseguente attentato in danno dell'indagato che il NA aveva in animo di tendergli: se si fossero valorizzate tali dichiarazioni, pure sottoposte al vaglio del Tribunale del riesame, non avrebbe potuto non concludersi che il LI non apparteneva alla cosca NN. In modo coerente con il rilievo compiuto il Tribunale avrebbe dovuto tener conto che i collaboratori dichiaranti, nella quasi totalità estranei al sodalizio in esame, avevano ascritto alla figura del LI, non alla cosca NN, ma alla cosca AN-NT. L'argomentazione svolta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la cosca NN era federata alle famiglie AN- NT, le quali erano a completa disposizione della prima, aveva violato il principio demandato dalla sentenza di annullamento ex art. 627 cod. proc. pen., secondo cui occorreva individuare elementi concreti di prova della partecipazione all'associazione da parte dell'indagato, in coerenza con l'interpretazione dell'art. 416 bis cod. pen., la quale esigeva per il raggiungimento della gravità indiziaria l'enucleazione adeguatamente motivata di specifici comportamenti e fatti da potersi ritenere, sul piano logico, significativi di un consapevole apporto al 8 perseguimento degli interessi del sodalizio, con riferimento alla cosca NN, rispetto all'appartenenza alla quale egli era stato raggiunto dal titolo cautelare, al di là delle modifiche successive del capo d'accusa. Inoltre, il Tribunale non aveva dato adempimento al mandato fissato sin dalla prima pronuncia di rinvio in ordine alla verifica dell'avvenuta creazione da parte del LI insieme al LI, a IO LO ed GE AL, di un gruppo autonomo fin dall'anno 2003: eppure di tale gruppo autonomo si era acquisita concreta traccia attraverso le dichiarazioni dei collaboratori IU IA, GE SI, AR PE, TO GI MU, AV PE, IU PE, IE PA AN, il già citato AN HI, CH CR. Sul punto l'assenza di motivazione, in relazione alla specifica direttiva di legittimità, integrava senza dubbio vizio rilevante. Del pari i giudici del rinvio avevano mancato di cogliere che le dichiarazioni del LI non erano concludenti sul punto dell'appartenenza dell'indagato alla cosca NN dal 2003 in poi, la loro corretta interpretazione conducendo a ritenere che l'allontanamento del LI dallo NN rimontava, non al 2008, ma al 2003: anche le dichiarazioni di GE SI militavano in tale direzione;
sul punto si era, quindi, creata una situazione di incertezza contrastante con il concetto di gravità indiziaria. Ancora, i cospicui periodi trascorsi, per quasi cinque anni, dal LI in stato detentivo erano stati illogicamente svalutati nell'ordinanza impugnata, anche perché era emersa l'inattendibilità di tale dichiarante con riguardo ad una estorsione avvenuta nel 2008, da lui dedotta come eseguita insieme a IN LI, risultava dal fatto che dal febbraio 2008 fino al gennaio 2010 il LI era stato ristretto in regime detentivo. Peraltro al LI l'estorsione in questione (alla ditta del gas) era contestata con riferimento al 2005, momento in cui il LI era comunque detenuto. Nemmeno, poi, le dichiarazioni del LI avevano ricevuto effettivi riscontri da parte delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Quanto al richiamato procedimento relativo all'omicidio di VI SI in cui era coinvolto il LI, occorreva comunque rilevare che in quel procedimento cautelare erano state disattese le dichiarazioni di IU IA, di GE SI ed anche di NA LI. Infine, l'ordinanza impugnata aveva omesso altresì di rivalutare le esigenze cautelari anche alla stregua dei rigorosi parametri ora trasfusi nella legge n. 47 del 2015, quanto ad autonoma valutazione delle esigenze cautelari, con l'indicazione degli elementi di fatto giustificativi in concreto dell'attualità e concretezza del pericolo che la disposta misura fosse chiamata a scongiurare. Su tale argomento l'ordinanza impugnata era stata del tutto carente, non avendo 9 preso in esame il dato di fatto da reputarsi emerso dell'avvenuta interruzione da parte del LI dei rapporti con la cosca NN ormai da otto anni, essendo del resto l'allontanamento della cosca da tempo notevole costituiva la regola aurea per considerare avvenuta la volontaria recessione dell'indagato dall'organizzazione e, dalla stessa, trarre la conclusione della cessazione delle esigenze cautelari.
3. Con memoria depositata il 16 maggio 2017 il difensore del LI (avv. Gaito) ha ripreso i temi proposti nel ricorso sviluppando motivi aggiunti in cui si è evidenziato che: era emersa l'inanità logica del commodus discessus costituito dal considerare indagato come facente parte della confederazione di cosche NN-AN-NT, essendo restato irrisolto il quesito, fissato dalla sentenza di annullamento, relativo alla individuazione della cosca a cui era eventualmente appartenuto l'indagato; non erano stati forniti elementi adeguati a ritenere LI partecipe di una definita associazione di tipo mafioso, non bastando al riguardo il rilievo di una qualche contiguità compiacente;
era stata omessa la valutazione argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, essendosi perseverato dal parte del Tribunale nell'affastellamento confuso e contraddittorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
non si era addivenuti all'indicazione di riscontri individualizzanti delle varie narrazioni, non bastando la mera operazione di trasfusione della documentazione acquisita nel corso delle indagini preliminari, se continuava a mancare la valutazione critica e argomentata dei singoli indizi, da considerarsi anche nel loro complesso. Le lacune motivazionali evidenziate non potevano, secondo il ricorrente, che rappresentare una palese violazione dei canoni rilevabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con le ineludibili conseguenze 4. Il Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, con l'emanazione delle statuizioni consequenziali, in ragione della sua infondatezza, a fronte dell'adeguata motivazione di cui si è dimostrata dotata l'ordinanza impugnata che ha dato esaustiva risposta ai punti indicati dalla sentenza di legittimità che aveva disposto il secondo annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene l'impugnazione infondata e, dunque, da rigettarsi.
2. Pur se è opportuno dare adeguato conto dei profili oggetto della verifica 10 relativa ai gravi indizi di colpevolezza, merita, per tale profilo, evidenziare l'avvenuta acquisizione della comunicazione relativa all'emissione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 14 febbraio 2017 con la quale, fra gli altri, BR LI, è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, anche per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. avente ad oggetto il fatto complessivamente contestato, anche all'esito della conclusiva cristallizzazione, in questa sede, in forza di sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 14 febbraio 2017. E', al riguardo, da ricordare, riaffermandolo, il principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la sopravvenuta pronuncia di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, fa venir meno l'interesse dell'imputato alla procedura di riesame finalizzata alla verifica della originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a meno che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (v. sul punto Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483). Tale principio vale anche per il giudice della cautela che proceda in sede di rinvio, in quanto la decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, dovendo, l'autonomia della decisione cautelare (in conformità anche con quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996) inquadrarsi pur sempre nel rapporto strumentale esistente tra i due procedimenti (sull'argomento cfr. anche Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, Avignone, Rv. 218582).
3. Ferma tale assorbente presa d'atto, va comunque segnalato che i giudici del riesame, nel provvedimento qui impugnato, hanno puntualizzato anzitutto che BR LI era accusato di partecipare al sodalizio mafioso riconducibile a NC NN, sulla cui esistenza ed operatività non potevano nutrirsi dubbi, anche alla stregua di vari pronunciamenti in sede cautelare confermati dalla Suprema Corte. Pertanto, questo procedimento si inseriva nell'attività investigativa denominata "Andromeda" che, partendo dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, componenti di un gruppo mafioso diverso ma in continui rapporti con quello dello NN, per questioni di ripartizione delle sfere d'influenza e dei proventi derivanti dalle attività illecite, ivi incluse le estorsioni, aveva trovato un successivo e definitivo sviluppo in virtù della collaborazione di NA LI, tratto anch'egli in arresto quale componente della consorteria NN-AN-NT. Posto ciò, il Tribunale ha altresì evidenziato che ad affermare la 11 partecipazione di BR LI al suddetto sodalizio mafioso erano già intervenute le dichiarazioni di IU IA, AV PE, AR PE, GE SI, TO GI MU, IE PA AN, CH CR e OV GO: e, richiamati gli elementi fondamentali da ciascuno riferiti (sopra già ricordati), tali dichiarazioni rappresentavano il sostrato probatorio in precedenza messo in evidenza, con la specificazione che esse, pure sufficienti a fondare un giudizio di gravità indiziaria carico di BR LI, si erano poi coniugate con quelle del collaboratore LI. In sostanza, per i giudici della cautela, le prime dichiarazioni erano fra di loro sovrapponibili ed avevano indicato BR LI come appartenente alla cosca NN e facente parte del gruppo di fuoco a disposizione della stessa;
il fatto che qualcuno avesse dichiarato che il LI era appartenente alla cosca AN e che AR PE avesse riferito della rivendicazione di GI NT dell'appartenenza del LI al suo gruppo non concretava un elemento di contraddizione, in quanto l'accusa aveva rappresentato l'esistenza di una cosca unitaria indicata come NN-AN-NT, in una prospettiva che vedeva le famiglie AN-NT a completa disposizione della cosca NN, tanto che all'esterno e rispetto alle altre consorterie il loro insieme appariva come un gruppo unitario. Si è sottolineato che i sopra indicati propalanti avevano descritto l'iter criminale del LI il quale aveva fatto parte del gruppo di fuoco della cosca NN ed in tale veste era stato autore di omicidi per la stessa;
poi - avendo sposato sorella di un componente del gruppo AN si era avvicinato a - quella famiglia, sempre però a disposizione della consorteria NN, ed infine aveva fatto un tentativo per affrancarsi anche dal gruppo NN e fondare un clan criminale autonomo. L'insieme delle dichiarazioni richiamate appare essere stato analizzato con sufficiente tasso di specificità e non può dirsi, per il quadro che ne è sortito, che le contrarie argomentazioni che la difesa ha inteso trarre dalle affermazioni di altro collaboratore (AN HI) elementi decisivamente contrastanti possano concretarsi in elementi idonei a scardinare il ragionamento svolto dai giudici del rinvio, tanto più tali argomentazioni,imperniate sull'incarico avuto da VI NA di pedinare il LI, che non godeva della fiducia dello NN, e studiarne le abitudini al fine di favorire il susseguente attentato in danno dell'indagato che il NA aveva in animo di tendergli, sottendono e non elidono la sussistenza del vincolo associativo, nell'ambito del non lineare evolversi della dinamica criminale dell'organizzazione. Su questo tessuto dichiarativo era intervenuta la narrazione del LI, arrestato per la partecipazione al gruppo AN-NT, a disposizione 12 della famiglia NN, e per concorso nell'omicidio di NT e VI SI e nel tentato omicidio di VI IO. Il LI, che aveva mantenuto un rapporto di amicizia con il LI fino al momento della scelta collaborativa, aveva reso dichiarazioni (riportate ed analizzate) dalle quali era dato evincere che fino agli anni 2007-2008 il LI aveva fatto parte a pieno titolo della consorteria mafiosa che individuava in NC NN il vertice e si riconosceva nell'omonima famiglia, mentre solo in epoca successiva l'indagato, avvicinatosi alla famiglia AN, aveva manifestato nei confronti del gruppo NN astio e risentimento per il mancato rispetto dell'originario impegno intercorso fra i due gruppi nella suddivisione del controllo del territorio;
situazione peraltro riassorbitasi dopo la separazione personale del LI che aveva fatto venir meno l'appoggio dei AN in suo favore. I giudici del riesame hanno fatto notare che il LI, oltre ad autoaccusarsi del fatto, aveva indicato in BR LI uno degli organizzatori dell'omicidio di VI SI e del tentato omicidio di VI IO, avvenuti in Falerna, il 23 luglio 2003, per iniziativa della famiglia AN, fatto di cui aveva parlato lo stesso IU IA, per averlo saputo direttamente da BR LI, ed a cui aveva accennato GE SI raccontando di aver dovuto prestare uno scooter al LI per un'azione delittuosa in Falerna: vicenda che era stata ritenuta dotata di gravità indiziaria in tutto l'iter cautelare, ivi compresa la decisione della Corte di Cassazione. Il Tribunale, sulla scorta di tali elementi e seguendo le linee fissate dalla sentenza di legittimità che aveva disposto il rinvio, ha conclusivamente affermato che a decorrere dal gennaio 2003 e fino agli anni 2007-2008 l'indagato ha fatto parte a pieno titolo della consorteria mafiosa riconducibile a NC NN, nei termini già chiariti, e che rispetto a tale quadro indiziario nessuna delle obiezioni della difesa può condividersi, nella parte in cui aveva sollevato dubbi in ordine all'individuazione della cosca di appartenenza del LI, nonché in ordine alla carenza di conoscenza in capo al LI delle dinamiche delinquenziali dell'associazione, per essere stato detenuto per i lunghi periodi individuati in atti. In particolare, si è segnalato che lo stato di detenzione non precludeva la conoscenza delle dinamiche e comunque il LI aveva goduto di periodi di libertà sufficienti sia per apprendere i fatti, sia per partecipare ad azioni delittuose, essendosi peraltro espresso sempre con precisione e distinguendo ciascun periodo di detenzione e di stato di libertà. Pertanto, con riferimento al contributo dichiarativo del LI ed alla sua attendibilità l'analisi dei giudici del rinvio va ritenuta comunque adeguata, non illogica e, quindi, incensurabile in questa sede. 13 In definitiva, per ciò che concerne i gravi indizi di colpevolezza a carico di BR LI in ordine al reato associativo, i giudici del riesame hanno affrontato entrambi i punti che la sentenza di annullamento aveva evidenziato doversi chiarire, ossia la verifica di significatività delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine a comportamenti o fatti che fossero da ritenere effettivamente dimostrativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio e l'individuazione della cosca specifica alla quale il ricorrente aveva aderito, con l'enucleazione delle ragioni dei suoi successivi orientamenti verso altre compagini criminose, peraltro federate alla cosca NN. Ne è risultata, sempre al livello della probatio minor occorrente per la fase cautelare, la chiara collocazione del LI nella cosca capeggiata da VI NN quanto meno sino al 2008, con il rilevante compito di appartenente al gruppo di fuoco a disposizione dell'organizzazione (ruolo comprovato dalla rilevante vicenda dell'omicidio di VI SI e del tentato omicidio di VI IO), e sono stati enucleati gli sviluppi successivi al 2008 che hanno interessato, in modo parallelo, le evoluzioni della sua posizione verso il gruppo AN-NT, motivato dal suo matrimonio con una appartenente alla famiglia AN, evoluzione ancora modificata dalla successiva separazione dalla moglie, fatto che aveva determinato il riassorbimento delle tensioni con la cosca NN, anche nel quadro della federazione fra gruppi accertata dai giudici della cautela. Tale inquadramento resiste, quindi, in questa fase alla doglianza articolata sull'argomento nell'impugnazione, anche come specificata nella memoria del 16 maggio 2017. In ogni caso all'adeguatezza dell'impianto motivazionale che ha connotato il provvedimento del Tribunale di Catanzaro in data 29 novembre 1° dicembre 2016 ha fatto seguito l'emissione della sentenza di merito di primo grado in data 14 febbraio 2017, di cui si è già detto: sentenza che ha determinato il sopravvenuto superamento della contestazione relativa ai gravi indizi di colpevolezza per la ragione evidenziata.
4. Quanto poi alla verifica delle esigenze cautelari, profilo che pure ha formato oggetto dell'impugnazione, è da rilevare che l'ordinanza emessa in sede di rinvio ha affrontato il tema argomentando nel senso che esse, imperniate sulla causale specialpreventiva, poggiavano sulla presunzione assoluta quanto all'adeguatezza della misura, stante la contestazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., senza che la fissazione fino al 2008 del periodo di appartenenza alla consorteria NN da parte del LI potesse significare cessazione delle esigenze stesse per il periodo successivo, attesa la prosecuzione dell'attività delinquenziale da parte dell'indagato al di fuori di quel gruppo e, d'altro canto, lo 14 stesso LI avendo manifestato propositi omicidiari in danno di componenti del sodalizio di appartenenza. Orbene, il Tribunale, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari reclamanti la perdurante custodia cautelare inframuraria ha fatto retta applicazione del principio di diritto, che merita di essere ribadito, secondo cui, anche dopo l'entrata in vigore della novella attuata con legge n. 47 del 2015, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. contempla, in ordine a chi si accusato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., una doppia presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed assoluta, con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062). Si è, nella descritta prospettiva, condivisibilmente precisato che la suindicata presunzione relativa di pericolosità sociale può essere superata soltanto quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (arg. ex Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino Rv. 268726), apparendo consentanea a tale stabile rescissione la remissione del situazione generatrice del periculum libertatis oggetto della presunzione. Assodato tale punto, però, è da rilevare che i giudici della cautela, in sede di rinvio, hanno incensurabilmente acclarato che anche per il tempo susseguente al 2008 sono persistiti i gravi indizi di colpevolezza, alla stregua delle notazioni già svolte anche sulla scorta del contributo del LI, in ordine alla prosecuzione dell'attività delinquenziale da parte del LI, il quale, manifestando esplicitamente propositi omicidiari in danno di componenti del sodalizio di appartenenza, ha fornito concreto supporto alla tesi della sua ulteriore concreta ed attuale pericolosità, anche in relazione alle ricordate evoluzioni dell'associazione criminale di riferimento ed alle vicende personali dell'indagato.
5. Posto quanto precede e ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limiti della 15 devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza о manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), si deve necessariamente concludere che le doglianze formulate dall'impugnante non possono ricevere favorevole vaglio in questa sede ed il ricorso deve essere rigettato. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consigliere eştensore Il Presidente VI Siani Antonella Patrizia Mazzei A mapp DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 DIC 2017 M E CANCELLIERE R P U S IE Di Med * 16