Sentenza 23 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di provvedimenti de libertate, la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine agli stessi delitti per i quali sia stata emessa una misura cautelare, esonera il giudice di rinvio dall'esame della situazione indiziaria alla stregua dei principi enunciati nelle decisioni di annullamento pronunciate dalla Corte di cassazione in quanto l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi - in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71 del 1996 - sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti.
Commentario • 1
- 1. quando fa cadere l'interesse al riesame?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2024
1. La questione: sopravvenienza condanna fa cadere interesse al riesame Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona accusata in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 110-629, comma secondo, e 416 bis.1cod. pen.. Ciò posto, dal canto suo, il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame, rigettava il riesame e per l'effetto confermava siffatta misura. A sua volta, la Corte di Cassazione, Sezione prima, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Lecce in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale di Lecce, Sezione per il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2001, n. 13040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13040 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 23/01/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 344
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 035489/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI TO N. IL 06/09/1931
avverso ORDINANZA del 02/12/1999 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martusciello il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Russo;
OSSERVA
Con ordinanza del 2.12.1999, il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito di due pronunce di annullamento di questa Corte, respingeva l'appello proposto nell'interesse di VI NI avverso il provvedimento in data 4.10.1996 con cui il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca per i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso e di omicidio, rilevando che nel procedimento incidentale non poteva più essere rimessa in discussione la questione relativa all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per la ragione che nel processo principale, con sentenza del 22.9.1999, la Corte di Assise di Palmi aveva condannato l'VI all'ergastolo per i delitti per i quali era stata emessa la misura cautelare. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 627 c.p.p., deducendo che la sentenza di condanna, intervenuta nel giudizio di primo grado, non poteva esonerare il giudice di rinvio ad esaminare la situazione indiziaria alla stregua dei principi enunciati nelle decisioni di annullamento pronunciate dalla Corte di Cassazione.
Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per manifesta infondatezza. Non è controverso che, prima dell'esaurimento della presente vicenda cautelare, nel processo principale la Corte di Assise di Palmi ha condannato l'VI alla pena dell'ergastolo per tutti i reati per i quali era stata emessa la misura cautelare.
Ciò posto, è indubbia la correttezza logica e giuridica dell'ordinanza con cui, preso atto della sopravvenuta sentenza di condanna, il tribunale, quale giudice di rinvio, ha ritenuto che non possa più essere messa in discussione la questione relativa all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Invero, dalle linee fondanti del sistema emerge che l'autonomia della decisione cautelare, inserita nel procedimento incidentale, non può spingersi sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale, stante la relazione strumentale esistenti tra i due procedimenti. Il principio trova conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in cui - come ricordato nell'ordinanza impugnata - è stato precisato che la rivalutazione della gravità degli indizi se non è impedita dall'emissione del decreto che dispone il giudizio, trova invece insormontabile ostacolo "ove intervenga una decisione che contenga in sè una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza", sicché, in una situazione siffatta, "potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative avverso i provvedimenti de libertate" (Corte cost., 15 marzo 1996, n. 71). Dalle precedenti considerazioni si evince la palese inconsistenza del ricorso tendente a provocare, tramite l'applicazione della regola di cui all'art. 627, comma 3, c.p.p., un'eventuale pronuncia contrastante con l'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza di condanna.
Dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, non sussistendo una situazione di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 23 della l. n.332/95.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 23 della l. n. 332/95. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001