Sentenza 27 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' \ REPUBBLICA04387/01 OPO ITALIANO T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 7182/98 Consigliere Cron. 9462 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano IA EVANGELISTA Consigliere Ud. 05/02/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
BA MA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEVICO 9, presso lo Studio Legale FABRIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCOPPA SANDRO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 612 avverso la sentenza n. 32/98 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 29/01/98 R.G.N. 2912/96 e 148/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato SCOPPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- R. G. 7182/98 Svolgimento del processo Con sentenza del 19 novembre 1996, il Pretore di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, adito da BA IA ET, dichiarava che parte ricorrente aveva diritto all'indennità di accompagnamento nella misura fissata dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986 n.656 fino al 31 dicembre 1987 e condannava il Ministero dell'Interno a rideterminare la misura di détta indennità nonché al pagamento delle relative differenze, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, compensando integralmente le spese del giudizio. Investito degli appelli avverso tale decisione proposti dalla рец parte privata (dolutasi delle compensazione delle spese) e dal Ministero dell'Interno, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 29 gennaio 1998, riformava l'appellata pronuncia limitatamente alla disciplina delle spese del giudizio di primo grado e la confermava nel resto;
osservando (per quanto interessa in questa sede di legittimità) che l'eccezione di prescrizione (decennale) proposta dal Ministero era infondata, attesa la tempestività del ricorso di primo grado rispetto al dies a quo (del termine prescrizionale) costituito dalla data (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge n.656 del 1986, determinativa della nuova misura dell'indennità di accompagnamento e quindi attributiva del diritto fatto valere 3 dalla controparte. Il Ministero dell'Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il Ministero ricorrente denuncia "violazione 3 falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 2935 c.c. e dei principi in materia di prescrizione, violazione del principio iura novit curia in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 del codice procedura civile. Difetto di motivazione. Violazione dei principi in materia di riconoscimento delle provvidenze рии economiche a favore degli invalidi e degli interessi e rivalutazione in materia di maturazione del relativo diritto in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 codice procedura civile. Difetto di motivazione." Si duole che il Tribunale abbia disatteso l'eccezione di prescrizione, avendo, "in sostanza, ritenuto che, prima del pagamento del capitale da parte del Ministero (cioè i ratei del beneficio assistenziale richiesto in via amministrativa), il beneficiario si troverebbe in una condizione di impossibilità legale di esercitare il proprio diritto, non conoscendo se il provvederà a pagare anche gli interessi e la Ministero rivalutazione € quindi non sapendo se il Ministero D 4 effettivamente inadempiente". Contesta la correttezza di tale motivazione, osservando in particolare: che il credito per interessi e rivalutazione sulle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili matura, e può quindi essere fatto valere, dalla data del provvedimento di reiezione dell'istanza in via amministrativa 0 dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che vi sia stata pronuncia al riguardo;
che il pagamento della somma capitale non può considerarsi "riconoscimento del diritto e quindi interruzione del termine di prescrizione relativamente agli interessi e alla rivalutazione". Fee La Corte rileva che il ricorso, muovendo dall'erronea premessa che l'eccezione di prescrizione decennale disattesa dal Tribunale concernesse il credito per rivalutazione ed interessi su prestazione tardivamente riconosciuta in via amministrativa, propone censure che non si correlano all'effettivo decisum, ed alla motivazione, della sentenza impugnata;
la quale, invece, occupandosi della prescrizione del credito avente ad oggetto l'aumento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 3 della legge n.656 del 1986, ha ritenuto (v. pag. 10) che tale diritto poteva essere fatto valere solo dal giorno (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge che lo aveva fatto sorgere e non era 5 prescritto alla data di proposizione del ricorso di primo grado. Pertanto indipendentemente dalla rilevanza 0 no, come autonoma (ed ulteriore) causa d'inammissibilità, della parziale inesattezza dell'esposizione della vicenda processuale- sussiste senz'altro l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi ai sensi dell'art. 366 n.4 cod. proc. civ., essendo a tale ipotesi equiparabile la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (v. Cass. 13 ottobre 1995 n.10695). Alla inammissibilità del ricorso -rilevabile anche d'ufficio peraltro, eccepita da parte resistente- consegue la e, condanna del ricorrente Ministero alle spese ed agli onorari del giudizio di cassazione in favore della controparte, liquidati come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avvocato Sandro Scoppa.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in £ 19.000 oltre lire duemilioni per on orari, con distrazione in favore dell'avv. Sandro Scoppa. Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. 1 Florindo Alfilicicello fa.him. mug. DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 ESENTE DA N. REGISTRO, E DA IL CANCELLIERE 11-8-73 Depositato in Cancelleria 6 DIRITTO LEGGE oggi,2-7 MAR. 2001 O DELLA IL CANCEL