Sentenza 10 gennaio 2011
Massime • 1
La procedura di notificazione degli atti nei confronti dei difensori da eseguirsi con mezzi tecnici idonei di cui all'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. non è condizionata a ragioni di urgenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2011, n. 11472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11472 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO MA Cristina Presidente del 10/01/2011
Dott. DI TOMASSI MAstefania rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 21
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 40750/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- SS AN, nato a [...] il [...];
- SS MA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 29.7.2010 dal tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento denunziato, i ricorsi udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI MAstefania;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salvi Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino, investito ex art. 309 c.p.p., ha dichiarato inammissibile le richieste di riesame proposte dagli indagati AN SS e MA SS avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 13.5.2010 aveva applicato ad entrambi la custodia cautelare in carcere.
Ad avviso del Tribunale le richieste, depositate il giorno 8 luglio 2010, erano tardive dal momento che la misura era stata eseguita nei confronti degli indagati il 10 giugno 2010 e il giorno successivo, 11 giugno, erano stati notificati a mezzo fax al difensore gli avvisi sia di fissazione dell'interrogatorio sia di deposito in cancelleria dell'ordinanza, della richiesta del Pubblico ministero e degli atti presentati a corredo.
In particolare, in relazione alle deduzione difensive sul punto, osservava: (a) che la circostanza che nell'avviso di deposito (inviato in duplice copia) fossero indicati i nomi di entrambi gli indagati non determinava alcuna incertezza o irregolarità della notificazione;
(b) che non poteva essere condiviso quanto di recente affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza sez. 5 n. 2105 del 2010, ud. 2.12.2009, giacché, come ben chiarito da altre decisioni (sez. 2 n. 8031 del 9.2.2010), la notificazione a mezzo fax rientra tra le forme ordinarie di notificazione e non richiede alcuna situazione di particolare urgenza, neppure richiedendo, a differenza delle forme particolari di cui all'art. 150 c.p.p., un previo decreto motivato del giudice.
2. Hanno proposto ricorso gli indagati a mezzo del difensore avvocato AN Saverio Fortuna, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Denunziano violazione dell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis;
artt. 149 e 150 c.p.p., e art. 293 c.p.p., comma 3, richiamando i principi affermati da sez. 5 n. 2015 e sostenendo che la ratio del sistema delle notifiche consente il ricorso a mezzi di notifica diversi dalla consegna ad opera dell'ufficiale giudiziario solo ove ricorrano reali ragioni d'urgenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. A fronte dell'opinione che la notifica a mezzo fax al difensore di fiducia dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare non è valida ai fini della decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame, sostenuta da Sez. 5, n. 22797 del 15/04/2010 Rv. 247515, Orrù, e da Sez. 5, n. 2105 del 02/12/2009 Rv. 245360, Re;
militano in senso opposto, riconoscendo che qualsiasi atto può essere notificato al difensore mezzo fax a prescindere dall'urgenza, le articolate argomentazioni, che il Collegio condivide, di Sez. F, n. 34028 del 14/09/2010, Rv. 248184, Ferrerà; Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010, Rv. 246450, Russo;
Sez. 3, n. 6395 del 28/01/2010, Rv. 246256, Zahir;
Sez. 4, n. 24842 del 21/03/2007, Lo Bocchiaro. È sufficiente dunque ricordare, a smentita della tesi dei ricorrenti, che le norme del codice di rito che contemplano la possibilità di fare ricorso a "mezzi tecnici" per la notificazione degli atti processuali sono individuabili nell'art. 150 c.p.p. e nell'art. 148 c.p.p., comma 2 bis. La prima norma, coeva al codice e rispondente alla previsione dell'art. 2 n. 9 della legge-delega, dispone che "quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto" e, al comma 2, "nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario".
La seconda norma è stata inserita invece dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, e prevede che "L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale".
La specialità di questa previsione appare - anche prescindendo dal canone, comunque valido, che lex posterior derogat priori - evidente:
essa concerne soltanto le notifiche ai difensori, ovvero a soggetti particolarmente qualificati;
consente che il ricorso a mezzi tecnici diversi sia disposto da qualsivoglia autorità giudiziaria e non soltanto dal giudice;
non richiede che siano indicate nel provvedimento autorizzativo specifiche modalità; non richiede che ricorrano circostanze particolari.
Nei soli confronti del difensore la disposizione introduce quindi una incondizionata possibilità di notificazione degli atti a mezzo di strumenti tecnici a prescindere da situazioni di urgenza, coerentemente alla evoluzione tecnologica e alla sempre più ampia facoltà riconosciuta agli stessi difensori di fare ricorso a mezzi tecnici che consentano certezza della provenienza, per la notificazione e comunicazione dei propri atti;
e in linea, secondo la ratio della norma esplicitata nei lavori parlamentari, con l'esigenza di semplificazione dei procedimenti di notificazione e di risoluzione delle problematiche legate alle carenze di personale degli uffici giudiziari.
D'altronde il favore del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione di forme alternative di comunicazione, elettroniche o telematiche, che finiscono per garantire risultati di conoscenza corrispondenti se non addirittura più effettivi (si ponga mente, ad esempio, a C. cost. n. 365 del 2010 che ha ritenuto irrazionale l'effetto discriminatorio determinato da normativa che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni nonostante la possibilità e la richiesta di notifica telematica) rispetto ai mezzi tradizionali, è manifestato dalla estensione della previsione di notificazioni affidate a posta elettronica o a fax in ogni settore dell'ordinamento (si vedano, senza alcuna pretesa di completezza, la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 bis;
il D.P.R. 13 febbraio 2001, n.123; l'art. 204 bis C.d.S., comma 3; gli artt. 149 bis, 133, 134,
176, 183, 366 c.p.c.). Se si pone poi mente al fatto che la difesa contesta solo formalmente la ritualità della notificazione a mezzo fax, senza in alcun modo dedurre che essa non ha reso possibile la conoscenza di quanto doveva essere comunicato, è di tutta evidenza che neppure ricorrono le condizioni per rimettere il contrasto alle Sezioni unite, poiché già con la sentenza Mario del 26.2.2003 quel consesso ha affermato il principio che ciò che conta ai fini del decorso dei termini cui allude l'art. 309 c.p.p., comma 3 è che il difensore abbia avuto conoscenza legale dell'atto, ammettendo l'equipollenza di modalità alternative di comunicazione che assicurino, come nel caso in esame, la funzione della partecipazione a forma vincolata.
3. Il ricorso va pertanto rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti, la cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. C.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011