Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 2
In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore - tenuto conto della "ratio" delle disposizioni dettate, al riguardo, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (in particolare dall'art. 2, in relazione agli artt. 3, lett. f, e 11), consistente nell'evitare che l'etichettatura induca in errore l'acquirente, tra l'altro, sul luogo di origine o di provenienza del prodotto - sussiste la violazione amministrativa prevista dall'art. 18 di detto D.Lgs. allorché al consumatore non sia consentita una immediata e certa identificazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, per tale dovendosi intendere, ove si tratti del prodotto latte a lunga conservazione con relativo involucro, il luogo ove il latte viene trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che - escluso che il luogo di provenienza del prodotto potesse identificarsi con quello di origine del latte naturale - aveva riconosciuto sussistente la violazione amministrativa in un caso nel quale, sull'etichetta della confezione, era inserita - accanto alla stampigliatura della città di Lodi, luogo di effettiva produzione - anche l'indicazione, tra gli stabilimenti di produzione, della "Centrale del latte di Cosenza", dove in realtà il latte non veniva ne' trattato termicamente ne' preincartato o confezionato, così potendosi indurre il consumatore a ritenere erroneamente la città calabrese luogo di origine e provenienza del prodotto commerciato con il luogo "Centrali del latte di Calabria").
L'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 conferisce all'autorità amministrativa, ancorché periferica, che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione la legittimazione processuale a contraddire nel giudizio di opposizione avverso il detto provvedimento, non soltanto per il giudizio di primo grado, ma per l'intero arco del processo, e dunque anche per la fase d'impugnazione; ne consegue che ritualmente il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il pretore ha provveduto sull'opposizione è notificato direttamente all'Ufficio periferico (nella specie trattavasi dell'UPICA).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. PASQUALE REALE - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^. 2229 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
CI OL DE RICA ora CI s.p.a. in persona del dr. Daniele Verusio responsabile della Direzione affari legali, elettivamente domiciliato in Roma, P.za Acilia n. 4, presso l'avv. Antonio Funari, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Paolini del foro di Cosenza, per procura speciale autenticata per notar G. Giuliani del 20 gennaio 1999, rep. 24741.
- ricorrente -
CONTRO
UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI COSENZA in persona del direttore, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Cosenza n. 650 del 18 novembre - 9 dicembre 1997. Udita, all'udienza del 13 febbraio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Udita il P.M. Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 9 dicembre 1997 il Pretore di Cosenza accoglieva parzialmente l'opposizione della s.p.a. RI - OL - De Rica all'ordinanza del 12 febbraio 1996, emessa dal direttore del locale Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (da ora U.P.I.C.A.), riducendo a L. 12.000.000 la sanzione di L. 24.000.000 irrogata per la violazione degli artt. 2 e 18 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, per avere confezionato latte a lunga conservazione (UHT) in buste con etichetta indicante il marchio "Centrali del latte di Calabria", senza specificare lo stabilimento di fabbricazione e confezionamento e contenente invece tra i luoghi di produzione elencati la "Centrale del latte di Cosenza" sita in Via degli Stadi, che non poteva effettuare tale produzione, in tal modo inducendo in errore gli acquirenti circa la provenienza e l'origine del prodotto.
L'opponente aveva dedotto di non essere responsabile, per essere preposta al solo confezionamento del prodotto negli stabilimenti di S. MA a Vico (CE) e di DI e che comunque l'indicazione dell'origine e della provenienza del prodotto si riferiva nel caso al latte naturale, che proveniva dal territorio calabrese, per cui poteva rispondersi della violazione degli artt. 3, lett. f, e 11, comma 2, del D.Lgs. 109/92, che imponeva d'indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento, con sanzione da L.
1.550.000 a L. 9.000.000; era chiesto l'annullamento o la revoca dell'ordinanza o in subordine la riduzione della sanzione, facendo presente che l'opponente controllava la Calabrialatte s.p.a. il cui logo era diffuso con l'etichettatura.
Il pretore riteneva che l'acquirente del prodotto poteva essere ingannato dal marchio riportato nell'etichetta "Centrali del latte di Calabria", riportando allo stabilimento di Cosenza la sede di produzione e trattamento del latte, essendo infondata l'eccezione dell'opponente per la quale la dizione "origine e provenienza del prodotto" si riferisse al latte crudo, in quanto prodotto alimentare preincartato, per l'art. 1 lett. d del citato D.Lgs., è l'unità di vendita costituita dal prodotto e dall'involucro che lo contiene e non è quindi il latte naturale, ma quello a lunga conservazione trattato termicamente e in base a specifici metodi procedimentali. Ritenuta sussistente la violazione, il pretore riduceva, in base all'art. 11 della L. 689 del 1981, la sanzione e compensava le spese di causa.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con un motivo la RI s.p.a.
L'U.P.I.C.A. di Cosenza si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni d'inammissibilità del l'impugnazione proposte con il controricorso dall'U.P.I.C.A., che deduce il difetto di legittimazione della ricorrente perché, dinanzi al pretore, ha indicato come legale rappresentante il responsabile della direzione degli affari legali dr. Daniele, Verusio, come tale qualificato nel ricorso per cassazione e la nullità della notifica di quest'ultimo all'U.P.I.C.A. di Cosenza invece che presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Non è infatti contestata l'effettiva legittimazione a rappresentare la società ricorrente del dr. Verusio, la cui qualifica di direttore degli affari legali della RI s.p.a. di certo non è incompatibile con la qualità di rappresentante degli organi della persona giuridica al fine di partecipare al giudizio anche in sede di impugnazione a nome della società.
In ordine poi alla notifica diretta all'Ufficio periferico, la legittimazione di questo a partecipare al giudizio di merito senza difensori come è accaduto nel caso in cui si è difeso a mezzo del suo direttore dinanzi al pretore, legittima l'U.P.I.C.A. di Cosenza ad essere destinatario unico del ricorso per cassare la sentenza, come costantemente affermato da questa Corte (ex coeteris, Cass. 6 marzo 2000 n. 2504, 9 febbraio 1999 n. 1091 e 3 marzo 1998 n. 2344) e quindi l'impugnazione esattamente notificata all'unico legittimato è ammissibile anche per tale profilo.
1. Il ricorso deduce falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 11 del D.Lgs. 109/92, perché per il giudice di merito, l'etichettatura comporta induzione in errore dei compratori circa lo stabilimento di produzione di latte a lunga conservazione identificabile in quello della Centrale del latte di Cosenza, dove invece questa produzione è impossibile.
Questa lettura del giudice a quo degli artt. 2 e 18 D.Lgs. citato per cui "l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente ... sul luogo di origine e di provenienza del prodotto stesso", non terrebbe conto per la ricorrente degli artt. 3, lett. f e 11, comma 2 del D.Lgs. 109/92, per i quali i prodotti preconfezionati devono indicare la "sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento del prodotto", precisandosi che ove "l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti, purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno".
Nel caso, l'indicazione sul fondo del contenitore della stampigliatura LODI, come località ove è lo stabilimento, esclude ogni inganno anche colposo nelle etichette del latte, non potendo trarre in errore l'altra scritta sullo stabilimento di Cosenza.
2. Il ricorso è infondato, risultando chiare dalla motivazione le ragioni per cui le indicazioni riportate sull'etichetta del latte di cui è causa erano idonee a trarre in errore gli acquirenti sul luogo del trattamento e confezionamento di quello, che poteva apparire Cosenza ed era invece altrove.
Lo scopo dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 è d'evitare che le etichettature inducano in errore l'acquirente pure "sul luogo di origine e di provenienza, sul modo di ottenimento e di fabbricazione del prodotto stesso", che nel caso è il latte trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato, prodotto che, per l'art. 1 lett. d dello stesso decreto, è costituito dal latte reso a lunga conservazione e dall'involucro.
L'art. 3 dello stesso decreto legislativo prevede che nei prodotti preconfezionati siano indicati e la sede dello stabilimento di confezionamento (lett. f) e il luogo di origine e di provenienza del prodotto "nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente"; dalla sentenza emerge che, sull'etichetta della confezione del latte a lunga conservazione, da un lato era indicato il logo "Centrali del latte di Calabria" e dall'altro era inserito, tra gli stabilimenti di produzione la "Centrale del latte di Cosenza" sita in Via degli Stadi, in tal modo inducendo in errore i consumatori che potevano ritenere la città calabrese luogo d'origine e provenienza del prodotto preconfezionato che non era invece realizzato a Cosenza.
Esattamente il pretore ha ritenuto che nel caso la sede dello stabilimento è il luogo d'origine del prodotto preconfezionato con la conseguenza che l'etichetta era idonea a indurre in errore gli acquirenti circa il luogo d'origine e confezionamento del latte trattato. Secondo la ricorrente, sul fondo del contenitore v'era la stampigliatura DI e a lato dello stesso vi era una leggenda che chiariva essere quella la località di effettiva produzione;
la deduzione di fatto sulla conformazione dell'etichetta e della confezione non può essere oggetto di valutazione in questa sede, data la piena logicità e congruità della motivazione del pretore sull'idoneità dell'etichetta a trarre in errore gli acquirenti, per cui esattamente venne irrogata la sanzione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio che liquida in L. 120.000, oltre a L.
1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001