Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5111
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Sentenza 6 aprile 2001

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In tema di commercio di prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore - tenuto conto della "ratio" delle disposizioni dettate, al riguardo, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (in particolare dall'art. 2, in relazione agli artt. 3, lett. f, e 11), consistente nell'evitare che l'etichettatura induca in errore l'acquirente, tra l'altro, sul luogo di origine o di provenienza del prodotto - sussiste la violazione amministrativa prevista dall'art. 18 di detto D.Lgs. allorché al consumatore non sia consentita una immediata e certa identificazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, per tale dovendosi intendere, ove si tratti del prodotto latte a lunga conservazione con relativo involucro, il luogo ove il latte viene trattato termicamente per renderlo a lunga conservazione e preincartato o preconfezionato. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che - escluso che il luogo di provenienza del prodotto potesse identificarsi con quello di origine del latte naturale - aveva riconosciuto sussistente la violazione amministrativa in un caso nel quale, sull'etichetta della confezione, era inserita - accanto alla stampigliatura della città di Lodi, luogo di effettiva produzione - anche l'indicazione, tra gli stabilimenti di produzione, della "Centrale del latte di Cosenza", dove in realtà il latte non veniva ne' trattato termicamente ne' preincartato o confezionato, così potendosi indurre il consumatore a ritenere erroneamente la città calabrese luogo di origine e provenienza del prodotto commerciato con il luogo "Centrali del latte di Calabria").

L'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 conferisce all'autorità amministrativa, ancorché periferica, che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione la legittimazione processuale a contraddire nel giudizio di opposizione avverso il detto provvedimento, non soltanto per il giudizio di primo grado, ma per l'intero arco del processo, e dunque anche per la fase d'impugnazione; ne consegue che ritualmente il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il pretore ha provveduto sull'opposizione è notificato direttamente all'Ufficio periferico (nella specie trattavasi dell'UPICA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5111
    Data del deposito : 6 aprile 2001

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