Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 1 4 91 102 ITAL IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8497/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Alberto Spanò Pres. Rel. Cron. 3842 Dott. F. Antonio Maiorano Consigliere Consigliere Rep. Dott. Pasquale Picone Ud. 21 no- Dott. Aldo De Matteis Consigliere vembre 2001 Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTEN ZA sul ricorso proposto da: TA IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Miche- cou le di Lando n. 10, studio avv. Ulderico Capocasale, presso l'avv. Luigi Morrone, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente 4491
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti che lo rap- presentano e difendono giusta delega in atti;
1 M controricorrente avverso la sentenza n. 20/99, decisa il 7 gennaio 1999, resa dal Tribunale di Crotone nel procedimento n. 293/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Antonino Catania nell'interesse dell'Istituto
contro
- ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per l'accoglimento del ri- corso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 3 giugno 1995, TA IC conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Crotone 1'I.N.A. I. L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire la rendita per faringite cronica di origine professionale. Il Giudice adito, previo espletamento di consulenza tecnica, acco- glieva la domanda con sentenza in data 6 febbraio 1998 e ricono- sceva il diritto del ricorrente a percepire la rendita per invali- dità nella misura dell'11%, con decorrenza dal giugno 1995. Interponeva appello l'Istituto e in esito il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 20/99 emessa in data 7 gennaio 1999, in accogli- mento del gravame, rigettava la domanda di parte attrice. A sostegno della decisione osservava che, trattandosi di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l'onere di provare 2 Л l'esposizione al rischio. Inadeguata a tal fine era la mera affer- mazione di aver prestato la propria opera in ambienti ove si svol- ge la lavorazione di acidi forti. notificata in data 23 febbraio 1999, propone Avverso la sentenza, TA IC con atto notificato in ricorso per cassazione data 21 aprile 1999; deduce due motivi. L'INAIL resiste con controricorso. Il ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria moti- contrariamente alvazione. Si Osserva che il Tribunale afferma, vero, di aver rinnovato la consulenza tecnica;
si Osserva ancora che non sarebbero state prese in esame le risultanze della consu- lenza tecnica svolta in primo grado, di cui vengono riportate som- circa il rischio eziopatogenetico deimariamente le affermazioni, vapori di acido solforico a danno delle prime vie respiratorie. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 2909 cc nonché il vizio di motivazione. Si afferma che non è stato preso in considerazione il giudicato esterno, dato da sentenza pretorile di cui si indicano gli estre- mi, che avrebbe riconosciuto l'origine tecnopatica, da inalazioni di vapori di acido solforico, di una malattia all'apparato masti- catorio. 3 R I due motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a cen- surare la motivazione dell'impugnata sentenza in quanto ha affer- mato che vertendosi in tema di malattia professionale non tabella- "ricollegata, comunque, ad un rischio ambientale per la pre-ta, senza di sostanze nocive alla salute del lavoratore" questi non poteva limitarsi "ad affermare genericamente" di aver lavorato in ambienti ove si effettuava la lavorazione di acidi forti ma doveva "provare che l'esposizione a tale rischio costituiva una caratte- ristica costante e normale delle mansioni da lui espletate“. Si osserva preliminarmente che non ha alcun rilievo l'errore con- tenuto nella parte espositiva della denunciata sentenza, ove si afferma, in contrasto con l'effettivo svolgimento del processo, che in grado di appello è stata rinnovata la consulenza tecnica. Trattasi invero di un palese lapsus machinae, da attribuirsi all'uso di formulari già predisposti in formato elettronico per una pluralità di casi e in relazione ai modi più frequenti di svolgimento del giudizio previdenziale. La mancata cancellazione di una parte della narrativa non può ave- re, peraltro, effetto di sorta salvo che risulti che gli elementi, non sussistenti nel caso concreto e tuttavia richiamati, hanno in qualche modo influito sul convincimento del giudice. E poiché il Tribunale non fa alcun cenno a conclusioni peritali e risolve la controversia in senso sfavorevole al lavoratore limi- tandosi ad affermare che egli non ha adempiuto all'onere probato- rio, risulta evidente l'insussistenza di qualsiasi errore argomen- 4 tativo collegato all'affrettata revisione del testo ed alla manca- ta eliminazione delle parti non necessarie. Le altre censure formulare dal ricorrente risultano invece fonda- te. Si premette che spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare fatti in discussione;
la Corte di legittimità, lungi dal riesami- nare e valutare il merito della causa, deve soltanto controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridi- l'esame e la valutazione fatta da detto giudice (Cass. civ., ca, sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802, Cass. civ., sez. III, 21 otto- bre 1994, n. 8653). Nell'ambito del controllo di legittimità rientra peraltro, siccome attinente appunto alla verifica della correttezza argomentativa, l'esame della completezza della motivazione data dal giudice del merito in ordine a circostanze decisive che la parte ha ritualmen- te sottoposto al suo esame. Nell'impugnata sentenza si afferma che il lavoratore si sarebbe limitato ad affermare genericamente che egli operava in ambienti in cui si effettuava la lavorazione degli acidi forti". Nessuna considerazione è invece svolta in ordine alle risultanze della consulenza tecnica espletata dinanzi al Pretore ove si dà per pacifico, sulla scorta di valutazione specialistica che il CTU 5 Л fa propria, essere universalmente riconosciuta la nocività alle prime vie respiratorie dei vapori di acido solforico presenti in alta concentrazione nel reparto ove il lavoratore ha sempre pre- stato servizio. Il ricorrente richiama altresì, nell'atto introduttivo del presen- te giudizio di legittimità, il contenuto della memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, ove si valorizza il giudicato esterno, dato da altra sentenza, divenuta definitiva, con la quale è stata riconosciuta la rendita per malattia professionale all'apparato masticatorio, dovuta appunto all'esposizione agli acidi forti. Con riferimento alla stessa memoria vengono altresì richiamate, quali possibili fonti di prova, le affermazioni circa la sussi- stenza di tale esposizione, contenute nella consulenza tecnica espletata nell'altro giudizio. Anche su tale punto l'impugnata sentenza non svolge alcun rilievo. Trattasi palesemente di circostanze decisive poiché, vertendosi in tema di malattia non tabellata, occorreva acquisire la prova del rischio ambientale e il collegamento della patologia in atto con il medesimo. Il Tribunale dunque, di fronte ad una specifica deduzione, doveva valutare le risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado ed altresì interpretare il giudicato esterno, che devesi ri- tenere ritualmente allegato dal momento che l'Istituto controri- corrente non formula al riguardo riserva di sorta, e ancora valu- 6 tare le risultanze della consulenza espletata in diverso giudizio, anch'essa da considerarsi, per le stesse ragioni, ritualmente pro- dotta. Ciò al fine di stabilire, in presenza di apposita richiesta svolta dall'appellato in memoria difensiva, se tali elementi forniscono la prova dell'espletamento di mansioni che presentano, quale "caratteristica costante e normale", l'esposizione al denunciato rischio. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si designa in dispositi- VO, per l'esame dei punti sopra richiamati. Detto giudice deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Catanzaro. Roma, 21 novembre 2001 Девки забکوه IL PRESIDENTE ESTENSORE flikk IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria I , D ILO ASSA TO 10 T oggi 5 FEB 2002 7. 3 3 1 IL CANCELLIERE 5 ... Ph. 7