Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
È legittima la notificazione di atti al difensore mediante l'uso del fax anche in assenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice, che rileva solo quando il destinatario indichi le ragioni della mancata ricezione dell'atto. (Nella specie, la segreteria del P.M. aveva notificato a mezzo fax al difensore la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2010, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/01/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 153
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26871/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR ED, n. in Marocco il 15.7.1984;
avverso l'ordinanza in data 16.6.2009 del Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stata rigettata la richiesta di declaratoria di nullità della revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione n. 23/08 Siep, emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale;
Udita là relazione fatta dal Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le conclusioni del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di declaratoria di nullità della revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione n. 23/08 Siep, emesso dal P.M. presso il medesimo Tribunale nei confronti di IR ED.
Il giudice dell'esecuzione, dato atto che con memoria il difensore del condannato aveva rettificato la originaria richiesta, deducendo la non esecutività del titolo per omessa rituale notifica dell'ordine di esecuzione al difensore dello IR, ha rigettato la relativa eccezione, osservando che la notifica dell'ordine di esecuzione è stata ritualmente eseguita a mezzo fax nei confronti dell'Avv. Michela De Luca, originario difensore del condannato. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso IR ED che denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 171 e 151 c.p.p. e art. 54 disp. att. c.p.p., nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente, in sintesi, ripropone l'eccezione di nullità della notifica dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M., in quanto effettuata a mezzo fax nei confronti del difensore del condannato. Si deduce che la notificazione a mezzo fax è stata eseguita in violazione delle predette disposizioni di legge, in quanto manca l'attestazione che è stato trasmesso il testo originale dell'atto e l'indicazione del pubblico ufficiale che ha effettuato la trasmissione;
manca, infine, la prova della ricezione dell'atto da parte del difensore dello IR.
Si deduce inoltre l'illogicità della motivazione dell'ordinanza, nella parte in cui si afferma che il difensore non ha eccepito la mancata ricezione del provvedimento, facendosi rilevare che proprio la mancata ricezione dell'atto si palesa ostativa alla possibilità di formulare l'eccezione. Si osserva, poi, che detta eccezione ben poteva essere formulata dal successivo difensore del condannato. Il ricorso non è fondato.
È stato esaustivamente osservato dal P.G. presso questa Suprema Corte nelle sue richieste che, ai sensi dell'art. 171 c.p.p., comma 1, lett. h), la nullità della notificazione si ha solo nel caso in cui intervengano due condizioni:
a) se non sono state osservate le modalità prescritte nel decreto previsto dall'art. 150 c.p.p.;
b) se l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario. Tali condizioni devono sussistere cumulativamente (cfr. sez. 4, 21.3.2007 n. 24842, RV 236850). Orbene, nel caso in esame, se risulta sussistente la violazione del disposto di cui all'art. 150 c.p.p., in ordine alle modalità di esecuzione della notificazione da parte del P.M., mancando del tutto l'autorizzazione del giudice, non altrettanto può dirsi in punto di accertamento della mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Va, infatti, osservato che il fax è un mezzo ordinario di trasmissione delle informazioni e, cioè, un mezzo normalmente affidabile in ordine all'accertamento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, attestata dallo stesso mezzo tecnico di trasmissione.
Sul punto è stato già affermato, in relazione a fattispecie analoga, da questa Suprema Corte che compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio, (cfr. sez. 6, 200234860, Fisheku, RV 222578; conf. sez. 3, 200320553, Manfredini, RV 225654 ed altre). Orbene, il ricorrente nel giudizio di esecuzione e poi nel ricorso non ha sostenuto, e tanto meno provato, che l'ordine di esecuzione, trasmesso dal P.M. a mezzo fax, non è giunto a conoscenza dell'avvocato che, all'epoca, risultava il suo difensore di fiducia. Sicché nella specie manca una delle condizioni richieste dalla disposizione citata perché possa affermarsi la nullità della notificazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010