Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
La notifica a mezzo fax al difensore di fiducia dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare non è valida ai fini della decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2010, n. 22797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22797 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/04/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 562
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 8742/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR UN, N. IL 26/01/1974;
avverso l'ordinanza n. 443/2009 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 04/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale, dott. Martusciello Vittorio, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Cagliari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da RÙ RU avverso l'ordinanza del locale Gip che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere. 2.- Il giudice del riesame ha argomentato che il giorno 9 dicembre 2009, alle ore 17.03, la cancelleria del Gip aveva notificato, tramite telefax, al difensore di fiducia, avv. Del Bono di Bresda, nominato dall'RÙ lo stesso giorno, l'avviso di deposito dell'ordinanza impositiva;
che con fax trasmesso sempre il 9, apparentemente alle ore 16,30 l'avv. del Bono aveva dichiarato di non accettare il mandato difensivo;
che su tale fax veniva apposta manoscritta e siglata l'attestazione "pervenuto Gip 10 dicembre 2009;
che il 12 dicembre veniva rinnovata la comunicazione al difensore di ufficio che depositava il ricorso il 21 dicembre.
Ciò posto, il giudice del riesame ha osservato che la comunicazione all'avv. Del Bono, avvenuta il 9 dicembre era efficace, che il termine ad impugnare era decorso da tale data, che il ricorso presentato il 21 dicembre era tardivo.
3.- Il difensore di fiducia dell'RÙ propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità o decadenza, in quanto l'utilizzo dei mezzi di notifica alternativa a quello a mezzo ufficiale giudiziario non può essere considerato valido ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di riesame.
4.- Il ricorso è fondato.
L'art. 148 c.p.p., stabilisce, al comma 1, che le notificazione degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, siano eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni e, al comma 2 bis, che l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.
Il successivo art. 149 c.p.p., comma 1, specifica che il giudice, nei casi di urgenza, può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria. L'art. 293 c.p.p., comma 3, poi, prescrive che l'avviso di deposito delle ordinanze che dispongano una misura cautelare è notificato al difensore.
L'art. 309 c.p.p., comma 3, infine fa decorrere, per il difensore, il termine di presentazione della richiesta di riesame dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.
Orbene, l'art. 149 cit., che prevede forme alternative alla notificazione, in caso di urgenza, a mezzo del telefono, quando si tratta di avvisare o convocare le parti diverse dall'imputato, non può essere esteso oltre il caso specifico, anche quando si tratta di fare decorrere il termine per impugnare l'ordinanza custodiale, perché in questo caso non si versa in alcuna urgenza;
ne' si tratta di avvisare o convocare il difensore. Rispetto alla disciplina generale della notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'avviso a mezzo telefono, deve essere considerato una norma di carattere speciale, che, per l'art. 14 preleggi, non può essere applicato oltre i casi considerati di urgenza, appunto eccezionali. Deve, pertanto, affermarsi il principio che la comunicazione a mezzo fax al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare non fa decorrere il termine per proporre l'istanza di riesame.
Poiché il giudice del riesame ha erroneamente ritenuto che il termine era già decorso dalla comunicazione a mezzo fax, l'ordinanza di inammissibilità va annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Cagliari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010