Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonio - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO BERGAMASCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL ALCQ LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ROMANO ORLANDO, che la difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO FURNARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 334/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 27/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/03 dal Consigliere Dott. MALPICA Emilio;
udito l'Avvocato BERGAMASCHI Alberto, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 2.7.1989 NE IG convenne in giudizio davanti al tribunale di Mantova AN CL, per sentir accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto a mantenere sul terreno di sua proprietà costruzioni sul confine con il contiguo terreno della convenuta. A fondamento della domanda l'attrice espose che era proprietaria di un immobile sito in Mazzuolo, censito al N.C.E.U. al foglio 6, mapp. 25-27 e 28, confinante con stabile di civile abitazione di proprietà di AN CL, censito al medesimo f. 6, mapp. 20-24-27-28; che relativamente a detti immobili pendeva davanti al tribunale di Mantova una causa avente ad oggetto la legittimità degli interventi edificatori posti in essere da entrambi i proprietari;
che in particolare era in contestazione la legittimità dell'intervento di ristrutturazione del fabbricato di proprietà di essa attrice che la AN assumeva doversi considerare nuova costruzione, e, come tale, assoggettata agli strumenti urbanistici vigenti, che imponevano il rispetto della distanza di dieci metri dall'edificio confinante;
che allo scopo di sanare la situazione, benché ella dissentisse su tale interpretazione, aveva chiesto il condono, cui aveva fatto seguito il rilascio della concessione in sanatoria n. 1233/86; che le istanze dirette a dimostrare di aver usucapito il diritto a mantenere la costruzione sul confine con la proprietà AN in data antecedente alle opere di ristrutturazione, da essa avanzate nell'ambito del descritto giudizio, erano state disattese dal giudice istruttore e dal collegio, in sede di reclamo;
che si era, pertanto, reso necessario un autonomo giudizio per far valere l'intervenuto acquisto del diritto per usucapione.
La AN, costituitasi, resistette alla domanda, eccependo che la integrale demolizione del fabbricato e la successiva ricostruzione aveva comportato la rinuncia all'eventuale usucapione e comunque la interruzione del termine di acquisizione del relativo diritto. Chiese inoltre la sospensione del processo sino all'esito di quello pendente davanti al tribunale stesso in ordine agli interventi edilizi eseguiti dalla controparte.
Il tribunale, con sentenza 2 febbraio - 2 agosto 1995 accolse la domanda e condannò la convenuta alla rifusione delle spese. Avverso la sentenza propose appello la CE dolendosi che il tribunale avesse ritenuto l'acquisto per usucapione del diritto a mantenere la costruzione sul confine sulla base di elementi (consulenza tecnica e prove testimoniali) non idonei allo scopo perché aventi al più valore indiziario utilizzabile in concorso con altri elementi.
La corte d'appello di Brescia, con sentenza del 9 febbraio 2000 rigettò l'impugnazione condannando l'appellante alle spese del grado.
La corte territoriale osservò che il primo giudice aveva correttamente disatteso sia l'eccezione di incapacità a deporre dei testi, non ritenendo ipotizzabile un interesse giuridicamente rilevante dei predetti - marito e figlia dell'appellante - in relazione al fatto che coabitavano nell'immobile oggetto della controversia, sia di inattendibilità delle deposizioni, che non soltanto non contrastavano con le atre risultanze processuali, ma anzi erano avvalorate dalle conclusioni della consulenza tecnica di altro processo ritualmente acquisita agli atti. Aggiunse la corte di merito che la prospettata ipotesi di integrale demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato di per sè non contrastava con l'affermata permanenza delle murature perimetrali della costruzione nella posizione originaria, ne' detta ipotesi valeva a smentire le affermazioni dei testi secondo cui il vecchio fabbricato - rimasto immutato nella parte a confine con la proprietà AN a seguito degli interventi edilizi degli anni 1978/1979 - giaceva in quella posizione da oltre quarant'anni, sicché era risultato provato che il diritto di mantenere la costruzione sul confine era maturato prima dell'esecuzione degli interventi di ristrutturazione del fabbricato. Precisò poi la corte territoriale che l'eventuale incertezza non avrebbe comunque giovato alle ragioni dell'appellante, perché la modifica dello stato dei luoghi da parte del titolare di una servitù non è di per sè sufficiente a determinare l'interruzione del corso del termine utile per l'usucapione, ne' tanto meno a comportare l'estinzione del diritto ove già perfezionatosi, ed inoltre che la demolizione della cosa sulla quale si esercita il possesso fatta dal titolare a scopo di ricostruzione non fa venir meno il requisito della continuità necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" ma integra, anzi, un atto di esercizio del possesso stesso.
Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso AN CL adducendo due motivi, cui resiste la NE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1031 e 1158 c.c., osservando che la prescrizione nei regolamenti comunali edilizi della distanza minima dal confine (anziché dall'altro fabbricato) è stata introdotta dal d.m. 2 aprile 1968, sicché sino a tale data il mantenimento della costruzione sul confine era attività legittima e non poteva costituire oggetto di servitù. Ad avviso della ricorrente, quindi, non potrebbe computarsi ai fini del calcolo del periodo necessario ad usucapire il diritto di servitù quello antecedente alla imposizione dell'obbligo e, quindi, all'inizio del possesso della servitù a carico del fondo contiguo, con conseguente mancato decorso del periodo prescritto per l'usucapione.
Il motivo è inammissibile, perché del tutto nuovo, in quanto prospetta una questione che non ha costituito oggetto dell'appello. Nella decisione impugnata la corte territoriale ha dato atto che, alla stregua delle stesse eccezioni sollevate dalla AN, doveva ritenersi incontroverso che l'immobile di proprietà dell'attrice fosse stato originariamente costruito in violazione delle distanze previste dalla normativa allora in vigore. Ne consegue che, in assenza di uno specifico motivo di appello sul punto, non può più essere posta in discussione resistenza del presupposto di fatto su cui l'attrice fonda il preteso possesso della servitù, e cioè la compressione del diritto della vicina al rispetto delle distanze tra fabbricato altrui e il proprio fondo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la corte di merito avrebbe fondato la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica espletata nell'altro giudizio senza tener conto delle obiezioni da essa appellante mosse all'elaborato peritale, alle quali la corte di merito si era limitata ad osservare che la circostanza della demolizione e successiva ricostruzione non sarebbe stata idonea a smentire le affermazioni dei testi Dall'Acqua in ordine alla "giacitura" del fabbricato nello stesso posto che prima era occupato dal rustico abbandonato. In tal modo il giudice d'appello non avrebbe considerato che al quesito posto al c.t.u. di esaminare se fondamenta e muri maestri della costruzione fossero rimasti inalterati, il consulente aveva rilevato che il primo progetto era stato respinto dal comune di Mazzuolo perché prevedeva la demolizione ed integrale ricostruzione senza rispetto delle distanze e con aumento di volumetria, e che solo due mesi dopo era stato riproposto l'identico progetto con sostituzione della parola "ristrutturazione" alle parole "ricostruzione e demolizione". Il motivo è infondato.
Ai fini del presente giudizio - che ha per oggetto esclusivamente l'accertamento di un possesso ad usucapionem da parte dell'attrice della servitù di mantenimento del fabbricato a distanza illegale rispetto alla proprietà confinante - non rileva la questione se la demolizione e la successiva ricostruzione del fabbricato nella identica posizione renda la nuova opera comunque legittima (questione evidentemente oggetto dell'altra causa pendente), quanto accertare quale fosse -prima ancora degli interventi di ristrutturazione - la posizione reale del fabbricato, al fine di determinare il concreto contenuto del diritto di servitù reclamato, e se in tale posizione lo stesso sia stato mantenuto per oltre venti anni. In relazione a tale questione, la sentenza impugnata ha validamente tenuto conto degli elementi acquisiti (testimonianze e consulenza tecnica) che consentivano di localizzare esattamente la posizione delle mura perimetrali del fabbricato a confine con la proprietà AN, e correttamente ha affermato che la identità del posizionamento non contrasta in linea di principio con la prospettata ipotesi della integrale demolizione e successiva ricostruzione. Risulta quindi evidente che la eventuale risposta del ctu al quesito sollecitato dalla odierna ricorrente sul mantenimento o meno delle fondazioni e dei muri perimetrali originaria non ha alcuna rilevanza in causa, sicché nessuna censura può essere mossa alla decisione dei giudici d'appello che non hanno tenuto conto di detta circostanza. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per onorari ed euro 50, 00 per spese, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 0ttobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004