Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
È ammissibile, perché tempestiva, la richiesta di riesame proposta dal difensore nel termine di legge computato dalla notificazione dell'avviso di deposito fatto nelle forme ordinarie a mezzo di ufficiale giudiziario, pure se lo stesso avviso di deposito sia stato allo stesso difensore notificato in precedenza a mezzo telefax previa comunicazione telefonica, per disposizione del giudice di fare ricorso alla notificazione con mezzi tecnici idonei.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2009, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
M
2 105 /10 REPUBBLICA ITALIANA
10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Giangiulio AMBROSINI Presidente Udienza in camera dr. Arturo CARROZZA Consigliere di consiglio dr. Alfonso AMATO Consigliere in data 2 dicembre 2009 dr. Mario ROTELLA Consigliere
dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
SENTENZA n.1570
REGISTRO GENERALE
B N. 31711/09
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Ugo Castagna, difensore di RE RI, nato a [...]
1'1.1.1947, avverso l'ordinanza del 6 luglio 2009 del Tribunale di Palermo.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Giovanni
D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito, altresì, l'avv. Castagna che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.
Osserva:
1. Con ordinanza del 4 giugno 2009, il GIP del Tribunale di Palermo applicava a Re
RI la misura cautelare del divieto di dimora.
Avverso la pronuncia anzidetta l'avv. Ugo Castagna, difensore dell'indagato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 148, comma 2 bis, 149, 293, comma
3 e 294 comma 4, del codice di rito.
Si duole parte ricorrente che il giudice del riesame abbia ritenuto dies a quo, ai fini del computo del termine del gravame, la comunicazione a mezzo telefax dell'avviso di interrogatorio e contestuale avviso di deposito del provvedimento applicativo della misura cautelare e non anche la data della successiva, rituale, notificazione dello stesso provvedimento a mezzo ufficiale giudiziario. Argomenta, al riguardo, che la norma di cui al menzionato art. 293 postula la notificazione e non anche il mero avviso al difensore.
-2. Una succinta puntualizzazione dei termini della vicenda processuale costituisce opportuna premessa all'esame dell'eccezione difensiva.
-Orbene, risulta certo in atti alla stregua delle deduzioni del ricorrente, della documentazione allegata al ricorso e di quanto emerge dallo stesso provvedimento impugnato che l'avviso di deposito, datato 5.6.2009, dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare è stata comunicato, in pari data, a mezzo telefax all'avv. Ugo Castagna, contestualmente all'avviso della data del disposto interrogatorio in relazione alla nuova misura cautelare, disposta in luogo di precedente misura interdittiva. Di tale invio, il difensore era stato anche telefonicamente avvertito. In proposito, il GIP aveva, infatti, disposto che gli avvisi dell'interrogatorio fossero effettuati a cura della cancelleria con le modalità di cui all'art. 149-148 2 bis. In calce alla stessa comunicazione si dava atto che era allegata copia dell'avviso di deposito della misura cautelare che si notifica al difensore con le modalità di cui all'art. 148 c. 2 bis.
2 Risulta, altresì, che lo stesso avviso di deposito era stato, poi, notificato a mezzo ufficiale giudiziario, in data 11.6.2009, all'avv. Castagna ed il 2 luglio successivo al codifensore Tiziana Monterosso, domiciliata peraltro presso lo stesso studio.
Investito dell'eccezione d'inammissibilità della richiesta di riesame, per intempestiva proposizione, il Tribunale palermitano ha ritenuto fondata detta eccezione, individuando il dies a quo per l'impugnativa nella data di ricezione del fax e non anche in quella successiva di notifica del provvedimento in questione a mezzo ufficiale giudiziario.
La censura dell'odierno ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, a norma dell'art. 309, comma 3, il termine di presentazione della richiesta di riesame decorre per il difensore dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. L'art. 293, comma 3, prescrive che l'avviso di deposito delle ordinanze che dispongano una misura cautelare (custodiale in carcere o diversa dalla custodia cautelare) è notificato al difensore.
L'art. 148 c.p.p. stabilisce che le notificazione degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. Il comma 2-bis della stessa norma processuale prevede, poi, che l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici B idonei. Infine, a norma dell'art. 149, comma primo, nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che e persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria.
Il coacervo di tali disposizioni induce a ritenere che la norma relativa all'avviso di deposito della misura cautelare, per il quale è prescritta la notificazione, consenta forme surrogatorie alla forma ordinaria, a mezzo di ufficiale giudiziario, e che eventuali notifiche effettuate con modalità alternative (fax o telefono) possano valere a far decorrere il termine di impugnativa che il sistema positivo ancora, ineluttabilmente, alla data della notifica del provvedimento da impugnare o dell'avviso che consenta al difensore l'accesso agli atti del procedimento, sì da predisporre opportuna difesa, anche attraverso richiesta di riesame.
La ratio del sistema delle notificazioni appare chiara nel consentire forme alternative in casi di urgenza, quando occorra avvertire il difensore di particolari incombenze (come l'interrogatorio), ma non già quando la notifica sia richiesta ai fini di consentire la
3 conoscenza reale del provvedimento cautelare in funzione dell'impugnazione, alla quale deve necessariamente connettersi la decorrenza del termine per l'impugnativa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il Collegio reputa di dover condividere, confermandolo pienamente, il principio di diritto già affermato da questa
Corte regolatrice, secondo cui il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma 3, c.p.p. e non da quello della sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 stesso codice o di altro evento che faccia presumere ola sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo
(così, Cass. Sez. Un. 26.2.2003, n. 18751, rv. 224183).
- Per quanto precede, erroneamente il giudice a quo ha ritenuto intempestiva la 3.
richiesta di riesame, che - avuto riguardo alla data di notifica (11.6.2009) - era, invece, tempestiva, siccome proposta il 15 giugno successivo.
L'errore di giudizio invalida il provvedimento impugnato che va, dunque, annullato nei termini di cui in dispositivo, perché il giudice di merito proceda al richiesto riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2009.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Fo
Depositata in Cancelleria
Roma, li 1.8 GEN. 2010
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise
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