Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2635 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.21427/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 6360 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 19.12.01 Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IO NA E OR SC, elettivamente domiciliati in Roma alla via Bortoloni, 27, presso l'avv. Roberto Ciociola, che, unitamente all'avv. Antonio Giordano, li rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di trasporti e servizi per azioni, in persona del procuratore speciale dott. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, alla 5233 via di Ripetta n.22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che, unitamente agli avv. Raffaele De Luca Tamajo e Salvatore Trifirò, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.6552 del 30.11. 1999, reg. gen. n.518/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Ciociola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30.11.1998 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello nei confronti di IO LE e PO dalle Ferrovie dello Stato Francesco, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando la domanda dei lavoratori diretta alla corresponsione delle indennità di manovre effettuate come unico agente di condotta e di premio di percorrenza. Osservava in motivazione che gli articoli 4 e 5 dell'allegato 7 al contratto collettivo di lavoro 90/92, che prevedono le indennità, sono inseriti nella parte del contratto che disciplina il rapporto di lavoro del personale di macchina, settore diverso da quello -2- dei servizi, ai quali appartengono gli appellati con qualifica di manovratori. Rilevava, inoltre, che anche il contenuto delle due clausole contrattuali, ed in particolare la correlazione all'attività di condotta, propria del personale di macchina, confermava la inerenza di queste indennità a questo settore del personale. Osservava, infine, che la tesi sviluppata in appello dai lavoratori, secondo la quale la ripartizione del personale in aree contrattuali, con la possibilità di adibizione del personale ad altre mansioni della stessa area, aveva fatto venire meno la suddivisione in settori, era smentita dall'art. 22, secondo comma, del CCNL che limitava questa fungibilità al settore di appartenenza. Escludeva, poi, che i ricorrenti potessero invocare un principio di parità di trattamento, estraneo al nostro ordinamento. Rilevava, infine, che l'accordo sindacale 22.2.1991, che ha riconosciuto al solo manovratore capo la sola indennità di manovra con agente unico, escludeva implicitamente che le due indennità già spettassero a manovratori. Propongono ricorso affidato ad un unico motivo il IO ed il Corea;
resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a., illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del CCNL 90/92 in rel. art. 1362 e segg. c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti, premesso che non è contestato che i ricorrenti svolgono le attività previste dagli artt.4 e 5, denunciano come paradossale la interpretazione delle Ferrovie dello Stato che nega la corresponsione della indennità -3- in base al settore di appartenenza. Osservano, inoltre, come l'attività retribuita con la due indennità essendo di minor pregio rispetto a quella del personale di macchina non doveva comportare un compenso aggiuntivo per esso, mentre è logico che venga, per l'attività più onerosa, corrisposta al personale di manovra. Rilevano, ancora, che, poiché le attività previste per le due indennità non sono più svolte dal personale di macchina, la interpretazione del Tribunale comporta la inoperatività delle norme che le prevedono. Contestano, quindi, che sia rilevante il fatto che i ricorrenti conducano macchine di potenza inferiore ai 200 cavalli. Infine rilevano che la ripartizione in aree del personale e la possibilità di utilizzo di esso in qualunque mansione dell'area, prevista dall'allegato 4 al CCNL 90/92 e dall'art. 21, esclude che possa avere rilevanza la appartenenza ad un settore ai fini della spettanza della indennità. Le censure sono inammissibili o infondate. E' in questione la interpretazione data dal Tribunale nella sentenza impugnata a due clausole del contratto collettivo che stabiliscono i requisiti per la spettanza di due indennità. Va in primo luogo osservato che nel ricorso le censure dei ricorrenti si appuntano principalmente sul contenuto dell'atto di appello delle Ferrovie dello Stato, che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad avallare, e prospettano questioni di fatto non esaminate dalla sentenza del Tribunale, come quella della potenza dei locomotori cui i ricorrenti erano addetti, il maggiore o minor pregio della attività compensata con l'indennità rispetto alle mansioni proprie del personale di macchina, la circostanza che tali mansioni non -4- sarebbero più svolte dai macchinisti. La prospettazione di questioni di fatto nuove è inammissibile in sede di legittimità e del pari inammissibile, perché irrilevante, la censura ad argomentazioni non svolte nella sentenza impugnata e che non fondano la decisione. La critica all'argomento centrale e decisivo della sentenza impugnata della ripartizione per settori della normativa contrattuale, che prevede le indennità e la previsione di quelle oggetto della domanda solo per il personale di macchina, è fondata sulla fungibilità contrattuale delle mansioni raggruppate in aree ma non censura e, quindi, non supera i rilievi contenuti nella sentenza impugnata, secondo la quale l'art.22 del CCNL limita la fungibilità al settore di appartenenza e che logicamente non potrebbe essere altrimenti, attesa la eterogeneità delle professionalità raggruppate in una medesima area contrattuale. La interpretazione della normativa contrattuale, che prevede che alcune mansioni siano compensate con una indennità per gli appartenenti a determinate qualifiche e non anche per altre, non appare illogica o paradossale, in quanto le parti collettive possono ritenere che dette mansioni rientrino in quelle proprie di una qualifica, e quindi non meritevoli di un compenso a parte, ed eventuali ed aggiuntive rispetto ad altra qualifica e che quindi spetti per tale qualifica una separata retribuzione. Infine, quanto alla dedotta iniquità della normativa contrattuale, si osserva, come già rilevato dal Tribunale, che, non sussistendo nel nostro ordinamento il -5- principio della parità di trattamento, le determinazioni della autonomia collettiva non sono censurabili dal giudice, salvo che siano in contrasto con norme inderogabili di legge, contrasto che nella specie non è dato di rilevare. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 17, 18 oltre € 1500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 19.12.2001 Il Consigliere est. Il Presidente tem aule Verlin muni an Shillie - FEB. I D , A O S L S 0 L A 1 O 3 T . 3 T 5 A R . A N 2 3 -6-