Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'utilizzabilità dei risultati delle operazioni che siano state direttamente disposte dal P.M. è subordinata al presupposto dell'urgenza di provvedere, a prescindere dalla ragione che l'abbia determinata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte dal p.m. - facendo salva l'applicazione di sanzioni extraprocessuali a suo carico - che, per inerzia, non aveva provveduto a richiedere tempestivamente la proroga di quelle autorizzate dal giudice delle indagini preliminari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2000, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIANVITTORE FABBRI Presidente del 12/10/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. " IE AL " N. 5720
3. " IA GG " REGISTRO GENERALE
4. " ANGELO VA " N. 18253/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE TO nato a [...] il [...]
Avverso l'ordinanza del 31.3.2000 del Tribunale di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Edoardo Fazzioli udito il Pubblico Ministero nella persona del che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 31 marzo 2000 il tribunale di Milano, in sede di riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NE NI dal gip dello stesso tribunale in data 3 marzo 2000 perché ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il NE, per mezzo del difensore avv. Mauro Angarano, deducendo che la misura cautelare doveva essere dichiarata estinta per l'avvenuta decorrenza del termine di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. in quanto gli atti del procedimento sarebbero stati trasmessi al tribunale del riesame oltre il quinto giorno dalla presentazione della richiesta;
la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche successive alla prima in quanto le stesse sarebbero state disposte in via di urgenza per sopperire all'inerzia dello stesso p.m. che non aveva provveduto a richiederne la proroga in tempo utile;
la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Premesso, infatti, che il tribunale non avrebbe potuto prendere in considerazione un precedente sequestro di droga effettuato nel luglio nei confronti dell'indagato, perché relativo ad altro procedimento non ancora concluso con sentenza irrevocabile, il tenore delle conversazioni ed il solo sequestro di otto grammi di sostanza stupefacente, doveva far ritenere, ad avviso del ricorrente, che la detenzione della droga fosse destinata ad uso proprio o di gruppo. Di conseguenza i risultati delle conversazioni telefoniche intercettate, se correttamente interpretate, alla luce anche del modesto quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, avrebbero dovuto fare escludere la partecipazione del NE alla associazione a delinquere ipotizzata nel ruolo di spacciatore per la zona Pessago Con Bornago.
3. I motivi di ricorso sono infondati.
Con riferimento al primo motivo deve osservarsi che, come indicato dallo stesso ricorrente, la richiesta di riesame venne presentata non nella cancelleria del tribunale di Milano, ma presso la cancelleria del tribunale di Bergamo.
Non può ritenersi, pertanto, che la misura cautelare in esame abbia perduto efficacia, in quanto il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. decorre dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla cancelleria del tribunale competente per il riesame, e non se la presentazione dell'istanza sia stata effettuata, ai sensi dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., da quando sia stata depositata nella cancelleria del diverso tribunale;
l'eventuale ritardo nella trasmissione della richiesta, che è conseguenza della scelta operata dall'interessato, non può, infatti, determinare la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo, che sarebbe altrimenti rimessa proprio alla discrezionalità della parte che ha interesse alla caducazione della misura (cfr., tra le altre, cass. 11 febbraio 2000 e cass., sez. unite, 22 marzo 2000, Solfrizzi). Con riferimento al secondo motivo va rilevato che la finalità dell'art. 270, comma 1, c.p.p. (che vieta di utilizzare i risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, dello stesso codice) è quella di tutelare, in applicazione del principio di cui all'art. 15 Cost., la vita privata da indebite ingerenze al di fuori dei casi espressamente e tassativamente preveduti dalla legge.
Pertanto, per quanto riguarda specificamente i risultati delle intercettazioni disposte dal p.m. in via di urgenza le stesse debbono ritenersi inutilizzabili, quando: a) non vi sia l'urgenza di provvedere per evitare grave pregiudizio alle indagini;
b) il decreto non sia emesso per uno dei reati indicati dall'art. 266 c.p.p.; c) il provvedimento non sia motivato in ordine alla esistenza di gravi indizi di reato ed alla assoluta indispensabilità della intercettazione ai fini delle indagini;
d) non sia trasmesso entro ventiquattrore al gip per la convalida.
Ciò posto, poiché il legislatore, come risulta dalle predette disposizioni, si è preoccupato di contemperare il diritto alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accertamento dei reati ed al perseguimento dei colpevoli appare evidente, con riferimento al requisito dell'urgenza, che non è rilevante la ragione per la quale l'urgenza di provvedere alla intercettazione si sia determinata, purché tale urgenza effettivamente sussista ed ogni ulteriore ritardo nel disporre la intercettazione comprometterebbe le indagini, non diversamente proseguibili.
Di conseguenza il motivo con il quale il ricorrente lamenta che l'urgenza nel caso di specie si sarebbe determinata a causa della colpevole inerzia del p.m., potrà eventualmente dare luogo a sanzioni extraprocessuali, ma non alla dichiarazione di inefficacia dei risultati delle intercettazioni, non contestando lo stesso ricorrente la esistenza nel caso concreto dell'urgenza di provvedere. Va, peraltro, rilevato che, come risulta dall'ordinanza impugnata, che per la verità sul punto si esprime in forma involuta, tra i decreti del gip che disponevano le intercettazioni e quelli del p.m. che disponevano nuove intercettazioni in via di urgenza, essendo scaduto il termine di durata dei primi, vi erano soluzioni di continuo, anche di giorni, tra i due provvedimenti, per cui non sembra che possa fondatamente escludersi che la necessità di continuare nella captazione delle conversazioni telefoniche fosse la conseguenza di emergenze sopravvenute, e quindi non prevedibili nel momento in cui scadeva il termine di durata delle prime. Il terzo motivo di ricorso è chiaramente inammissibile. Premesso in proposito che il sequestro di sessanta grammi di cocaina effettuato in diverso procedimento è stato utilizzato nel presente procedimento come fatto storico e non come indice di responsabilità del ricorrente, per cui legittimamente tale emergenza è stata valutata ai fini di una ricostruzione complessiva del quadro probatorio, va rilevato che il ricorrente non deduce alcun vizio di legittimità, ma sostiene che i risultati delle intercettazioni telefoniche avrebbero un significato diverso da quello a loro attribuito dal tribunale, che avrebbe potuto portare a ritenere che la sostanza stupefacente fosse detenuta per uso, non punibile, personale o di gruppo.
Si prospetta, dunque, una diversa interpretazione delle risultanze delle indagini che, come più volte ritenuto da questa corte, può anche essere fondata e logica, ma non integra il vizio di cui all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p. che ricorre soltanto quando si dimostra che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già quando si oppone alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (cfr., cass., sez. unite, 19 giugno 1996, n. 16, RV. 205621). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del NE al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni prescritte dall'art.23, legge 8 agosto 1995, n. 332.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 332/95.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2001