Articolo 4 del Decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 aprile 1985
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Versione
23 giugno 1985
Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e' sostituito dal seguente:
"Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali ((e)) regionali, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo".
((1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti"))
Entrata in vigore il 23 giugno 1985
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