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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 182-1/ / 2025 Proc. Un.
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. RL SI Presidente dott. LA OR giudice rel. / est. dott.ssa Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso, presentato ex art. 37 C.C.I.I. in data 19/11/2025 da “ P. IVA n. Parte_1
con sede legale in Atri (TE), in persona del legale rappresentante, nonché socio di P.IVA_1 maggioranza, ; Controparte_1 rilevato che con deposito in data 6/12/2025 il socio di minoranza ha formalizzato l'adesione al ricorso;
preso atto della formale rinuncia all'udienza di comparizione fatta pervenire dalla debitrice in data
6/12/2025; esaminati gli atti e sentito il relatore osserva.
La parte debitrice, avendo rinunciato all'udienza di audizione ex art. 41 co. VI C.C.I.I., ha instato per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei propri confronti attestando:
• di avere la sede nel circondario del Tribunale, che è pertanto competente per territorio ex art. 27 C.C.I.I.;
• di essere imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 1) c.c.;
• di essere assoggettabile a liquidazione giudiziale in forza del superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. I lett. d) C.C.I.I., come peraltro riscontrabile dall'esame dei bilanci in atti;
• di essere in condizione di insolvenza intesa come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I.; rilevato che le documentazioni atti confortano tali attestazioni
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 45, 49 C.C.I.I. e 146 D.P.R. 115/2002 DICHIARA aperta la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ p. iva n. Pt_1 Parte_1
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. LA OR;
Curatori il dott. la dott.ssa e l'avv. RL Arfè, collegialmente, Persona_1 Persona_2 con espressa autorizzazione:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Avverte il curatore che la procedura, salvo complessità particolari, la cui effettività sarà valutata dal giudice delegato, dovrà essere conclusa nel termine di 60 mesi.
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare o consegnare al curatore entro tre giorni, ove non già depositati:
i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
FISSA
l'udienza del giorno martedì 14 luglio 2026 per la verifica dello stato passivo, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori almeno 30 giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.
L'udienza si svolgerà nelle forme di cui agli artt. 201 co. II e 203 co. II C.C.I.I. nella forma "a trattazione scritta" ex art. 127 ter c.p.c.
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, co. II C.C.I.I., osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il curatore, esaminate tali osservazioni, potrà rettificare il progetto, reiterando le comunicazioni di cui all'art. 201 co. I primo periodo ai soli creditori interessati dalla rettifica, richiedendo il differimento dell'udienza. Comunicherà il conseguente differimento a tutti i creditori.
AVVISA il debitore che può chiedere di essere sentito, anche sulle domande di ammissione al passivo.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre i termini di legge saranno considerate tardive o ultratardive;
intervenute l'approvazione dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive e la contestuale fissazione dell'udienza per le istanze tardive, il curatore valuterà l'opportunità di sollecitare la fissazione di una “udienza intermedia” per valutare le istanze di insinuazione tardive pervenute, ove sia rilevante il loro numero o il loro ammontare.
DISPONE che non si dia luogo all'apposizione dei sigilli, disponendo che il Curatore, ove occorra anche in presenza di ausiliario per le attività compilative, da intendersi autorizzato, rediga l'inventario entro giorni 30 - salva proroga - dalla data di deposito della sentenza e con immediato deposito.
Entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al Registro delle Imprese per l'annotazione.
Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, evidenziando opportunamente l'invito a rendersi disponibili per la composizione del comitato dei creditori.
Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al Giudice
Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex art. 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.
Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito per l'accensione del conto corrente della procedura, tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di credito.
Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 209 C.C.I.I. la relativa istanza sarà depositata prima della data di verifica dello stato passivo. In ogni caso sarà espressa la valutazione in ordine alle insinuazioni dei creditori lavoratori. Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla presente sentenza, il curatore predisporrà un programma di liquidazione - anche parziale - da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, con impegno al suo completamento nei successivi 3 mesi, al fine di consentire il tempestivo avvio di eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie, di responsabilità, opportunamente supportate in sede cautelare.
Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo può costituire causa di revoca del curatore.
La presente sentenza deve essere comunicata e pubblicata nelle forme di cui all'art. 45 C.C.I.I.
Teramo, 11/12/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
LA OR RL SI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 182-1/ / 2025 Proc. Un.
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. RL SI Presidente dott. LA OR giudice rel. / est. dott.ssa Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso, presentato ex art. 37 C.C.I.I. in data 19/11/2025 da “ P. IVA n. Parte_1
con sede legale in Atri (TE), in persona del legale rappresentante, nonché socio di P.IVA_1 maggioranza, ; Controparte_1 rilevato che con deposito in data 6/12/2025 il socio di minoranza ha formalizzato l'adesione al ricorso;
preso atto della formale rinuncia all'udienza di comparizione fatta pervenire dalla debitrice in data
6/12/2025; esaminati gli atti e sentito il relatore osserva.
La parte debitrice, avendo rinunciato all'udienza di audizione ex art. 41 co. VI C.C.I.I., ha instato per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei propri confronti attestando:
• di avere la sede nel circondario del Tribunale, che è pertanto competente per territorio ex art. 27 C.C.I.I.;
• di essere imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 1) c.c.;
• di essere assoggettabile a liquidazione giudiziale in forza del superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. I lett. d) C.C.I.I., come peraltro riscontrabile dall'esame dei bilanci in atti;
• di essere in condizione di insolvenza intesa come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I.; rilevato che le documentazioni atti confortano tali attestazioni
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 45, 49 C.C.I.I. e 146 D.P.R. 115/2002 DICHIARA aperta la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di “ p. iva n. Pt_1 Parte_1
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il dott. LA OR;
Curatori il dott. la dott.ssa e l'avv. RL Arfè, collegialmente, Persona_1 Persona_2 con espressa autorizzazione:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Avverte il curatore che la procedura, salvo complessità particolari, la cui effettività sarà valutata dal giudice delegato, dovrà essere conclusa nel termine di 60 mesi.
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare o consegnare al curatore entro tre giorni, ove non già depositati:
i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
FISSA
l'udienza del giorno martedì 14 luglio 2026 per la verifica dello stato passivo, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori almeno 30 giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.
L'udienza si svolgerà nelle forme di cui agli artt. 201 co. II e 203 co. II C.C.I.I. nella forma "a trattazione scritta" ex art. 127 ter c.p.c.
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, co. II C.C.I.I., osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il curatore, esaminate tali osservazioni, potrà rettificare il progetto, reiterando le comunicazioni di cui all'art. 201 co. I primo periodo ai soli creditori interessati dalla rettifica, richiedendo il differimento dell'udienza. Comunicherà il conseguente differimento a tutti i creditori.
AVVISA il debitore che può chiedere di essere sentito, anche sulle domande di ammissione al passivo.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre i termini di legge saranno considerate tardive o ultratardive;
intervenute l'approvazione dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive e la contestuale fissazione dell'udienza per le istanze tardive, il curatore valuterà l'opportunità di sollecitare la fissazione di una “udienza intermedia” per valutare le istanze di insinuazione tardive pervenute, ove sia rilevante il loro numero o il loro ammontare.
DISPONE che non si dia luogo all'apposizione dei sigilli, disponendo che il Curatore, ove occorra anche in presenza di ausiliario per le attività compilative, da intendersi autorizzato, rediga l'inventario entro giorni 30 - salva proroga - dalla data di deposito della sentenza e con immediato deposito.
Entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al Registro delle Imprese per l'annotazione.
Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, evidenziando opportunamente l'invito a rendersi disponibili per la composizione del comitato dei creditori.
Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al Giudice
Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex art. 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.
Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito per l'accensione del conto corrente della procedura, tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di credito.
Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 209 C.C.I.I. la relativa istanza sarà depositata prima della data di verifica dello stato passivo. In ogni caso sarà espressa la valutazione in ordine alle insinuazioni dei creditori lavoratori. Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla presente sentenza, il curatore predisporrà un programma di liquidazione - anche parziale - da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, con impegno al suo completamento nei successivi 3 mesi, al fine di consentire il tempestivo avvio di eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie, di responsabilità, opportunamente supportate in sede cautelare.
Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo può costituire causa di revoca del curatore.
La presente sentenza deve essere comunicata e pubblicata nelle forme di cui all'art. 45 C.C.I.I.
Teramo, 11/12/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
LA OR RL SI