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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/09/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1681/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 5.09.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30/09/2022 al n. 1681 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1438/2016 pubblicata il 5.09/2016 promossa da e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2
E rappresentati e difesi Persona_1 Parte_1 Parte_3 dall'Avv. GIOVANNELLI GUIDO, come da procura in atti
- Ricorrenti in riassunzione - contro in persona del legale rappresentate pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. COLZI ALESSANDRO, come da procura in atti;
- Resistente - avente ad oggetto: espropriazione per pubblica utilità.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, in accoglimento delle domande formulate, determinare, in conformità delle risultanze delle CTU agli atti di causa, nonché delle statuizioni dell'ordinanza n. 16784 del 24 maggio 2022 della Suprema Corte di Cassazione: - l'indennità di espropriazione, in Euro 105.162,25; - l'indennità relativa ai soprassuoli, in Euro 16.540,00; - l'indennità di occupazione, in Euro 73.903,30; e, per l'effetto, condannare a depositare presso la competente Controparte_1 Ragioneria ifferenza tra le predette somme complessivamente dovute agli opponenti e quelle già ivi versate allo stesso titolo, maggiorata degli interessi legali dalla data di adozione del decreto di esproprio a quella del deposito. Vinte le spese tutte dei giudizi, di merito e di legittimità, ivi comprese quelle di CTU e CTP, con distrazione di quelle legali a favore del procuratore antistatario. Con vittoria di spese ed onorari”; per la resistente: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande formulate dagli attori con l'atto di citazione in riassunzione registrato con il n. R.G. 1681/2022 e, previa declaratoria che nessun indennizzo è dovuto ex art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, determinare le indennità di esproprio e di occupazione nello stesso ammontare già fissato con la sentenza di codesta Corte di merito n. 1438/2016 del 05/09/2016. Con condanna degli attori al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta per tutti i gradi di giudizio (comprese quelle di CTU e CTP), oltre agli accessori come per legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
e nella rispettiva qualità di usufruttuario e Parte_3 Persona_1 nuda proprietaria di un complesso immobiliare sito a Scandicci, adivano la
Corte d'Appello al fine di ottenere la rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione offerta da in Controparte_1 relazione all'esproprio di più porzioni di terreno dell'estensione complessiva di
527 mq. L'esproprio, risalente al 2010, avveniva nell'ambito dei lavori per la terza corsia dell'Autostrada A1 funzionali alla realizzazione di una nuova viabilità.
Gli opponenti deducevano che l'indennità provvisoria era stata calcolata in violazione dell'art. 33, comma 1, d.P.R. 327/2001, senza tenere conto della diminuzione di valore dell'intera proprietà, trattandosi di esproprio parziale di un bene unitario.
Argomentavano che si era limitata a considerare la natura non CP_1 edificabile del terreno, senza valutare che esso costituiva una pertinenza dell'abitazione. La riduzione di valore del fabbricato abitativo derivava in particolare dalla riduzione dell'area pertinenziale adibita a giardino e parcheggio privato.
Altre circostanze rilevanti, evidenziate dai ricorrenti, erano costituite dall'alterazione degli accessi e della viabilità.
Occorreva, infine, considerare il notevole peggioramento dell'inquinamento atmosferico ed acustico dovuto alla nuova infrastruttura che causava una diminuzione dell'appetibilità commerciale e della vivibilità dell'immobile, nonché la necessità di costosi lavori di isolamento e maggiore manutenzione.
I ricorrenti chiedevano, altresì, il pagamento dell'indennità per l'occupazione d'urgenza del terreno, dal 28 giugno 2005 , data di immissione nel possesso, fino all'emanazione del decreto di esproprio, da liquidarsi in misura pari a 1/12 dell'indennità di espropriazione per ogni anno di occupazione a norma dell'art. 50, comma 1, d.P.R. 327/2001.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2 La Corte d'Appello di Firenze riteneva insussistenti i presupposti per l'applicazione del criterio differenziale di determinazione dell'indennità; non ravvisava, in particolare, i presupposti di unitarietà economico funzionale del fabbricato rispetto ai terreni adibiti ad orto ed a deposito veicoli. Quanto al piazzale costituente pertinenza del fabbricato escludeva una significativa riduzione di valore della proprietà residua, basandosi sulla "modesta entità" della superficie espropriata.
La Corte di Appello riteneva inoltre che il pregiudizio da inquinamento atmosferico e acustico correlato all'opera pubblica, non potesse essere preso in considerazione ai fini dell'indennità di esproprio, in quanto indipendente dall'espropriazione parziale.
Quanto alla determinazione del valore del "piazzale inerbito", area già destinata a deposito autovetture, utilizzando un criterio comparativo con terreni limitrofi, applicava il valore di €30/mq per l'importo di euro 13.408,5; liquidava inoltre l'importo di €16.540,00 per i soprassuoli, l'importo di 1.226,13 per il terreno destinato a coltivazione ortive o giardino e di euro 247,00 per la porzione di terreno costituente il resede del fabbricato.
L' indennità di occupazione, sulla base dell'indennità di esproprio riconosciuta per complessivi di €32.350,00, veniva liquidata nella somma di €17.980,74
Avverso la sentenza della Corte d'Appello i ricorrenti proponevano ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. Il giudizio di legittimità era definito con la cassazione della sentenza impugnata e conseguente rinvio alla Corte di appello
Con l'ordinanza n.16784 del 24 maggio 2022, la Suprema Corte, accogliendo il secondo e terzo motivo di ricorso, evidenziava che il giudice a quo aveva negato l'indennizzabilità dell'inquinamento atmosferico e acustico, escludendo un rapporto immediato e diretto tra ablazione e danno. Tuttavia, la stessa CTU aveva accertato una perdita di valore del fabbricato dovuta alla vicinanza della strada trafficata, all'inquinamento, alla perdita dell'accesso carrabile ed agli allagamenti. La Corte di Appello avrebbe quindi dovuto confrontarsi con tali risultanze peritali per escludere motivatamente il pregiudizio o applicare il principio per cui l'indennità di espropriazione comprendeva l'intera diminuzione patrimoniale.
La Corte di cassazione rilevava altresì che il CTU aveva proposto due criteri, uno comparativo ed uno reddituale, per la determinazione dell'indennità dovuta in relazione alle superfici non pertinenziali. La sentenza impugnata si era però limitata a richiamare il valore comparativo di €30/mq senza motivare tale scelta
3 o fare riferimento al criterio reddituale, rendendo la statuizione immotivata e tale da rendere necessaria una sua rivisitazione.
Dava infine atto della necessità, derivante dall'accoglimento del secondo e terzo motivo di impugnazione, di rideterminare l'indennità di occupazione temporanea, sulla base della corretta determinazione della indennità di esproprio.
La Suprema Corte cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame in conformità ai principi di diritto indicati.
Con atto di citazione e in Proprio e quali eredi Parte_1 Parte_2 di e procedevano alla riassunzione Persona_1 Parte_3 della causa davanti a questa Corte d'Appello, chiedendo la liquidazione di un'indennità di espropriazione pari ad €105.162,25, un'indennità per soprassuoli pari a €16.540,00 e un'indennità di occupazione di €73.903,30, oltre agli interessi legali.
I ricorrenti deducevano che, all'esito del giudizio di legittimità, doveva necessariamente trovare applicazione l'art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, il quale stabilisce che, in caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore subita dalla restante porzione di proprietà. A tal proposito, evidenziavano che il secondo supplemento di perizia redatto dal CTU aveva accertato l'esistenza di un collegamento funzionale tra il fabbricato principale e gli immobili pertinenziali, nonché la perdita di valore del fabbricato, divenuto meno appetibile sul mercato in conseguenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico, della perdita della possibilità di usufruire dell'accesso carrabile preesistente, e dei parziali allagamenti del resede pertinenziale, causati dall'innalzamento del piano stradale.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità di espropriazione, i ricorrenti richiamavano ulteriormente la consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva prospettato distinti metodi di calcolo. L'ordinanza di rinvio, in accoglimento del secondo motivo di gravame, aveva sottolineato che la consulenza tecnica aveva accertato la perdita di valore valorizzando in tal modo la considerazione unitaria del bene espropriato ed il deprezzamento del fabbricato derivante dall'espropriazione parziale. Pertanto, secondo i ricorrenti, occorreva adottare il primo metodo di valutazione adottato dal CTU avuto riguardo alla differenza tra
4 il giusto prezzo prima e dopo l'esproprio del bene unitario, sommata al valore venale dell'area espropriata, per un totale di Euro € 105.162,25.
I ricorrenti rilevavano, altresì, la correttezza del metodo utilizzato dal CTU per le aree adibite a deposito di veicoli, sulla base del criterio di capitalizzazione del reddito, con conseguente esclusione della validità degli altri metodi consistenti in particolare nella comparazione con terreni limitrofi.
Quanto, infine, all'indennità di occupazione, essa doveva essere rideterminata sulla base della maggiore indennità di esproprio spettante ai ricorrenti in applicazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, per un ammontare complessivo di Euro 73.903,00.
si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'impossibilità per la Corte d'Appello, in sede di rinvio, di aderire alla tesi della sussistenza di un'espropriazione parziale. A tal riguardo, deduceva che erano state ritenute insussistenti le condizioni, individuate dalla giurisprudenza, per il riconoscimento di tale istituto, consistenti nell'esistenza di un bene economicamente e funzionalmente unitario, oltre che nella sussistenza di uno specifico pregiudizio derivato alla porzione residua dal distacco della parte espropriata. La Corte d'Appello aveva già escluso l'esistenza di tale specifico pregiudizio, negando il nesso di funzionalità tra le frazioni espropriate e la residua proprietà. La Suprema Corte, inoltre, aveva giudicato corretta l'applicazione che la Corte d'Appello aveva fatto di detti principi, precisando che si trattava di apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Tale circostanza, secondo , impediva di recuperare le Controparte_1 valutazioni del precedente CTU, le quali erano state elaborate sul presupposto dell'unitarietà del complesso immobiliare.
Sotto il profilo quantitativo, contestava la domanda di Controparte_1 riconoscimento di un'indennità pari ad euro € 105.162,25, importo ricavato dal precedente accertamento peritale, considerato inutilizzabile per il motivo assorbente segnalato. Quanto al valore dell'area adibita a deposito veicoli, la pretesa di controparte di adesione al criterio di capitalizzazione dei redditi era infondata, in quanto la sola autorizzazione amministrativa non poteva essere assunta quale prova della sussistenza di un'effettiva utilizzazione intermedia del terreno. Simile utilizzazione, inoltre, non risultava conforme alla disciplina normativa, né il CTU si era preoccupato di comprovare tale conformità. Ulteriore ragione di infondatezza della pretesa attorea era riconducibile al fatto che non era stata prodotta alcuna documentazione atta a comprovare l'esistenza di
5 contratti di locazione. Ne conseguiva, pertanto, la necessità di applicare il metodo comparativo. Inoltre, evidenziava che il CTU non Controparte_1 aveva adeguatamente analizzato lo stato dell'immobile prima e dopo l'esproprio in rapporto al nuovo collegamento viario, con particolare riferimento alla rumorosità e alla salubrità ambientale; sosteneva che i lavori autostradali non avevano provocato l'eliminazione dell'accesso carrabile, né era stata fornita alcuna prova in ordine ai lamentati pregiudizi.
Chiedeva quindi la conferma dell'indennità di esproprio nell'ammontare scaturente dai valori indicati dalla Corte d'Appello, nonché dell'indennità di occupazione, calcolata assumendo a parametro la “giusta indennità di esproprio.
Senza ulteriore istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione c on assegnazione dei temini di legge er il deposito di memorie conclusionali repliche
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Il ricorso merita parziale accoglimento.
In conformità ai principi di diritto enunciati nell'ordinanza di rinvio della
Suprema Corte, si rende necessario esaminare preliminarmente la doglianza concernente l'omessa corresponsione dell'indennizzo per il pregiudizio relativo all'inquinamento atmosferico ed acustico, derivante dalla prossimità della nuova infrastruttura viaria alla proprietà residuale dei ricorrenti. La Suprema
Corte ha cassato la sentenza impugnata, rilevandone una carenza motivazionale in ordine all'esclusione del danno derivante dalla sottoposizione del bene ad inquinamento acustico ed atmosferico: “Nel caso di specie, tuttavia, la consulenza tecnica disposta dalla stessa Corte di merito aveva accertato (come riportato a pag. 10 del ricorso) che a seguito dell'esproprio e della realizzazione del raccordo autostradale il fabbricato aveva subito un'indubbia perdita di valore per la vicinanza a una strada altamente trafficata, il conseguente inquinamento acustico ed atmosferico, la perdita dell'accesso carrabile e gli allagamenti del resede a seguito dell'innalzamento del piano stradale. I giudici di merito dovevano perciò confrontarsi con simili risultanze peritali, al fine di escludere, motivatamente, la sussistenza del pregiudizio, peculiare e individuale, descritto dal C.T.U. alla porzione residua rimasta nella proprietà degli odierni ricorrenti in conseguenza dell'esproprio e della realizzazione dell'opera pubblica ovvero, in alternativa, per applicare il differente principio secondo cui in caso di espropriazione parziale il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di
6 indennizzo ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo (si vedano, in questo senso, Cass.
27555/2021, Cass. 4264/2021).”. Invero i pregiudizi emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio, riferibili alla contiguità dell'immobile all'infrastruttura autostradale, all'eliminazione del preesistente accesso carrabile ed agli allagamenti del resede pertinenziale in seguito all'innalzamento del piano stradale, attengono in modo specifico e diretto alla proprietà residuale dei ricorrenti e si pongono con tutta evidenza in un rapporto di immediatezza e causalità diretta rispetto alla procedura ablatoria. Ciò rende censurabile la statuizione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude, dal computo dell'indennità di espropriazione, il deprezzamento subito dalla proprietà in relazione a tale specifica voce di danno. Tale statuizione si fonda su un'argomentazione che non si confà alla peculiarità della fattispecie in esame, facendo impropriamente riferimento al principio secondo cui le limitazioni di carattere generale, gravanti indistintamente su tutti i beni siti in prossimità dell'intervento ablatorio, non debbono essere considerate ai fini della determinazione dell'indennità. Tale argomentazione appare infatti in palese contrasto con le risultanze peritali, le quali hanno evidenziato pregiudizi che hanno colpito in modo specifico e diretto la porzione residuale del fondo di proprietà dei ricorrenti, avvalorando la sussistenza di un nesso di causalità immediata e diretta tra la diminuzione del valore del bene, stimata dall'esperto nominato dal Giudice, e la procedura ablatoria. Il Consulente Tecnico ha infatti accertato un significativo deprezzamento dell'immobile, originato dalla contiguità con una strada caratterizzata da elevato traffico veicolare, così descritto: “Si deve notare che il caso in questione, di espropriazione parziale, implica delle conseguenze per la proprietà sia sotto il profilo della privazione della proprietà della parte di terreno e del soprassuolo espropriato, sia sotto il profilo della oggettiva diminuzione di valore dei restanti beni immobili non espropriati, diventati meno appetibili commercialmente sia a causa della ridotta estensione del terreno di pertinenza, ma, soprattutto, a causa della contiguità del raccordo autostradale alla proprietà e in particolare al fabbricato destinato a civile abitazione. E' evidente che il gradimento riscontrabile sul mercato immobiliare da parte dell'immobile in questione è adesso inferiore a quello che poteva essere quando lo stesso non era costeggiato da una strada ad elevato volume di traffico, con i conseguenti problemi di rumore, inquinamento, ecc.”. Dall'attenta disamina
7 della sentenza impugnata non si evince una valida ed esaustiva motivazione in ordine all'esclusione dei pregiudizi accertati dal consulente tecnico, descritti come afferenti la proprietà dei ricorrenti in diretta conseguenza del provvedimento ablatorio. In difetto di un'adeguata giustificazione, non sussistono i presupposti per negare la sussistenza del danno in questione, ponendosi una simile conclusione in aperto e insanabile contrasto con le risultanze istruttorie.. Il corrispondente danno, derivante dal deprezzamento del bene a seguito dell'intervento ablativo, è stato quantificato dal CTU nella misura del 5% del valore complessivo dell'immobile, per un importo pari ad Euro
44.350,00. Tale somma dovrà pertanto integrare l'ammontare dell'indennità di espropriazione determinata dalla Corte d'Appello, al fine di ristorare integralmente il pregiudizio subito dai ricorrenti.
Si rende altresì necessario procedere ad una rivalutazione dell'ammontare dell'indennizzo dovuto in conseguenza dell'espropriazione dell'area adibita a deposito autovetture, mediante una rivisitazione dei parametri indicati nella CTU, il quale ha individuato due possibili criteri di stima riconducibili al criterio reddituale ed al criterio comparativo. Ciò in ossequio al principio di diritto espresso nell'ordinanza di rinvio, secondo cui: “…. in presenza di una peculiare natura produttiva dei beni espropriati o di una loro capacità reddituale, l'indennizzo per l'espropriazione deve essere determinato sulla base del principio secondo cui l'utilità economica del bene rappresenta
l'unità di misura del suo valore venale, facendo quindi riferimento ai proventi che il proprietario sarebbe stato in grado di ricavare per effetto del possibile sfruttamento del bene qualora lo stesso non fosse stato espropriato, in modo tale da apprestare un serio ristoro per l'ablazione (Cass. 28651/2020). Stava alla
Corte di merito scegliere fra.1 due criteri suggeriti 'dal. C.T.U., optando per quello che maggiormente si confaceva all'obbligo: di individuare un 'indennizzo che costituisse un ristoro serio ed effettivo per l'espropriazione avvenuta, tenuto conto della necessità di parametrare il valore della superficie ablata alla situazione concreta del terreno ed alle sue caratteristiche reali (cfr. CEDU, 17 novembre
2015, Preite c. Italia)”.
Richiamando, altresì, i consolidati principi giurisprudenziali espressi dalla
Suprema Corte in materia espropriativa, si reputa maggiormente congruo fare riferimento al criterio reddituale ai fini della determinazione dell'indennità, apparendo tale criterio più aderente alle peculiarità della porzione di terreno in questione, nonché maggiormente rispondente alla ratio sottesa alla normativa
8 in materia, volta a consentire l'effettivo e completo ristoro del pregiudizio subito dai ricorrenti a seguito del procedimento ablatorio. Le caratteristiche del bene in questione sono state adeguatamente evidenziate dal ctu, nella propria relazione tecnica ove si legge testualmente:” Per la parte di terreno più lontana da fabbricato, utilizzabile come deposito di autoveicoli, sia in forza di
Autorizzazione Amministrativa che in forza del passaggio realizzato per rendere detta area direttamente comunicante con la proprietà confinante, in uso ad una concessionaria di auto si ritiene di poter procedere ad una valutazione in base al criterio del reddito prodotto, che viene dichiarato, nel 2003, pari ad euro 4.800 all'anno per una superficie complessiva di 700 metri quadrati;
attualizzando ed arrotondando la cifra il reddito annuo per metro quadrato è dunque pari a circa 7 euro, il che, per la porzione espropriata di 200 metri quadrati assomma ad 1.400 euro all'anno. Considerando un saggio di remunerazione netta del 5 % si ottiene un valore di 140 euro al metro quadrato, in linea con il valore sopra calcolato per il resede, e un valore complessivo dell'area espropriata pari a euro/mq 140 * 200 mg = 28.000 euro”.
La rivalutazione del parametro di stima ancorato al valore reddituale del bene espropriato, come delineata dall'esperto, appare maggiormente conforme all'orientamento consolidato della Suprema Corte, la quale ha stabilito, con orientamento costante, che, in presenza di una specifica e comprovata capacità reddituale del bene assoggettato a procedura espropriativa per pubblica utilità,
l'indennizzo dovuto al proprietario deve essere determinato facendo precipuo riferimento ai proventi che quest'ultimo avrebbe potuto ragionevolmente ricavare per effetto del potenziale sfruttamento economico del bene medesimo, nella sua destinazione preesistente all'ablazione.
Il terreno oggetto di espropriazione è stato dunque impropriamente comparato con terreni limitrofi, al fine della determinazione del valore venale e, conseguentemente, dell'indennità di espropriazione. Peraltro, l'adozione del criterio comparativo, nel caso di specie, non è stata preceduta da un'adeguata e rigorosa verifica della sussistenza di un'effettiva omogeneità tra i beni posti a confronto, in termini di caratteristiche intrinseche, destinazione urbanistica, e altri elementi rilevanti ai fini della valutazione di mercato.
Tale comparazione risulta viziata non tenendo debitamente conto della peculiare natura del bene espropriato e del suo effettivo valore di mercato, determinato dalla sua specifica attitudine alla conservazione e deposito di veicoli. Non si reputano d'altronde meritevoli di accoglimento le contestazioni sollevate dalla
9 parte resistente, le quale lamenta la carenza di prova circa l'effettiva utilizzazione economica del bene espropriato nonché la inconferenza delle conclusioni rassegnate dal CTU, non supportate da adeguato materiale documentale o da un'analisi sufficientemente approfondita.
Non può dubitarsi che Il CTU abbia fondato le proprie determinazioni sulla base di un riscontro di dati oggettivi, i quali, peraltro, non risultano essere stati specificamente contestati in sede di primo giudizio. Deve quindi ritenersi attendibile l'accertamento peritale svolto dall'esperto nominato le cui conclusioni vanno recepite in quanto immuni da vizi logici.
Non merita, invece, accoglimento il motivo di gravame concernente l'omessa considerazione della componete di danno legata alla espropriazione parziale, atteso che la Corte d'Appello ha espressamente escluso l'esistenza di un bene economicamente e funzionalmente unitario, nonché la sussistenza di un concreto pregiudizio derivato alla porzione residua del bene dal distacco della parte espropriata. In particolare, la Corte territoriale non ha ravvisato alcun nesso di funzionalità tra la porzione di terreno destinata ad orto e la residua proprietà, così come non ha ritenuto sussistente un rapporto di complementarità economica tra il fabbricato principale e la porzione di terreno adibita ad uso di deposito autovetture. Quanto al terreno pertinenziale al fabbricato, la Corte d'Appello ha ritenuto che non dovesse essere ravvisato alcun pregiudizio risarcibile in considerazione della minima estensione della porzione sottoposta ad atto ablatorio. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando la corretta applicazione, da parte della Corte d'Appello, dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di espropriazione parziale. Conseguentemente, risulta preclusa, su questo specifico punto, la possibilità di una rivalutazione dei criteri adottati per la stima dell'indennità di esproprio.
In definitiva, in applicazione dei criteri di valutazione sopra richiamati e della relativa metodologia di calcolo, si dovrà procedere ad una rideterminazione complessiva dell'indennità di espropriazione, quantificabile nell'importo complessivo di Euro 90.363,13, così come di seguito dettagliato:”
-euro 247 in relazione all'espropriazione del terreno destinato a resede dell'abitazione (euro 190/mq x 1,30 mq)
- euro 1226,13 per il terreno destinato a coltivazione ortive o giardino (euro
15,57/mq x 78,75 mq)
10 -euro 28.000,00 per il terreno costituente “piazzale inerbito” adibito a posteggio veicoli ( euro 140/mq x200mq)
-euro 44.350,00 stimato dal ctu nella percentuale del 5% del valore totale della proprietà residua per il pregiudizio derivante al valore dell'immobile in relazione alla sua sottoposizione ad inquinamento acustico/ ambientale.
-- euro 16.540,00 per indennizzo relativo alla perdita dei soprassuoli.
In conseguenza della rideterminazione dell'indennità di espropriazione, si rende necessario procedere anche alla revisione del calcolo dell'indennità di occupazione legittima, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del D.P.R.
n. 327/2001, deve essere quantificata nella misura di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dell'indennità di espropriazione per ogni anno di effettiva occupazione legittima del bene. Quanto alla indennità di occupazione occorre effettuare il calcolo come indicato nell'ordinanza di rinvio nella misura di un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno compreso fra la data di immissione in possesso (28/06/2005) alla data del decreto di esproprio
(24/06/20210), così pervenendo alla somma complessiva di 50.225,55
(euro10.045,11x5). Il calcolo effettuato si fonda sui nuovi parametri di valore dell'indennità virtuale di esproprio, relativi alla maggiore estensione di 703 mq,
i quali conducono all'individuazione del valore annuale dell'indennità di occupazione secondo la seguente equazione: 527:90.363,13 = 703: x;
x = 90.363,13x 703:527=120.541,32
120.541,32:12 = 10.045,11
Le somme così determinate dovranno essere depositate dalla società resistente presso la Cassa depositi e prestiti detratte le somme eventualmente già depositate incrementate degli interessi al tasso legale con decorrenza dal
24/06/2010, quanto all'indennità di espropriazione, e dalla scadenza di ciascuna annualità per l'indennità di occupazione.
L'esito complessivo del giudizio che vede la prevalente soccombenza di giustifica la compensazione parziale delle spese di giudizio nella CP_1 misura di un terzo con condanna di al Controparte_1 pagamento dei residui due terzi, in favore delle parti ricorrenti secondo i parametri stabiliti dal DM 55 2014 con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa avuto riguardo ai valori minimi ed esclusa la fase istruttoria del presente giudizio.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
11 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] quali eredi di e Parte_2 Persona_1 Parte_3 nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1 sentenza impugnata, così provvede:
-determina l'indennità di espropriazione spettante ai ricorrenti in complessivi euro 90.363,13;
-determina l'indennità di occupazione spettante ai ricorrenti in complessivi euro
37.651,30;
-ordina ad il deposito delle somme suddette, Controparte_1 detratto quanto già depositato per lo stesso titolo, maggiorato degli interessi al tasso legale da calcolarsi, quanto alle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, dalla data del 24/06/2010 alla data del deposito e, quanto alle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, dalla scadenza di ogni singola annualità alla data del deposito;
- compensa le spese del precedente giudizio di appello nella misura di 1/3 e condanna al pagamento dei residui 2/3 che CP_1 Controparte_1 liquida, per l'intero, in euro 5.077,00 oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore Avv. Guido Giovannelli dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese del giudizio di legittimità nella misura di 1/3 e condanna a pagare i residui 2/3 che liquida, per Controparte_1
l'intero, nella somma di 3.828,00 oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore Avv. Guido Giovannelli dichiaratosi antistatario;
-compensa le spese del presente giudizio nella misura di 1/3 condannando a pagare i residui 2/3 che liquida, per Controparte_1
l'intero, nella somma di 4.997,00 oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore Avv. Guido Giovannelli dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%.
-dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 5.09.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30/09/2022 al n. 1681 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1438/2016 pubblicata il 5.09/2016 promossa da e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2
E rappresentati e difesi Persona_1 Parte_1 Parte_3 dall'Avv. GIOVANNELLI GUIDO, come da procura in atti
- Ricorrenti in riassunzione - contro in persona del legale rappresentate pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. COLZI ALESSANDRO, come da procura in atti;
- Resistente - avente ad oggetto: espropriazione per pubblica utilità.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, in accoglimento delle domande formulate, determinare, in conformità delle risultanze delle CTU agli atti di causa, nonché delle statuizioni dell'ordinanza n. 16784 del 24 maggio 2022 della Suprema Corte di Cassazione: - l'indennità di espropriazione, in Euro 105.162,25; - l'indennità relativa ai soprassuoli, in Euro 16.540,00; - l'indennità di occupazione, in Euro 73.903,30; e, per l'effetto, condannare a depositare presso la competente Controparte_1 Ragioneria ifferenza tra le predette somme complessivamente dovute agli opponenti e quelle già ivi versate allo stesso titolo, maggiorata degli interessi legali dalla data di adozione del decreto di esproprio a quella del deposito. Vinte le spese tutte dei giudizi, di merito e di legittimità, ivi comprese quelle di CTU e CTP, con distrazione di quelle legali a favore del procuratore antistatario. Con vittoria di spese ed onorari”; per la resistente: ““Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande formulate dagli attori con l'atto di citazione in riassunzione registrato con il n. R.G. 1681/2022 e, previa declaratoria che nessun indennizzo è dovuto ex art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, determinare le indennità di esproprio e di occupazione nello stesso ammontare già fissato con la sentenza di codesta Corte di merito n. 1438/2016 del 05/09/2016. Con condanna degli attori al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta per tutti i gradi di giudizio (comprese quelle di CTU e CTP), oltre agli accessori come per legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
e nella rispettiva qualità di usufruttuario e Parte_3 Persona_1 nuda proprietaria di un complesso immobiliare sito a Scandicci, adivano la
Corte d'Appello al fine di ottenere la rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione offerta da in Controparte_1 relazione all'esproprio di più porzioni di terreno dell'estensione complessiva di
527 mq. L'esproprio, risalente al 2010, avveniva nell'ambito dei lavori per la terza corsia dell'Autostrada A1 funzionali alla realizzazione di una nuova viabilità.
Gli opponenti deducevano che l'indennità provvisoria era stata calcolata in violazione dell'art. 33, comma 1, d.P.R. 327/2001, senza tenere conto della diminuzione di valore dell'intera proprietà, trattandosi di esproprio parziale di un bene unitario.
Argomentavano che si era limitata a considerare la natura non CP_1 edificabile del terreno, senza valutare che esso costituiva una pertinenza dell'abitazione. La riduzione di valore del fabbricato abitativo derivava in particolare dalla riduzione dell'area pertinenziale adibita a giardino e parcheggio privato.
Altre circostanze rilevanti, evidenziate dai ricorrenti, erano costituite dall'alterazione degli accessi e della viabilità.
Occorreva, infine, considerare il notevole peggioramento dell'inquinamento atmosferico ed acustico dovuto alla nuova infrastruttura che causava una diminuzione dell'appetibilità commerciale e della vivibilità dell'immobile, nonché la necessità di costosi lavori di isolamento e maggiore manutenzione.
I ricorrenti chiedevano, altresì, il pagamento dell'indennità per l'occupazione d'urgenza del terreno, dal 28 giugno 2005 , data di immissione nel possesso, fino all'emanazione del decreto di esproprio, da liquidarsi in misura pari a 1/12 dell'indennità di espropriazione per ogni anno di occupazione a norma dell'art. 50, comma 1, d.P.R. 327/2001.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2 La Corte d'Appello di Firenze riteneva insussistenti i presupposti per l'applicazione del criterio differenziale di determinazione dell'indennità; non ravvisava, in particolare, i presupposti di unitarietà economico funzionale del fabbricato rispetto ai terreni adibiti ad orto ed a deposito veicoli. Quanto al piazzale costituente pertinenza del fabbricato escludeva una significativa riduzione di valore della proprietà residua, basandosi sulla "modesta entità" della superficie espropriata.
La Corte di Appello riteneva inoltre che il pregiudizio da inquinamento atmosferico e acustico correlato all'opera pubblica, non potesse essere preso in considerazione ai fini dell'indennità di esproprio, in quanto indipendente dall'espropriazione parziale.
Quanto alla determinazione del valore del "piazzale inerbito", area già destinata a deposito autovetture, utilizzando un criterio comparativo con terreni limitrofi, applicava il valore di €30/mq per l'importo di euro 13.408,5; liquidava inoltre l'importo di €16.540,00 per i soprassuoli, l'importo di 1.226,13 per il terreno destinato a coltivazione ortive o giardino e di euro 247,00 per la porzione di terreno costituente il resede del fabbricato.
L' indennità di occupazione, sulla base dell'indennità di esproprio riconosciuta per complessivi di €32.350,00, veniva liquidata nella somma di €17.980,74
Avverso la sentenza della Corte d'Appello i ricorrenti proponevano ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. Il giudizio di legittimità era definito con la cassazione della sentenza impugnata e conseguente rinvio alla Corte di appello
Con l'ordinanza n.16784 del 24 maggio 2022, la Suprema Corte, accogliendo il secondo e terzo motivo di ricorso, evidenziava che il giudice a quo aveva negato l'indennizzabilità dell'inquinamento atmosferico e acustico, escludendo un rapporto immediato e diretto tra ablazione e danno. Tuttavia, la stessa CTU aveva accertato una perdita di valore del fabbricato dovuta alla vicinanza della strada trafficata, all'inquinamento, alla perdita dell'accesso carrabile ed agli allagamenti. La Corte di Appello avrebbe quindi dovuto confrontarsi con tali risultanze peritali per escludere motivatamente il pregiudizio o applicare il principio per cui l'indennità di espropriazione comprendeva l'intera diminuzione patrimoniale.
La Corte di cassazione rilevava altresì che il CTU aveva proposto due criteri, uno comparativo ed uno reddituale, per la determinazione dell'indennità dovuta in relazione alle superfici non pertinenziali. La sentenza impugnata si era però limitata a richiamare il valore comparativo di €30/mq senza motivare tale scelta
3 o fare riferimento al criterio reddituale, rendendo la statuizione immotivata e tale da rendere necessaria una sua rivisitazione.
Dava infine atto della necessità, derivante dall'accoglimento del secondo e terzo motivo di impugnazione, di rideterminare l'indennità di occupazione temporanea, sulla base della corretta determinazione della indennità di esproprio.
La Suprema Corte cassava, quindi, la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame in conformità ai principi di diritto indicati.
Con atto di citazione e in Proprio e quali eredi Parte_1 Parte_2 di e procedevano alla riassunzione Persona_1 Parte_3 della causa davanti a questa Corte d'Appello, chiedendo la liquidazione di un'indennità di espropriazione pari ad €105.162,25, un'indennità per soprassuoli pari a €16.540,00 e un'indennità di occupazione di €73.903,30, oltre agli interessi legali.
I ricorrenti deducevano che, all'esito del giudizio di legittimità, doveva necessariamente trovare applicazione l'art. 33 del D.P.R. n. 327/2001, il quale stabilisce che, in caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore subita dalla restante porzione di proprietà. A tal proposito, evidenziavano che il secondo supplemento di perizia redatto dal CTU aveva accertato l'esistenza di un collegamento funzionale tra il fabbricato principale e gli immobili pertinenziali, nonché la perdita di valore del fabbricato, divenuto meno appetibile sul mercato in conseguenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico, della perdita della possibilità di usufruire dell'accesso carrabile preesistente, e dei parziali allagamenti del resede pertinenziale, causati dall'innalzamento del piano stradale.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità di espropriazione, i ricorrenti richiamavano ulteriormente la consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva prospettato distinti metodi di calcolo. L'ordinanza di rinvio, in accoglimento del secondo motivo di gravame, aveva sottolineato che la consulenza tecnica aveva accertato la perdita di valore valorizzando in tal modo la considerazione unitaria del bene espropriato ed il deprezzamento del fabbricato derivante dall'espropriazione parziale. Pertanto, secondo i ricorrenti, occorreva adottare il primo metodo di valutazione adottato dal CTU avuto riguardo alla differenza tra
4 il giusto prezzo prima e dopo l'esproprio del bene unitario, sommata al valore venale dell'area espropriata, per un totale di Euro € 105.162,25.
I ricorrenti rilevavano, altresì, la correttezza del metodo utilizzato dal CTU per le aree adibite a deposito di veicoli, sulla base del criterio di capitalizzazione del reddito, con conseguente esclusione della validità degli altri metodi consistenti in particolare nella comparazione con terreni limitrofi.
Quanto, infine, all'indennità di occupazione, essa doveva essere rideterminata sulla base della maggiore indennità di esproprio spettante ai ricorrenti in applicazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, per un ammontare complessivo di Euro 73.903,00.
si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'impossibilità per la Corte d'Appello, in sede di rinvio, di aderire alla tesi della sussistenza di un'espropriazione parziale. A tal riguardo, deduceva che erano state ritenute insussistenti le condizioni, individuate dalla giurisprudenza, per il riconoscimento di tale istituto, consistenti nell'esistenza di un bene economicamente e funzionalmente unitario, oltre che nella sussistenza di uno specifico pregiudizio derivato alla porzione residua dal distacco della parte espropriata. La Corte d'Appello aveva già escluso l'esistenza di tale specifico pregiudizio, negando il nesso di funzionalità tra le frazioni espropriate e la residua proprietà. La Suprema Corte, inoltre, aveva giudicato corretta l'applicazione che la Corte d'Appello aveva fatto di detti principi, precisando che si trattava di apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Tale circostanza, secondo , impediva di recuperare le Controparte_1 valutazioni del precedente CTU, le quali erano state elaborate sul presupposto dell'unitarietà del complesso immobiliare.
Sotto il profilo quantitativo, contestava la domanda di Controparte_1 riconoscimento di un'indennità pari ad euro € 105.162,25, importo ricavato dal precedente accertamento peritale, considerato inutilizzabile per il motivo assorbente segnalato. Quanto al valore dell'area adibita a deposito veicoli, la pretesa di controparte di adesione al criterio di capitalizzazione dei redditi era infondata, in quanto la sola autorizzazione amministrativa non poteva essere assunta quale prova della sussistenza di un'effettiva utilizzazione intermedia del terreno. Simile utilizzazione, inoltre, non risultava conforme alla disciplina normativa, né il CTU si era preoccupato di comprovare tale conformità. Ulteriore ragione di infondatezza della pretesa attorea era riconducibile al fatto che non era stata prodotta alcuna documentazione atta a comprovare l'esistenza di
5 contratti di locazione. Ne conseguiva, pertanto, la necessità di applicare il metodo comparativo. Inoltre, evidenziava che il CTU non Controparte_1 aveva adeguatamente analizzato lo stato dell'immobile prima e dopo l'esproprio in rapporto al nuovo collegamento viario, con particolare riferimento alla rumorosità e alla salubrità ambientale; sosteneva che i lavori autostradali non avevano provocato l'eliminazione dell'accesso carrabile, né era stata fornita alcuna prova in ordine ai lamentati pregiudizi.
Chiedeva quindi la conferma dell'indennità di esproprio nell'ammontare scaturente dai valori indicati dalla Corte d'Appello, nonché dell'indennità di occupazione, calcolata assumendo a parametro la “giusta indennità di esproprio.
Senza ulteriore istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione c on assegnazione dei temini di legge er il deposito di memorie conclusionali repliche
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Il ricorso merita parziale accoglimento.
In conformità ai principi di diritto enunciati nell'ordinanza di rinvio della
Suprema Corte, si rende necessario esaminare preliminarmente la doglianza concernente l'omessa corresponsione dell'indennizzo per il pregiudizio relativo all'inquinamento atmosferico ed acustico, derivante dalla prossimità della nuova infrastruttura viaria alla proprietà residuale dei ricorrenti. La Suprema
Corte ha cassato la sentenza impugnata, rilevandone una carenza motivazionale in ordine all'esclusione del danno derivante dalla sottoposizione del bene ad inquinamento acustico ed atmosferico: “Nel caso di specie, tuttavia, la consulenza tecnica disposta dalla stessa Corte di merito aveva accertato (come riportato a pag. 10 del ricorso) che a seguito dell'esproprio e della realizzazione del raccordo autostradale il fabbricato aveva subito un'indubbia perdita di valore per la vicinanza a una strada altamente trafficata, il conseguente inquinamento acustico ed atmosferico, la perdita dell'accesso carrabile e gli allagamenti del resede a seguito dell'innalzamento del piano stradale. I giudici di merito dovevano perciò confrontarsi con simili risultanze peritali, al fine di escludere, motivatamente, la sussistenza del pregiudizio, peculiare e individuale, descritto dal C.T.U. alla porzione residua rimasta nella proprietà degli odierni ricorrenti in conseguenza dell'esproprio e della realizzazione dell'opera pubblica ovvero, in alternativa, per applicare il differente principio secondo cui in caso di espropriazione parziale il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di
6 indennizzo ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo (si vedano, in questo senso, Cass.
27555/2021, Cass. 4264/2021).”. Invero i pregiudizi emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio, riferibili alla contiguità dell'immobile all'infrastruttura autostradale, all'eliminazione del preesistente accesso carrabile ed agli allagamenti del resede pertinenziale in seguito all'innalzamento del piano stradale, attengono in modo specifico e diretto alla proprietà residuale dei ricorrenti e si pongono con tutta evidenza in un rapporto di immediatezza e causalità diretta rispetto alla procedura ablatoria. Ciò rende censurabile la statuizione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude, dal computo dell'indennità di espropriazione, il deprezzamento subito dalla proprietà in relazione a tale specifica voce di danno. Tale statuizione si fonda su un'argomentazione che non si confà alla peculiarità della fattispecie in esame, facendo impropriamente riferimento al principio secondo cui le limitazioni di carattere generale, gravanti indistintamente su tutti i beni siti in prossimità dell'intervento ablatorio, non debbono essere considerate ai fini della determinazione dell'indennità. Tale argomentazione appare infatti in palese contrasto con le risultanze peritali, le quali hanno evidenziato pregiudizi che hanno colpito in modo specifico e diretto la porzione residuale del fondo di proprietà dei ricorrenti, avvalorando la sussistenza di un nesso di causalità immediata e diretta tra la diminuzione del valore del bene, stimata dall'esperto nominato dal Giudice, e la procedura ablatoria. Il Consulente Tecnico ha infatti accertato un significativo deprezzamento dell'immobile, originato dalla contiguità con una strada caratterizzata da elevato traffico veicolare, così descritto: “Si deve notare che il caso in questione, di espropriazione parziale, implica delle conseguenze per la proprietà sia sotto il profilo della privazione della proprietà della parte di terreno e del soprassuolo espropriato, sia sotto il profilo della oggettiva diminuzione di valore dei restanti beni immobili non espropriati, diventati meno appetibili commercialmente sia a causa della ridotta estensione del terreno di pertinenza, ma, soprattutto, a causa della contiguità del raccordo autostradale alla proprietà e in particolare al fabbricato destinato a civile abitazione. E' evidente che il gradimento riscontrabile sul mercato immobiliare da parte dell'immobile in questione è adesso inferiore a quello che poteva essere quando lo stesso non era costeggiato da una strada ad elevato volume di traffico, con i conseguenti problemi di rumore, inquinamento, ecc.”. Dall'attenta disamina
7 della sentenza impugnata non si evince una valida ed esaustiva motivazione in ordine all'esclusione dei pregiudizi accertati dal consulente tecnico, descritti come afferenti la proprietà dei ricorrenti in diretta conseguenza del provvedimento ablatorio. In difetto di un'adeguata giustificazione, non sussistono i presupposti per negare la sussistenza del danno in questione, ponendosi una simile conclusione in aperto e insanabile contrasto con le risultanze istruttorie.. Il corrispondente danno, derivante dal deprezzamento del bene a seguito dell'intervento ablativo, è stato quantificato dal CTU nella misura del 5% del valore complessivo dell'immobile, per un importo pari ad Euro
44.350,00. Tale somma dovrà pertanto integrare l'ammontare dell'indennità di espropriazione determinata dalla Corte d'Appello, al fine di ristorare integralmente il pregiudizio subito dai ricorrenti.
Si rende altresì necessario procedere ad una rivalutazione dell'ammontare dell'indennizzo dovuto in conseguenza dell'espropriazione dell'area adibita a deposito autovetture, mediante una rivisitazione dei parametri indicati nella CTU, il quale ha individuato due possibili criteri di stima riconducibili al criterio reddituale ed al criterio comparativo. Ciò in ossequio al principio di diritto espresso nell'ordinanza di rinvio, secondo cui: “…. in presenza di una peculiare natura produttiva dei beni espropriati o di una loro capacità reddituale, l'indennizzo per l'espropriazione deve essere determinato sulla base del principio secondo cui l'utilità economica del bene rappresenta
l'unità di misura del suo valore venale, facendo quindi riferimento ai proventi che il proprietario sarebbe stato in grado di ricavare per effetto del possibile sfruttamento del bene qualora lo stesso non fosse stato espropriato, in modo tale da apprestare un serio ristoro per l'ablazione (Cass. 28651/2020). Stava alla
Corte di merito scegliere fra.1 due criteri suggeriti 'dal. C.T.U., optando per quello che maggiormente si confaceva all'obbligo: di individuare un 'indennizzo che costituisse un ristoro serio ed effettivo per l'espropriazione avvenuta, tenuto conto della necessità di parametrare il valore della superficie ablata alla situazione concreta del terreno ed alle sue caratteristiche reali (cfr. CEDU, 17 novembre
2015, Preite c. Italia)”.
Richiamando, altresì, i consolidati principi giurisprudenziali espressi dalla
Suprema Corte in materia espropriativa, si reputa maggiormente congruo fare riferimento al criterio reddituale ai fini della determinazione dell'indennità, apparendo tale criterio più aderente alle peculiarità della porzione di terreno in questione, nonché maggiormente rispondente alla ratio sottesa alla normativa
8 in materia, volta a consentire l'effettivo e completo ristoro del pregiudizio subito dai ricorrenti a seguito del procedimento ablatorio. Le caratteristiche del bene in questione sono state adeguatamente evidenziate dal ctu, nella propria relazione tecnica ove si legge testualmente:” Per la parte di terreno più lontana da fabbricato, utilizzabile come deposito di autoveicoli, sia in forza di
Autorizzazione Amministrativa che in forza del passaggio realizzato per rendere detta area direttamente comunicante con la proprietà confinante, in uso ad una concessionaria di auto si ritiene di poter procedere ad una valutazione in base al criterio del reddito prodotto, che viene dichiarato, nel 2003, pari ad euro 4.800 all'anno per una superficie complessiva di 700 metri quadrati;
attualizzando ed arrotondando la cifra il reddito annuo per metro quadrato è dunque pari a circa 7 euro, il che, per la porzione espropriata di 200 metri quadrati assomma ad 1.400 euro all'anno. Considerando un saggio di remunerazione netta del 5 % si ottiene un valore di 140 euro al metro quadrato, in linea con il valore sopra calcolato per il resede, e un valore complessivo dell'area espropriata pari a euro/mq 140 * 200 mg = 28.000 euro”.
La rivalutazione del parametro di stima ancorato al valore reddituale del bene espropriato, come delineata dall'esperto, appare maggiormente conforme all'orientamento consolidato della Suprema Corte, la quale ha stabilito, con orientamento costante, che, in presenza di una specifica e comprovata capacità reddituale del bene assoggettato a procedura espropriativa per pubblica utilità,
l'indennizzo dovuto al proprietario deve essere determinato facendo precipuo riferimento ai proventi che quest'ultimo avrebbe potuto ragionevolmente ricavare per effetto del potenziale sfruttamento economico del bene medesimo, nella sua destinazione preesistente all'ablazione.
Il terreno oggetto di espropriazione è stato dunque impropriamente comparato con terreni limitrofi, al fine della determinazione del valore venale e, conseguentemente, dell'indennità di espropriazione. Peraltro, l'adozione del criterio comparativo, nel caso di specie, non è stata preceduta da un'adeguata e rigorosa verifica della sussistenza di un'effettiva omogeneità tra i beni posti a confronto, in termini di caratteristiche intrinseche, destinazione urbanistica, e altri elementi rilevanti ai fini della valutazione di mercato.
Tale comparazione risulta viziata non tenendo debitamente conto della peculiare natura del bene espropriato e del suo effettivo valore di mercato, determinato dalla sua specifica attitudine alla conservazione e deposito di veicoli. Non si reputano d'altronde meritevoli di accoglimento le contestazioni sollevate dalla
9 parte resistente, le quale lamenta la carenza di prova circa l'effettiva utilizzazione economica del bene espropriato nonché la inconferenza delle conclusioni rassegnate dal CTU, non supportate da adeguato materiale documentale o da un'analisi sufficientemente approfondita.
Non può dubitarsi che Il CTU abbia fondato le proprie determinazioni sulla base di un riscontro di dati oggettivi, i quali, peraltro, non risultano essere stati specificamente contestati in sede di primo giudizio. Deve quindi ritenersi attendibile l'accertamento peritale svolto dall'esperto nominato le cui conclusioni vanno recepite in quanto immuni da vizi logici.
Non merita, invece, accoglimento il motivo di gravame concernente l'omessa considerazione della componete di danno legata alla espropriazione parziale, atteso che la Corte d'Appello ha espressamente escluso l'esistenza di un bene economicamente e funzionalmente unitario, nonché la sussistenza di un concreto pregiudizio derivato alla porzione residua del bene dal distacco della parte espropriata. In particolare, la Corte territoriale non ha ravvisato alcun nesso di funzionalità tra la porzione di terreno destinata ad orto e la residua proprietà, così come non ha ritenuto sussistente un rapporto di complementarità economica tra il fabbricato principale e la porzione di terreno adibita ad uso di deposito autovetture. Quanto al terreno pertinenziale al fabbricato, la Corte d'Appello ha ritenuto che non dovesse essere ravvisato alcun pregiudizio risarcibile in considerazione della minima estensione della porzione sottoposta ad atto ablatorio. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando la corretta applicazione, da parte della Corte d'Appello, dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di espropriazione parziale. Conseguentemente, risulta preclusa, su questo specifico punto, la possibilità di una rivalutazione dei criteri adottati per la stima dell'indennità di esproprio.
In definitiva, in applicazione dei criteri di valutazione sopra richiamati e della relativa metodologia di calcolo, si dovrà procedere ad una rideterminazione complessiva dell'indennità di espropriazione, quantificabile nell'importo complessivo di Euro 90.363,13, così come di seguito dettagliato:”
-euro 247 in relazione all'espropriazione del terreno destinato a resede dell'abitazione (euro 190/mq x 1,30 mq)
- euro 1226,13 per il terreno destinato a coltivazione ortive o giardino (euro
15,57/mq x 78,75 mq)
10 -euro 28.000,00 per il terreno costituente “piazzale inerbito” adibito a posteggio veicoli ( euro 140/mq x200mq)
-euro 44.350,00 stimato dal ctu nella percentuale del 5% del valore totale della proprietà residua per il pregiudizio derivante al valore dell'immobile in relazione alla sua sottoposizione ad inquinamento acustico/ ambientale.
-- euro 16.540,00 per indennizzo relativo alla perdita dei soprassuoli.
In conseguenza della rideterminazione dell'indennità di espropriazione, si rende necessario procedere anche alla revisione del calcolo dell'indennità di occupazione legittima, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del D.P.R.
n. 327/2001, deve essere quantificata nella misura di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dell'indennità di espropriazione per ogni anno di effettiva occupazione legittima del bene. Quanto alla indennità di occupazione occorre effettuare il calcolo come indicato nell'ordinanza di rinvio nella misura di un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno compreso fra la data di immissione in possesso (28/06/2005) alla data del decreto di esproprio
(24/06/20210), così pervenendo alla somma complessiva di 50.225,55
(euro10.045,11x5). Il calcolo effettuato si fonda sui nuovi parametri di valore dell'indennità virtuale di esproprio, relativi alla maggiore estensione di 703 mq,
i quali conducono all'individuazione del valore annuale dell'indennità di occupazione secondo la seguente equazione: 527:90.363,13 = 703: x;
x = 90.363,13x 703:527=120.541,32
120.541,32:12 = 10.045,11
Le somme così determinate dovranno essere depositate dalla società resistente presso la Cassa depositi e prestiti detratte le somme eventualmente già depositate incrementate degli interessi al tasso legale con decorrenza dal
24/06/2010, quanto all'indennità di espropriazione, e dalla scadenza di ciascuna annualità per l'indennità di occupazione.
L'esito complessivo del giudizio che vede la prevalente soccombenza di giustifica la compensazione parziale delle spese di giudizio nella CP_1 misura di un terzo con condanna di al Controparte_1 pagamento dei residui due terzi, in favore delle parti ricorrenti secondo i parametri stabiliti dal DM 55 2014 con riferimento allo scaglione corrispondente al valore della causa avuto riguardo ai valori minimi ed esclusa la fase istruttoria del presente giudizio.
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PER QUESTI MOTIVI
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11 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] quali eredi di e Parte_2 Persona_1 Parte_3 nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1 sentenza impugnata, così provvede:
-determina l'indennità di espropriazione spettante ai ricorrenti in complessivi euro 90.363,13;
-determina l'indennità di occupazione spettante ai ricorrenti in complessivi euro
37.651,30;
-ordina ad il deposito delle somme suddette, Controparte_1 detratto quanto già depositato per lo stesso titolo, maggiorato degli interessi al tasso legale da calcolarsi, quanto alle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione, dalla data del 24/06/2010 alla data del deposito e, quanto alle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, dalla scadenza di ogni singola annualità alla data del deposito;
- compensa le spese del precedente giudizio di appello nella misura di 1/3 e condanna al pagamento dei residui 2/3 che CP_1 Controparte_1 liquida, per l'intero, in euro 5.077,00 oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore Avv. Guido Giovannelli dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese del giudizio di legittimità nella misura di 1/3 e condanna a pagare i residui 2/3 che liquida, per Controparte_1
l'intero, nella somma di 3.828,00 oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore Avv. Guido Giovannelli dichiaratosi antistatario;
-compensa le spese del presente giudizio nella misura di 1/3 condannando a pagare i residui 2/3 che liquida, per Controparte_1
l'intero, nella somma di 4.997,00 oltre accessori di legge, spese da distrarsi in favore del procuratore Avv. Guido Giovannelli dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in ragione del 50%.
-dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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