Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 322.
(Requisiti visivi)
1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non puo' essere, del pari, superiore a tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potra' essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche posi- tive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
8. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto ((...)) ((9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.))
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
(Requisiti visivi)
1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non puo' essere, del pari, superiore a tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potra' essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche posi- tive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
8. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto ((...)) ((9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.))
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Commentario • 1
- 1. Patente e deficit visivoRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 5 dicembre 2016 · 0.8596249
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11379 del 16 novembre 2016, si è occupato di un interessante caso in materia di diniego al rilascio della patente di guida, per mancanza dei requisiti visivi. Nel caso esaminato dal Tribunale, un soggetto aveva impugnato il decreto con cui il Ministero dei trasporti aveva respinto il ricorso proposto avverso il giudizio di non idoneità espresso dall'Unità Sanitaria Territoriale di Ancona al conseguimento della patente B speciale, per mancanza dei requisiti visivi prescritti dagli artt. 322 e 325 d.p.r. n. 495/92. Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe errato e ingiusto, in quanto il verbale della visita effettuata dall'Unità Sanitaria “non …
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/02/2010, n. 188Provvedimento: […] L'art. 319 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in tema di “ requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida ” dispone a tal fine che “…occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.Leggi di più...
- principio di irragionevolezza·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- idoneità psicofisica alla guida·
- art. 319 d.p.r. 495/92·
- valutazione delle condizioni di salute·
- commissione medica locale·
- giudizio medico-legale·
- tetraparesi spastica·
- ricorso gerarchico·
- eccesso di potere·
- art. 119 d.lgs. 285/1992·
- difetto di istruttoria·
- onere della prova·
- sospensione della patente di guida·
- difetto di motivazione