Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
Il termine per proporre l'impugnazione, avverso la sentenza pronunciata in sede di appello, decorre per il P.G., nel caso in cui detta sentenza gli venga comunicata prima della scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito, dalla data della comunicazione e non dalla scadenza del detto termine, in quanto i principi di impersonalità dell'Ufficio e di buon andamento della P.A. fanno presumere che, acquisita notizia della esistenza e del contenuto della sentenza, la Procura generale sia in grado di operare "cognita causa" le proprie valutazioni, con la conseguenza che da quel momento decorre il termine per l'impugnazione, non valendo le esigenze di difesa tutelate dagli art. 585, comma secondo, lett. d) e 548, comma terzo cod. proc. pen., a favore dell'imputato contumace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2008, n. 40259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40259 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/09/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 3416
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 012851/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
FI RT, N. IL 01/10/1953;
avverso SENTENZA del 14/02/2007 TRIBUNALE di MONZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. Vito Monetti che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della P.C. avv. Bigi M. che ha chiesto accogliersi il ricorso e ha depositato nota spese;
udito il difensore del OR avv. GUGLILEMME M., che si è associata alle richieste del PG facendo oltretutto notare che in primo grado il GdP non avrebbe potuto ascoltare ex art. 507 c.p.p. il teste Scherzo.
OSSERVA
Il GdP di Monza, con sentenza del 10.2.2006, ha dichiarato OR BE colpevole del delitto di diffamazione in danno di LL SI.
Il tribunale di Monza, in funzione di giudice di appello, con sentenza del 14.2.2007, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato ai sensi dell'art. 599 c.p., comma 2. Ricorre per cassazione (con atto del 29.5.2007) il competente PG e, dopo avere argomentato circa la tempestività dell'impugnazione, deduce erronea applicazione di legge penale e mancanza di motivazione, atteso che: 1) il tribunale ha ritenuto che il primo giudice, avendo inteso concedere l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 2, avrebbe dovuto in realtà fare applicazione dell'art. 599 c.p., comma 2 e, non essendo stata la sentenza impugnata sul punto, detta statuizione doveva ritenersi passata in giudicato, determinando la assoluzione dell'imputato. L'assunto è erroneo perché l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 2 è funzionalmente e strutturalmente distinta dalla esimente ex art. 599 c.p., comma 2. In ogni caso, manca qualsiasi motivazione circa la immediatezza della reazione. Il ricorso è inammissibile per tardività.
Lo stesso PG impugnante segnala: a) che la sentenza fu pronunziata il 14.2.2007 e che fu indicato in dispositivo il termine di giorni 60 per il deposito, b) che tuttavia il deposito avvenne 8 giorni dopo (22.2.2007), e) che la sentenza fu vistata dalla Procura generale di Milano il 19.3.2007.
Tanto premesso, il ricorrente ritiene che il termine per l'impugnazione (proposta ai sensi dell'art. 572 c.p.p. su richiesta della PC) decorra f non dalla data della comunicazione della sentenza (19.3.2007), ma dalla data di scadenza del termine indicato dal giudice in sentenza (giorni 60 e quindi dal 30.5.2007). Al proposito il competente PG richiama il dettato dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d), come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Segnala al proposito il ricorrente: 1) che la norma in questione, come è noto, prevede che il termine per l'impugnazione decorre "dal giorno in cui è stata eseguitala notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace e per il PO presso la Corte di appello, rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte di appello", 2) che la giurisprudenza di questa Corte ha, quanto al dies a quo dal quale calcolare detto termine, manifestato orientamento non univoco, affermando a volte, la decorrenza dalla data di effettiva notifica, altre dalla data conseguente allo spirare del termine previsto in dispositivo.
Tanto premesso, si osserva che il contrasto segnalato dal ricorrente effettivamente sussiste, atteso che sez. 4 ASN 200312260-RV 224965 ha affermato che per l'imputato contumace, il termine per proporre l'impugnazione, anche ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, decorre comunque dalla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto del procedimento. Infatti, l'imputato contumace ha diritto ex lege a trenta giorni di tempo per proporre impugnazione, senza che possa avvantaggiarsi del numero di giorni che vanno dal deposito della sentenza alla scadenza del termine per il deposito della stessa laddove sez. 3 ASN 200002070-RV 215523 ebbe a sostenere esattamente il contrario. Essa infatti affermò che il termine per proporre l'impugnazione nei confronti dell'imputato contumace decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore. A ben vedere, quest'ultimo deve essere ritenuto l'orientamento (numericamente) prevalente (cfr. ASN 199508942-RV 202631 e, recentemente, ASN 200719519-RV 236642 di questa 5 sezione, la quale, per altro (aveva ritenuto il principio valido anche quando la notifica fosse stata effettuata per errore, non essendo in realtà l'imputato rimasto contumace: cfr. ASN 199508945-RV 202631). E tuttavia, mentre, a parere di questo Collegio, appare quantomeno lecito dubitare - alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata secondo il principio della ragionevole durata del processo - della fondatezza dell'orientamento che si è detto prevalente, sta di fatto che la giurisprudenza citata dal ricorrente fa tutta riferimento alla impugnazione proposta dall'imputato contumace, non a quella proposta dal PG.
Invero proprio la sentenza citata dal ricorrente (ASN 200002070-RV 215523) giustifica il suo assunto facendo specifico riferimento alla peculiare esigenza di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa ("ciò perché altrimenti, verrebbero ad essere ingiustificatamente compressi i diritti della difesa, alla cui compiuta tutela è invece rivolta - con finalità sicuramente non restrittive - la previsione dell'art. 548 c.p.p., comma 3"). L'equiparazione tra la posizione del PG e quella dell'imputato contumace, operata dall'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d) (oltre che dall'art. 548 c.p.p., comma 3) non autorizza ad estendere al primo - non ricorrendo certo la eadem ratio (scil. il diritto di difesa) - la (discutibile) interpretazione giurisprudenziale in tema di dies a quo dal quale calcolare il termine per proporre impugnazione. I principi di impersonalità dell'Ufficio e di buon andamento della PA lasciano presumere che, una volta che la Procura generale abbia acquisto notizia della esistenza e del contenuto di una sentenza, da quel momento essa deve esser ritenuta in grado di operare cognita causa le sue valutazioni, con la conseguenza che da quel momento deve intendersi decorrente il termine per l'eventuale impugnazione. Nè i termini della questione mutano per essere stata la impugnazione del PG proposta su richiesta motivata della PC (art. 572 c.p.p.). Anzi la giurisprudenza di questa Corte fornisce indiretta, ma ulteriore, conferma, alla tesi appena esposta, atteso che è stato ritenuta (ASN 200003791-RV 217487) la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità dell'art. 585 c.p.p., lett. d) per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la PC sia posta a conoscenza;
al fine di sollecitarne l'esercizio del potere di impugnazione, della data in cui l'avviso di deposito della sentenza viene comunicato al PG.
Con ciò, da un lato, sia pure implicitamente, si riafferma, secondo l'inequivoco dettato dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. d che il termine decorre dalla comunicazione al PG, dall'altro, posto che viene affermato un onere di vigilanza in capo alla PC interessata alla impugnazione, sarebbe assurdo si volesse prosciogliere il PG dall'obbligo di ordinaria diligenza derivante dalla stretta osservanza dei termini previsti dalla legge.
Essendo stata, dunque, la sentenza di appello comunicata alla Procura generale in data 19.3.2007, il termine per l'impugnazione è (invano) spirato il 5.5.2007 (mentre il ricorso, come anticipato, è stato redatto il 29.5.2007).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008