Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
È impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione la sentenza con cui il G.i.p., richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, prosciolga, invece, l'imputato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 459, comma terzo, e 129 c cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2008, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. FERRUA GIULIANA CONSIGLIERE
2. Dott. FEDERICO RAFFAELLO
3. Dott. MARASCA GENNARO 11
4.Dott.DIDONE ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di BOLOGNA
nei confronti di :
1) CH AL N.
avverso SENTENZA del 14/12/2007
GIP TRIBUNALE di RIMINI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
7 702 /09
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UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/11/2008
SENTENZA N.1576/
REGISTRO GENERALE
N. 004804/2008
IL 01/07/1961
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento della sentenza impgnata;
La Corte di Cassazione osserva :
A seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, il GIP presso il Tribunale di Rimini, ritenute le prove a carico di RN OU imputata del reato di cui all'articolo 483c.p. insufficienti, dichiarava non doversi procedere contro l'imputata perché il fatto non costituisce reato con sentenza emessa in data
24 dicembre 2007 .
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione sul presupposto che una sentenza ex articolo 129 comma II
può essere emessa soltanto quando sia evidente la prova della insussistenza del fatto o della estraneità allo stesso dell'imputato, ma non anche quando la prova sia asseritamene insufficiente.
Secondo recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. III penale, 17
ottobre 2007 - 14 dicembre 2007, n. 46646 ) che questo Collegio condivide, "
l'unico mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di proscioglimento emessa dal GIP a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, è l'appello e non il ricorso per cassazione.
Tale soluzione, che innova precedente giurisprudenza, consegue non solo alla abrogazione dell'articolo 594c.p.p. che ha fatto venire meno il dato letterale che giustificava l'esclusione dell'appellabilità della sentenza di proscioglimento
2 emessa a norma dell'articolo 459, comma III c.p.p., ma anche alle modifiche subite dall'articolo 593c.p.p., che hanno fatto venire meno qualsiasi ostacolo alla appellabilità della sentenza di cui trattasi.
Il provvedimento impugnato è pertanto, appellabile ed il vizio dedotto non "
consente la ricorribilità diretta in cassazione ai sensi dell'articolo 569c.p.p..
Per le ragioni indicate l'impugnazione deve essere qualificata come appello e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte di Appello di Bologna per il relativo giudizio.
P.Q.M.
La Corte qualificata l'impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il relativo giudizio.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 26 novembre 2008
IL PRESIDENTE сах Il Consigliere estensore
Depositata in Cancelleria
Roma, li...2.0.F.EB. 2009.
IL CANCELLIERE Carda Lanzuise
Jorju шн
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