Sentenza 19 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge, qualora riguardi sostanze inquinanti non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5, cui fa rinvio l'art. 59, comma 5, d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, non integra più la condotta, penalmente illecita, prevista dalla disposizione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319, con la quale la più recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la revoca della sentenza di condanna, previo annullamento del provvedimento del giudice dell'esecuzione reiettivo della relativa istanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2001, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente -
1. Dott. RENATO TERESI - Componente -
2. " RA NE - Componente -
3. " FR MO - Componente -
4. " ME LI - Componente -
5. " OR LI - Componente -
6. " VINCENZO COLARUSSO Rel. - Componente -
7. " NT S. AG - Componente -
8. " NI CA - Componente -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 21 novembre 2000 emessa dal Tribunale di Saluzzo. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso.
La Corte premette
Con ordinanza resa in data 29.1.200 il Tribunale di Saluzzo - Giudice dell'esecuzione - in composizione monocratica, respingeva l'istanza proposta da UR SV di parziale revoca della sentenza del 21.1.1994 del Pretore di quella città, divenuta esecutiva, con la quale era stata applicata al UR la pena di giorni trenta di arresto e lire seicentomila di ammenda per il reato di cui all'art. 21 L. 10.5.1976 n. 319 (c.d. Legge Merli), per avere egli, titolare di un caseificio, effettuato scarichi di acque di lavorazione "superiori ai minimi di legge (tabella C)" relativamente ai parametri PH, materiale sedimentabile, materiale in sospensione, COD, fosforo totale, oli e grassi animali. L'istanza si basava sul presupposto della avvenuta abrogazione delle norma incriminatrice a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e succ. modifiche (D.Lgs. 18.8.2000 n. 258). Il rigetto si fondava, invece, sulla constatazione che i valori accertati erano anche maggiori di quelli fissata dalla nuova legge e sul rilievo che lo scarico oltre i limiti tabellari è tuttora previsto come reato, ai sensi dell'art.59 del citato decreto legislativo n. 152/99, il che escludeva il presupposto dell'abolitio criminis posto a base della richiesta di revoca della sentenza.
Avverso il provvedimento del G.E. ha proposto ricorso per cassazione il difensore del UR con due motivi.
Nel primo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 59 c. 5 e 63 del D.Lgs. 152/99 in relazione all'art. 2 c.p. e, nel secondo motivo, manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Assume, in sintesi, il ricorrente che, ad eccezione degli scarichi delle sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 delle nuova legge, gli scarichi superiori ai minimi tabellari sono soggetti alla sola sanzione amministrativa (art. 54 D.Lgs. 159/99) e che, siccome nel caso concreto nessuna delle sostanze oggetto dello scarico di cui alla sentenza revocanda era inclusa nella citata tabella, il fatto commesso doveva ritenersi depenalizzato.
Il ricorso assegnato ratione materiae alla terza sezione penale di questa Corte era rimesso alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto insorto nella sezione stessa in ordine alla specifica questione della depenalizzazione della condotta di scarico di sostanza inquinanti non previste nella tabella 5 dell'art. 5, cui fa riferimento la norma incriminatrice dell'art. 59 comma 5 della legge sopravvenuta n. 159/99.
Il Primo Presidente Aggiunto della Corte assegnava il ricorso alla Sezioni Unite fissando per la delibazione dello stesso l'odierna udienza in camera di consiglio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, la Corte
O S S E R V A
I. Prima di passare ad enunciare i termini del contrasto è necessario premettere che la condotta del ricorrente si è esaurita prima della entrata in vigore del D. Lgs. N. 152/99 e che le sostanze defluite dallo scarico (autorizzato) del UR non sono incluse nella previsione incriminatrice dell'art. 59 c. 5 del citato decreto in quanto i limiti accertati non sono più riferibili i valori ed alle sostanze indicate nella tabella 3 dell'allegato 5 di detta legge, in relazione alla tabella 5 del medesimo allegato. L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite - molto articolata, complessa e consapevole - segnala compiutamente i termini del contrasto, peraltro ampiamente ripreso dalla dottrina, e che possono essere enucleati come segue.
Secondo un primo orientamento, l'elemento dirimente per stabilire se una condotta commessa ed esauritasi - come nella specie - nel vigore della legge precedente costituisca ancora illecito penale anche ai sensi della nuova legge risiede nella individuazione delle sostanze di scarico per le quali la nuova legge ha previsto o la sola sanzione amministrativa ovvero ha mantenuto la sanzione penale già prevista dall'art. 21 comma 3 della legge abrogata.
Per cui, se le sostanze inquinanti non sono tra quelle (in numero di 18) contenute nella tabella 5 dell'all. 5 si dovrebbe parlare di una vera e propria abolitio criminis, con tutte le conseguenze favorevoli per i soggetti imputati o condannati (Cass. III 1.12.1999 n. 13694 RV 214990; Cass. III 22.12.1999 n. 14401 RV 216516; Cass. III 30.10.2000 n. 11104 RV 217758; Cass. III 13.1.2000 n. 3985, Corona;
Cass. Sez. Feriale 17.9.2001 n. 33761, Pirotta RV 219894). In definitiva, secondo questo orientamento, perché possa ravvisarsi continuità di illecito penale non è sufficiente che siano superati i limiti di accettabilità previsti dalla legge 319/76 o da quella in vigore ma occorre il superamento dei limiti fissati nella tabella 3 dell'Allegato 5 purché si tratti delle (18) sostanze indicate nella tabella 5.
Il secondo orientamento - che è, poi, quello sotteso all'ordinanza di rimessione - è frutto di una elaborazione giurisprudenziale molto più approfondita e complessa che si è espressa in numerose sentenze della terza sezione penale (Cass. III, 14.6.1999, Scrocca;
id. 14.6.1999, Masiello;
id. 6.7.1999, Vichi;
id. 6.7.1999, Saggese;
id. 10.7.2000, Beschi;
id. 12.10.2001, IL).
Questa impostazione, senza negare l'abrogazione dell'art. 21 della L. 319/76 e l'applicabilità dell'art. 2 c.p., viene elaborata, in sintesi, attraverso i seguenti passaggi:
a) che agli scarichi nuovi (quelli, cioè, attivati dopo l'entrata in vigore della legge 152/99) ed a quelli esistenti non autorizzati è immediatamente applicabile la nuova disciplina;
b) che questa disciplina, al contrario di quella abrogata (che prevedeva solamente lo scarico senza autorizzazione e lo scarico oltre i limiti tabellari), presenta un sistema sanzionatorio molto più articolato di tal che il confronto tra le due normative, al fine di stabilire eventuali continuità, non può ridursi - come nel primo orientamento - alla comparazione tra l'art. 21 L. 319/76 e l'art. 59 c. 5 delle L. 152/99 ma deve abbracciare l'intero complesso sanzionatorio di quest'ultima legge e, soprattutto, non deve ignorare le ipotesi di reato previste nei commi 2 e 3 dell'art. 59 in relazione ai commi 11 e 12 dell'art. 62;
c) che dette ultime ipotesi riguardano gli scarichi esistenti (ed autorizzati, secondo la definizione di scarico esistente normativamente data nell'art. 1 lett.cc-bis) D. Lgs. 152/99) durante il periodo transitorio che è quello di tre anni previsto dall'art. 62 c. 11 perché questi scarichi si adeguino alla nuova disciplina;
d) che quella testé menzionata è, rispetto alla legge abrogata, una autonoma disciplina sanzionatoria successiva, immediatamente vigente ed applicabile;
e) che, infatti, l'obbligo di adeguamento degli scarichi precedenti presuppone un punto di partenza ed uno di arrivo : questo è costituito dai limiti di accettabilità imposti dalla nuova disciplina mentre il punto di partenza si deve individuare nei limiti di accettabilità preesistenti, ossia tutti quelli della Legge 319/76;
f) che il reato appositamente introdotto per gli scarichi esistenti (autorizzati) non ammette, per questi, l'operatività della nuova disciplina sanzionatoria c.d. "a regime" (e nel nostro caso, come nei casi affrontati dalle sentenze di segno contrario, più favorevole all'imputato o al condannato) e che il superamento dei limiti legali di cui all'art. 21 c. 3 L. 319 /76 realizza (sent. Beschi pag. 2) "un fatto che nella sua materialità appare inquadrabile nella apposita figura di reato del divieto di aumento temporaneo dell'inquinamento (art. 59 secondo e terzo comma e 62 n. 12)" di cui alla legge 152/99;
g) che, in definitiva, il superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge Merli "nel periodo transitorio continua a costituire reato sia pure con diverso inquadramento giuridico" (sent. Beschi pag. 6 e sent. IL pag. 3) essendo stata l'antigiuridicità del fatto assunta dall'art. 59, comma 2, D.Lgs. 152/99. Questi i punti salienti delle sentenze che si iscrivono nel secondo orientamento e che suffragano la tesi della continuità (parziale) della ipotesi sanzionatoria. La stessa, in sintesi, si profila raffrontando l'art. 21 delle legge Merli e l'art. 59 commi 2 e 3 della L. 152/99 attraverso una serie nutritissima di argomenti testuali e logici molto seri ed intesi a dimostrare che il contrario avviso comporta, alla fine, la totale vanificazione delle previsioni penali configurate per il periodo transitorio e dotate di una precisa autonomia e di un proprio immediato vigore.
Deve , a questo punto, segnalarsi che la tesi ora esaminata, proprio per la serietà degli argomenti addotti, è stata fortemente avversata dalla dottrina che non ha mancato, talvolta, di assumere toni vivaci e forse ultronei rispetto alla pacatezza che deve sempre contraddistinguere una indagine scientifica.
II. A questo Collegio, quindi, è demandato il compito di stabilire "se avuto riguardo al profilo della successione delle leggi nel tempo ed agli eventuali riflessi abolitivi sulle condotte anteriori previste dall'art. 21 elle legge n. 319 del 1976, lo scarico di acque reflue industriali oltre i limiti legali di cui alla citata legge configuri ancora il reato previsto dall'art. 59 c. 5 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 solo con riferimento ad alcune delle sostanze indicate nelle tabella 5 o se, invece, lo scarico sia sempre depenalizzato con riferimento alla altre sostanze e comporti in tal caso l'applicazione della sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 54, comma 1, dello stesso decreto legislativo". Gli sviluppi argomentativi attraverso i quali si è venuto articolando il contrasto, che ha coinvolto anche la disciplina transitoria, impongono al Collegio di adempiere con maggiore compiutezza al compito di nomofilachia poiché il percorso esegetico rende necessario affrontare anche il significato e la portata della normativa transitoria di cui al combinato disposto degli artt. 59 c. 2 e 3 e 62 c. 12 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche. III. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la seconda delle tesi esposte, che afferma la continuità del regime sanzionatorio in relazione alla normativa del periodo transitorio, non possa essere seguita.
Proprio per la grande risonanza e le molteplicità dei commenti che hanno avuto le sentenze in cui tale opzione esegetica è stata sostenuta non mette conto di illustrare, oltre quanto si è più sopra detto, le argomentazioni testuali e logiche su cui essa poggia, anche al fine di non aduggiare oltremodo la presente motivazione per il cui successivo sviluppo, è necessario, tuttavia, enunciare la principale obiezione che a tale tesi è stata portata. Essa attiene alla evidente disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra i titolari degli scarichi esistenti (ed autorizzati) i quali, nella eventualità che lo scarico sia superiore ai limiti tabellari precedenti ed anche se le sostanze inquinanti sversate non siano tra quelle espressamente comprese nella tabella 5 dell'all. 5 richiamata dall'art. 59 c. 5, sarebbero sottoposti a sanzione penale mentre non lo sarebbero i titolari degli scarichi nuovi soggetti immediatamente al nuovo regime e, quel che più conta, i titolari degli scarichi esistenti e non autorizzati, non interessati alla normativa transitoria.
Tale obiezione, di cui la tesi che qui si vuol criticare si è fatta carico, è stata superata con l'argomento che "trattasi di una scelta del legislatore che non può essere corretta in via interpretativa, ostandovi il chiaro dettato testuale degli artt. 59 n. 2 e 3 e 62 n. 11 e 12 e che rende opportuno un intervento del Governo e del Parlamento" (sent. IL, pag.7), nella consapevolezza che non poteva essere richiesto alla Corte Costituzionale un intervento manipolativo - additivo sul sistema sanzionatorio penale (Corte Cost. nn. 226/83, 313/83; 317/83). IV. Si è messa in evidenza questa obiezione poiché il Collegio, allo scopo di fornire una soluzione ermeneutica in grado di risolvere il contrasto, è stato mosso principalmente dall'intento di ricercare una interpretazione in armonia col principio di ragionevolezza del sistema senza ferire i principi costituzionali di eguaglianza e parità di trattamento.
Il legislatore, infatti, può derogare alla regola della retroattività della legge abrogatrice, che non ha diretta rilevanza costituzionale, ma deve sempre rispettare il principio della parità effettiva di trattamento per cui non può punire un soggetto per un fatto che altro soggetto può impunemente commettere. Nel caso di specie gli scarichi vecchi ed autorizzati (normativamente: "scarichi esistenti") che inquinassero oltre i limiti della legge 319 / 76, a prescindere dalle classificazione delle sostanze sversate secondo la nuova legge, patirebbero la sanzione penale in forza dell'art. 59 c. 2 (e 3) della stessa legge mentre quelli nuovi e quelli esistenti (ma abusivi) che sversassero sostanze inquinanti diverse da quelle della tabella 5 dell'all. 5 (ma in misura qualitativamente e quantitativamente eguale a quelle dei precedenti) sarebbero sottoposti, sebbene "meno meritevoli", alla più favorevole sanzione amministrativa: situazione della cui ragionevolezza sistematica - a parte i profili di ineguaglianza - è più che lecito dubitare e che il Collegio ha ritenuto di poter superare in via di interpretazione. V. Nella ricerca della eventuale continuità del tipo di illecito, il Collegio ha ritenuto di non poter fare a meno di assumere a base di partenza due precedenti arresti resi in materia proprio di questa Sezioni Unite. Si tratte delle sentenze n. 27/2000, Di Mauro e n. 35/2001, Sagone i cui principi, ad avviso del Collegio, vanno salvaguardati quando si discute, a distanza di soli pochi mesi da esse, di successione di leggi penali.
Nella prima delle due sentenze (ai cui principi la seconda si è adeguata), si è affermato che "il problema dell'individuazione della norma incriminatrice applicabile ai fatti anteriormente commessi deve essere risolto secondo i canoni fondamentali del diritto intertemporale in materia penale dettati dall'art. 2 cod. pen." ispirati peraltro al superiore principio del favor rei. Per risolvere il dubbio tra la intervenuta abolizione di una fattispecie di reato e la eventuale successione di leggi penali incriminatrici non si ritiene sufficiente il mero uso da parte del legislatore di una formula abrogatrice riferita a preesistenti fattispecie incriminatrici ma occorre verificare se il legislatore sia giunto ad una valutazione di totale inoffensività del fatto originariamente incriminato.
Il fenomeno della successione di leggi incriminatrici deve, infatti, riconoscersi allorché, attraverso la comparazione ed il raffronto tra gli elementi strutturali delle fattispecie incriminatrici, si ravvisi persistente, "anche se mutato, il giudizio di disvalore astratto per effetto di nesso di continuità ed omogeneità delle rispettive previsioni, ed il significato lesivo del fatto storico sia riconducibile, nel suo nucleo essenziale secondo le regole proprie del concorso apparente di norme, ad una diversa categoria di illecito, tuttora penalmente rilevante, nonostante ed anzi proprio in conseguenza dell'intervento legislativo, che benché formalmente abrogativo, di fatto modifica l'ambito di applicabilità delle previgente e diversa norma incriminatrice" (SS.UU. Di Mauro, cit.). Il principio sopra enunciato, col richiamo ai principi di specialità e di continenza (concorso apparente di norme) ed al concetto di permanenza della protezione del bene giuridico, integra ed arricchisce quello, fondamentale, della tipicità o del mero confronto strutturale delle fattispecie e, pur senza prendere posizione in ordine ai differenti criteri al riguardo adottati dalla dottrina, fornisce un criterio completo e chiaro per la verifica della esistenza delle continuità normativa (per la combinazione dei criteri cfr. anche Cass. SS.UU. 27.7.1990 n. 10893; Cass. SS.UU. 27.6.1994 n. 7394; Cass. VI 13.1.2000 n. 3496; Cass. III 9.7.99, Piccinelli).
VI. Ebbene, ritiene la Corte che né il sistema né la formulazione letterale delle norme né la loro ratio giustifichino la tesi della continuità del tipo di illecito.
Il secondo orientamento, come si è visto, assume in buona sostanza la sussistenza della continuità normativa del tipo di illecito nel confronto tra le ipotesi:
a) di scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla legge precedente;
b) di aumento dello scarico prevista della normativa transitoria dove è prescritto che colui che inquina per un certa quantità e qualità (x) deve evitare l'aumento dell'inquinamento (x + 1) finché non dovrà adeguarsi alla nuova normativa (periodo transitorio). L'esame del panorama normativo denunzia la particolarità della presente indagine che deriva dal fatto che, dopo l'abrogazione (innegabile) dell'art. 21 delle legge 319/76, vigono contemporaneamente due regimi per gli scarichi (e non tre come sostenuto dalla tesi in discussione, che considera anche il regime abrogato):
1) quello nuovo, per gli scarichi nuovi e scarichi esistenti non autorizzati (pagg. 2 e 3 sent. Beschi e 7 sent. IL);
2) quello transitorio, per gli scarichi esistenti autorizzati. Sicché, portando ad esempio il caso concreto, il fatto commesso suo tempo dal ricorrente costituirebbe ancora reato nel (solo) periodo transitorio sub specie di aumento dello scarico, essendo questo superiore ai limiti di accettabilità della legge abrogata, per cui non vi sarebbe abolitio nel periodo di vigenza della norma transitoria. Ne consegue, assurdamente, che l'abolitio interverrebbe con l'entrata in vigore del regime normale, e ciò comporterebbe che il condannato potrebbe ottenere la revoca della sentenza dopo il periodo transitorio ma non esso durante.
VII. Sostenere che, per gli impianti esistenti ed autorizzati lo scarico delle acque reflue industriali "ove contrasti col livello di protezione preesistente nei tre anni del periodo transitorio continua a costituire reato sia pure con diverso inquadramento giuridico" (sent. IL p. 6 e CI p. 3) e che, quindi, "lo scarico oltre i limiti legali" imposti dalla legge 319/76 comporta un "aumento dell'inquinamento" equivale a:
a) sostenere che la condotta sanzionata dell'art. 59 c. 2 (e 3) (in relazione all'art. 62 c. 12) delle legge 152/99 sia strutturalmente la stessa di quella sanzionata dall'art. 21 c. 3 della L. 319/ 76 poiché si finirebbe per ritenere l'aumento dello scarico come sinonimo di scarico oltre i limiti di accettabilità (della legge 319);
b) postulare, al fondo, la ultrattività della legge abrogata (anche) durante il periodo transitorio (e solo per gli scarichi autorizzati), peraltro sanzionando la stessa condotta (le due ipotesi di aumento) con pene detentive addirittura più gravi di quelle previste dalla legge precedente (abrogata). Orbene, se il legislatore avesse voluto mantenere in vita il reato (e i limiti) di cui all'art. 21 delle legge 319/76 non avrebbe avuto necessità di impostare una normativa tanto complessa ed equivoca, bastando che dicesse esplicitamente che, "durante il periodo transitorio, continuano ad applicarsi per gli scarichi esistenti (ed autorizzati) i limiti precedenti".
L'ultrattività di una legge penale può essere prevista e non contrasta - come è stato più volte ritenuto - con principi costituzionali (cfr. C. Cost. n. 164/74 fino a n. 6/78 in relazione all'art. 20 della legge n. 4 del 1929) ma è chiaro che, per poterla ravvisare, occorre una espressa ed inquivocabile formulazione normativa.
VIII. Resta, quindi, al fine della comparazione strutturale delle fattispecie, il problema di definire il reato configurato dalla L.152/99 sub specie di "aumento dell'inquinamento".
Ed, in proposito, sebbene sia stata giustamente censurata la scarsa chiarezza del legislatore, non può, ad avviso del Collegio, negarsi che l'oggetto della incriminazione penale del reato previsto dalla norma transitoria non è lo "scaricare" ma una condotta omissiva consistente nella mancata adozione delle misure necessarie ad evitare l'aumento anche temporaneo dell'inquinamento e, quindi, anche la imposizione di una condotta positiva consistente nel predisporre gli accorgimenti atti ad evitare l'aumento dell'inquinamento (Cass. N. 2400/1982 RV 157977). La norma, quindi, appare chiaramente come limitativa - e specificatrice - dell'ambito di punibilità indistinta della pura e semplice condotta di scarico (oltre i limiti tabellari precedenti) ed implica che la condotta di "aumento dello scarico" può, a stretto rigore, realizzarsi anche restando nei (o al di sotto dei) limiti di tollerabilità di cui alla legge 319/ 76. La materialità della condotta consiste, in definitiva, nella omissione dolosa o colposa di una attività di prevenzione che deve consistere nella adozione di misure necessarie ad evitare che si verifichi l'aumento del grado di inquinamento che è, poi, l'evento tipico del reato de quo. L'aumento è, a sua volta, un concetto per definizione relativo e, pertanto, presuppone il raffronto di due dati che, secondo il chiaro tenore letterale della norma, non sono normativi ma quantitativi e qualitativi e, comunque, di fatto, riferiti allo scarico con la prescrizione che il dato fisico- chimico preesistente alla entrata in vigore della L. 152/99 non può essere alterato in peius. La giurisprudenza precedente - formatasi sull'art. 25 delle legge 319/76 - è assolutamente pacifica nel ritenere che, per stabilire la sussistenza dell'aumento, non sia sufficiente accertare il grado ma occorra accertare l'andamento del fenomeno inquinamento (Cass. III 3.5.1985 n. 6130, Cecchetti) secondo un prius ed un posterius, prendendo in esame un fattore iniziale e preesistente e confrontandolo con un fattore finale o attuale e, cioè, paragonando due dati temporalmente distinti (ex plurimis, Cass. III, 3.5.1985 n. 6130 cit.; Cass. 16.11.1988, Zadra). Il primo dato da comparare può risultare da qualsiasi elemento (una precedente misurazione, i limiti indicati dalla stessa parte nelle richiesta di autorizzazione allo scarico ecc...) e l'aumento potrà anche essere desunto da fatti significativi (es. la eliminazione di un depuratore).
E, così, il punto di partenza per giungere all'adeguamento non è - contrariamente a quanto sostenuto dal secondo orientamento - necessariamente il dato normativo della legge Merli ma la precedente situazione di fatto dello scarico.
Il reato di aumento, inoltre, sempre secondo la vasta e prevalente elaborazione giurisprudenziale precedente, integra una ipotesi autonoma di reato (Cass. III 30.11.1984 n. 10671; Cass. III 26.11.1986 n. 13301) che ha natura omissiva permanente (Cass. III, 7.9.1987 n. 9776) e la cui permanenza dovrebbe necessariamente cessare con lo spirare del periodo transitorio, tornando successivamente applicabile il regime normale (Cass. 18.2.1988 n. 2055 RV 177634). Il reato, inoltre, è considerato di pericolo poiché esso prescinde da qualsiasi valutazione della situazione dei corpi recettori ed è basato sul semplice presupposto che possa essere compromessa la situazione preesistente di essi (Cass. 25.9.1982 n. 8174 RV 155162). In definitiva, la norma assume ad oggetto della sanzione un divieto generalizzato di aumento dell'inquinamento senza alcun riferimento a limiti e/o parametri e, comunque, vigendo la legge 319 (come, del resto, per l'attuale), lo scarico (esistente autorizzato) non doveva essere adeguato necessariamente ai limiti massimi prescritti ma doveva essere entro limiti (e non necessariamente fino ai) limiti delle legge. Ciò implica che la misura di partenza non sono i limiti della legge 319 ma i livelli - anche se più bassi - precedentemente raggiunti dalla scarico (Cass. 21.12.1982, Liverani;
Cass.
5.5.1983 n. 4179 RV 158880) e che tali limiti possono rinvenirsi anche in quelli (più restrittivi) fissati dai comuni o dei consorzi gestori di impianti di depurazione e la cui inosservanza rendeva applicabile (quando vigente) l'art. 21 c. 3 L. 319/76 (Cass. 12.12.1989 n. 17283 RV 182808).
Nella stessa sentenza IL si parla di "modifica della situazione" dell'inquinamento anche se da valutare"con riferimento alla base legale preesistente" quando il dettato normativo se da un lato consente il riferimento alla situazione oggettiva non autorizza ad assumere come dato di partenza ed elemento di valutazione i limiti normativi piuttosto che quelli situazionali (di fatto). La ratio della norma che vieta l'aumento dell'inquinamento è stata anch'essa individuata con chiarezza nella giurisprudenza formatasi sull'art. 25 della Legge 319.
La diversità della ratio incriminatrice, che è già ampiamente giustificata da principio comunitario c.d. dello standing still, non è stata colta a sufficienza pur essendo decisamente determinante. Ed, infatti, poiché lo scarico esistente non autorizzato deve rispettare immediatamente i limiti della legge 152 (non potendosi ad esso applicare la disciplina transitoria) e siccome il titolare dello scarico esistente autorizzato deve adeguarsi ai nuovi limiti tabellari nel termine di tre anni, questi potrebbe, nel frattempo, aumentare l'entità dello scarico (ad esempio incrementando la produzione o disattivando impianti esistenti di costosa gestione o non manutenendoli) fino a raggiungere e superare (eccetto che per le sostanze pericolose mai depenalizzate perché previste da entrambe le leggi) addirittura i limiti di accettabilità della nuova legge (cui non è tenuto ad adeguarsi).
Ed il titolare dello scarico esistente sarebbe l'unico (a parte i totalmente abusivi) a poterli superare così che si verrebbe a creare una disparità di trattamento davvero clamorosa che il legislatore ha voluto evitare, volendo anche evitare comunque il superamento dei nuovi e più severi limiti ed attuando in proposito una sostanziale parificazione degli scarichi autorizzati agli abusivi ed ai nuovi. I termini indicati dalla legge ed i limiti indicati nelle tabelle hanno lo scopo precipuo di graduare nel tempo il disinquinamento dei corpi recettori e di evitare, in ogni caso, un sia pur minimo peggioramento della situazione rispetto al momento di entrata in vigore della legge stessa. Ne consegue che a carico del titolare di un impianto preesistente - qualora si verifichi un aumento temporaneo dell'inquinamento - potrà configurarsi il reato di cui all'art. 52 c. 2 anche se gli standards precedentemente rispettati corrispondevano in tutto o in parte a quelli fissati dalla legge 319 (Cass. III 13.5.1982 n. 4955). Il combinato disposto di cui agli artt. 62 c. 12 e 55 c. 2 (e 3) D.Lgs. 152/99 impone, quindi, un comportamento attivo punendone la omissione dolosa o colposa, condotta, questa, per nulla riconducibile al divieto di scarico oltre i limiti di accettabilità di cui alla L. 319/76. IX. Il Collegio ritiene che comparando le due normative che si pretende di comparare (quella abrogata e quella transitoria) non può ritenersi che, grazie alla norma transitoria, sia sopravvissuto il disvalore penale dello scarico delle sostanze non comprese nella tabella 5 dell'all. 5 poiché le due ipotesi presentano requisiti di condotte tipiche tra loro disomogenee e strutturalmente non assimilabili e prevedono diverse modalità di aggressione del bene giuridico tutelato, atteso che la norma transitoria chiaramente circoscrive la condotta punibile al solo aumento nei termini dianzi precisati.
La norma generale (abrogata) e quella succeduta a regime hanno, inoltre, le caratteristiche delle generalità e dell'astrattezza mentre la norma transitoria, sebbene astratta, di rivolge solo alla categoria di soggetti titolari degli scarichi autorizzati esistenti. È, infatti, evidente che il concetto di scarico contiene anche quello di aumento dello scarico ma è anche vero che il secondo che - da solo - realizza il fatto tipo della norma successiva (transitoria), esclude la punibilità della condotta di scarico che non sia comparata ad una misura precedente di tal che:
a) uno scarico quantitativamente e qualitativamente immutato va giudicato secondo la nuova legge;
b) uno scarico delle stessa entità qualitativa e quantitativa del primo, ma frutto di un aumento rispetto al precedente, va sanzionato penalmente durante la vigenza della norma transitoria. X. La fattispecie penale originaria (scarico oltre i limiti delle legge 319) è stata espunta dall'ordinamento e la condotta in essa prevista va giudicata in applicazione dell'art. 2 c. 3 C.P. (lex mitior).
Quanto alla norma transitoria è come se essa dicesse "chiunque scarica avendo aumentato o aumentando" rispetto alla dizione "chiunque scarica", dove è chiaro che la prima condotta contiene un elemento specializzante e va giudicata seconda la disciplina propria.
Ed, invero, quando è abrogata una norma generale (chiunque scarica oltre i limiti delle legge 319) e viene introdotta una norma speciale, il fenomeno successorio, a tutto concedere, si instaura limitatamente alla fattispecie che conserva rilevanza penale in base alla nuova disposizione.
In definitiva, secondo il Collegio, la comparazione delle norma abrogata con quella transitoria denunzia con chiarezza tutti gli elementi di rottura tra le vecchia e la nuova disciplina : la diversa oggettività giuridica, la eterogeneità delle condotte punibili e la diversità di ratio, con la introduzione da, parte della norma transitoria, di una nuova ed autonoma figura di reato. La norma transitoria ha, per definizione, una ratio diversa dalla disciplina a regime e la continuità, semmai, dovrebbe nella specie ravvisarsi con l'art. 25 della legge 319/76 che è formulata in maniera letteralmente identica il che, ulteriormente, induce ad escludere che vi possa essere continuità normativa anche con l'art. 21 c.
3. E, d'altronde, si riconosce dalla stessa tesi contraria che la norma transitoria dell'art. 25 non poteva far riferimento, per definire il concetto di aumento, a limiti legali precedenti che, semplicemente, non esistevano. Ma da ciò quella tesi non può trarre argomento a favore superando l'assoluta identità del dato letterale. XI. È pacifico anche nella tesi qui contrastata che l'art. 62 c. 12 in relazione all'art. 59 c. 2 (e 3) della legge 152 prevede "una ipotesi tipica di reato del periodo transitorio, assistita da una autonoma sanzione".
Se così è, non si vede perché non debba farsi questione di successione di leggi e di (eventuale) abolitio criminis nella prospettiva che la legge nuova (successiva) da comparare a quella abrogata è rappresentata dalla normativa a regime piuttosto che dalle norme transitorie in essa previste che finiscono, così come interpretate dalla tesi contraria, per applicare retroattivamente ai fatti commessi prima della entrata in vigore delle legge 152/99 (e della norma transitoria) i combinati disposti dell'art. 59 c. 2 e 62 c. 12 della stessa legge.
XII. Prendendo a modello la condotta di colui che, nel periodo transitorio, inquina per x (dato precedente) + 1 ed al quale si applicherà la disciplina dell'art. 59 c. 2 e 3 delle legge 152/99, è chiaro che alla stessa condotta, dopo il periodo transitorio, si applicherà la legge nuova.
Da ciò deriva che la disciplina del periodo transitorio ha introdotto una legge penale temporanea, che ha un preciso termine iniziale (l'entrata in vigore della legge 152/99) ed un altrettanto preciso termine finale (lo scadere del periodo di tre anni dalla prima data).
Ebbene, la natura di legge temporanea della normativa transitoria è stata trascurata da entrambe le due tesi e dai commentatori. Ed è proprio questa natura che invece, contribuisce a sanare e comporre le contraddizioni tra le tesi contrapposte: quella che intende comunque salvare l'esistenza dell'autonomo reato di aumento dell'inquinamento che altrimenti verrebbe posto nel nulla e quella che denunzia la disparità di trattamento tra scarichi autorizzati e scarichi abusivi e sostiene l'applicabilità ai primi della normativa a regime.
La lettura corretta della complessiva disciplina della legge 152/99 consente:
a) di far salva l'esistenza della ipotesi di reato di cui all'art. 59 c. 2 (e 3) della legge in relazione all'art. 62 c. 12 (aumento dell'inquinamento) come reato autonomo che prevede una autonoma sanzione, che ha una propria ratio e che non può essere cancellato non essendo stato cancellato neppure dalla legge n. 258/2000 (il che esclude che la tesi della continuità del tipo di illecito possa essere seriamente contrastata - come da taluni - utilizzando il dato letterale della norma di chiusura del comma 12 dell'art. 62 che fa salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli delle L. 152/99);
b) di prendere atto che la disciplina del periodo transitorio (ed il reato in essa previsto) è legge temporanea di innegabile immediata applicazione ma che ciò non suffraga - per quanto detto e per quanto ancora si dirà - la tesi della permanenza del tipo di illecito;
c) di tenere ferma la premessa che la interpretazione deve muoversi su linee e giungere a conclusioni che salvaguardino il principio - di rilevanza costituzionale - della parità di trattamento, che impedisce di sottoporre a sanzione penale un soggetto per uno stesso fatto che altri soggetti possono impunemente commettere o per il quale ricevono solo una sanzione amministrativa;
d) di affermare che se vi è una deroga alla legge vigente rappresentata dalla norma transitoria, questa riguarda solo e tutte (le) condotte omogenee (aumento dell'inquinamento da scarichi preesistenti autorizzati);
e) di riaffermare che - secondo la dottrina pacifica - la legge temporanea (come quella eccezionale) ha per sua caratteristica essenziale quella di applicarsi solo ed esclusivamente ai fatti commessi durante la sua vigenza in quanto ricompresi nella particolare esigenza di tutela che tale legge ha ispirato. XIII. La disciplina transitoria (temporanea), poi, si sottrae alla comparazione con quella ordinaria abrogata.
La particolarità (non sufficientemente avvertita e scrutinata dai due orientamenti e dai commentatori) della indagine che ne occupa sta nel fatto che, durante il periodo transitorio, si ha la vigenza di due leggi : una che regola le condotta poste in essere dal momento (qui : scarichi nuovi ed esistenti non autorizzati) della sua entrata i vigore, l'altra - avente il carattere della provvisorietà - che regola, temporaneamente, rapporti già in essere e per un periodo di tempo (transitorio) che è individuato dalla norma stessa ed è implicito nel tendenziale esaurimento (qui:
adeguamento) dei rapporti regolati. La norma transitoria, rispetto a quella a regime ed a quella abrogata, diventa una sorta di tertia lex che regola esclusivamente alcuni dei rapporti in itinere ma che non può funzionare da termine di paragone tra la disciplina abrogata e la nuova già in vigore. In definitiva la norma transitoria in sé non può essere considerata alla stregua di legge successiva a quella abrogata.
Nel passaggio dalla vecchia disciplina, prevedente una sanzione penale, alla nuova disciplina che prevede una sanzione amministrativa, il legislatore ben può, durante il periodo transitorio, prevedere taluni specifici comportamenti che non sono previsti come reato né dalla nuova legge a regime né dalla vecchia legge a regime. Nel nostro caso l'aumento dell'inquinamento, che nella vecchia legge era - e non è un caso - previsto anche (e solo) dalla norma transitoria, nei due regimi normali è (ed era) pacificamente sottratto alla sfera dell'illecito. La legge (transitoria) successiva (art. 59 c. 2, in relazione all'art. 62 c. 12) non regola la (le) stessa (e) condotta (e) di quella a regime sebbene una condotta diversa e per un limitato periodo di tempo, riguardando, innegabilmente, solo condotte (o alcune di esse prescelte dal legislatore) in itinere (scarichi autorizzati) poste in essere durante la sua vigenza e non quelle precedenti né quelle che hanno inizio sotto il vigore delle legge successiva, secondo il noto principio tempus regit actum in base al quale la norma temporanea non può ritenersi, a nessun fine, retroattiva né ultrattiva (né come lex mitior né come lex gravior). In definitiva il dato testuale da tener presente è quello dell'art.2 c. 4 c.p. in base al quale la legge temporanea non entra nel meccanismo della successione delle leggi estraniandosi, così, dalla normale disciplina sia precedente che successiva e restando applicabile sempre e solo ai fatti da essa previsti e commessi nel tempo in cui essa è in vigore sicché l'unica legge comparabile con quella abrogata sarà quella comune a regime.
In base al meccanismo dell'art. 2 c. 4 c.p., quindi, l'art. 59 c. 5, norma a regime, "oblitera", per così dire, la legge temporanea è sarà inteso, esso, come legge più favorevole o più sfavorevole rispetto alle norme precedenti.
Nel contempo, la normativa che regola gli scarichi esistenti (autorizzati) durante il periodo transitorio dovrà intendersi come lex specialis (l'elemento specializzante essendo l'aumento dello scarico rispetto allo scarico) con la conseguenza che, come disciplina speciale sopravvenuta, potrà applicarsi - essa soltanto - esclusivamente ai fatti in essa previsti.
Né può, ad avviso del Collegio, tralasciarsi che, la norma abrogata e quella abrogatrice "a regime" presentano il carattere peculiare della generalità (e dell'astrattezza), mentre quella transitoria è innegabilmente rivolta alla sola categoria di soggetti titolari di scarichi esistenti (autorizzati). Anche per questa ragione - e come, secondo la migliore dottrina, pure avviene nel rapporto successorio tra norme temporanee (ed eccezionali) - la successione di leggi deve ravvisarsi tra quelle aventi le stesse caratteristiche, così che, nel caso in cui si siano succedute norme generali e comuni la (eventuale) continuità di disciplina deve essere solo tra queste scrutinata, escludendo le temporanee (transitorie). Col cessare della legge transitoria (id est: del periodo transitorio) verrà a cessare la deroga, quindi, comparando la vecchia disciplina con la nuova, tornerà ad applicarsi il principio generale della lex mitior. Ne deriverà che colui il quale - come il ricorrente - ha sversato sostanze non comprese nella tabella 5 dell'all. 5 potrà fruire dell'abolitio criminis e, quindi, della revoca della sentenza. Seguendo la opposta opinione si giungerebbe all'assurdo che egli dovrà solo attendere lo spirare del periodo transitorio quando sicuramente non sarà più esistente nell'ordinamento la fattispecie incriminatrice che viene considerata come continuativa del tipo di illecito abrogato (scarico oltre i limiti della legge 319), per cui sembra ancora una volta ragionevole accedere alla tesi che impedisce alla norma transitoria di entrare nel meccanismo della comparazione, quando è certo il termine della sua cessazione ed è già vigente la legge successiva (più mite), dovendosi limitare l'efficacia sanzionatoria della prima alle (sole) condotte tipizzate di aumento dello scarico nel corso del periodo transitorio.
XIV. In definitiva la decisione di queste Sezioni Unite è imposta dalla necessaria e lineare scansione dei seguenti canoni:
- la impossibilità di derogare dal principio costituzionale di ragionevolezza e di eguaglianza di trattamento;
- la necessità di salvaguardare i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite in materia di successione di norme penali incriminatrici nelle sentenze n. 27/2000 (Di Mauro) e n. 35/2001(Sagone);
- la differenza strutturale dell'illecito delineato dalla norma transitoria rispetto a quelli delineati dalla norma abrogata (art.21 L. 319/76) e dalla disciplina sostanziale succeduta alla precedente;
- la impossibilità di prescindere dall'applicazione dell'art. 2 c.p. sostenuta anche della tesi contraria;
- la non applicabilità, alla specie, dei commi 1 (ovvia), 2 (abrogazione) e la inapplicabilità del comma 3 dell'art. 2 che "presuppone una identità del fatto (quanto meno nei suoi elementi essenziali) astrattamente regolato da leggi diverse" (Cass. sez. V 14.10.1999, ric. Ghezzi);
- la imprescindibile applicazione del comma 4 dello stessa articolo;
- la impossibilità di ignorare la pluriennale elaborazione giurisprudenziale in ordine al concetto di aumento dello scarico che è stato chiaramente individuato e designa, rispetto a quello di scarico, la specificazione degli elementi strutturali, un ambito meno comprensivo e un diversità di contenuto tipico. L'interpretazione qui accolta non può essere inficiata dalla preoccupazione che molti procedimenti per reati di inquinamento finirebbero oggi con la sanzione amministrativa, poiché la decisione di interpretazione, con la quale il giudice individua la voluntas legis, non può essere logicamente inficiata dalla (successiva) decisione sulle conseguenze.
XV. Il Collegio ha ben presente che la tesi accolta supera ampiamente l'obiezione di disparità di trattamento tra scarichi esistenti ed abusivi (cfr. sub III) e quella che viene in rilievo nel caso (che è quello di specie) di violazione del limiti tabellari posti in essere prima della entrata in vigore della L. 152/99 e non supera, apparentemente, la stessa obiezione riferita agli scarichi effettuati nel periodo transitorio in cui, in base al comma 2 dell'art. 59, sono assoggettati a sanzione penale i titolari degli scarichi autorizzati sol che "aumentino" il deflusso di sostanze anche non pericolose. Ma l'obiezione si risolve osservando che:
a) il rispetto del principio comunitario dello standing still, richiamato in più parti delle Direttiva comunitaria sulle acque, imponeva, comunque, al legislatore di fare tutto il possibile per impedire l'ulteriore deterioramento dello stato dei corpi ricettori : ed esso costituisce già una ratio sufficiente per la norma dell'art. 59 c. 2;
b) la situazione di fatto e diversa e l'obbligo del titolare dello scarico abusivo di adeguarsi immediatamente alla più severa disciplina complessiva delle L. 152/99, compensa il vantaggio del poter scaricare nel periodo transitorio, senza incorrere in sanzione penale, le sostanze non pericolose.
XVI. Per quanto sopra detto, ed essendo accertato in punto di fatto quanto evidenziato in premessa in ordine allo scarico effettuato dal ricorrente, il ricorso va accolto e l'ordinanza impugnata va, di conseguenza, annullata. Non vi è necessità di disporre il rinvio dal momento che questa stessa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., può provvedere direttamente sulla richiesta di revoca parziale della sentenza di condanna per il capo a) della rubrica (depenalizzato).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali - annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e in applicazione dell'art. 620 lett. 1) c.p.p., revoca la sentenza emessa dal Pretore di Saluzzo il 21.1.1994 nei confronti di UR SV, limitatamente alla imputazione di cui al capo A), eliminando la relativa pena dell'arresto di gg. 30.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2002.