Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
Il termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ancorché la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta prima di detta scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2009, n. 14356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14356 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/02/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 225
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 032789/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA NN, N. IL 05/01/1951;
avverso SENTENZA del 12/11/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione;
udito il difensore Avv. RIZZO P..
RITENUTO IN FATTO
Che il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto di turbata libertà degli incanti per avere ottenuto, mediante la falsa redazione di un progetto tecnico volto a garantire la continuità del servizio anche nel caso di difficoltà dei locali cucina ubicati presso la scuola elementare Serra Perdosa, punti aggiuntivi per l'aggiudicazione provvisoria della gara relativa all'affidamento del servizio per l'organizzazione e gestione della mensa per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo per l'anno scolastico 2000/2001;
che, ad avviso del giudice d'appello, la ricostruzione della vicenda trova puntuale conferma nella documentazione esistente agli atti del Comune di Iglesias dalla quale risulta che la disponibilità di un centro cottura alternativo da utilizzare nel caso di improvvisi problemi ai locali della scuola elementare in realtà non era rispondente al vero;
che, per il giudice d'appello, la disponibilità dichiarata non era tale poiché era riferita al servizio mensa per gli allievi carabinieri di Roma ubicata a Iglesias il cui contratto non avrebbe potuto consentire un uso diverso della struttura della mensa perché appartenevano al comando militare e come tali indisponibili per usi di diversi rispetto a quelli istituzionali;
che, con la falsa dichiarata disponibilità di tali strutture, l'imputato si assicurò un punteggio maggiore per l'aggiudicazione della gara in tal modo realizzando la condotta criminosa richiesta per la configurazione del delitto di turbata libertà degli incanti;
che l'imputato, a conoscenza degli obblighi contrattuali assunti, era consapevole dell'impossibilità di utilizzare tali impianti e, pertanto, di avere fraudolentemente rappresentato una situazione per ottenere un maggiore punteggio rispetto ad altri partecipanti alla gara;
che il ricorrente deduce la violazione di legge poiché la sentenza impugnata ha errato nel ritenere la condotta dell'imputato tale da integrare il delitto diretto a tutelare il libero e normale svolgimento dei pubblici incanti;
che la condotta dell'imputato non può essere assimilata ad artifici, inganni o menzogne usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara, poiché non è provato in alcun modo che stato messo in pericolo il regolare funzionamento o la libera partecipazione alla gara;
che la situazione rappresentata da DA sarebbe stata inidonea ad attribuire alla società il punteggio all'esito della verifica riservata all'amministrazione e, pertanto, la condotta descritta sarebbe stata del tutto indifferente ai fini della configurazione del reato di turbativa alla libertà degli incanti;
che, ad avviso del ricorrente, ogni attestazione non rispondente al vero non integra per i concorrenti una condotta penalmente rilevante, poiché non realizza un'attività finalizzata a inquinare le regole della libera concorrenza;
che, con un secondo motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione poiché non è stata dimostrata la falsità dell'attestazione resa poiché l'imputato, al momento della domanda, aveva la disponibilità di altro centro di cottura e riteneva di essere abilitato a utilizzarlo in via eccezionale nel caso di mancato funzionamento del centro cottura della scuola;
che la prova dell'impossibilità dell'utilizzo temporaneo dell'impianto non avrebbe potuto essere rappresentata dalla interpretazione di uno dei contraenti a fronte della diversa conclusione cui era giunta l'amministratore di utilizzo della struttura in casi eccezionali;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il tempo di prescrizione per i delitti puniti con pena superiore a cinque anni - nel cui ambito è da annoverare il reato de quo per il quale l'art. 353 c.p.p., comma 1, stabilisce una pena massima fino a due anni di reclusione - è determinato ex art. 157 c.p., nel testo anteriore alla novella del 2005, in cinque anni, da aumentare, a norma del previgente art. 160 c.p., della metà nel caso in cui vi sia atto di interruzione;
che il reato per il quale si procede è stato commesso il 29 settembre 2000 e, pertanto, il tempo complessivo di sette anni e sei mesi è decorso il 29 marzo 2008;
che, quanto alla tempestività del ricorso, va rilevato che la sentenza è stata pronunciata il 12 novembre 2007 e, una volta stabilito dalla corte d'appello il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, il termine per impugnare decorre dalla scadenza di tale termine, nonostante la motivazione sia stata depositata anticipatamente e sia notificato l'estratto contumaciale, non essendo diversamente stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1 lett. c);
che va riaffermato, pertanto, il principio secondo cui il termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ancorché, come nella specie, la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta prima di detta scadenza (Sez. 5, 29 marzo 2007, dep. 18 maggio 2007, n. 19519);
che il ricorso è stato proposto tempestivamente, in quanto il termine di quarantacinque giorni, a decorrere dal decorso dei novanta giorni stabiliti per il deposito della motivazione, è scaduto il 27 marzo 2008, e il ricorso risulta proposto il 17 marzo 2008;
che, come descritto in narrativa, sono state poste questioni relative alla definizione dell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice, che, sebbene smentite dalla formulazione della norma, non risultano manifestamente infondate;
che, ai fini della configurazione del delitto di turbata libertà degli incanti tra "altri mezzi fraudolenti", mediante i quali può commettersi il reato in questione in alternativa alle altre condotte tipiche descritte nella norma (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni), rientrano tutti gli altri mezzi, che sono concretamente idonei a conseguire l'effetto e tra questi debbono essere individuati, pertanto, in ogni artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara;
che la descrizione delle condotte accertate e descritte in narrativa, escludono la sussistenza di elementi per una diversa causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 1;
che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione il 29 marzo 2008.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009