Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
Il termine per proporre l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare decorre, per il P.G., dalla data della comunicazione dell'avviso di deposito e non dalla scadenza del termine previsto per il deposito, quantunque tale comunicazione intervenga prima di detta scadenza. (Conf. Sez.V, 40167/09, non massimata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2009, n. 40165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40165 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
M.
65 4 0 165 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 23/06/2009
SENTENZA
N.930 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 013137/2009 " 2. Dott. CARROZZA ARTURO
" 3. Dott. OLDI PAOLO
" 4.Dott.SCALERA VITO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
nei confronti di:
N. IL 18/12/1982 1) GRANIFERO MARZIA
avverso SENTENZA del 11/11/2008
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TERAMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CARROZZA ARTURO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Commins Globile Conclude " Q emb Ca- invio
Cay-
Guy-
, d'ufficio, ore crie c FATTO E DIRITTO
1.- Il Gup del Tribunale di Teramo ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di
Granifero Marzia in relazione al reato di cui all'art. 614 c.p., per essersi introdotta clandestinamente all'interno dell'appartamento dell'Istituto autonomo case popolari di
Teramo, dopo avere sfondato la porta d'ingresso, sul presupposto dello stato di necessità per salvare se stessa da un imminente e certo pericolo di un danno grave alla persona non avendo altrimenti possibilità di trovare altra sistemazione abitativa e tenuto conto delle particolarissime condizioni climatiche del momento con temperature intorno allo zero.
2.-Il Procuratore Generale de L' Aquila propone ricorso per cassazione deducendo mancava la prova che l'imputata fosse rimasta priva di un ricovero abitativo, che non avesse mezzi finanziari, che fosse priva di un lavoro e di altri mezzi economici o che fosse stata espulsa dalla casa dalla madre e dal convivente della stessa. Per cui era errata l'applicazione dell'art. 54 codice penale, anche perché deve escludersi il pericolo quando l'agente può evitare la situazione lavorando o chiedendo ospitalità presso istituti pubblici di assistenza e beneficenza o presso i familiari.
3.- Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
La sentenza è stata emessa dal Gup l'11 novembre 2008 e depositata il successivo 18 novembre. La stessa è stata comunicata alla Procura Generale il 26 novembre 2008.
Il ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di Teramo il 12 dicembre 2008,
cioè il sedicesimo giorno dalla comunicazione.
A tale scopo, anzitutto, ai fini del regolare esercizio del diritto di impugnazione, quello che conta non è la data portata dal ricorso, ma quella in cui lo stesso ricorso è pervenuto nella cancelleria del Tribunale di Teramo attesta dall'ufficio nel 12
dicembre 2008.
Orbene, poiché la sentenza di non luogo a procedere è stata emessa in seguito a procedimento in camera di consiglio, il termine per impugnare è quello di 15 giorni
1 previsto dall'art.585,1° comma, lett. a), c.p.p.. (vedi anche Cass., sez. VI, 7 maggio
2008, n. 21520).
Per quanto riguarda la decorrenza per il Procuratore Generale deve ritenersi che la prevista dal 2° comma lett. d) della stessa stessa opera dalla comunicazione disposizione.
Le Sezioni Unite( 26 giugno 2002, n.31312) hanno affermato il principio che il termine di quindici giorni per l'impugnazione decorresse dalla scadenza del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 424 c.p.p. soltanto per le parti presenti all'udienza in quanto ad esse non deve essere dato avviso di deposito della sentenza di non luogo a procedere.
Lo stesso principio non può valere per il Procuratore Generale che ha diritto alla comunicazione.
In aderenza a quanto sostenuto in via generale da questa sezione (Cass. sez. V, 19 sett.
2008, n. 40259) non può estendersi al Procuratore Generale il principio affermato, peraltro in modo non univoco, nei confronti dell'imputato contumace per il quale il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle sentenze e non dalla notifica dell'estratto contumaciale, quando questa sia avvenuta anteriormente alla predetta scadenza. (Cass., sez. III, 17 novembre 1999, data deposito
23 febbraio 2000, n. 2070, Cass. 29 marzo 2007, n. 19519, Cass. 5 febbraio 2009, n.
14356, contra 27 giugno 2002, n.12260,).
Infatti, mentre nei confronti dell'imputato contumace la decorrenza del termine a impugnare dalla scadenza di quello per il deposito quando la notifica sia avvenuta
- anteriormente- è stata ritenuta nell' interesse di garantire il diritto della difesa lo stesso principio non può applicarsi per il Procuratore Generale, stante il diverso status tra i soggetti privati e la pubblica accusa, e dato che per l'impersonalità dell'ufficio egli è in grado di esercitare compitamente il potere di impugnazione.
Peraltro, l'art. 585,2° comma lett. d) c.p.p., prevede per il procuratore generale testualmente che "il termine decorre dalla notifica della comunicazione dei provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello" e non distingue tra i provvedimenti letti un udienza in uno con
Соеди 2 la motivazione e quelli in cui la motivazione sia depositata successivamente, dato che comunque allo stesso spetta la comunicazione.
Pertanto, essendo avvenuta l'impugnazione da parte del Procuratore Generale oltre il termine di quindi giorni dalla comunicazione della sentenza depositata, essa è tardiva.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q,M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
ROMA 23 giugno 2009
Il Cons. est. Il Presidente
ик Depositata in Cancelleria
Roma, li 150JT. 2009.
IL CANCELLIERE
Carmela Lanzuise augju
3