Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
La disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen., in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati si applica anche agli esperti che, ai sensi degli artt. 70, comma terzo, e 80, comma quarto L. 26 luglio 1975 n. 354, compongono il Tribunale di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 16713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16713 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00870
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 000928/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIB. SALERNO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE ROMA;
ORDINANZA del 05/12/2007 G.I.P. TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA C. che ha chiesto che sia determinata la competenza del Tribunale di Roma;
udito il difensore Avv. Fusco per SO che per la posizione del suo assistito, ha chiesto che venga deternunata la competenza del Tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 aprile 2007 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza funzionale a conoscere del procedimento a carico di BE RD (nel frattempo deceduto), già componente esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli, accusato, in concorso con LU NO in ordine al delitto di cui agli artt.117 e 373 c.p., commesso in Napoli il 14 settembre 1999.
NO, peraltro, era imputato, in concorso con SO UA, anche del delitto di cui agli artt. 117 e 373 c.p., commesso in Napoli il 9 dicembre 1998, nonché del reato previsto dall'art. 117 c.p., art. 374 bis c.p., commi 1 e 2, consumato in Napoli il 13
ottobre 2000.
Il Tribunale osservava che il primo fra i reati contestati, tutti di pari gravità e legati da connessione oggettiva e soggettiva, risultava commesso il 9 dicembre 1998 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 420 del 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998 ed entrata in vigore il 22 dicembre 1999, nell'ordinario termine di vacatio legis) che aveva stabilito l'applicabilità del nuovo criterio attributivo della competenza per i procedimenti a carico di magistrati ai soli reati consumati successivamente alla sua entrata in vigore. Per tutte queste ragioni, pertanto, ad avviso del Tribunale di Roma, la competenza a conoscere dei reati ascritti agli imputati NO ed SO apparteneva all'A.G. di Salerno.
2. Con ordinanza del 5 dicembre 2007 il gip del Tribunale di Salerno sollevava conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte, osservando che i fatti ascritti a RD (nel frattempo deceduto) erano stati posti in essere il 14 settembre 1999, ossia dopo l'entrata in vigore della L. n. 420 del 1998, modificativa dell'art. 11 c.p.p. e attributiva della competenza all'A.G. di Roma per i fatti riguardanti magistrati del distretto di Napoli, e inoltre che, in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis, anche la connessa posizione di NO (a sua volta coimputato con SO) rientrava nella competenza del Tribunale di Roma, tenuto conto anche dell'interesse di NO alla trattazione unitaria della sua posizione.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di una causa, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto mediante la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma.
2. L'art. 11 c.p.p., comma 3, così come sostituito dalla L. 2 dicembre 1998, n. 420, art. 1, ha mantenuto nella sostanza inalterata la regola di cui al previgente comma 2, in base al quale i procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. Ciò significa che la deroga alle regole generali sulla connessione si produce tutte le volte in cui il foro designato venga a coincidere con il distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni, mentre nel caso in cui, in base all'art. 16 c.p.p., la competenza debba essere attribuita ad un giudice del distretto diverso, l'art. 11 c.p.p. non trova applicazione.
3. La disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p. trova applicazione anche con riferimento agli esperti che, ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 70, comma 3, e art. 80, comma 4, compongono il Tribunale
di sorveglianza.
4. Alla stregua di questi principi la competenza appartiene al Tribunale di Roma, considerato che i fatti ascritti a RD, in concorso con LU NO (a sua volta coimputato di SO) sono stati commessi il 14 settembre 1999 e, dunque, sono soggetti al dettato normativo dell'art. 11 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 420 del 1998 che stabilisce che per i fatti riguardanti i magistrati di Napoli e commessi in quel distretto è competente l'AG di Roma.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008