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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4423/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4423/2024 R.G. avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maria Lavinia Benigno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a IN il 08/05/1974, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Simona Vaccarisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 12/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è
pagina 1 di 3 stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 21/12/2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 14/04/1995, Controparte_1 dalla cui unione nasceva la figlia (il 10/11/1993) e di essersi separata dal Per_1 marito con verbale di udienza del 3/5/2012, omologato con decreto n. 8267/2012, emesso dal Tribunale di Palermo in data 28/5/2012 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza alcuna condizione di carattere economico o patrimoniale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con adesione Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
Con nota scritta congiunta depositata in data 19/9/2025 le parti chiedevano la pronuncia del divorzio, senza ulteriori condizioni.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti prima dell'udienza ex art. 473 bis. 21
c.p.c., con provvedimento del 12/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in
IN il 14/04/1995 (Anno 1995– n. 5 – Parte I - Serie A).
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4423/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 14/04/1995 in IN, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
IN (Anno 1995 – n. 5 – Parte I - Serie A) dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
IN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4423/2024 R.G. avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio” promossa
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maria Lavinia Benigno, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a IN il 08/05/1974, Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Simona Vaccarisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
***
Con provvedimento del 12/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è
pagina 1 di 3 stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 21/12/2024 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio con in data 14/04/1995, Controparte_1 dalla cui unione nasceva la figlia (il 10/11/1993) e di essersi separata dal Per_1 marito con verbale di udienza del 3/5/2012, omologato con decreto n. 8267/2012, emesso dal Tribunale di Palermo in data 28/5/2012 (v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza alcuna condizione di carattere economico o patrimoniale.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con adesione Controparte_1 alla domanda di scioglimento del matrimonio, senza ulteriori condizioni.
Con nota scritta congiunta depositata in data 19/9/2025 le parti chiedevano la pronuncia del divorzio, senza ulteriori condizioni.
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti prima dell'udienza ex art. 473 bis. 21
c.p.c., con provvedimento del 12/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice poneva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti con rito civile in
IN il 14/04/1995 (Anno 1995– n. 5 – Parte I - Serie A).
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4423/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 14/04/1995 in IN, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
IN (Anno 1995 – n. 5 – Parte I - Serie A) dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
IN per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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