Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2010, n. 42462
CASS
Sentenza 11 novembre 2010

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Non è applicabile il principio di specialità (art. 19, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) tra il reato di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e l'illecito amministrativo introdotto dall'art. 27, comma 18, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2), che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, perché la fattispecie penale ha riguardo alla condotta, diversa ed ulteriore, consistente nell'omesso versamento dell'imposta dovuta. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma penale continua ad applicarsi all'omesso versamento dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro per periodo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti).

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile sia nel caso di compensazione verticale (ossia riguardante crediti e debiti afferenti la medesima imposta), sia in caso di compensazione orizzontale (ossia riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa). (In motivazione la Corte, nell'escludere che nel caso in esame si vertesse in materia di detrazione "legittima" ex art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha precisato che l'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, richiamato dalla fattispecie penale, ha ampliato le ipotesi di compensazione già previste dalle norme tributarie, estendendo la facoltà di compensazione anche a crediti e debiti di natura diversa nonché alle somme dovute agli enti previdenziali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2010, n. 42462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42462
Data del deposito : 11 novembre 2010

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