Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 2
Non è applicabile il principio di specialità (art. 19, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) tra il reato di indebita compensazione, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e l'illecito amministrativo introdotto dall'art. 27, comma 18, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. con modif. in legge 28 gennaio 2009, n. 2), che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, perché la fattispecie penale ha riguardo alla condotta, diversa ed ulteriore, consistente nell'omesso versamento dell'imposta dovuta. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma penale continua ad applicarsi all'omesso versamento dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro per periodo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti).
Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile sia nel caso di compensazione verticale (ossia riguardante crediti e debiti afferenti la medesima imposta), sia in caso di compensazione orizzontale (ossia riguardante crediti e debiti di imposta di natura diversa). (In motivazione la Corte, nell'escludere che nel caso in esame si vertesse in materia di detrazione "legittima" ex art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha precisato che l'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, richiamato dalla fattispecie penale, ha ampliato le ipotesi di compensazione già previste dalle norme tributarie, estendendo la facoltà di compensazione anche a crediti e debiti di natura diversa nonché alle somme dovute agli enti previdenziali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2010, n. 42462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42462 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 11/11/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo AR - Consigliere - N. 1519
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28118/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. ADONNINO PIETRO e PAPA MARIO, difensori di fiducia di GO FE, n. a San Giuseppe Vesuviano il 14.1.1969, e di IO NN, nonché dall'Avv. Ivo Caraccioli, difensore di fiducia di NI RS, n. a Napoli il 3.8.1972;
avverso l'ordinanza in data 26.4.2010 del Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nola in data 19.3.2010;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo AR Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite della questione afferente alla applicabilità della confisca per equivalente al profitto del reato e, in subordine, perché si dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma;
Uditi i difensori di TA FE, Avv. PAPA MARIO e ADONNINO PIETRO, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiedono l'accoglimento;
Uditi i difensori di IO AN AR, Avv. Mario Papa e Massimo Krogh, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiedono l'accoglimento;
Udito il difensore di NI RS, Avv. Ivo Caraccioli, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso in data 19.3.2010 dal G.I.P. del Tribunale di Nola nei confronti di NI RS, GO FE e IO NN in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 3 e 10 quater. Gli attuali ricorrenti risultano indagati dei predetti reati per avere, il NI quale amministratore della società AG S.r.l., il GO e la IO quali amministratori di fatto della medesima società, portato in detrazione nella dichiarazione IIDD e IVA della AG S.r.l., presentata nell'anno 2009 per l'anno di imposta 2008, un falso credito IVA, nonché avere compensato indebitamente un credito IVA inesistente, omettendo il pagamento della predetta imposta per lo stesso anno per un importo pari ad Euro 20.653.080,00.
Secondo quanto esposto nell'ordinanza la vicenda ha il suo antecedente storico e fattuale in un pregresso accertamento, per il quale era stato instaurato altro procedimento penale, già in fase dibattimentale, avente ad oggetto l'artificiosa creazione, attraverso acquisti fittizi, di un credito IVA in capo alla AG S.r.l. pari ad Euro 146.000.000,00 relativamente all'anno di imposta 2002. Tale credito veniva poi portato negli anni successivi dalla società AG in compensazione dell'importo di volta in volta dovuto a titolo di IVA o di altri tributi ed, in particolare, relativamente all'anno di imposta 2008 risultava residuato un falso credito IVA di Euro 63.911.428,00, che veniva compensato parzialmente con PIVA dovuta pari ad Euro 20.458.459,00, importo che non veniva versato all'Erario, nonché di altre imposte e per il residuo di Euro 43.258.348,00 indicato quale falso credito IVA nella predetta dichiarazione delle IIDD ed IVA dell'anno 2009.
Sulla base delle citate risultanze fattuali il Tribunale del riesame ha escluso l'esistenza del fumus della dichiarazione fraudolenta mediante artifici di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, mentre ha ritenuto sussistenti gli elementi atti a configurare il reato di cui all'art. 10 quater, del medesimo decreto legislativo, su cui riteneva validamente fondato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza di Euro 20.653.080,00 di cui al provvedimento impugnato.
Il Tribunale del riesame, in sintesi, ha rigettato le deduzioni difensive, con le quali si sosteneva la effettività del credito IVA relativo all'anno 2002 per essere la relativa posizione tributaria divenuta definitiva a seguito del cosiddetto condono tombale, nonché per essere divenuto impossibile ogni ulteriore accertamento fiscale, a causa della scadenza dei termini di custodia della documentazione contabile relativa all'anno 2002.
L'ordinanza ha inoltre affermato la applicabilità della fattispecie criminosa anche alla ipotesi di compensazione cosiddetta verticale tra crediti e debiti di imposta omogenei.
Ha escluso che con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui si tratta si applichi, per il principio di specialità, la sola sanzione amministrativa prevista dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, comma 18, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché
l'applicabilità dell'esimente di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.15. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorsi i difensori degli indagati, che la denunciano per violazione di legge e mancanza di motivazione.
In sintesi, con motivi di ricorso in parte omogenei, i ricorrenti ribadiscono la tesi della inapplicabilità della fattispecie criminosa al di fuori dell'ipotesi della compensazione tra debiti e crediti di imposta non spettanti o inesistenti di natura diversa, effettuata ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17. Si deduce sul punto che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, è applicabile solo in ipotesi di compensazione cosiddetta orizzontale e cioè tra tributi diversi, mentre nel caso di tributi dello stesso tipo si verifica invece la detrazione dell'imposta a credito (cosiddetta compensazione verticale), che è disciplinata dal D.Lgs. n. 633 del 1972, art. 19. Si aggiunge che la compensazione prevista dalla norma deve riferirsi a debiti e crediti di imposta relativi alla stessa annualità, mentre nel caso in esame il credito di imposta portato in detrazione si riferiva ad anni precedenti.
Si ribadiscono poi le deduzioni relative all'intervenuto consolidamento della posizione fiscale della società AG con riferimento all'anno di imposta 2002, essendo precluso ogni ulteriore accertamento dall'avvenuta adesione alla definizione automatica delle annualità pregresse in forza di quanto previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, nonché dalla mancata acquisizione delle scritture contabili prima della scadenza del termine entro il quale ne è obbligatoria la conservazione.
Sul primo punto si osserva che la definizione automatica delle annualità pregresse ha determinato la preclusione dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. c), della legge citata e la cristallizzazione delle voci appostate nella dichiarazione.
Sul secondo punto si deduce la inapplicabilità alla fattispecie in esame del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 25, convertito in L. n. 348 del 2006, che ha raddoppiato i termini di decadenza per l'accertamento di violazioni costituenti reato ai sensi del D.Lgs. n.74 del 2000, stante la intervenuta decadenza dall'accertamento alla data del 31.12.2007.
Si sostiene inoltre che l'Agenzia delle Entrate in data 24.11.2008 ha emesso nei confronti della società AG avviso di accertamento con cui ha chiesto di "inverare" il predetto credito di imposta mediante il versamento del relativo importo di 146 milioni di Euro, relativamente al quale è anche stata emessa una cartella esattoriale, sicché è stata eliminata la presunta fittizietà del credito stesso.
Si denuncia ancora la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 15, non essendosi tenuto conto della obiettiva situazione di incertezza in ordine alla portata ed applicazione delle norme tributarie e condonistiche, che costituisce scriminante ai sensi della disposizione citata.
A tali motivi comuni la difesa del NI premette rilievi in ordine alla strumentalità della contestazione attuale per condotte risalenti, per le quali già pendeva procedimento penale;
contestazione finalizzata a rendere applicabile la normativa sanzionatoria introdotta successivamente ai fatti. La difesa di ricorrenti GO e IO, a sua volta, ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, avendo la società AG trasferito la propria sede in Roma già all'epoca della presentazione della dichiarazione contestata. Deduce inoltre che la confisca per equivalente presuppone che sia stata dimostrata la impossibilità di procedere alla confisca diretta del prezzo o profitto del reato, mentre nessun tentativo risulta effettuato in proposito nei confronti della società AG, nonché la carenza di elementi per affermare la responsabilità dei propri difesi, estranei all'amministrazione societaria, e la mancata applicazione della confisca prò quota in relazione al quantum del profitto attribuibile a ciascuno di essi. Si osserva, infine, che la confisca per equivalente, ex art. 322 ter c.p., comma 1, può trovare applicazione solo con riferimento al prezzo del reato, mentre il mancato versamento dell'IVA, quale conseguenza dell'indebita compensazione, può costituire solo il profitto del reato e giammai il prezzo. Con motivi nuovi, depositati il 22.10.2010, la difesa dei ricorrenti GO e IO denuncia:
1) Erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater. Con il motivo di gravame sostanzialmente si ribadiscono le argomentazioni a sostegno della necessità di distinguere tra l'istituto della compensazione, che riguarda debiti e crediti di imposta di natura diversa, e l'istituto della detrazione, riferito all'IVA, che assolve la funzione di sterilizzare la predetta imposta, facendone ricadere l'onere esclusivamente sul consumatore finale. Si deduce, quindi, che il citato art. 10 quater, in quanto richiama il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, si riferisce esclusivamente all'istituto della compensazione, che può aversi solo tra debiti e crediti di imposta di natura diversa.
2) Violazione ed errata applicazione del disposto di cui al D.L. n.223 del 2006, art. 37, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e D.P.R. n.633 del 1972, art. 57.
Con il motivo di gravame i ricorrenti ribadiscono la tesi della inapplicabilità del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento stabilito dal citato D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24 e 25. Si osserva, in sintesi, che l'accertamento della illiceità della condotta posta in essere nel 2008 trova il suo fondamento in fatti relativi al periodo di imposta dell'anno 2002 ed alla relativa dichiarazione del 2003. Il termine di decadenza per gli accertamenti fiscali relativi all'esercizio 2003 è maturato il 31 dicembre 2007, mentre il processo verbale di constatazione relativo ai reati oggetto di indagine è stato redatto nel 2008.
Si deduce, quindi, che, al fine di ritenere applicabile, nel caso in esame, la norma che raddoppia il predetto termine di decadenza per l'accertamento, la contestazione dei fatti costituenti reato sarebbe dovuta avvenire entro il termine di decadenza originariamente stabilito, non essendo altrimenti giustificato il raddoppio stesso, nè il contribuente più vincolato alla conservazione delle scritture contabili dopo la scadenza del termine ordinario per l'eventuale accertamento.
Si osserva anche che la L. n. 212 del 2000, art. 3, stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Si deduce sul punto che le disposizioni della legge citata costituiscono attuazione di principi fissati nelle norme della Costituzione e che la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 25, convertito in L. n. 248 del 2006.
3) Mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione del ne bis in idem.
Si deduce che l'affermazione della sussistenza del fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, è in contrasto logico con l'esclusione degli estremi del reato di cui all'art. 3 del medesimo testo legislativo con riferimento al dolo specifico ed alla condotta fraudolenta richiesta per la configurabilità di entrambe le fattispecie.
Si deduce inoltre che il fatto oggetto di indagine trae origine da quelli in corso di accertamento in altro processo con violazione del principio del ne bis in idem.
4) Illegittima applicazione retroattiva del sequestro per equivalente.
Si osserva che la disposizione di cui alla L. n. 244 del 2007, art.1, comma 143, che ha esteso l'applicabilità dell'art. 322 ter c.p.,
ai reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, non può avere applicazione retroattiva e si deduce che nel caso in esame la confisca per equivalente è stata disposta in relazione ad una vicenda che trova la sua base in eventi che risalgono all'anno 2002. 5) Mancanza di motivazione e violazione di legge in punto di fumus del reato e di pertinenzialità. Si deduce carenza di una adeguata valutazione sui punti citati.
6) Violazione ed errata applicazione dell'art. 322 ter c.p.. Si deduce, citando la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 38691 del 25.6.2009, che ha escluso la confiscabilità per equivalente del profitto del reato con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 314 c.p., che anche nel caso in esame oggetto di confisca per equivalente può essere solo il prezzo del reato e non anche il profitto.
7) Questione di legittimità costituzionale.
Si deduce la illegittimità costituzionale degli artt. 321 e 323 c.p.p., in relazione all'art. 41 Cost., in quanto il protrarsi del sequestro per il tempo necessario allo svolgimento del processo priva inesorabilmente l'imprenditore della possibilità di intraprendere qualsiasi iniziativa, economica.
RITENUTO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
È opportuno esaminare i motivi di gravame secondo l'ordine derivante dalla pregiudizialità delle relative questioni.
Osserva in primo luogo la Corte che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Nola è stata respinta dall'ordinanza impugnata con motivazione assolutamente corretta, si sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 2, avendo il giudice del riesame rilevato che la sede sociale della DAGAR S.r.l. è stata trasferita in Roma solo in data 18.12.2009, mentre i mancati versamenti IVA, oggetto di indagine, sono riferiti all'anno di imposta 2008. La questione della applicabilità della confisca per equivalente al profitto dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, in base alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, che ha esteso a detti reati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p., è stata già risolta positivamente da questa Corte con indirizzo interpretativo che il Collegio condivide.
È stato osservato sul punto (sez. 3^, 7.7.2010 n. 35807, Bellonzi ed altri;
sez. 3^ 7.10.2010 n. 38409, D'Arrigo) che per effetto del rinvio contenuto nel citato art. 1, comma 143, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p., si applicano nella loro interezza ai reati tributari e non solo il comma 1, che limita la confisca per equivalente al prezzo del reato.
È evidente, infatti, che la disciplina dettata dall'art. 322 ter c.p., commi 1 e 2, tiene conto della specifica natura dei reati e dei soggetti che ne sono autori, ai quali deve applicarsi la confisca per equivalente, sicché ove non è ipotizzabile la confisca del prezzo del reato nei confronti del suo autore, la norma dispone la confisca per equivalente dei beni che ne costituiscono il profitto (comma 2). L'estensione della applicazione della confisca per equivalente a reati, quali quelli tributari, nei quali non sussiste il prezzo del reato, deve essere, pertanto, necessariamente intesa quale rinvio alle disposizioni del predetto art. 322 ter c.p., comma 2, ("in quanto applicabili") con la conseguente confiscabilità per equivalente del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato tributario.
Una diversa interpretazione della norma ne sancirebbe la totale inapplicabilità ai reati di cui si tratta, nonché la manifesta illogicità del dettato legislativo.
La correttezza di tale interpretazione trova, peraltro, riscontro proprio in una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato l'applicabilità dell'art. 322 ter c.p., comma 2, al reato di truffa aggravata, in ragione del rinvio contenuto nell'art.640 quater c.p., introdotto dalla L. n. 300 del 2000, art. 3, comma 2, all'art. 322 ter c.p. nel suo complesso.
Ovviamente la suscettibilità di confisca del profitto del reato svincola il sequestro, che è ad essa finalizzato, dall'accertamento del vincolo di pertinenzialità dei beni sequestrati con il reato stesso.
È stato già correttamente osservato nell'impugnata ordinanza, in relazione all'invocata applicazione del principio di specialità D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 19, che la fattispecie penale prevista dall'art. 10 quater del medesimo decreto legislativo punisce una condotta diversa ed ulteriore, ovvero l'omesso versamento dell'imposta dovuta, rispetto a quella punita con sanzione amministrativa dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, comma 18, convertito in L. n. 2 del 2009, dell'"utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute". Peraltro, la fattispecie penale prevede una soglia di punibilità, stante il richiamo dell'art. 10 quater, all'art. 10 bis, "nei limiti ivi previsti", dell'omesso versamento di imposta superiore a 50.000,00 Euro per ciascun periodo di imposta, che non trova un corrispondente limite nell'ipotesi punita con sanzione amministrativa. Sicché la norma penale continua ad applicarsi all'omesso versamento dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000,00 Euro per periodo di imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
Sono altresì infondate le questioni relative alla asserita violazione del ne bis in idem ed alla decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di accertamento delle violazioni per scadenza dei termini di custodia della documentazione fiscale. Sul primo punto è stato già correttamente osservato nella impugnata ordinanza che la condotta oggetto di indagine integra una fattispecie criminosa, i cui elementi costitutivi sono diversi da quelli afferenti al reato che ha ad oggetto la fraudolenta dichiarazione dei redditi presentata nel 2003, sicché non vi è violazione del ne bis in idem in relazione al processo pendente per tale reato. Con riferimento al raddoppio dei termini per l'accertamento delle violazioni tributarie che costituiscono reato, stabilito dal D.L. n.223 del 2006, art. 37, commi 24 e 25, convertito in L. n. 248 del 2006, che ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, si osserva che, secondo quanto si evince dallo stesso ricorso, il raddoppio dei termini è intervenuto allorché non erano ancora scaduto il termine per l'accertamento delle violazioni commesse nel 2003.
L'assunto secondo il quale l'accertamento della violazione costituente reato sarebbe comunque dovuto intervenire nei termini previsti dalla norma prima della modifica non trova riscontro nel dato normativo, che, anzi, al comma 26, dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 24 e 25, si applicano allorché siano ancora pendenti i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, commi 1 e 2, ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.
È il caso, poi, di rilevare, quanto alla ratio delle disposizioni citate, che risulta evidente lo scopo perseguito dal legislatore di armonizzare i termini previsti per l'accertamento delle violazioni fiscali punite con sanzione amministrativa con quelli, più lunghi, di prescrizione dei reati tributari, sicché non sussistono ragioni per ipotizzare l'illegittimità costituzionale della norma. Non è ostativo all'accertamento della violazione ed all'esercizio dell'azione penale il disposto di cui alla L. 27 dicembre 2002, n.289, art. 9, comma 10, lett. c), per avere la società AG aderito al cosiddetto condono tombale.
È stato, infatti, affermato da questa Corte, con riferimento alla disposizione citata, che la adesione del contribuente alla definizione automatica delle annualità pregresse, se comporta che non possono essere apportate modifiche agli importi dichiarati a seguito della definizione automatica, non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito.
"Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell'IVA e l'ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l'Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, ne' gli è inibito l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio". (sez. 5^, 12.1.2009 n. 375, Imec Ind. Meridionale Cellulosa Srl c. Agenzia Entrate ed altri, RV 606178).
Sicché anche la fattispecie criminosa oggetto di indagine, commessa successivamente al periodo di operatività del condono fiscale e fondata su un presunto credito IVA, non è sottratta all'accertamento tributario ed è pienamente perseguibile.
Sul punto del cosiddetto inveramento del credito di imposta per effetto della iscrizione a ruolo dell'importo corrispondente è evidente che l'effetto citato può essere solo conseguenza dell'effettivo pagamento della somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate, di cui, secondo quanto rilevato nella impugnata ordinanza, non vi è traccia.
È altresì infondato l'assunto difensivo, secondo il quale la compensazione con crediti non spettanti o inesistenti posta a fondamento della fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.10 quater, è solo quella cosiddetta orizzontale tra crediti e debiti di imposta di natura diversa.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, richiamato dall'art. 10 quater, non limita in alcun modo la facoltà del contribuente di procedere alla compensazione di postazioni di debito o credito afferenti alla medesima imposta (cosiddetta compensazione verticale). L'innovazione introdotta dalla disposizione citata, infatti, è costituita dal superamento del concetto di compensazione tradizionale tra debiti e crediti di imposta della stessa natura (compensazione cosiddetta verticale), mediante l'estensione della facoltà di compensazione anche a debiti e crediti di natura diversa, nonché alle somme dovute agli enti previdenziali.
Sicché l'art. 17 ha solo allargato le ipotesi di compensazione già previste dalle norme tributarie, non escludendo affatto che l'istituto possa trovare applicazione relativamente a tributi della stessa specie.
L'istituto della detrazione dell'IVA, che peraltro ha anche esso natura sostanzialmente compensativa (verticale), trova la sua ratio nella necessità di realizzare la sterilizzazione dell'imposta sul valore aggiunto, attraverso un meccanismo semplificato, in modo da farne ricadere gli effetti esclusivamente sul consumatore finale. È evidente che proprio in ragione di tale funzione la detrazione è destinata ad operare sul breve periodo, facendo recuperare al venditore immediatamente l'imposta versata sia da questi che dall'acquirente.
Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, infatti, stabilisce espressamente che "77 diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".
Pertanto, allorché il credito della predetta imposta venga ulteriormente utilizzato nel corso degli anni successivi per soddisfare posizioni debitorie nei confronti dell'erario riguardanti la medesima imposta non si può neppure parlare di detrazione dell'IVA, trattandosi a tutti gli effetti di una compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, tra l'imposta dovuta ed il credito residuo di imposta che il contribuente assumeva di vantare nei confronti dell'erario, con la conseguente configurabilità della fattispecie di cui all'art. 10 quater.
Osserva la Corte, con riferimento alla doglianza relativa alla necessità che venisse preventivamente effettuata la ricerca di beni nella disponibilità della società AG, che autori dell'illecito penale, secondo l'ipotesi accusatoria, sono gli attuali ricorrenti, sicché è nei confronti di costoro che deve essere eventualmente applicata la confisca per equivalente, stante la natura di sanzione penale della misura, mentre la responsabilità patrimoniale della società per la condotta dei suoi amministratori è solo sussidiaria. In ordine alla entità delle somme e dei beni sequestrati nei confronti dei singoli indagati è stato già affermato da questa Corte che "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso" (sez. 5^, 3.2.2010 n. 10810, Perrottelli, RV 246364; sez. F 28.7.2009 n. 33409, Alloum ed altri, RV 244839; sez. 6^, 6.3.2009 n. 18356, P.M. in proc. Passantino, RV 243190; sez. un. 27.3.2008 n. 26654, Fisia Italimpianti S.P.A. ed altri, RV 239926).
Si tratta di un indirizzo interpretativo assolutamente condivisibile considerata la natura cautelare della misura finalizzata a garantire l'esito positivo della successiva confisca, da effettuarsi per un ammontare che, però, non ecceda nei confronti di tutti gli imputati l'ammontare complessivo del profitto (cfr. giurisprudenza citata). Non sussistono, poi, le denunciate, del tutto genericamente, carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata;
eventuali carenze o vizi logici, peraltro, non possono neppure formare oggetto di censura in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 325 c.p.p.. Neppure può formare oggetto di valutazione in sede di riesame la colpevolezza dei singoli indagati,
essendo demandato l'accertamento sul punto alla sede di merito. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p., si palesa evidente la sua inammissibilità, stante la assoluta genericità di quanto dedotto sul punto, che può essere riferito a qualsiasi ipotesi di misura cautelare.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010