Sentenza 22 febbraio 2017
Massime • 1
Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata con riferimento alla condotta dell'imputato che insieme ad altri correi, dopo aver tagliato la cassaforte, riponendone il contenuto in una borsa, sorpreso dalla polizia mentre si trovava ancora all'interno dell'appartamento, opponeva violenza per procurasi l'impunità). (conf. Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.)
Commentari • 7
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 maggio 2019 (r.o. n. 130 del 2019), il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale. Si procede nel giudizio a quo, mediante rito abbreviato, nei confronti di persona accusata del reato di rapina cosiddetta impropria (secondo comma dell'art. 628 cod. pen.). L'imputato, in particolare, dopo essersi impossessato di oggetti di scarso valore all'interno di un esercizio commerciale, avrebbe esercitato violenza nei confronti di una persona che tentava di fermarlo, riuscendo a …
Leggi di più… - 2. Il reato di rapinahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Che cos'è il reato di rapina? Il reato di rapina previsto dall'art. 628 cp punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola, con violenza o minaccia, a chi la detiene. Il reato in argomento ha carattere plurioffensivo e viene definito un reato complesso e ciò in quanto alla azione di "sottrazione" tipica del furto, si sovrappone un ulteriore e fondamentale elemento: la "violenza". Come vedremo nel prosieguo, la nozione di violenza, cui fa riferimento il reato di rapina, è molto ampia ed arriva a comprendere qualsiasi forma di energia fisica esercitata dal soggetto attivo del reato, idonea a determinare nei confronti …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2025, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione» anziché «immediatamente dopo l'impossessamento». 1.1.- Il giudice a quo riferisce di procedere con rito direttissimo nei confronti di F. R., imputato del reato di rapina impropria perché, «immediatamente dopo aver sottratto dai banconi …
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3. La decisione delle Sezioni Unite: aggravante configurabile Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (ossia se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., deducendosi al contempo che la medesima questione si pone anche con riguardo ai delitti di rapina impropria, tentata o consumata, e lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 585, primo comma, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, …
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Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima, oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2017, n. 11135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11135 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2017 |
Testo completo
1 1135-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da dott. Antonio Prestipino Presidente Sent. n. sez. 447 dott. Domenico Gallo Relatore dott. Giovanna Verga CCPU 22/2/2017 dott. Vincenzo Tutinelli R.G.N.49999/2016 dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AS ND, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza 14/11/2016 del Tribunale per il riesame di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14/11/2016, il Tribunale di Milano, a seguito di istanza di riesame avanzata nell'interesse di AS ND, indagato per il reato di rapina impropria, confermava l'ordinanza del Gip di Milano, emessa in data 3/11/2016, con la quale era stata applicata al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il Tribunale riteneva sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato sul verbale di arresto di arresto in flagranza di reato e sulle stesse ammissioni del prevenuto e respingeva l'istanza della difesa di derubricare il гут fatto in tentativo di furto ovvero in tentativo di rapina impropria. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato, reputando la custodia cautelare in carcere come l'unica misura adeguata.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.
3.1 Con il primo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. e vizio della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. Al riguardo eccepisce che l'azione criminosa è rimasta nell'ambito del delitto tentato poiché la condotta è stata interrotta in itinere avendo l'intervento della polizia impedito l'uscita della refurtiva dalla sfera del controllo del soggetto passivo. Eccepisce inoltre, l'assenza di un collegamento logico-temporale fra l'aggressione alò patrimonio e l'aggressione alla persona.
3.2 Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistente l'aggravante di cui al n. 3 dell'art. 628 cod. pen. sebbene non contestata dal P.M. nel capo di incolpazione provvisorio. Al riguardo eccepisce che la modifica dell'originaria contestazione mossa dal P.M. esula dai poteri del Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Va premesso che, con sentenza n. 34952 del 2012, le Sezioni unite 2. di questa Corte superando il precedente contrasto giurisprudenziale - hanno stabilito che "È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (Cass., sez. un., n. 34952 del 19/04/2012, imp. Reina, Rv. 253153). La pronuncia citata assume speciale importanza, non solo per il principio appena richiamato che ammette la configurabilità del tentativo di rapina impropria, ma anche per aver posto in chiaro che un'importante differenza quanto alla - consumazione del reato tra la fattispecie della rapina propria (art. 628 c.p., comma 1) e quella della rapina impropria (art. 628 c.p., comma 2): mentre la rapina propria si consuma (come il furto) solo quando che si sono 2 гул verificati sia la sottrazione della cosa mobile altrui sia l'impossessamento della stessa;
la rapina impropria, invece, si consuma con la sola sottrazione della cosa, senza che occorra che si sia verificato anche l'impossessamento. Sul punto, le Sezioni Unite hanno sottolineato che "l'art. 628 c.p., comma 2 fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso"; e hanno osservato che, ai fini della configurazione della rapina impropria, "il legislatore (...) non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui". Va osservato, infatti, che l'impossessamento non costituisce 3. elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è richiesto dalla norma incriminatrice - ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria solo come scopo della condotta, in alternativa allo scopo di procurare a sè o ad altri l'impunità. L'impossessamento non costituisce, cioè, l'evento del reato, necessario per la sua consumazione, ma è posto a base del "dolo specifico" richiesto dalla norma incriminatrice (art. 628 c.p., comma 2), dimodoché, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che l'agente consegua effettivamente l'impossessamento della res: è sufficiente che egli abbia usato la violenza o la minaccia al fine di conseguirlo. Esiste, peraltro, una radicale diversità concettuale tra "sottrazione" e "impossessamento": la prima consiste nel mero "spossessamento" altrui, ossia nel fatto che altri venga privato del possesso di una cosa;
I""impossessamento", invece, consiste nell'acquisto del possesso sulla cosa sottratta ad altri, ossia nel fatto che l'agente acquisti su di essa una signoria indipendente e autonoma. E sebbene nella maggior parte dei casi "sottrazione" e "impossessamento" avvengono in una continuità temporale che può rendere difficile distinguerli, non sempre è così: come nell'esempio classico del ladro che, trovandosi su un camion in corsa, getta sulla strada alcune merci (consumando così la sottrazione), affinché in seguito esse vengano raccolte e fatte proprie dai suoi complici (così conseguendo solo allora l'impossessamento). 3 лучш 4. Orbene, questa distinzione tra sottrazione e impossessamento è di fondamentale rilievo ai fini della individuazione del momento consumativo della rapina impropria, giacché, una volta esclusa la rilevanza dell'impossessamento (in quanto non costitutivo dell'elemento materiale del reato), il discrimine tra "rapina impropria consumata" e "rapina impropria tentata" rimane affidato proprio alla "sottrazione". Si può dire, anzi, che la "sottrazione", quale componente dell'elemento materiale del reato di rapina, assume un ruolo centrale, nella definizione della figura criminosa della rapina, sotto due profili: in primo luogo, perché il momento temporale in cui avviene la sottrazione, rispetto alla violenza o alla minaccia, segna la differenza tra la rapina propria e la rapina impropria;
in secondo luogo, perché il fatto che la sottrazione sia portata a compimento o meno segna a sua volta la differenza tra la rapina - impropria consumata e la rapina impropria tentata.
5. Sotto il primo profilo, va osservato che la sottrazione (e le modalità con cui essa è attuata) costituisce il punto di snodo, che consente di distinguere la rapina propria dalla rapina impropria. Infatti, mentre nella rapina propria la sottrazione deve avvenire mediante violenza o minaccia e, quindi, la sottrazione segue (e non precede) la violenza o la minaccia, configurandosi come il risultato di esse;
nella rapina impropria, invece, la sottrazione deve avvenire (come nel furto) senza violenza o minaccia e, perciò, la sottrazione precede (e non segue) la violenza o minaccia, le quali sono poste in essere, non al fine di sottrarre la cosa mobile altrui, ma al fine di fine di assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta o al fine di procurare a sè o ad altri l'impunità. Sotto il secondo profilo, poi, la "sottrazione"-a sua volta costituisce, a seconda che sia consumata o meno, l'elemento che consente di distinguere la rapina impropria consumata dalla rapina impropria tentata. Infatti, alla stregua di quanto dianzi detto, non è configurabile il tentativo di Essendo invero rapina impropria per procurarsi l'impossessamento. l'impossessamento un elemento che fa parte del "dolo specifico" (quale fine dell'azione), e non costituisce l'evento del reato, perché la rapina impropria sia consumata, non è necessario che l'agente consegua effettivamente l'impossessamento della res, essendo sufficiente che abbia agito al fine di conseguirlo. In altre parole, se vi è stata la sottrazione della cosa mobile altrui, l'aver adoperato violenza o minaccia per assicurare a sè o ad altri il 4 еди possesso della res, costituisce rapina impropria consumata, e non rapina impropria tentata, anche se l'impossessamento non si verifica. Quanto detto vuoi dire che la possibilità di distinguere tra rapina impropria consumata e rapina impropria tentata dipende solo dalla avvenuta consumazione, o meno, della "sottrazione".
6. Tanto premesso occorre considerare che nel caso di specie risulta che l'indagato fu sorpreso dalla polizia mentre si trovava con altri due complici all'interno dell'appartamento di proprietà di NI RO. Gli agenti intervenuti constatavano che gli indagati avevano già provveduto a tagliare la cassaforte e ad asportarne il contenuto, riponendolo in una borsa marrone che "avevano lasciato sul letto dopo che erano stati sorpresi in flagranza." In questo contesto uno dei complici, HE DA, fu fermato sulle scale, appena uscito dall'appartamento con indosso monili sottratti dall'appartamento della persona offesa. Stante questa incontestabile situazione di fatto, occorre valutare se vi sia stata la consumazione della "sottrazione" della refurtiva, al fine dell'impossessamento.
7. Ad opinione del Collegio l'intervento della polizia ha interrotto l'azione criminosa, impedendo l'impossessamento, ma non la sottrazione, degli oggetti preziosi prelevati dalla cassaforte di NI TR. Lo sviluppo dell'azione criminosa · salvo una più completa valutazione in sede - di merito è stato interrotto dagli agenti di polizia quando ormai la sottrazione si era consumata perché gli oggetti preziosi erano stati prelevati dalla cassaforte e riposti in una borsa nella disponibilità degli indagati. Di conseguenza deve ritenersi corretta la qualificazione del fatto in termini di rapina impropria consumata anziché tentata.
8. Infine occorre precisare che sono manifestamente infondate le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa ricorrente. Nella fattispecie è incontestabile la sussistenza di un nesso logico-temporale fra la condotta di sottrazione tentata e la resistenza operata dall'indagato per procurare a sé stesso l'impunità. Per cui non può sussistere alcun dubbio che il fatto debba essere qualificato come rapina impropria, anziché come furto tentato. 5 てquer 9. Del pari è manifestamente infondata la doglianza sollevata con il secondo motivo di ricorso in punto di sussistenza dell'aggravante di cui al n. 3 bis dell'art. 628 cod. pen. Nel caso di specie il Tribunale del riesame non ha modificato l'originaria contestazione mossa dal p.m., ma si è limitato ad osservare che l'aggravante era contenuta nella contestazione attraverso la descrizione del fatto poiché il capo di incolpazione dava atto che l'indagato per compiere l'azione criminosa si era introdotto in un luogo di privata dimora. 10. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del - codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94, co 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso, il 22 febbraio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore ntonic Prestipino) (dr. Domenico Gallo)Domenico (dr. есе DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAR. 2017 IL CANCELLIEDE A M CASS E E R Claudia Pianelli O N E 6