Sentenza 1 aprile 2009
Massime • 1
L'affidamento di un incarico collegiale a periti o consulenti tecnici implica l'esercizio di un potere discrezionale nella liquidazione del compenso soltanto ove a costoro non siano richieste competenze tecniche diversificate, spettando inoltre all'autorità giudiziaria l'obbligo di fornire motivazioni adeguate della nomina plurima e la facoltà di aumentare il compenso in base all'impegno effettivamente richiesto al singolo professionista per l'espletamento dell'incarico.
Commentario • 1
- 1. DANNO PARENTALEFederica Federici · https://www.filodiritto.com/ · 20 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2009, n. 18356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18356 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 01/04/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 486
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35302/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO EN, nato ad [...] il [...];
NO DO, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del tribunale di Palmi, in data 7.8.08;
Sentita la relazione del Cons. Dott. Guida I. Mulliri;
Visto il parere scritto del P.G. Dr.ssa Anna Maria De Sandro, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con decreto del 7.8.08, il Presidente del Tribunale di Palmi ha disposto una liquidazione di onorario, a favore di NO EN e NO DO, pari a 134.528,69 Euro, per l'attività da essi svolta quali consulenti tecnici del P.M. e consistita nell'esame di 6000 fucili. A fronte di una richiesta di onorario, avanzata dagli stessi, per l'importo di 420.000 Euro, il primo provvedimento di liquidazione era stato pari a 2727,48 Euro. Contro tale decreto era stato proposto ricorso, da parte dei NO, di fronte a questa S.C. che, con sentenza del 3.4.08, aveva annullato il decreto e disposto il rinvio al Tribunale di Palmi che, ha emesso il provvedimento oggi qui in esame.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Palmi lamentando un errore "in procedendo" da ravvisarsi nel fatto di essersi liquidato un importo contrario ai principi del sistema vigente in tema di indennità giudiziarie (che puntano ad una necessaria commisurazione tra attività espletate e fini da raggiungere).
In particolare, il ricorrente fa notare che risulta erronea l'applicazione della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 6 che ha comportato il riconoscimento di un aumento del 40% dell'onorario per l'incarico collegiale. Si fa, infatti, notare che l'incarico collegiale nasce dall'esigenza di disporre di periti con competenze diverse ma necessarie per fornire al giudice risposte a quesiti che implichino conoscenze relative a più, e diversi, settori tecnico- scientifici (es. in tema di colpe mediche). Nel caso in cui, invece, i periti nominati abbiano la stessa qualifica professionale e la stessa competenza, la nomina congiunta risponde alla necessità di esaminare in breve tempo numerosi reperti.
Nella specie, ciò era evidente considerata la "estenuante ripetitività della disamina compiuta" come definita dal provvedimento stesso di liquidazione. L'aver calcolato l'onorario, senza tener conto della reale natura dell'accertamento, rende il compenso liquidato non aderente alla effettiva attività prestata da ciascun consulente e, conseguentemente, illegittima (per la sua incongruità) la somma liquidata che - seppur rapportata ai minimi tariffari - risulta sproporzionata anche in relazione alla complessità oggettiva della vicenda (si trattava di reato contravvenzionale contro ignoti).
Conclude il ricorrente invocando l'annullamento del provvedimento impugnato.
2. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sebbene contenga un erroneo richiamo alla L. n. 319 del 1980, art. 6 (abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299) nei contenuti, le ragioni del ricorrente risultano ugualmente degne di considerazione anche per il fatto che la disposizione invocata è stata sostanzialmente riprodotta nel D.P.R. n. 115 del 2002 citato, vigente art. 53.
Ai fini di una sua corretta applicazione, si pone, pertanto, un problema di interpretazione della norma che disciplina l'incarico collegiale.
L'assenza di qualsivoglia precedente sul tema specifico, da parte di questa S.C. (anche con riferimento all'abrogata L. n. 319 del 1980) come prima considerazione, legittima il convincimento che "in claris non fit interpretatio" e che, cioè, evidentemente, finora la disposizione è stata correttamente interpretata nell'unico senso possibile cui essa induce.
In altri termini, la circostanza che il legislatore abbia opportunamente previsto l'eventualità che il giudice, o il P.M., nel nominare un ausiliario esperto in specifiche materie, si possa trovare nella necessità di nominarne più di una persona (donde l'incarico "collegiale") non autorizza una interpretazione meccanicistica della norma e, tantomeno, il perseguimento di risultati finali - in tema di liquidazione di compensi - tali da vanificare i principi base di "buon andamento" che devono, di norma, caratterizzare l'attività di chi gestisce risorse per conto della Pubblica Amministrazione.
È indubbio, perché affermato anche da questa S.C. sia pure ad altri fini (v. SS.UU. 24.4.08, Abanese, Rv, 239632) che il procedimento di liquidazione di compensi o onorari a periti e/o avvocati, anche nell'ambito del processo penale, sia, in realtà, un ibrido nel quale valgono sia principi procedurali civilistici che doveri e responsabilità contabili personali di magistrati e funzionari amministrativi per liquidazioni e pagamenti da loro ordinati (D.P.R:
n. 115 del 2002, art. 172).
Al contempo, inevitabile - anche nell'affrontare il tema che occupa - è il richiamo a generali principi di lealtà e correttezza negoziale da parte dei soggetti (consulenti e periti) ai quali sia conferito un incarico specialistico i quali, spesso, proprio grazie alle loro peculiari competenze sono gli unici in grado, ab initio, di immaginare le difficoltà incontrabili nello svolgimento dell'incarico. Ciò è tanto vero che, normalmente, il termine concesso per l'espletamento del compito si basa proprio su indicazioni da loro promananti in quanto maggiormente (se non unici) in grado di prevedere i tempi tecnici di realizzazione di ciò che è oggetto del quesito.
La risposta, quindi, deve avvenire con onestà intellettuale anche nella prospettazione di necessità peculiari non immaginabili da parte del magistrato che conferisce l'incarico e che, non a caso, si rivolge ad un esperto della materia.
Ciò significa, perciò che, quando, come in un caso del tipo di quello in esame, si profila la necessità di svolgere una molteplicità di accertamenti assolutamente identici e ripetitivi, sarebbe preciso dovere - anche da parte del perito/consulente - chiedere che sia chiarito espressamente (sia in senso positivo che negativo) se l'incarico debba o meno essere svolto "a campione" per evitare il rischio che una replicatività sostanzialmente inutile determini, poi, l'assunzione di oneri di spesa ingiustificati da parte dell'AR (con conseguente responsabilità anche di chi tale incarico abbia conferito).
Nel caso che qui occupa la cosa non è avvenuta, a monte (all'atto, cioè, del conferimento dell'incarico) ne' da parte dei consulenti nè da parte del magistrato che conferiva l'incarico; per di più, sono sopraggiunte le giuste determinazioni adottate da questa S.C. che ha annullato il primo decreto di liquidazione (quest'ultimo, chiara espressione di un improvvido, ed errato, tentativo di porre rimedio al concorso di due fattori: l'imprecisione del quesito in punto di modalità attraverso cui svolgere l'incarico e la palese esosità e sproporzione della richiesta di compenso avanzata in raffronto al tipo di incarico svolto).
È, a questo punto, impossibile risolvere il "nodo iniziale" d una vicenda "nata male" ma è, quantomeno, possibile chiarire e puntualizzare che, in generale, anche nella determinazione del compenso da liquidare, il magistrato non può mai abdicare al proprio preciso dovere di esercizio prudente e ponderato del poter discrezionale che gli viene riconosciuto anche in tale in materia (come dimostra il fatto che, per la quasi totalità dei casi, vi siano dei minimi e dei massimi tariffati tra i quali la decisione è affidata al prudente apprezzamento del giudicante). Ciò, a dimostrazione evidente dell'intento del legislatore di pervenire a liquidazioni di compensi calibrati e proporzionati alla "effettiva" difficoltà ed al reale impegno profusi nel compito, conferito dal magistrato al perito o consulente.
La stessa ampiezza e casistica della tabella annessa al D.M. 30 maggio 2002 (con cui si volle innovare alla semplicità e genericità
della precedente L. n. 319 del 1980), sono emblematiche di un auspicio di maggiore specificità e congruenza nel liquidare i compensi rispetto alla genericità del sistema a "vacazioni", tutt'ora vigente solo per le prestazioni non ricomprese nelle tabelle (come da L. n. 319 del 1980, art. 4, unico sopravvissuto all'abrogazione della legge che lo conteneva).
Se, quindi, l'atteggiamento con cui affrontare la liquidazione dei compensi - e l'assunzione di un onere da parte dell'AR - deve essere improntato a criteri di specificità ed economicità non dissimili da quelli che devono caratterizzare il "buon padre di famiglia", a fortiori, anche l'interpretazione del concetto di incarico "collegiale" deve avvenire in maniera un po' più "evoluta" senza limitarsi a prendere atto del mero dato "numerico" degli incaricati.
In altri termini, fermo restando il rinnovato richiamo alla necessità che, nel conferire un incarico peritale, il magistrato si soffermi a riflettere sulla effettiva esigenza di incaricare più di un esperto e, comunque, dia conto delle ragioni di una sua scelta in tal senso (per le evidenti conseguenze sul piano economico che ne possono derivare in capo all'AR ed anche perle eventuali responsabilità contabili dello stesso magistrato), è, tuttavia, certo che non può bastare il solo fatto di avere, magari inopinatamente, dato l'incarico a più soggetti per definire la perizia come "collegiale" e giustificare gli aumenti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, vigente art. 53.
Come si diceva inizialmente, l'assenza di qualsivoglia pronunzia sul concetto di "incarico collegiale" induce a ritenere che, finora, esso sia stata sempre correttamente interpretato nell'unico senso logico suggerito dall'odierno ricorrente e cioè quello secondo cui esso nasce dall'esigenza di disporre di competenze diverse per fornire al giudice risposte a quesiti che implichino conoscenze relative a più, e diversi, settori tecnico-scientifici. È quindi, in tali casi, che ha un senso nominare più soggetti.
Al contrario, per situazioni come quella in esame - in cui l'unica necessità profilabile era di tipo quantitativo, e non qualitativo, per il numero di reperti da analizzare - ferma restando l'esigenza di motivare adeguatamente sulla nomina di più di un consulente, ben si sarebbe potuto, semmai, (sempre che si fosse voluto tener conto di una certa "difficoltà" dell'incarico), fare ricorso, per la determinazione del compenso, al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52 che pone il giudice nella condizione di calibrare l'eventuale aumento "sino al doppio", sì da potere all'evidenza operare anche un aumento minimo, assolutamente simbolico, in raffronto alla oggettiva difficoltà del caso (che, in quello in esame, per tutta una serie di ragioni, evidenziate anche nel provvedimento impugnato, risulta di sostanziale inconsistenza).
D'altro canto, la giustezza di tale ragionamento è confermata, anche e proprio, dal raffronto tra l'art. 52 e l'art. 53.
Quest'ultimo, infatti, nel prevedere un aumento secco (e non affidato alla discrezione del magistrato) del 40% in caso di incarico collegiale, evidentemente, intendeva riferirsi esattamente all'ipotesi di soggetti con varie competenze che abbiano dovuto necessariamente lavorare in gruppo perché le peculiarità del caso richiedevano un concorso di conoscenze tecniche diversificate. Ovvio che, in una tale ipotesi, il compenso per ciascun professionista debba avere una base quantitativa di certezza non affidata alla discrezionalità del magistrato liquidatore. In casi come quello in esame, invece, il ricorso ad un "collegio" è meramente eventuale e può essere ovviato attraverso una maggiore precisione all'atto del conferimento dell'incarico, salvo, ove se ne ravvisi la necessità, eventualmente, fornire un'apposita motivazione che giustifichi la nomina di più soggetti e, comunque, non richiedendo competenze diversificate può giustificare un aumento affidato alla discrezionalità del giudice che calibrerà l'effettivo impegno richiesto per l'espletamento dell'incarico. Dal momento che, come giustamente rimarcato dal ricorrente, il provvedimento impugnato non risponde ai principi fin qui enunciati, segue un suo annullamento con rinvio al Tribunale di Palmi perché vi si conformi.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;
annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palmi. Così deciso in Roma, nella udienza, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009