Sentenza 3 ottobre 2017
Massime • 1
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, la richiesta da parte dell'imputato di comparire personalmente, ai sensi dell'art. 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen., non è un atto personale di questi e, pertanto, può essere presentata anche dal difensore con la richiesta di riesame.
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 54048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54048 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
54048-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/10/2017 Presidente Sent. n. sez. GIACOMO PAOLONI 1767/2017 Rel. Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO REGISTRO GENERALE LAURA SCALIA N.25580/2017 ANTONIO CORBO PIETRO SILVESTRI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN SA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito il difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Il tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 23 marzo 2017 ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del medesimo tribunale il 14 febbraio 2017 nei confronti di PA AT per la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata ex art. 7 D.I.152/1991, nonché per vari reati fine. In particolare il ricorrente, secondo l'accusa, insieme ad altri componenti della medesima banda si occupava della attività di importazione di stupefacente dall'estero, sulla scorta di rapporti con organizzazioni criminali operanti in Colombia;
nell'ambito di tale attività, risultando a suo carico gravi indizi di responsabilità per un carico di kg 63 di cocaina sequestrato nel porto di Livorno, giunto dalla Colombia quale "carico di prova", nonché per il tentativo di importazione di ulteriori partite per circa 1800 kg del medesimo stupefacente e per il tentativo di acquisto in Italia di un' ulteriore partita. Il tribunale superava innanzitutto la contestazione della difesa quanto alla assenza di (evidenza di) una autonoma valutazione del materiale indiziario ritenendo adeguata la possibilità di conoscenza degli elementi a carico e, poi, che vari passaggi della ordinanza, e comunque la sua lettura complessiva, dimostravano la effettiva valutazione da parte del giudice. Nel merito valutava positivamente il materiale indiziario indicativo della esistenza di una associazione criminale, confermava la corretta individuazione del ricorrente per il soggetto chiamato come "compare UR od "il vecchio" e valutava gli elementi specifici a suo carico. Confermava, infine, la sussistenza di esigenze cautelari. PA ricorre contro tale decisione con atto a firma del difensore Con il primo motivo si duole della violazione del contraddittorio. La richiesta di riesame era stata presentata dal difensore. Il PA, ricevuta quale detenuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, dichiarava di volervi comparire personalmente. Il tribunale non riteneva di dover disporre la traduzione in udienza in quanto la richiesta di partecipazione non era stata contestuale alla istanza di riesame. Il difensore in udienza camerale aveva eccepito la violazione del contraddittorio per non essere stata consentita la presenza della parte personalmente, ma il tribunale non ha risposto in alcun modo a tale eccezione. Il ricorrente considera come le disposizioni sulla presenza della parte alla udienza camerale vadano interpretate tenendo conto di chi propone richiesta di riesame. Difatti, se la richiesta di riesame è presentata dal difensore, l'indagato detenuto viene a conoscenza del procedimento di riesame solo con la notifica dell'avviso di udienza e solo in tale momento è posto in condizione di chiedere di essere tradotto in udienza. Peraltro la richiesta di traduzione, in quanto diritto personale, non può essere presentata dal difensore. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. Pur avendo il tribunale stesso dato atto della inadeguatezza complessiva della motivazione della ordinanza di custodia, fondamentalmente basata sul richiamo degli atti del pubblico ministero, ha poi ritenuto adeguata tale motivazione per quanto riguarda il ricorrente. -2 - Osserva, che in realtà, si è in presenza di una mera descrizione delle fattispecie contestate senza alcuna valutazione della specifica posizione. Ciò osserva analiticamente per i singoli capi di imputazione. Con il terzo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione in ordine al reato associativo. Considera gli elementi probatori che varrebbero ad escludere la continuità dei rapporti del ricorrente con la banda criminale, in contrasto con gli elementi valutati dal tribunale del riesame. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per quanto riguarda i capi D) (importazione di kg 63 di cocaina) ed E) (tentativo di importazione di 1800 kg di droga), casi in cui il ricorrente si sarebbe interessato del reperimento della provvista di denaro. Rileva come a fondamento della affermazione di responsabilità vi siano elementi generici e valutazioni congetturali. Offre anche elementi di smentita della affidabilità delle prove utilizzate. Con il quinto motivo contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo T, tentativo di acquisto di hashish. Rileva che dalla stessa ricostruzione dei fatti vi è solo un programma di acquistare droga senza alcun atto che possa far ritenere integrato il tentativo. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nel ritenere la sussistenza di esigenze cautelari senza considerare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione Il difensore ha depositato motivi nuovi consistenti in: - considerazioni sulla intercettazione trascritta a pag. 39 dell'ordinanza impugnata, per desumerne che Pititto fa riferimento al ricorrente utilizzando il suo nome effettivo;
inoltre, dal tono della conversazione si comprende che il ricorrente non partecipa ai traffici del Pititto, considerazioni sulla nota della pg riferita agli avvenimenti del 10/4/2015; - l'esposizione dell'esito delle attività difensive tali da smentire la presenza del - ricorrente in Calabria il 26/8/2015, a tale fine depositando documentazione probatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La richiesta di comparire personalmente che, se formulata ex art. 309, comma 8bis, cod. proc. pen. comporta l'obbligo, a pena di nullità per violazione del contraddittorio, di disporre la traduzione 3 dell'indagato detenuto, non è qualificato quale diritto personale, come il ricorso sostiene. Si tratta, quindi, di richiesta che può essere presentata anche dal difensore con la propria richiesta di riesame. Viene, quindi, meno la premessa sulla quale il ricorrente sviluppa la diversa interpretazione della disposizione in base a chi sia il proponente della richiesta di riesame. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha valutato espressamente la contestazione della difesa sulla pretesa assenza di valutazione del materiale indiziario da parte del gip, rilevando come si tratti di una affermazione erronea. Poco rileva, che, come sostiene comunque la difesa, si tratti di una motivazione comunque non approndita, poiché in tale caso non ricorre alcuna nullità e la pretesa "semplice" insufficienza ben poteva essere risolta con l'esercizio del potere di integrazione della motivazione. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo pongono questioni relative alla valutazione del materiale probatorio, senza individuare significative carenze o vizi logici della motivazione. Si tratta, quindi, di motivi non ammessi in sede di legittimità. Il sesto motivo è manifestamente infondato essendovi specifica (ed adeguata motivazione sulle esigenze cautelari, con chiara rappresentazione di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. I motivi aggiunti, che peraltro vanno ad aggiungersi a motivi inammissibili, sono a loro volta inammissibili perché chiaramente mirati a valutazioni di merito. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, cos deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017 Il Consigliere estensore il Presidente Giacomo Paoloniaoloni Pierluigi Di Stefano have DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 REMAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito O N Y E -- 4 -